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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 4847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4847 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2599/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2599/2023
Oggi all'udienza del 19 novembre 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs.
10 ottobre 2022 nr. 149; lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del Tribunale di
Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 2599 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 tra pagina 1 di 9 , nato a [...] il [...], C.F. e residente a Parte_1 C.F._1
Monreale in Via d Cannolicchio n. 10 (soggetto ammesso al Gratuito Patrocinio Civile a spese dello
Stato con delibera del 19.12.2022, Prot. n. 2022/32455, in riferimento all'istanza n. 8147/2022 del
7127.2022), rappresentato ai fini del presente atto dall'avv. Rosa Geraci (C.F. C.F._2
) nel cui studio in Palermo, via Campolo n. 72 (presso Studio legale Bevilacqua), elegge
[...] domicilio, giusta mandato in atti
Attore
Contro
(già ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_1 tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato
Euro 22.000.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. REA n. 420580, PI , autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria P.IVA_1 P.IVA_2 con provvedimento della AN d'IA in data 21/06/2018, Prot. N. 0757078/18, società con socio unico AN IFIS S.p.A., appartenente al e soggetta all'attività di direzione e Controparte_2 coordinamento di AN IFIS S.p.A., e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio di Venezia – Mestre, Rep. N. 42351/Racc. n. 15678 in data 09/12/2020, la Persona_1 [...] con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, già Controparte_3 CP_4 cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14 dicembre 2020 rep. 84145 racc. 17165, capitale sociale interamente versato Euro 3.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , REA n. 432072, PI , P.IVA_3 P.IVA_2 autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della AN d'IA in data
09/12/2020, Prot. N. 1640067/20, società con socio unico appartenente al Controparte_1
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AN IFIS S.p.A., in Controparte_2 persona della procuratrice Dott.ssa , nata a [...] il 21 novembre Controparte_5
1981 (C.F. ), giusta procura rilasciata in data 05 agosto 2023 per atto a rogito C.F._3
Notaio di Mestre, rep. N.44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il giorno Persona_1
08.08.2023 al n. 22089 serie 1T, rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio Ghia, C.F.
, PEC , e dall'Avv. Enrica Maria Ghia, C.F. C.F._4 Email_1
PEC fax 0276025932, giusta procura alle C.F._5 Email_2 liti allegata al presente atto (All. A), la quale ai fini della presente procedura, elegge domicilio presso e nello studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, sito in Via Filippo Corridoni, 1 – 20122 Milano (MI), PEC
(di seguito “AN IF” o “IF”) Email_3
- convenuta – pagina 2 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo, terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore ; Parte_1
2) Condanna parte attrice alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in Parte_1
applicazione del DM 147/2022, in favore di parte convenuta in € 1270,00 per compensi professionali, oltre cpa iva e nella misura di legge e spese forfettarie .
MOTIVI DELA DECISIONE
ha convenuto in giudizio chiedendo di dichiarare Parte_1 Controparte_1
illegittima la segnalazione eseguita presso la Centrale Rischi della AN d'IA e disporre la cancellazione della segnalazione a carico dall'odierno convenuto.
Ha dedotto: che in data 19-03-2009, la aveva provveduto a Controparte_6
segnalare a sofferenza la sua posizione contrattuale;
che in data 26/09/2017, CP_7 aveva ceduto a AN IFIS S.p.A. il credito nei Suoi confronti, per un ammontare complessivo pari ad €2.384,32, nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385 ; che in data 10/09/2018, veva ceduto a il credito nei Suoi confronti, per un Controparte_6 Controparte_1
ammontare complessivo pari ad € 3.922,81; che nel mese di settembre 2018, AN IF aveva provveduto a segnalare il Sig. presso la Centrale Rischi della AN d'IA; Parte_1
che in data 13-01-2021 aveva presentato un ricorso all'Arbitro ANrio Finanziario della
AN d'IA , per l'illegittima segnalazione da parte di AN IF nella Centrale Rischi della
AN d'IA, e che detto ricorso con decisione del 20-05-2021, veniva rigettato.
Si è costituito (già ), chiedendo il rigetto della Controparte_1 Controparte_1
domanda, ritendo la stessa infondata.
pagina 3 di 9 * * *
Ciò posto la domanda prospettata dall'attore in questo giudizio, è finalizzata ad acclarare l'illegittima iscrizione da parte della convenuta del suo nominativo Controparte_1 presso la Centrale Rischi della AN d'IA con conseguente cancellazione della segnalazione.
A sostegno della domanda deduce che la segnalazione è da ritenersi illegittima in quanto effettuata da in assenza di preventivo avviso all'interessato della Controparte_1
segnalazione controversa e, dall'altro, per omessa verifica dello stato di insolvenza prima dell'iscrizione, evidenziando che siffatta segnalazione dovrebbe presupporre l' esistenza di una situazione di stato di insolvenza che non può essere conseguenza automatica di un mero ritardo nel pagamento del debito.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che nessuna della due lamentate ragioni di illegittimità abbia fondamento.
Appare opportuno ricordare preliminarmente i presupposti legittimanti la segnalazione per cui si controverte.
Il fondamento normativo della Centrale dei Rischi si rinviene, in origine, nell'art. 32, co. 1, lett. h), della cosiddetta legge bancaria del 1936, e, attualmente, negli artt. 51, 53, 67 e 107 del d. l.vo n. 385/93 (T.u.b.). Segnatamente, l'art. 51 T.u.b. pone a carico delle banche l'obbligo di trasmettere alla AN di IA tutte le informazioni da questa richieste, nonché ogni altro atto o documento richiesto. Inoltre, le deliberazioni del C.I.C.R. hanno stabilito i principi applicabili in tema di istituzione e di disciplina del servizio reso dalla Centrale dei Rischi, così come concorrono a disciplinare il funzionamento della stessa le Istruzioni per gli intermediari creditizi adottate dalla AN di IA, come da circolare n. 139 del 11.02.1991. La funzione della Centrale dei Rischi è quella di creare un sistema informativo al quale affluiscano i dati e le notizie relativi agli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai propri clienti, con l'obiettivo di controllare in modo puntuale la gestione del rischio del credito ed accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario nel suo complesso: un'attività che, essendo finalizzata a consentire agli istituti bancari la valutazione della solvibilità degli stessi clienti
(attuali e potenziali), riveste un palese interesse pubblico, il quale è evidentemente prevalente pagina 4 di 9 rispetto a quel sacrificio del diritto dell'imprenditore all'immagine, alla reputazione ed alla riservatezza che è indiscutibilmente cagionato da una segnalazione pervenuta alla Centrale dei Rischi, ma che, in virtù del medesimo interesse pubblico, è, per l'appunto, consentito dall'ordinamento; il tutto con l'ovvia conseguenza che – laddove non siano, invece, ravvisabili effettive esigenze di avvertimento del mercato, in quanto il soggetto non è in una situazione di sofferenza – l'interesse pubblico non sussiste e la segnalazione operata dall'intermediario perde le connotazioni della legittimità giuridica, assumendo quelle dell'illecito produttivo di danno.
La partecipazione al sistema di rilevazione e di segnalazione dei rischi è obbligatoria per le banche e per gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 e ss. T.u.b., i quali esercitino in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma. La segnalazione è un atto obbligatorio per l'intermediario, il quale è tenuto a fornire con cadenza mensile le informazioni di carattere individuale inerenti ai rapporti di credito e di garanzia intrattenuti dal sistema creditizio con la propria clientela, vale a dire i rapporti di affidamento, le garanzie reali e personali prestate agli intermediari in favore dei soggetti dagli stessi affidati.
Con il Quattordicesimo Aggiornamento del 29.04.2011 apportato alla circolare n. 139/91, è stato introdotto l'obbligo a carico delle banche e degli intermediari finanziari di informare tempestivamente e per iscritto il cliente in ordine all'imminente segnalazione da operarsi per la prima volta alla Centrale dei Rischi (al punto 1.5 che “Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza” e che “tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati” ).
Passando ora all'esame del presente procedimento, va evidenziato che, come argomentato da parte convenuta ed anche per stessa ammissione di parte attrice in atto di citazione, la prima segnalazione è stata eseguita in data 19.03.2009 dalla da ciò ne Controparte_6
consegue che secondo il dettato normativo , cessionaria del credito, Controparte_1
non era tenuta ad informare il della segnalazione. Pt_1
Purtuttavia , , ha fornito prova , di aver assolto l'obbligo di preavviso Controparte_1
della segnalazione alla Centrale dei Rischi con la raccomandata A/R nr 66579763406-9 del
10.09.2018, prodotta in atti e ricevuta dal in data 06.12.2018 ( cfr doc. 3 all.3 Pt_1
pagina 5 di 9 produzione convenuta : “ La informiamo inoltre che, secondo quanto imposto dalla Circolare della AN d'IA n.139 dell'11 febbraio 1991, abbiamo provveduto a dare continuità alla segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Sua posizione debitoria ad oggi sussistente).
Priva di pregio appare la contestazione sulla mancata ricezione della predetta raccomandata , in relazione alla quale ne ha contestato la validità della notifica, assumendo di non conoscere il soggetto firmatario per ricezione della raccomandata.
Sul punto , in giurisprudenza è, comunque, pacifico che tanto la relata di notifica che l'avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta hanno natura di atto pubblico e costituiscono piena prova, sino a querela di falso, delle dichiarazioni in essi contenute. Inoltre, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha ricevuto il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto (Cass. civ. 04.02.2014 n. 2421; Cass. civ. 22.11.2006 n. 24852).
Con rifermento, poi, alla situazione di insolvenza va detto che la situazione deficitaria dell'attore , per come comprovato in atti dalla convenuta ( cfr allegato memoria istruttoria nr
2) perdura dal 1997 ed è ancora oggi esistente.
L'attore, infatti, ha chiaramente ammesso, ricostruendone le vicende, che l'esposizione debitoria originaria non ha trovato ad oggi la propria soddisfazione.
Infatti, non nega, il debito originariamente contratto su conto corrente acceso presso la AN
Popolare di Milano e del mancato pagamento del prestito contratto con Parte_2
pagina 6 di 9 entrambi crediti poi ceduti a AN IF spa - né, del resto, la persistenza delle correlate ragioni creditorie.
A tal riguardo al punto 1.5 della Circolare n. 139 della AN d'IA dell'11/2/1991 – 14°
Aggiornamento del 29 aprile 2011 è prescritto che “Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.
Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. …” e che “… L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza”.
Dunque, partendo dalla constatazione che la sofferenza, ai fini che qui rilevano, consiste nell'incapacità non transitoria di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, va ricordato che “ … l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza …” (cfr.
Cass. 7958/2009 in motivazione). Secondo quanto evidenziato dalla Cassazione, ai fini dell'appostazione a sofferenza del credito rileva una nozione più favorevole rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi concepire lo stato di insolvenza -e le situazioni equiparabili- in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza ovvero di definitiva irrecuperabilità; infatti “ … se la nozione di insolvenza rilevante a detti fini si identificasse effettivamente con quella contemplata in ambito fallimentare e se il debitore potesse legittimamente essere appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione, sarebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi,
pagina 7 di 9 poiché gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione …” (cfr. citata Cass. 7958/2009 in motivazione;
Cass.
21428/2007).
In tale prospettiva è stato giustamente ritenuto che la segnalazione a sofferenza sia legittima, quando ci si trovi in presenza di un inadempimento protratto nel tempo ed ingiustificato, pur se non si escluda in astratto la possibilità di rientro o di ristrutturazione del debito (Trib.
Parma 6/12/2006), e che qualora la difficoltà del cliente, senza essere connotata da requisiti di cronica situazione di inadempienza, presenti comunque delle connotazioni oggettive che rappresentino verosimilmente come difficile il recupero dei crediti da parte della banca, è da ritenersi giustificata la segnalazione del credito in sofferenza alla Centrale dei rischi (Trib.
Catania 2/4/2003).
Ne consegue che, la segnalazione medesima, lungi dal rivelarsi illegittima nel merito, attiene, come detto, ad una esposizione debitoria risalente al 1997 e ad oggi perdurante, ed è , dunque
, da ritenersi pienamente legittima la comunicazione alla Centrale Rischi Da quanto fin qui esposto deriva che la domanda dell'attore è risulta infondata e deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Così deciso in Palermo 25 novembre 2025
IL GOT
Dott. Giuseppina Notonica
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2599/2023
Oggi all'udienza del 19 novembre 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs.
10 ottobre 2022 nr. 149; lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del Tribunale di
Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 2599 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 tra pagina 1 di 9 , nato a [...] il [...], C.F. e residente a Parte_1 C.F._1
Monreale in Via d Cannolicchio n. 10 (soggetto ammesso al Gratuito Patrocinio Civile a spese dello
Stato con delibera del 19.12.2022, Prot. n. 2022/32455, in riferimento all'istanza n. 8147/2022 del
7127.2022), rappresentato ai fini del presente atto dall'avv. Rosa Geraci (C.F. C.F._2
) nel cui studio in Palermo, via Campolo n. 72 (presso Studio legale Bevilacqua), elegge
[...] domicilio, giusta mandato in atti
Attore
Contro
(già ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_1 tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato
Euro 22.000.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. REA n. 420580, PI , autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria P.IVA_1 P.IVA_2 con provvedimento della AN d'IA in data 21/06/2018, Prot. N. 0757078/18, società con socio unico AN IFIS S.p.A., appartenente al e soggetta all'attività di direzione e Controparte_2 coordinamento di AN IFIS S.p.A., e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio di Venezia – Mestre, Rep. N. 42351/Racc. n. 15678 in data 09/12/2020, la Persona_1 [...] con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, già Controparte_3 CP_4 cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14 dicembre 2020 rep. 84145 racc. 17165, capitale sociale interamente versato Euro 3.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , REA n. 432072, PI , P.IVA_3 P.IVA_2 autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della AN d'IA in data
09/12/2020, Prot. N. 1640067/20, società con socio unico appartenente al Controparte_1
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AN IFIS S.p.A., in Controparte_2 persona della procuratrice Dott.ssa , nata a [...] il 21 novembre Controparte_5
1981 (C.F. ), giusta procura rilasciata in data 05 agosto 2023 per atto a rogito C.F._3
Notaio di Mestre, rep. N.44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il giorno Persona_1
08.08.2023 al n. 22089 serie 1T, rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio Ghia, C.F.
, PEC , e dall'Avv. Enrica Maria Ghia, C.F. C.F._4 Email_1
PEC fax 0276025932, giusta procura alle C.F._5 Email_2 liti allegata al presente atto (All. A), la quale ai fini della presente procedura, elegge domicilio presso e nello studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, sito in Via Filippo Corridoni, 1 – 20122 Milano (MI), PEC
(di seguito “AN IF” o “IF”) Email_3
- convenuta – pagina 2 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo, terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore ; Parte_1
2) Condanna parte attrice alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in Parte_1
applicazione del DM 147/2022, in favore di parte convenuta in € 1270,00 per compensi professionali, oltre cpa iva e nella misura di legge e spese forfettarie .
MOTIVI DELA DECISIONE
ha convenuto in giudizio chiedendo di dichiarare Parte_1 Controparte_1
illegittima la segnalazione eseguita presso la Centrale Rischi della AN d'IA e disporre la cancellazione della segnalazione a carico dall'odierno convenuto.
Ha dedotto: che in data 19-03-2009, la aveva provveduto a Controparte_6
segnalare a sofferenza la sua posizione contrattuale;
che in data 26/09/2017, CP_7 aveva ceduto a AN IFIS S.p.A. il credito nei Suoi confronti, per un ammontare complessivo pari ad €2.384,32, nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385 ; che in data 10/09/2018, veva ceduto a il credito nei Suoi confronti, per un Controparte_6 Controparte_1
ammontare complessivo pari ad € 3.922,81; che nel mese di settembre 2018, AN IF aveva provveduto a segnalare il Sig. presso la Centrale Rischi della AN d'IA; Parte_1
che in data 13-01-2021 aveva presentato un ricorso all'Arbitro ANrio Finanziario della
AN d'IA , per l'illegittima segnalazione da parte di AN IF nella Centrale Rischi della
AN d'IA, e che detto ricorso con decisione del 20-05-2021, veniva rigettato.
Si è costituito (già ), chiedendo il rigetto della Controparte_1 Controparte_1
domanda, ritendo la stessa infondata.
pagina 3 di 9 * * *
Ciò posto la domanda prospettata dall'attore in questo giudizio, è finalizzata ad acclarare l'illegittima iscrizione da parte della convenuta del suo nominativo Controparte_1 presso la Centrale Rischi della AN d'IA con conseguente cancellazione della segnalazione.
A sostegno della domanda deduce che la segnalazione è da ritenersi illegittima in quanto effettuata da in assenza di preventivo avviso all'interessato della Controparte_1
segnalazione controversa e, dall'altro, per omessa verifica dello stato di insolvenza prima dell'iscrizione, evidenziando che siffatta segnalazione dovrebbe presupporre l' esistenza di una situazione di stato di insolvenza che non può essere conseguenza automatica di un mero ritardo nel pagamento del debito.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che nessuna della due lamentate ragioni di illegittimità abbia fondamento.
Appare opportuno ricordare preliminarmente i presupposti legittimanti la segnalazione per cui si controverte.
Il fondamento normativo della Centrale dei Rischi si rinviene, in origine, nell'art. 32, co. 1, lett. h), della cosiddetta legge bancaria del 1936, e, attualmente, negli artt. 51, 53, 67 e 107 del d. l.vo n. 385/93 (T.u.b.). Segnatamente, l'art. 51 T.u.b. pone a carico delle banche l'obbligo di trasmettere alla AN di IA tutte le informazioni da questa richieste, nonché ogni altro atto o documento richiesto. Inoltre, le deliberazioni del C.I.C.R. hanno stabilito i principi applicabili in tema di istituzione e di disciplina del servizio reso dalla Centrale dei Rischi, così come concorrono a disciplinare il funzionamento della stessa le Istruzioni per gli intermediari creditizi adottate dalla AN di IA, come da circolare n. 139 del 11.02.1991. La funzione della Centrale dei Rischi è quella di creare un sistema informativo al quale affluiscano i dati e le notizie relativi agli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai propri clienti, con l'obiettivo di controllare in modo puntuale la gestione del rischio del credito ed accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario nel suo complesso: un'attività che, essendo finalizzata a consentire agli istituti bancari la valutazione della solvibilità degli stessi clienti
(attuali e potenziali), riveste un palese interesse pubblico, il quale è evidentemente prevalente pagina 4 di 9 rispetto a quel sacrificio del diritto dell'imprenditore all'immagine, alla reputazione ed alla riservatezza che è indiscutibilmente cagionato da una segnalazione pervenuta alla Centrale dei Rischi, ma che, in virtù del medesimo interesse pubblico, è, per l'appunto, consentito dall'ordinamento; il tutto con l'ovvia conseguenza che – laddove non siano, invece, ravvisabili effettive esigenze di avvertimento del mercato, in quanto il soggetto non è in una situazione di sofferenza – l'interesse pubblico non sussiste e la segnalazione operata dall'intermediario perde le connotazioni della legittimità giuridica, assumendo quelle dell'illecito produttivo di danno.
La partecipazione al sistema di rilevazione e di segnalazione dei rischi è obbligatoria per le banche e per gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 e ss. T.u.b., i quali esercitino in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma. La segnalazione è un atto obbligatorio per l'intermediario, il quale è tenuto a fornire con cadenza mensile le informazioni di carattere individuale inerenti ai rapporti di credito e di garanzia intrattenuti dal sistema creditizio con la propria clientela, vale a dire i rapporti di affidamento, le garanzie reali e personali prestate agli intermediari in favore dei soggetti dagli stessi affidati.
Con il Quattordicesimo Aggiornamento del 29.04.2011 apportato alla circolare n. 139/91, è stato introdotto l'obbligo a carico delle banche e degli intermediari finanziari di informare tempestivamente e per iscritto il cliente in ordine all'imminente segnalazione da operarsi per la prima volta alla Centrale dei Rischi (al punto 1.5 che “Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza” e che “tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati” ).
Passando ora all'esame del presente procedimento, va evidenziato che, come argomentato da parte convenuta ed anche per stessa ammissione di parte attrice in atto di citazione, la prima segnalazione è stata eseguita in data 19.03.2009 dalla da ciò ne Controparte_6
consegue che secondo il dettato normativo , cessionaria del credito, Controparte_1
non era tenuta ad informare il della segnalazione. Pt_1
Purtuttavia , , ha fornito prova , di aver assolto l'obbligo di preavviso Controparte_1
della segnalazione alla Centrale dei Rischi con la raccomandata A/R nr 66579763406-9 del
10.09.2018, prodotta in atti e ricevuta dal in data 06.12.2018 ( cfr doc. 3 all.3 Pt_1
pagina 5 di 9 produzione convenuta : “ La informiamo inoltre che, secondo quanto imposto dalla Circolare della AN d'IA n.139 dell'11 febbraio 1991, abbiamo provveduto a dare continuità alla segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Sua posizione debitoria ad oggi sussistente).
Priva di pregio appare la contestazione sulla mancata ricezione della predetta raccomandata , in relazione alla quale ne ha contestato la validità della notifica, assumendo di non conoscere il soggetto firmatario per ricezione della raccomandata.
Sul punto , in giurisprudenza è, comunque, pacifico che tanto la relata di notifica che l'avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta hanno natura di atto pubblico e costituiscono piena prova, sino a querela di falso, delle dichiarazioni in essi contenute. Inoltre, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha ricevuto il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto (Cass. civ. 04.02.2014 n. 2421; Cass. civ. 22.11.2006 n. 24852).
Con rifermento, poi, alla situazione di insolvenza va detto che la situazione deficitaria dell'attore , per come comprovato in atti dalla convenuta ( cfr allegato memoria istruttoria nr
2) perdura dal 1997 ed è ancora oggi esistente.
L'attore, infatti, ha chiaramente ammesso, ricostruendone le vicende, che l'esposizione debitoria originaria non ha trovato ad oggi la propria soddisfazione.
Infatti, non nega, il debito originariamente contratto su conto corrente acceso presso la AN
Popolare di Milano e del mancato pagamento del prestito contratto con Parte_2
pagina 6 di 9 entrambi crediti poi ceduti a AN IF spa - né, del resto, la persistenza delle correlate ragioni creditorie.
A tal riguardo al punto 1.5 della Circolare n. 139 della AN d'IA dell'11/2/1991 – 14°
Aggiornamento del 29 aprile 2011 è prescritto che “Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.
Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. …” e che “… L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza”.
Dunque, partendo dalla constatazione che la sofferenza, ai fini che qui rilevano, consiste nell'incapacità non transitoria di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, va ricordato che “ … l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza …” (cfr.
Cass. 7958/2009 in motivazione). Secondo quanto evidenziato dalla Cassazione, ai fini dell'appostazione a sofferenza del credito rileva una nozione più favorevole rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi concepire lo stato di insolvenza -e le situazioni equiparabili- in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza ovvero di definitiva irrecuperabilità; infatti “ … se la nozione di insolvenza rilevante a detti fini si identificasse effettivamente con quella contemplata in ambito fallimentare e se il debitore potesse legittimamente essere appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione, sarebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi,
pagina 7 di 9 poiché gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione …” (cfr. citata Cass. 7958/2009 in motivazione;
Cass.
21428/2007).
In tale prospettiva è stato giustamente ritenuto che la segnalazione a sofferenza sia legittima, quando ci si trovi in presenza di un inadempimento protratto nel tempo ed ingiustificato, pur se non si escluda in astratto la possibilità di rientro o di ristrutturazione del debito (Trib.
Parma 6/12/2006), e che qualora la difficoltà del cliente, senza essere connotata da requisiti di cronica situazione di inadempienza, presenti comunque delle connotazioni oggettive che rappresentino verosimilmente come difficile il recupero dei crediti da parte della banca, è da ritenersi giustificata la segnalazione del credito in sofferenza alla Centrale dei rischi (Trib.
Catania 2/4/2003).
Ne consegue che, la segnalazione medesima, lungi dal rivelarsi illegittima nel merito, attiene, come detto, ad una esposizione debitoria risalente al 1997 e ad oggi perdurante, ed è , dunque
, da ritenersi pienamente legittima la comunicazione alla Centrale Rischi Da quanto fin qui esposto deriva che la domanda dell'attore è risulta infondata e deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Così deciso in Palermo 25 novembre 2025
IL GOT
Dott. Giuseppina Notonica
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