TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/07/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N.148 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta la n. 148 degli affari civili per la Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], di cittadinanza italiana, e residente a Parte_1
TI (PU) in via Europa Unita n.1
E nata a [...] il [...], di cittadinanza italiana e Parte_2
residente a [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Simona Agostini.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso cumulativo-congiunto e contestuale di separazione personale e divorzio, ai sensi degli artt. 473bis 47-49-51 C.p.c. (divorzio- cessazione effetti civili)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 27/03/2024, i ricorrenti, esponevano:
“– nell'anno 2006 il giorno 29 del mese di luglio, i coniugi contraevano matrimonio civile
a TI (PU), in regime di comunione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di detto Comune al n. 5 parte II serie A (doc.1);
– dalla loro unione nasceva una figlia: nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
) di cittadinanza italiana (doc. 2); C.F._1 – i coniugi fissavano la propria casa coniugale a Belforte all'Isauro (PU) in Via Toscana n.10, di proprietà della Sig.ra Parte_2
– che il sig. è un lavoratore autonomo mentre la sig.ra è libera professionista (doc. 3 Pt_1 Pt_2
e 4);
– che i coniugi non hanno beni mobili e immobili cointesti e sono titolari dei seguenti rapporti di
c/c bancario, di cui si produce l'estratto conto relativo agli ultimi tre anni (doc. 5-6);
– che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente;
”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non volersi riconciliare, congiuntamente chiedevano al
Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di omologare la separazione personale tra di essi alle seguenti condizioni concordate:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Belforte all'Isauro (PU) in Via Toscana n.10 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella proprietà della Sig.ra che Parte_2
vi continuerà a risiedere con la figlia maggiorenne ed autosufficiente che dunque manterrà la residenza presso e con la madre;
3. Il Sig. ha già fissato la propria residenza a TI (PU) in via Europa Parte_1
Unita n. 1;
4. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
5. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni in comune presenti nella casa coniugale, ivi compresi anche i regali di nozze, e dichiarano pertanto di essere soddisfatti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6. Gli effetti e gli oggetti personali sono stati già assegnati secondo appartenenza.”.
Le parti formulavano contestualmente anche la domanda per la dichiarazione di divorzio chiedendo, una volta decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di TI;
2. Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale ubicata nel Comune di Belforte all'Isauro
(PU) in Via Toscana n. 10 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Sig.ra Pt_2
che vi continuerà a risiedere con la figlia maggiorenne ed autosufficiente che dunque
[...]
manterrà la residenza presso e con la madre;
3. Confermare che il Sig. ha già fissato la propria residenza a TI (PU) in via Parte_1
Europa Unita n. 1;
4. Confermare che entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
5. Confermare che i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni in comune presenti nella casa coniugale, ivi compresi anche i regali di nozze, e dichiarano pertanto di essere soddisfatti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6. Confermare che gli effetti e gli oggetti personali sono stati già assegnati secondo appartenenza;
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
All'esito del deposito delle note scritte con le quali le parti, nel confermare di non volersi riconciliare, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni come meglio precisate nel ricorso introduttivo, il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 196/2024 pubbl. il 16/09/2024 RG n. 148/2024 omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con provvedimento del 05.10.2024, la domanda di divorzio, non essendo ancora procedibile, in attesa della decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva rimessa sul ruolo del Giudice Relatore e rinviata all'udienza di comparizione al giorno 06.05.2025 da sostituirsi con il deposito di note scritte. Quindi, con note scritte del
05.05.2025 i ricorrenti confermavano di non essersi riconciliate e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo;
successivamente, con ordinanza del 19.05.2025, il
Giudice delegato, lette le note depositate in atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
Ciò posto, preso atto:
- della concorde volontà dei coniugi di ottenere il definitivo scioglimento del loro vincolo matrimoniale in assenza di riconciliazione o ricostituzione della vita in comune;
- del fatto che le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse e che le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria;
- che sussistono pertanto i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– che il P.M. ha espresso parere favorevole;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri Pt_1
e , nell'anno 2006 il giorno 29 luglio 2006 a TI (PU),
[...] Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di detto Comune al n. 5 parte II serie A, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in parte motiva e confermate nelle note scritte del 05.05.2025; prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di TI (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 15.7.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta la n. 148 degli affari civili per la Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], di cittadinanza italiana, e residente a Parte_1
TI (PU) in via Europa Unita n.1
E nata a [...] il [...], di cittadinanza italiana e Parte_2
residente a [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Simona Agostini.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso cumulativo-congiunto e contestuale di separazione personale e divorzio, ai sensi degli artt. 473bis 47-49-51 C.p.c. (divorzio- cessazione effetti civili)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 27/03/2024, i ricorrenti, esponevano:
“– nell'anno 2006 il giorno 29 del mese di luglio, i coniugi contraevano matrimonio civile
a TI (PU), in regime di comunione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di detto Comune al n. 5 parte II serie A (doc.1);
– dalla loro unione nasceva una figlia: nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
) di cittadinanza italiana (doc. 2); C.F._1 – i coniugi fissavano la propria casa coniugale a Belforte all'Isauro (PU) in Via Toscana n.10, di proprietà della Sig.ra Parte_2
– che il sig. è un lavoratore autonomo mentre la sig.ra è libera professionista (doc. 3 Pt_1 Pt_2
e 4);
– che i coniugi non hanno beni mobili e immobili cointesti e sono titolari dei seguenti rapporti di
c/c bancario, di cui si produce l'estratto conto relativo agli ultimi tre anni (doc. 5-6);
– che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente;
”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non volersi riconciliare, congiuntamente chiedevano al
Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di omologare la separazione personale tra di essi alle seguenti condizioni concordate:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Belforte all'Isauro (PU) in Via Toscana n.10 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella proprietà della Sig.ra che Parte_2
vi continuerà a risiedere con la figlia maggiorenne ed autosufficiente che dunque manterrà la residenza presso e con la madre;
3. Il Sig. ha già fissato la propria residenza a TI (PU) in via Europa Parte_1
Unita n. 1;
4. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
5. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni in comune presenti nella casa coniugale, ivi compresi anche i regali di nozze, e dichiarano pertanto di essere soddisfatti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6. Gli effetti e gli oggetti personali sono stati già assegnati secondo appartenenza.”.
Le parti formulavano contestualmente anche la domanda per la dichiarazione di divorzio chiedendo, una volta decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di TI;
2. Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale ubicata nel Comune di Belforte all'Isauro
(PU) in Via Toscana n. 10 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Sig.ra Pt_2
che vi continuerà a risiedere con la figlia maggiorenne ed autosufficiente che dunque
[...]
manterrà la residenza presso e con la madre;
3. Confermare che il Sig. ha già fissato la propria residenza a TI (PU) in via Parte_1
Europa Unita n. 1;
4. Confermare che entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
5. Confermare che i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni in comune presenti nella casa coniugale, ivi compresi anche i regali di nozze, e dichiarano pertanto di essere soddisfatti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6. Confermare che gli effetti e gli oggetti personali sono stati già assegnati secondo appartenenza;
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
All'esito del deposito delle note scritte con le quali le parti, nel confermare di non volersi riconciliare, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni come meglio precisate nel ricorso introduttivo, il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 196/2024 pubbl. il 16/09/2024 RG n. 148/2024 omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con provvedimento del 05.10.2024, la domanda di divorzio, non essendo ancora procedibile, in attesa della decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva rimessa sul ruolo del Giudice Relatore e rinviata all'udienza di comparizione al giorno 06.05.2025 da sostituirsi con il deposito di note scritte. Quindi, con note scritte del
05.05.2025 i ricorrenti confermavano di non essersi riconciliate e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo;
successivamente, con ordinanza del 19.05.2025, il
Giudice delegato, lette le note depositate in atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
Ciò posto, preso atto:
- della concorde volontà dei coniugi di ottenere il definitivo scioglimento del loro vincolo matrimoniale in assenza di riconciliazione o ricostituzione della vita in comune;
- del fatto che le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse e che le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria;
- che sussistono pertanto i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– che il P.M. ha espresso parere favorevole;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri Pt_1
e , nell'anno 2006 il giorno 29 luglio 2006 a TI (PU),
[...] Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di detto Comune al n. 5 parte II serie A, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in parte motiva e confermate nelle note scritte del 05.05.2025; prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di TI (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 15.7.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone