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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/01/2024, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini, all'udienza del 26 ottobre 2023 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile R.G. n. 2612/2017 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. e (C.F. C.F._2 Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Stefano Ghibellini, C.F._3
Eugenio Giuseppe Passerini, Maria Elena Nebuloni e Margherita Orecchioni presso la quale ultima sono elettivamente domiciliati in Tempio Pausania, Via Roma n. 56,
RICORRENTI
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico CP_1 C.F._4
Gatto e dall'avv. Saverio Gatto,
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni da occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio chiedendo: che fosse accertato e Parte_3 CP_1
dichiarato che a decorrere dal dicembre 2013 il resistente ha indebitamente CP_1 occupato e tutt'ora occupa gli immobili siti in Palau, località Porto Rafael, piano terra e piano
1 S1, censiti al catasto fabbricati del Comune di Palau al Foglio 3, Map. 279, rispettivamente al subalterno 3 e 4 di proprietà, nelle misure meglio specificate in narrativa, dei ricorrenti;
per l'effetto, che il fosse condannato a rilasciare immediatamente le predette unità CP_1
immobiliari libere da persone e/o cose e nella piena disponibilità dei ricorrenti, nonché a risarcire e dei danni tutti subiti e subendi Parte_2 Parte_3 Parte_1
che ci si riserva di quantificare in corso di causa oltre a rivalutazione ed interessi, ovvero, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
che fosse rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal resistente, in quanto inammissibile e/o comunque infondata in fatto e diritto.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: che dal gennaio 2011 al dicembre
2013 gli immobili oggetto di controversia sono stati concessi in comodato al resistente affinché questi vi eseguisse dei lavori di ristrutturazione;
che alla scadenza del termine convenuto, dicembre 2013, il ha omesso di rilasciare le unità immobiliari in questione, continuando CP_1
a utilizzarle ed occuparle senza alcuna autorizzazione;
che in data 12.10.2016 i ricorrenti hanno offerto in vendita al resistente l'immobile, ma quest'ultimo ha rifiutato la proposta comunicatagli;
che l'indebita occupazione, protrattasi ormai da diversi anni, ha arrecato ingenti danni ai ricorrenti, i quali, non disponendo dei propri beni, si sono trovati nell'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dagli stessi in relazione alla loro normale natura fruttifera, dovendo, tuttavia, sopportarne integralmente i costi;
che il danno subito è pari al valore locativo annuo di mercato degli immobili in questione, pari ad euro 43.200,00, come da perizia allegata.
Costituitosi, in via preliminare ha contestato il rito applicato CP_1
chiedendone il mutamento ex art. 427 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda avversaria e in via riconvenzionale la condanna dei ricorrenti al pagamento di euro 150.000,00
a titolo di corrispettivo dell'indebito arricchimento ottenuto dai ricorrenti per i lavori da questi commissionati ed eseguiti sull'immobile di loro proprietà.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di un teste di parte ricorrente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Quanto all'eccezione di parte resistente relativa all'inapplicabilità del rito locatizio al caso di specie, si ritiene che questa sia infondata. Come già chiarito nell'ordinanza dell'11.2.2019, il rito da applicare nel caso di occupazione senza titolo dipende dalla clandestinità o meno dell'occupazione. Nell'ipotesi in cui l'occupazione sia giustificata da un accordo, come risulta pacificamente nel caso di specie, non rilevano le ragioni sottese alla
2 conclusione dell'accordo medesimo. Ciò che rileva, invece è che l'occupazione è inizialmente concordata dalle parti e quindi non è clandestina. Pertanto, l'eccezione va rigettata.
La conferma dell'applicabilità del rito locatizio comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente. La norma di cui all'art. 418 c.p.c. è chiara nell'affermare la decadenza dalla riconvenzionale della parte che, come nel caso di specie, non chieda, con la memoria di costituzione in cui avanza la domanda riconvenzionale, lo spostamento della prima udienza già fissata con il precedente decreto.
Pertanto, la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente va dichiarata inammissibile.
Passando alle domande dei ricorrenti, che parte resistente abbia occupato l'immobile per cui è causa, in virtù di un accordo intercorso con questi, trova conferma nelle stesse dichiarazioni del , che ha riferito di essersi trasferito a vivere in tale immobile al fine di CP_1 svolgere lavori di ristrutturazione. L'esecuzione di tali lavori, però, non attribuisce alcun diritto di ritenzione al resistente. Tale diritto, infatti, trova applicazione solo nelle ipotesi espressamente previste dal codice, rischiando altrimenti di legittimarsi comportamenti ritorsivi contra legem. Ebbene, la norma generale prescritta dall'art. 2756 c.c. si riferisce solo ai beni mobili e non si rinvengono norme che prescrivano tale diritto relativamente al comodatario, con la conseguenza che nel caso di specie non sussiste alcun diritto di ritenzione. Il , CP_1
pertanto, deve rilasciare gli immobili per cui è causa liberi da persone e/o cose e nella piena disponibilità dei ricorrenti.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la giurisprudenza si è consolidata nell'affermare che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta (cfr. Cass. SS. UU.
33645/2022). Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. È comunque richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa e a fronte di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento.
A seguito dell'allegazione da parte del proprietario opera a suo favore una presunzione relativa di danno, che può essere ovviamente superata dal convenuto, onerato della prova contraria, mediante la prova dell'insussistenza sia dell'uso reale che di quello potenziale e,
3 quindi, della inconfigurabilità di ogni danno patrimonialmente apprezzabile al contenuto del diritto di proprietà conseguente alla denunciata occupazione sine titulo.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte dell'allegazione del danno subito da parte ricorrente e consistente nella impossibilità di locare l'immobile occupato, parte resistente ha contestato tale circostanza affermando che ciò non sarebbe stato possibile, in quanto l'immobile risultava privo del certificato di agibilità e dell'attestazione di prestazione energetica. A fronte di tale contestazione, parte ricorrente nulla ha dedotto consentendo di presumere, ex art. 115 c.p.c., la veridicità di quanto affermato dal . CP_1
Tuttavia, l'assenza del certificato di agibilità non impedisce da un punto di vista legale la possibilità di locare l'immobile, con la conseguenza che la contestazione effettuata dal ricorrente non consente di superare la presunzione che i ricorrenti sono stati privati della facoltà di godere liberamente del proprio immobile e pertanto si ritiene fondata la domanda di risarcimento del danno.
Quanto all'individuazione del momento da cui ritenere consumatasi la lesione del diritto dei ricorrenti, si crede che esso si identifichi con la comunicazione del 22.12.2016 con cui questi ultimi hanno concretamente manifestato la volontà che l'immobile di loro proprietà fosse rilasciato dal resistente. È tale comunicazione a cristallizzare il momento in cui potersi presumere una (quantomeno) potenziale lesione del diritto di godimento, non potendosi per il periodo precedente, in assenza di prova della richiesta di rilascio, nemmeno presumersi tale lesione.
Quanto alla quantificazione del danno, tenuto conto del valore stimato dalla perizia di parte ricorrente e del tempo trascorso dall'inizio dell'abusiva occupazione, in via equitativa si ritiene congruo stimare un risarcimento per il danno subito pari a euro 150.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità dell'occupazione delle due unità immobiliari di proprietà di parte ricorrente, site in Palau, località Porto Rafael, al piano terra e al piano
S1 del medesimo edificio, censite al catasto fabbricati del Comune di Palau al Foglio 3,
Map. 279 sub 3 e sub 4, ad opera di e, per l'effetto, ordina all'occupante CP_1
abusivo l'immediato rilascio dell'immobile, libero e vuoto da persone e da cose, anche interposte;
4 2) condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 150.000,00 in favore di parte ricorrente a titolo di risarcimento danni per l'occupazione abusiva, oltre interessi dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
3) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente;
4) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 8.000,00 per esborsi e competenze, oltre spese accessorie, IVA e
CPA come per legge.
Tempio Pausania, 22.1.2024
Il giudice
Ugo Iannini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini, all'udienza del 26 ottobre 2023 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile R.G. n. 2612/2017 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. e (C.F. C.F._2 Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Stefano Ghibellini, C.F._3
Eugenio Giuseppe Passerini, Maria Elena Nebuloni e Margherita Orecchioni presso la quale ultima sono elettivamente domiciliati in Tempio Pausania, Via Roma n. 56,
RICORRENTI
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico CP_1 C.F._4
Gatto e dall'avv. Saverio Gatto,
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni da occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio chiedendo: che fosse accertato e Parte_3 CP_1
dichiarato che a decorrere dal dicembre 2013 il resistente ha indebitamente CP_1 occupato e tutt'ora occupa gli immobili siti in Palau, località Porto Rafael, piano terra e piano
1 S1, censiti al catasto fabbricati del Comune di Palau al Foglio 3, Map. 279, rispettivamente al subalterno 3 e 4 di proprietà, nelle misure meglio specificate in narrativa, dei ricorrenti;
per l'effetto, che il fosse condannato a rilasciare immediatamente le predette unità CP_1
immobiliari libere da persone e/o cose e nella piena disponibilità dei ricorrenti, nonché a risarcire e dei danni tutti subiti e subendi Parte_2 Parte_3 Parte_1
che ci si riserva di quantificare in corso di causa oltre a rivalutazione ed interessi, ovvero, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
che fosse rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal resistente, in quanto inammissibile e/o comunque infondata in fatto e diritto.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: che dal gennaio 2011 al dicembre
2013 gli immobili oggetto di controversia sono stati concessi in comodato al resistente affinché questi vi eseguisse dei lavori di ristrutturazione;
che alla scadenza del termine convenuto, dicembre 2013, il ha omesso di rilasciare le unità immobiliari in questione, continuando CP_1
a utilizzarle ed occuparle senza alcuna autorizzazione;
che in data 12.10.2016 i ricorrenti hanno offerto in vendita al resistente l'immobile, ma quest'ultimo ha rifiutato la proposta comunicatagli;
che l'indebita occupazione, protrattasi ormai da diversi anni, ha arrecato ingenti danni ai ricorrenti, i quali, non disponendo dei propri beni, si sono trovati nell'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dagli stessi in relazione alla loro normale natura fruttifera, dovendo, tuttavia, sopportarne integralmente i costi;
che il danno subito è pari al valore locativo annuo di mercato degli immobili in questione, pari ad euro 43.200,00, come da perizia allegata.
Costituitosi, in via preliminare ha contestato il rito applicato CP_1
chiedendone il mutamento ex art. 427 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda avversaria e in via riconvenzionale la condanna dei ricorrenti al pagamento di euro 150.000,00
a titolo di corrispettivo dell'indebito arricchimento ottenuto dai ricorrenti per i lavori da questi commissionati ed eseguiti sull'immobile di loro proprietà.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di un teste di parte ricorrente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Quanto all'eccezione di parte resistente relativa all'inapplicabilità del rito locatizio al caso di specie, si ritiene che questa sia infondata. Come già chiarito nell'ordinanza dell'11.2.2019, il rito da applicare nel caso di occupazione senza titolo dipende dalla clandestinità o meno dell'occupazione. Nell'ipotesi in cui l'occupazione sia giustificata da un accordo, come risulta pacificamente nel caso di specie, non rilevano le ragioni sottese alla
2 conclusione dell'accordo medesimo. Ciò che rileva, invece è che l'occupazione è inizialmente concordata dalle parti e quindi non è clandestina. Pertanto, l'eccezione va rigettata.
La conferma dell'applicabilità del rito locatizio comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente. La norma di cui all'art. 418 c.p.c. è chiara nell'affermare la decadenza dalla riconvenzionale della parte che, come nel caso di specie, non chieda, con la memoria di costituzione in cui avanza la domanda riconvenzionale, lo spostamento della prima udienza già fissata con il precedente decreto.
Pertanto, la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente va dichiarata inammissibile.
Passando alle domande dei ricorrenti, che parte resistente abbia occupato l'immobile per cui è causa, in virtù di un accordo intercorso con questi, trova conferma nelle stesse dichiarazioni del , che ha riferito di essersi trasferito a vivere in tale immobile al fine di CP_1 svolgere lavori di ristrutturazione. L'esecuzione di tali lavori, però, non attribuisce alcun diritto di ritenzione al resistente. Tale diritto, infatti, trova applicazione solo nelle ipotesi espressamente previste dal codice, rischiando altrimenti di legittimarsi comportamenti ritorsivi contra legem. Ebbene, la norma generale prescritta dall'art. 2756 c.c. si riferisce solo ai beni mobili e non si rinvengono norme che prescrivano tale diritto relativamente al comodatario, con la conseguenza che nel caso di specie non sussiste alcun diritto di ritenzione. Il , CP_1
pertanto, deve rilasciare gli immobili per cui è causa liberi da persone e/o cose e nella piena disponibilità dei ricorrenti.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la giurisprudenza si è consolidata nell'affermare che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta (cfr. Cass. SS. UU.
33645/2022). Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. È comunque richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa e a fronte di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento.
A seguito dell'allegazione da parte del proprietario opera a suo favore una presunzione relativa di danno, che può essere ovviamente superata dal convenuto, onerato della prova contraria, mediante la prova dell'insussistenza sia dell'uso reale che di quello potenziale e,
3 quindi, della inconfigurabilità di ogni danno patrimonialmente apprezzabile al contenuto del diritto di proprietà conseguente alla denunciata occupazione sine titulo.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte dell'allegazione del danno subito da parte ricorrente e consistente nella impossibilità di locare l'immobile occupato, parte resistente ha contestato tale circostanza affermando che ciò non sarebbe stato possibile, in quanto l'immobile risultava privo del certificato di agibilità e dell'attestazione di prestazione energetica. A fronte di tale contestazione, parte ricorrente nulla ha dedotto consentendo di presumere, ex art. 115 c.p.c., la veridicità di quanto affermato dal . CP_1
Tuttavia, l'assenza del certificato di agibilità non impedisce da un punto di vista legale la possibilità di locare l'immobile, con la conseguenza che la contestazione effettuata dal ricorrente non consente di superare la presunzione che i ricorrenti sono stati privati della facoltà di godere liberamente del proprio immobile e pertanto si ritiene fondata la domanda di risarcimento del danno.
Quanto all'individuazione del momento da cui ritenere consumatasi la lesione del diritto dei ricorrenti, si crede che esso si identifichi con la comunicazione del 22.12.2016 con cui questi ultimi hanno concretamente manifestato la volontà che l'immobile di loro proprietà fosse rilasciato dal resistente. È tale comunicazione a cristallizzare il momento in cui potersi presumere una (quantomeno) potenziale lesione del diritto di godimento, non potendosi per il periodo precedente, in assenza di prova della richiesta di rilascio, nemmeno presumersi tale lesione.
Quanto alla quantificazione del danno, tenuto conto del valore stimato dalla perizia di parte ricorrente e del tempo trascorso dall'inizio dell'abusiva occupazione, in via equitativa si ritiene congruo stimare un risarcimento per il danno subito pari a euro 150.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità dell'occupazione delle due unità immobiliari di proprietà di parte ricorrente, site in Palau, località Porto Rafael, al piano terra e al piano
S1 del medesimo edificio, censite al catasto fabbricati del Comune di Palau al Foglio 3,
Map. 279 sub 3 e sub 4, ad opera di e, per l'effetto, ordina all'occupante CP_1
abusivo l'immediato rilascio dell'immobile, libero e vuoto da persone e da cose, anche interposte;
4 2) condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 150.000,00 in favore di parte ricorrente a titolo di risarcimento danni per l'occupazione abusiva, oltre interessi dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
3) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente;
4) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 8.000,00 per esborsi e competenze, oltre spese accessorie, IVA e
CPA come per legge.
Tempio Pausania, 22.1.2024
Il giudice
Ugo Iannini
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