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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/09/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3467/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica della dott.ssa Francesca Di Giorno ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3467/2020 del R.G.A.C.C., all'esito dell'udienza del 22 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Gaeta, Via Papa Giovanni XXIII 7, presso lo studio dell'Avv. Paolo Sciolto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F: ) nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in via del Piano 6, Gaeta (LT) presso lo studio degli avv.ti Salvatore La Rocca e Carla Di
Bernardo, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Conclusioni
Come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 12 maggio 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole, in data 18.10.2020, dal sig. , in forza del Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 296/2019 del Giudice di Pace di Gaeta, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 4517,43. A sostegno dell'opposizione parte attrice ha dedotto l'inesistenza della notifica del citato decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 6 Tanto premesso, ha concluso chiedendo: “-Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all'avvocato in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto e comunque Controparte_1 inesistente per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 09.10.2020 -condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A”.
Si è costituito evidenziando che l'opponente, pur facendo riferimento ad Controparte_1 un precetto notificatole ad ottobre 2020, ha prodotto in giudizio un atto di precetto regolarmente notificato a febbraio 2020 alla LL . L'opposta ha quindi eccepito la nullità della citazione CP_2 stante le incertezze in ordine alla determinazione dell'oggetto, e, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione. Ha altresì eccepito l'improponibilità e improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c.. Ciò posto, ha concluso chiedendo, previo rigetto della domanda cautelare: “in via principale dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da per tutti i motivi sopra definiti. Con vittoria Parte_1 di spese, diritti ed onorari”.
Con ordinanza depositata il 23.2.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Successivamente assegnato il fascicolo alla scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza cartolare del 22.9.2025 la causa è stratta trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di opposizione, sollevata dall'opposta in considerazione di varie imprecisioni relative all'oggetto del giudizio (in particolare, in ordine al precetto opposto).
In proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione comminata dall'art. 164 comma quarto c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dall'art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 15 maggio 2013, n. 11751) e che, analogamente,
l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei pagina 2 di 6 documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1681).
Tanto considerato, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione risulta infondata, in quanto l'attrice nel corpo dell'atto introduttivo ha chiaramente espresso la volontà di proporre opposizione avverso il precetto notificatole ad ottobre 2020, lamentando l'omessa notifica del decreto ingiuntivo in forza del quale era stato intimato il pagamento. Tuttavia, tra gli allegati ha prodotto un precedente atto di precetto, peraltro inefficace, risalente al febbraio 2020. Tanto chiarito, e considerato che è possibile avere cognizione dell'atto oggetto di opposizione in quanto depositato da parte opposta, deve ritenersi valido l'atto di citazione, essendo espresso chiaramente il motivo di doglianza articolato (l'omessa notifica, o comunque l'inesistenza del titolo esecutivo). Del resto, il convenuto ha preso posizione su quanto dedotto dall'attore, spiegando compiutamente le proprie difese sulla domanda proposta da controparte, anch'essa puntualmente articolata.
3. Deve a questo punto esaminarsi il merito dell'opposizione.
Va osservato che, in via generale, l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché
l'opposizione, con cui è fatta valere tale omessa notifica, integra un'opposizione agli atti esecutivi.
Come condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte, tale affermazione, che è certamente in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza (cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111), va distinta dall'ipotesi in cui si è in presenza di un decreto ingiuntivo non opposto, di talché l'opposizione volta a fare valere l'inesistenza (secondo la prospettazione attorea) di un'attività di notificazione, mira a scardinare tout court l'idoneità del provvedimento monitorio a sorreggere una procedura esecutiva.
Valga considerare che - a partire da Cass. n. 5884 del 1993 - la giurisprudenza di legittimità si è andata consolidando nel senso che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, e cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c.; laddove, qualora deduca un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza, l'unico rimedio esperibile
è l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., proponibile nel termine di cui al comma 3, della predetta norma. pagina 3 di 6 Tali principi, che hanno ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite (sentenza n. 9938 del 12 maggio
2005), sono oramai divenuti diritto vivente (nello stesso senso, tra le più recenti: Cass. 22 gennaio
2014, n. 1219; Cass. 7 luglio 2009, n. 15892; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25737). Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “Ciò significa che, se è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza (cfr.
Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111), cosi non è allorquando l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., o opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 31/08/2015, n.17308).
3.1. Ciò posto, il motivo di opposizione relativo all'omessa notifica del decreto ingiuntivo
(secondo quanto asserito dall'opponente) deve essere qualificata come opposizione preventiva ex art. 615 comma 1 c.p.c..
3.2 L'opposizione è, tuttavia, inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo. Circostanza, questa, smentita dalla produzione documentale dell'opposta, che ha infatti documentato la notificazione a ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Dalla relata risulta infatti Parte_1 che il plico è stato immesso nella cassetta postale dello stabile – avendo l'addetto evidentemente individuato il nominato della destinataria - ed è stata regolarmente notificata la comunicazione di avvenuto deposito, come da avviso di ricevimento in atti (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione e risposta).
Tale notificazione risulta essere stata effettuata in data 18.10.2019 in Gaeta alla via Cristoforo
Colombo n.14, ossia presso la precedente residenza anagrafica della . Dal certificato storico Parte_1 di residenza in atti risulta, infatti, che la stessa ha risieduto presso il suddetto indirizzo dal 12.10.2015 al 17.3.2019, per poi trasferirsi alla Via del Colle n. 8 della medesima città (cfr. certificato di residenza esibito all'udienza del 10.2.2021 e allegato alle note autorizzate depositate in pari data).
Ciò posto, anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali in ordine alla differenza tra nullità e inesistenza della notifica, ricorre nella fattispecie in esame il primo dei due vizi, quello della nullità, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., conformemente a quanto già evidenziato con ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione. Al pagina 4 di 6 riguardo, deve infatti evidenziarsi che con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. può farsi valere la sola inesistenza del decreto ingiuntivo;
ipotesi, questa, che si profila quando sia inesistente o manchi del tutto la sua notificazione. Al contrario, va esclusa la deducibilità con l'opposizione all'esecuzione dell'inefficacia del decreto ingiuntivo per nullità della sua notificazione, potendo, questa, essere dedotta con l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi e nei termini previsti dall'art. 650 c.p.c.
(cfr. in tal senso Cass. 24.10.2008, n. 25737; Cass. 22.1.2014, n. 1219).
Con specifico riferimento all'ipotesi ricorrente nel caso in esame, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 4529/2019) ha ulteriormente evidenziato che la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale, tuttavia, non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione.
Dalla nullità della notifica del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto conseguire - stante il chiaro
"collegamento" sussistente tra la precedente residenza anagrafica e il debitore – l'ammissibilità, come sopra detto, dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c..
Eventuali doglianze in punto di validità della suddetta notificazione sarebbero inammissibili in questa sede, potendo essere fatte valere solo tramite opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione proposta da , vertendo Parte_2 sulla nullità della notifica del decreto ingiuntivo, è inammissibile nel presente giudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività processuale effettivamente svolta, con applicazione dei valori minimi attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• rigetta l'opposizione;
• condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, da distrarre in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Cassino, il 23 settembre 2025.
Il Giudice pagina 5 di 6
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica della dott.ssa Francesca Di Giorno ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3467/2020 del R.G.A.C.C., all'esito dell'udienza del 22 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Gaeta, Via Papa Giovanni XXIII 7, presso lo studio dell'Avv. Paolo Sciolto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F: ) nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in via del Piano 6, Gaeta (LT) presso lo studio degli avv.ti Salvatore La Rocca e Carla Di
Bernardo, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Conclusioni
Come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 12 maggio 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole, in data 18.10.2020, dal sig. , in forza del Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 296/2019 del Giudice di Pace di Gaeta, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 4517,43. A sostegno dell'opposizione parte attrice ha dedotto l'inesistenza della notifica del citato decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 6 Tanto premesso, ha concluso chiedendo: “-Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all'avvocato in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto e comunque Controparte_1 inesistente per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 09.10.2020 -condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A”.
Si è costituito evidenziando che l'opponente, pur facendo riferimento ad Controparte_1 un precetto notificatole ad ottobre 2020, ha prodotto in giudizio un atto di precetto regolarmente notificato a febbraio 2020 alla LL . L'opposta ha quindi eccepito la nullità della citazione CP_2 stante le incertezze in ordine alla determinazione dell'oggetto, e, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione. Ha altresì eccepito l'improponibilità e improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c.. Ciò posto, ha concluso chiedendo, previo rigetto della domanda cautelare: “in via principale dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da per tutti i motivi sopra definiti. Con vittoria Parte_1 di spese, diritti ed onorari”.
Con ordinanza depositata il 23.2.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Successivamente assegnato il fascicolo alla scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza cartolare del 22.9.2025 la causa è stratta trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di opposizione, sollevata dall'opposta in considerazione di varie imprecisioni relative all'oggetto del giudizio (in particolare, in ordine al precetto opposto).
In proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione comminata dall'art. 164 comma quarto c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dall'art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 15 maggio 2013, n. 11751) e che, analogamente,
l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei pagina 2 di 6 documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1681).
Tanto considerato, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione risulta infondata, in quanto l'attrice nel corpo dell'atto introduttivo ha chiaramente espresso la volontà di proporre opposizione avverso il precetto notificatole ad ottobre 2020, lamentando l'omessa notifica del decreto ingiuntivo in forza del quale era stato intimato il pagamento. Tuttavia, tra gli allegati ha prodotto un precedente atto di precetto, peraltro inefficace, risalente al febbraio 2020. Tanto chiarito, e considerato che è possibile avere cognizione dell'atto oggetto di opposizione in quanto depositato da parte opposta, deve ritenersi valido l'atto di citazione, essendo espresso chiaramente il motivo di doglianza articolato (l'omessa notifica, o comunque l'inesistenza del titolo esecutivo). Del resto, il convenuto ha preso posizione su quanto dedotto dall'attore, spiegando compiutamente le proprie difese sulla domanda proposta da controparte, anch'essa puntualmente articolata.
3. Deve a questo punto esaminarsi il merito dell'opposizione.
Va osservato che, in via generale, l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché
l'opposizione, con cui è fatta valere tale omessa notifica, integra un'opposizione agli atti esecutivi.
Come condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte, tale affermazione, che è certamente in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza (cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111), va distinta dall'ipotesi in cui si è in presenza di un decreto ingiuntivo non opposto, di talché l'opposizione volta a fare valere l'inesistenza (secondo la prospettazione attorea) di un'attività di notificazione, mira a scardinare tout court l'idoneità del provvedimento monitorio a sorreggere una procedura esecutiva.
Valga considerare che - a partire da Cass. n. 5884 del 1993 - la giurisprudenza di legittimità si è andata consolidando nel senso che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, e cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c.; laddove, qualora deduca un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza, l'unico rimedio esperibile
è l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., proponibile nel termine di cui al comma 3, della predetta norma. pagina 3 di 6 Tali principi, che hanno ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite (sentenza n. 9938 del 12 maggio
2005), sono oramai divenuti diritto vivente (nello stesso senso, tra le più recenti: Cass. 22 gennaio
2014, n. 1219; Cass. 7 luglio 2009, n. 15892; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25737). Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “Ciò significa che, se è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza (cfr.
Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111), cosi non è allorquando l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., o opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 31/08/2015, n.17308).
3.1. Ciò posto, il motivo di opposizione relativo all'omessa notifica del decreto ingiuntivo
(secondo quanto asserito dall'opponente) deve essere qualificata come opposizione preventiva ex art. 615 comma 1 c.p.c..
3.2 L'opposizione è, tuttavia, inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo. Circostanza, questa, smentita dalla produzione documentale dell'opposta, che ha infatti documentato la notificazione a ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Dalla relata risulta infatti Parte_1 che il plico è stato immesso nella cassetta postale dello stabile – avendo l'addetto evidentemente individuato il nominato della destinataria - ed è stata regolarmente notificata la comunicazione di avvenuto deposito, come da avviso di ricevimento in atti (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione e risposta).
Tale notificazione risulta essere stata effettuata in data 18.10.2019 in Gaeta alla via Cristoforo
Colombo n.14, ossia presso la precedente residenza anagrafica della . Dal certificato storico Parte_1 di residenza in atti risulta, infatti, che la stessa ha risieduto presso il suddetto indirizzo dal 12.10.2015 al 17.3.2019, per poi trasferirsi alla Via del Colle n. 8 della medesima città (cfr. certificato di residenza esibito all'udienza del 10.2.2021 e allegato alle note autorizzate depositate in pari data).
Ciò posto, anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali in ordine alla differenza tra nullità e inesistenza della notifica, ricorre nella fattispecie in esame il primo dei due vizi, quello della nullità, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., conformemente a quanto già evidenziato con ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione. Al pagina 4 di 6 riguardo, deve infatti evidenziarsi che con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. può farsi valere la sola inesistenza del decreto ingiuntivo;
ipotesi, questa, che si profila quando sia inesistente o manchi del tutto la sua notificazione. Al contrario, va esclusa la deducibilità con l'opposizione all'esecuzione dell'inefficacia del decreto ingiuntivo per nullità della sua notificazione, potendo, questa, essere dedotta con l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi e nei termini previsti dall'art. 650 c.p.c.
(cfr. in tal senso Cass. 24.10.2008, n. 25737; Cass. 22.1.2014, n. 1219).
Con specifico riferimento all'ipotesi ricorrente nel caso in esame, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 4529/2019) ha ulteriormente evidenziato che la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale, tuttavia, non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione.
Dalla nullità della notifica del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto conseguire - stante il chiaro
"collegamento" sussistente tra la precedente residenza anagrafica e il debitore – l'ammissibilità, come sopra detto, dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c..
Eventuali doglianze in punto di validità della suddetta notificazione sarebbero inammissibili in questa sede, potendo essere fatte valere solo tramite opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione proposta da , vertendo Parte_2 sulla nullità della notifica del decreto ingiuntivo, è inammissibile nel presente giudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività processuale effettivamente svolta, con applicazione dei valori minimi attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• rigetta l'opposizione;
• condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, da distrarre in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Cassino, il 23 settembre 2025.
Il Giudice pagina 5 di 6
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 6 di 6