TAR Bari, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 479
TAR
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Atto di ratifica atipico e privo di base legale

    La delibera n. 1131 del 2025 contiene tutti gli elementi strutturali e funzionali del provvedimento di convalida ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, della Legge n. 241 del 1990, come già rilevato dal Consiglio di Stato.

  • Rigettato
    Mancata attestazione del completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti

    La censura risulta superata sul piano fattuale, non avendo la ricorrente allegato circostanze specifiche dalle quali desumere che le verifiche, ove espressamente svolte, avrebbero condotto a un esito negativo in capo alla controinteressata.

  • Rigettato
    Qualificazione del documento e attivazione del soccorso

    La censura è stata già respinta in precedente giudizio, rilevando la natura amministrativa del documento, la sua funzione ricognitiva e l’attivazione del soccorso nei confronti di entrambi i concorrenti. La collocazione della checklist tra i documenti della Busta Amministrativa ha fondato un legittimo affidamento sulla relativa qualificazione.

  • Accolto
    Carenze del carrello doppio monitor

    L’Allegato 2 ha richiesto, a pena di esclusione, che il carrello doppio monitor fosse dotato di un ripiano per scanner, di un ripiano per stampante e di un cassetto porta-oggetti con serratura o sistema equivalente. Dalla scheda tecnica del prodotto risultano due cassetti contenitori privi di serratura o sistema equivalente di chiusura. Non risulta alcun ripiano specificamente destinato a scanner e stampante.

  • Accolto
    Sistema operativo non conforme

    L’Allegato 2 ha richiesto il sistema operativo Windows 11 PRO. Dalla scheda tecnica del prodotto risulta offerto il sistema operativo Windows 10 IOT, diverso da quello prescritto e non riconducibile a equivalenza funzionale.

  • Accolto
    Mancanza certificazione medicale monitor

    L’Allegato 2 ha richiesto per i monitor la certificazione medicale EN-60601-1-2. Dalle schede tecniche risulta la presenza della scocca antibatterica, ma non emerge alcun riferimento a tale specifica certificazione.

  • Accolto
    Assenza sistema di tracciamento posizione carrelli

    L’Allegato 2 ha previsto che la fornitura includesse il tracciamento della posizione di ogni carrello mediante dispositivo Wi-Fi con sistema centrale di triangolazione. Nulla di corrispondente risulta dalle schede tecniche della controinteressata.

  • Accolto
    Mancanza Hub USB e luce cortesia con battery saver

    L’Allegato 2 ha richiesto la luce di cortesia per la tastiera con funzionalità di battery saver automatica e un Hub USB interno. Dalla scheda tecnica del prodotto HealthBus S2 risulta la presenza di un piano tastiera illuminato con luce LED (solo per il carrello a doppio schermo), ma non emerge alcun riferimento a un Hub USB. La doglianza è fondata limitatamente a quest'ultimo componente.

  • Accolto
    Attribuzione punteggio RAM non corretta

    L’Allegato 2 ha previsto una dotazione RAM minima di 8 GB per il carrello doppio monitor, con punteggio premiale per dotazione superiore. La Relazione Tecnica della controinteressata dichiara una dotazione di 8 GB DDR4, pari al minimo. La Commissione ha attribuito un punto per il criterio “RAM superiore al requisito minimo”. L’attribuzione è viziata da travisamento dei fatti.

  • Rigettato
    Subentro nel contratto

    La fornitura è stata integralmente eseguita e collaudata. Il subentro presuppone che residuino prestazioni da eseguire e non ancora rese. Inoltre, non è stato dimostrato che la ricorrente avrebbe ottenuto l'aggiudicazione e che possieda i requisiti originari richiesti dal bando.

  • Inammissibile
    Natura del verbale di collaudo

    Il collaudo è atto della fase esecutiva del rapporto contrattuale, privo di natura provvedimentale e di autonoma lesività nei confronti della ricorrente.

  • Accolto
    Illegittimità dell'aggiudicazione

    Il Collegio è tenuto a pronunciarsi nel merito delle censure dedotte per verificare la sussistenza dei vizi denunciati e consentire alla ricorrente l'esercizio della tutela risarcitoria in separato giudizio. Il quinto motivo è stato accolto, accertando l'illegittimità dell'aggiudicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 479
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 479
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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