Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 19/06/2025, n. 12114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12114 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12114/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02694/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2694 del 2022, proposto da
SA Di AS, rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Tomasiello e Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto, del 07.01.2022, non comunicato alla ricorrente e comunicato a mezzo PEC agli infrascritti legali in data 07.01.2022 prot. n. 307, relativamente alla classe “A-46”, reso in sede di riedizione provvedimentale in evidente elusione del giudicato della sentenza ottemperata Tar Lazio n. 6504/2020 (RG 7500/2019), pubblicata il 12.06.2020 e notificata a mezzo PEC il 17.06.2020 e della sentenza di ottemperanza Tar Lazio n. 5531/2021 (R.G. 2291/2021), con la quale veniva accertata la illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/CE;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con atto di gravame ritualmente proposto, parte ricorrente adiva questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento prot. n. 28 del 7 gennaio 2022 con cui il Ministero dell’Istruzione, in asserita ottemperanza alle sentenze di questo Tribunale nn. 6504 del 12 giugno 2020 e 5531 dell’11 maggio 2021, respingeva l’istanza della ricorrente di riconoscimento della qualifica professionale per l’insegnamento acquisita in Romania nell’ambito disciplinare “Economia”;
- benché ritualmente intimato, il Ministero dell’Istruzione non si costituiva in giudizio;
- con dichiarazione depositata agli atti di causa il 6 giugno 2025 il difensore di parte ricorrente rendeva noto che, avendo medio tempore la medesima conseguito aliter il bene della vita anelato,essa non aveva più interesse alla definizione nel merito dell’affare e, pertanto, instava per una declaratoria in rito di improcedibilità del gravame;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 giugno 2025, la causa passava quindi in decisione.
Ritenuto che:
- la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ Nel processo amministrativo, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, potendo dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In tal caso, il giudice, in ossequio al principio dispositivo, è obbligato a prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente e a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ” (cfr., ex pluribus , T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, n. 4068 del 24.2.2025), comporta l’impossibilità per questo Collegio di definire l’affare diversamente dall’adozione di una pronuncia in rito di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- quanto alle spese di lite, infine, l’assenza di statuizioni in merito giustifica, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO