Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00479/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01973/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1973 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Loran S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B50E7165D1, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Di Salvatore, Michele Dionigi e Rocco Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Travi e Michele Di Landro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
nei confronti
Abintrax S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Zottarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della Deliberazione del Direttore Generale n. 1131 del 10 novembre 2025, pubblicata all’Albo Pretorio in pari data, avente ad oggetto: “Appalto specifico per la fornitura di carrelli informatizzati... PNRR... - Presa d’atto intervenuta aggiudicazione e ratifica stipula”;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi la nota prot. n. 66552/25 del 04/09/2025 (citata nella delibera impugnata) e i verbali di gara (già impugnati nel giudizio R.G. 1572/2025), in quanto richiamati e posti a fondamento della nuova aggiudicazione/ratifica.
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA E/O DI NULLITÀ
del contratto d’appalto “ratificato” con la delibera impugnata e per il conseguente subentro della ricorrente nel contratto stesso; con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 6.3.2026:
PER L’ANNULLAMENTO E/O LA DECLARATORIA DI NULLITÀ
- del Verbale di collaudo finale redatto in data 26.02.2026, depositato in giudizio dalla controinteressata in data 02.03.2026, con cui l’Amministrazione ha validato la fornitura eseguita dalla controinteressata;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA E/O DI NULLITÀ
del contratto d’appalto e per la conseguente stipula con la ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e della controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. ZO OI e uditi per le parti i difensori, avv.ti Michele Dionigi per la parte ricorrente, avv.ti Michele Di Landro e Marina Lepore, quest’ultima in sostituzione di R. Travi, per l’Azienda Ospedaliera resistente e l’avv. dello Stato Piersabino Salvemini per il Ministero Della Salute; nessuno è comparso per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto notificato il giorno 09.12.2025 e depositato il giorno 12.12.2025, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione del Direttore Generale n. 1131 del 10.11.2025, con la quale l’Amministrazione resistente ha disposto di approvare e prendere atto delle risultanze di gara dell’appalto specifico per la fornitura di n. 200 carrelli informatizzati, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e di ratificare la stipula del contratto avvenuta il 04.09.2025 in favore della controinteressata.
Ha chiesto altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato e il subentro nell’esecuzione della fornitura, o in subordine l’accertamento dell’illegittimità ai fini del risarcimento del danno.
1.1. Ha allegato che la procedura, svolta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha visto la partecipazione di due soli operatori economici.
La Commissione di gara, con verbale n. 9 del 26.06.2025, ha formulato proposta di aggiudicazione in favore della controinteressata, con punteggio complessivo di 98,6 punti, a fronte dei 94,56 punti conseguiti dalla ricorrente.
La stazione appaltante ha proceduto alla stipula del contratto il 04.09.2025, senza la previa adozione di un provvedimento formale di aggiudicazione.
La ricorrente ha impugnato il verbale di gara e il contratto dinanzi al TAR, che ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata n. 1251 del 2025.
In sede di appello, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2228 del 2026, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte improcedibili le censure sul difetto di aggiudicazione, per effetto della delibera sopravvenuta n. 1131 del 2025, qualificata come atto di convalida ai sensi dell’art. 21- nonies , comma 2, della Legge n. 241 del 1990.
Il Giudice di appello ha contestualmente dichiarato improcedibili le censure relative alle difformità tecniche dell’offerta della controinteressata, ritenendo che le stesse dovessero essere riproposte nel giudizio di primo grado avverso la delibera sopravvenuta, fornendo alcune indicazioni di massima.
1.2. In questo giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione del sopravvenuto atto di aggiudicazione e degli atti conseguenti, la parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi, riproponendo sostanzialmente quanto già indicato nel ricorso precedente.
Con il primo e il secondo motivo, ha censurato la delibera n. 1131 del 2025 quale atto di ratifica atipico e privo di base legale, sostenendo l’impossibilita di sanare ex post la carenza del provvedimento di aggiudicazione e la radicale invalidità della stipula avvenuta sine titulo .
Con il terzo motivo ha lamentato la mancata attestazione del completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36 del 2023.
Con il quarto motivo, ha dedotto l’illegittimità del soccorso istruttorio attivato per consentire alla controinteressata la produzione postuma della checklist DNSH, qualificando il documento come elemento sostanziale dell’offerta tecnica e non come documento amministrativo integrabile, con conseguente violazione della par condicio.
Con il quinto motivo, ha contestato la conformità tecnica dell’offerta della controinteressata rispetto ai requisiti minimi prescritti a pena di esclusione dalla lex specialis , deducendo in particolare la carenza, nel carrello doppio monitor , del cassetto portadocumenti con serratura, del ripiano per scanner e del ripiano per stampante etichette, nonché ulteriori difformità relative al pacco-batterie, al sistema operativo installato e ai Gb di RAM previsti in misura minima (8Gb), senza quindi diritto ad alcun punteggio premiale. Ha quindi lamentato il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti nella valutazione operata dalla Commissione di gara.
2. Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso e sostenendo la legittimità della delibera n. 1131 del 2025 quale atto di convalida e ratifica con effetti sananti, anche in ragione delle esigenze di celerità imposte dal finanziamento PNRR.
3. Si è costituita la parte controinteressata, eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, deducendo l’integrale esecuzione della fornitura con esito positivo del collaudo. Nel merito, ha sostenuto la conformità tecnica della propria offerta, richiamando le valutazioni della Commissione di gara e l’esito del collaudo, e ha invocato il principio di equivalenza funzionale e la discrezionalità tecnica della stazione appaltante.
4. La ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il verbale di collaudo finale del 26.02.2026, censurandolo sia per illegittimità derivata che per vizi propri, prospettando che il collaudo avrebbe validato una fornitura difforme dalle specifiche di gara ovvero avallato una modifica dell’offerta in fase esecutiva.
5. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti avverso il verbale di collaudo finale del 26.02.2026, qualificandolo come atto della fase esecutiva privo di autonoma lesività.
6. All’udienza del giorno 08.04.2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
7. Il ricorso è fondato.
In via preliminare, il Collegio rileva che la fornitura oggetto dell’appalto è stata integralmente eseguita e collaudata nelle more del giudizio.
Tale circostanza, unitamente alla disciplina applicabile agli appalti finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, preclude la tutela demolitoria e restitutoria, rendendo improcedibile la domanda di annullamento e insuscettibile di accoglimento quella di inefficacia del contratto e di subentro.
Il subentro nel contratto, quale forma di reintegrazione in forma specifica, presuppone che residuino prestazioni da eseguire, e non ancora rese, nelle quali il ricorrente vittorioso possa subentrare (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2025).
Nel caso di specie, la fornitura ha ad oggetto beni determinati, già integralmente consegnati e in uso presso le unità operative della struttura ospedaliera, sicché non sussiste alcuna prestazione residua nella quale disporre il subentro né l’Amministrazione avrebbe interesse a ricevere una seconda volta la medesima fornitura, seppur in parte diversa - con riguardo a talune specifiche tecniche - da quella già ricevuta.
Residua, tuttavia, l’interesse della ricorrente all’accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 34, comma 3, del c.p.a., avendo la stessa manifestato la volontà di agire in via risarcitoria.
Il Collegio è pertanto tenuto a pronunciarsi nel merito delle censure dedotte, al fine di verificare la sussistenza dei vizi denunciati e di consentire alla ricorrente l’esercizio della tutela risarcitoria in separato giudizio.
8. I motivi dal primo al terzo sono infondati.
La delibera n. 1131 del 2025 contiene tutti gli elementi strutturali e funzionali del provvedimento di convalida ai sensi dell’art. 21- nonies , comma 2, della Legge n. 241 del 1990, come già rilevato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2228 del 2026 (capi 16.1-16.4), le cui argomentazioni possono essere richiamate per relationem .
La censura relativa alla mancata attestazione delle verifiche sul possesso dei requisiti risulta superata sul piano fattuale, non avendo la ricorrente allegato circostanze specifiche dalle quali desumere che le verifiche, ove espressamente svolte, avrebbero condotto a un esito negativo in capo alla controinteressata.
8.1. Il quarto motivo, relativo al soccorso istruttorio attivato per la checklist DNSH, è parimenti infondato.
La censura è stata già respinta da questo Tribunale nella sentenza n. 1251 del 2025, che ha rilevato la natura amministrativa del documento, la sua funzione ricognitiva di qualità preesistenti dei prodotti offerti e l’attivazione del soccorso nei confronti di entrambi i concorrenti.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2228 del 2026, ha ulteriormente osservato che la collocazione della checklist tra i documenti della Busta Amministrativa ad opera del Disciplinare di gara ha fondato un legittimo affidamento sulla relativa qualificazione e che i doveri di diligenza richiesti ai concorrenti si graduano in relazione alla natura dei documenti secondo la lex specialis (capi 21.3 e 21.4).
Non emergono elementi per discostarsi da tali argomentazioni.
9. Il quinto motivo deve invece essere scrutinato in profondità e va accolto.
9.1. Il paragrafo 15 del Disciplinare di gara ha prescritto che l’offerta tecnica dovesse rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, a pena di esclusione.
L’Allegato 2 ha indicato tali caratteristiche per le due tipologie di carrelli informatizzati (singolo schermo e doppio schermo).
Si tratta di requisiti oggettivi, la cui presenza o assenza è verificabile attraverso il confronto documentale tra le specifiche richieste e la documentazione tecnica prodotta dal concorrente.
9.2. Occorre pertanto procedere a tale verifica, esaminando l’Allegato 2-Scheda Tecnica e confrontandolo con la Relazione Tecnica-Allegato 4 della controinteressata (doc. 12 ricorrente) e con le schede tecniche dei prodotti offerti (docc. 17-22), documenti in parte disponibili nel fascicolo di causa e in parte in quello precedente (in particolare l’Allegato 2), comunque tutti formalmente acquisiti agli atti di questo giudizio, su accordo delle parti e come da verbale d’udienza.
9.3. L’Allegato 2 ha richiesto, a pena di esclusione, che il carrello doppio monitor fosse dotato di un ripiano per scanner , di un ripiano per stampante e di un cassetto porta-oggetti con serratura e chiave o equivalente.
Dalla scheda tecnica del prodotto ( HealthBus S2 ) risultano due cassetti contenitori privi di serratura o sistema equivalente di chiusura.
Non risulta alcun ripiano specificamente destinato a scanner e stampante, ma soltanto un generico vano porta-dispositivi laterale, la cui descrizione non corrisponde alle specifiche della lex specialis .
9.4. L’Allegato 2 ha richiesto il sistema operativo Windows 11 PRO.
Dalla scheda tecnica del prodotto (doc. 21) risulta offerto il sistema operativo Windows 10 IOT, diverso da quello prescritto e non riconducibile a equivalenza funzionale.
9.5. L’Allegato 2 ha richiesto per i monitor la certificazione medicale EN-60601-1-2.
Dalle schede tecniche risulta la presenza della scocca antibatterica, ma non emerge alcun riferimento a tale specifica certificazione.
9.6. L’Allegato 2 ha previsto che la fornitura includesse il tracciamento della posizione di ogni carrello mediante dispositivo Wi-Fi con sistema centrale di triangolazione.
Nulla di corrispondente risulta dalle schede tecniche della controinteressata.
9.7. L’Allegato 2 ha richiesto la luce di cortesia per la tastiera con funzionalità di battery saver automatica e un Hub USB interno.
Dalla scheda tecnica del prodotto HealthBus S2 risulta la presenza di un piano tastiera illuminato con luce LED (solo per il carrello a doppio schermo), ma non emerge alcun riferimento a un Hub USB.
La doglianza è fondata limitatamente a quest’ultimo componente.
9.8. L’Allegato 2 ha previsto una dotazione RAM minima di 8 GB per il carrello doppio monitor, con punteggio premiale per dotazione superiore.
La Relazione Tecnica della controinteressata dichiara una dotazione di 8 GB DDR4, pari al minimo e non superiore.
La Commissione, come risulta dai verbali n. 7 e n. 8, ha attribuito un punto per il criterio “ RAM superiore al requisito minimo ” sia per il carrello singolo che per quello doppio.
L’attribuzione è viziata da travisamento dei fatti.
9.9. Ciascuna delle carenze riscontrate integra autonomamente una difformità rispetto ai requisiti minimi prescritti a pena di esclusione.
Le puntuali allegazioni della ricorrente sono rimaste sostanzialmente incontestate, avendo sia l’Amministrazione che la controinteressata opposto affermazioni generiche, prive di riscontro documentale.
Le carenze, infine, non sono riconducibili al principio di equivalenza funzionale: non si tratta di specifiche tecniche alternative idonee a soddisfare la medesima esigenza, ma di componenti la cui presenza è stata richiesta a pena di esclusione .
10. I motivi aggiunti proposti avverso il verbale di collaudo finale del 26.02.2026 sono inammissibili.
Il collaudo è atto della fase esecutiva del rapporto contrattuale, privo di natura provvedimentale e di autonoma lesività nei confronti della ricorrente.
Va peraltro osservato, sul piano fattuale, che l’esito positivo del collaudo su una fornitura che presenta le difformità riscontrate rispetto alle specifiche minime della lex specialis conferma, anziché smentire, la fondatezza delle censure relative al difetto di istruttoria nella fase di valutazione delle offerte.
11. Quanto alle conseguenze derivanti dall’accoglimento del quinto motivo, occorre dare attuazione a quanto anticipato in apertura.
La domanda di annullamento dell’atto di aggiudicazione è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Trova applicazione l’art. 125, comma 3, del c.p.a., richiamato dall’art. 48, comma 4, del D.L. n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 2021, ai sensi del quale la sospensione o l’annullamento dell’affidamento di un appalto finanziato con fondi PNRR non comportano la caducazione del contratto già stipulato e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. L’annullamento, pertanto, non produrrebbe alcun effetto utile in favore della ricorrente.
12. Va parimenti respinta la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di accertamento del diritto di subentro.
La fornitura, come detto, è stata integralmente eseguita e collaudata.
Si tratta di beni durevoli destinati alle unità operative di una struttura ospedaliera, la cui sostituzione integrale non risponderebbe ad alcun interesse pubblico apprezzabile e risulterebbe incompatibile con le esigenze di continuità del servizio sanitario e con i vincoli temporali del PNRR. L’Amministrazione, in altri termini, non ha alcun interesse a stipulare un nuovo contratto avente il medesimo oggetto.
A ciò va aggiunto che nel caso di specie il subentro non risulta possibile perché manca la dimostrazione, da parte della ricorrente, del possesso requisiti di ammissione che “ si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione, e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell'impresa di presentare un'offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell'instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A. ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 6 marzo 2017, n. 1050).
Ciò anche in considerazione dell’obbligo inderogabile di verifica ( ex artt. 17 e 99 del D.lgs. 36/2023) che grava sulla stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnica, professionale ed economica prima di procedere all'aggiudicazione e alla stipula del contratto.
Inoltre, proprio per l’assenza di tale verifica, non è stato dimostrato che la ricorrente avrebbe potuto ottenere l’aggiudicazione della fornitura, in quanto non risulta che la stazione appaltante abbia, nel corso della procedura, verificato la conformità dei prodotti offerti dalla Loran S.r.l. alla legge di gara. Non senza considerare che il subentro del secondo classificato è subordinato alla verifica che questi possieda i requisiti originari richiesti dal bando, come previsto dagli artt. 120 e 124 c.p.a..
13. In definitiva, il ricorso originario va accolto nei limiti di cui in motivazione, dichiarando improcedibile la domanda di annullamento dell’atto di aggiudicazione, respingendo la domanda di inefficacia del contratto nonché quella di accertamento del diritto della ricorrente di subentro.
Va invece dichiarata l’inammissibilità dei motivi aggiunti, mentre va accertata l’illegittimità dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 34, comma 3, del c.p.a., ai soli fini della proposizione della domanda risarcitoria in separato giudizio, nel quale la parte dovrà dare prova che avrebbe certamente conseguito l’aggiudicazione (all’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione) nonché di ogni altro evento di danno lamentato.
14. Le spese di lite possono compensarsi in considerazione del tipo e contenuto delle rispettive difese nonché alla luce dei diversi esiti processuali in relazione alla medesima procedura di gara.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, così provvede:
DICHIARA improcedibile la domanda di annullamento avverso l’atto di aggiudicazione e RIGETTA la domanda di inefficacia del contratto e di accertamento del diritto di subentro da parte della ricorrente;
DICHIARA l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a.;
DICHIARA inammissibili i motivi aggiunti.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE DA, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
ZO OI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO OI | CE DA |
IL SEGRETARIO