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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/11/2025, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 1331 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2018 promosso da in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Siano Controparte_1
ricorrente-opponente contro
, Controparte_2
rappresentato e difeso dalle funzionarie delegate dott.sse Anna Maria Stile e
IC OL
resistente-opposto
Avente ad
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
22.10.2025, qui da intendersi richiamate e trascitte
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
In data 10/01/2018 l notificava al Controparte_2
sig. in proprio - quale trasgressore principale - Parte_1
nonché nella qualità di legale rappresentante p.t. della società Controparte_1 - obbligato solidale - le seguenti ordinanze ingiunzioni ovvero la n.
[...]
524/19276A e la n. 524/19276B del 21/12/2017 a mezzo delle quali veniva ordinato, in via solidale, il pagamento della somma di € 51.870,00 quale sanzione pecuniaria comprensiva delle spese di procedura per la violazione A) dell'art. 39 comma 1 e 2 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008
(infedeli registrazioni fino a 10 lavoratori) per omessa o infedele registrazione sul libro unico dei dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali;
B) dell'art. 3 comma 3, D.L. 12/2002 come modificato dal D.L. 145/2003 convertito in Legge n. 9/2014 (Disposizioni in materia di lavoro irregolare – sanzione aumentata del 30% -non diffidabile) per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.
Con ricorso depositato in data 5/03/2018 proponeva Parte_1
opposizione alle suddette ordinanze ingiunzioni deducendo i seguenti motivi:
-violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81;
-violazione dell'art. 13 D. Lgs n. 124/2004;
-illegittima applicazione della sanzione prevista dall'art. 39 commi 1 e 2 del D.L.
112/2008 convertito nella Legge 133/2008;
-illegittimità dell'operato degli ispettori in violazione al Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva l'annullamento delle ordinanze- ingiunzioni e, in subordine, la riduzione delle sanzioni applicate.
Si costituiva l'ente opposto, deducendo l'infondatezza del ricorso in opposizione e chiedendone il rigetto.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria delle ordinanze ingiunzioni impugnate, ritenuta la causa matura per la decisione senza l'assunzione di prove orali, il giudice rinviava per la discussione all'udienza a trattazione scritta del 22/10/2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
Il ricorso in opposizione è solo parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 14 L. 689/81.
Gli accertamenti sono iniziati con l'accesso ispettivo in data 24/06/2015 e sono stati definiti in data 7/08/2015 con il verbale unico del 26/08/2015, che risulta notificato, nel termine di 90 giorni previsto dalla legge, in data 28/08/2015 a quale responsabile in proprio ed in data 31/08/2015 Parte_1
alla società quale responsabile in solido. Controparte_1
Infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 13 del D. Lgs 124/2004.
In particolare il verbale di primo accesso ispettivo del 24/06/2015 è stato redatto alla presenza di , quale amministratore unico della Parte_1
predetta società, il quale ha reso dichiarazione agli ispettori del lavoro confermando i rapporti di lavoro con le decorrenze accertate ed una copia dello stesso verbale è stata consegnata al ricorrente, come risulta dalla pag. 4 del verbale.
Inoltre, a pagina 3 e 4 del verbale di primo accesso risultano debitamente indicati e identificati i lavoratori trovati intenti al lavoro, nonché la mansione che stavano svolgendo all'atto dell'accesso.
Destituito di fondamento è anche il motivo della illegittima contestazione delle infedeli registrazioni in quanto generico.
Infatti, come risulta dal verbale unico del 26/08/2015 a pagina 2: “dall'esame del libro unico relativo al mese di giugno 2015, risultano registrate, in danno dei seguenti lavoratori, tutti assunti a tempo pieno, un numero di giornate inferiori a quelle di fatto prestate e dichiarate dagli stessi, ovvero risultano registrate “assenze” per le quali non vi era alcuna documentazione a supporto…”.
Al riguardo, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione che irroga sanzioni amministrative il processo verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riferimento ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza.
In ordine, poi, al motivo della presunta violazione del codice di comportamento degli ispettori dagli atti di accertamento ispettivo emerge la regolarità dell'ispezione effettuata.
I funzionari accertatori risultano qualificati quali ispettori del lavoro, i lavoratori risultano identificati, viene indicato il nome del consulente del lavoro presso il cui studio è stata poi esibita ulteriore documentazione in data 22/07/2015, risulta la presenza del datore di lavoro in sede di accesso ispettivo.
Venendo al quantum delle sanzioni irrogate ed alla richiesta subordinata di parte opponente, diversamente opinando, applicando il cumulo giuridico fra le varie violazioni, si reputa equo ridurre di un terzo l'importo dovuto (51.870,00 –
17290,00 = 34580,00).
L'accoglimento della sola domanda subordinata induce a compensare per la metà le spese del giudizio, ponendo la restante metà a carico di parte opponente
(valore della causa fra euro 26001,00 ed euro 52000,00, fasi di studio, introduttiva, trattazione e conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina in euro 34.580,00 la sanzione complessiva irrogata all'opponente con le ordinanze-ingiunzioni impugnate.
2) Compensa per la metà le spese del giudizio, condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della restante metà, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 08/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 1331 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2018 promosso da in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Siano Controparte_1
ricorrente-opponente contro
, Controparte_2
rappresentato e difeso dalle funzionarie delegate dott.sse Anna Maria Stile e
IC OL
resistente-opposto
Avente ad
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
22.10.2025, qui da intendersi richiamate e trascitte
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
In data 10/01/2018 l notificava al Controparte_2
sig. in proprio - quale trasgressore principale - Parte_1
nonché nella qualità di legale rappresentante p.t. della società Controparte_1 - obbligato solidale - le seguenti ordinanze ingiunzioni ovvero la n.
[...]
524/19276A e la n. 524/19276B del 21/12/2017 a mezzo delle quali veniva ordinato, in via solidale, il pagamento della somma di € 51.870,00 quale sanzione pecuniaria comprensiva delle spese di procedura per la violazione A) dell'art. 39 comma 1 e 2 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008
(infedeli registrazioni fino a 10 lavoratori) per omessa o infedele registrazione sul libro unico dei dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali;
B) dell'art. 3 comma 3, D.L. 12/2002 come modificato dal D.L. 145/2003 convertito in Legge n. 9/2014 (Disposizioni in materia di lavoro irregolare – sanzione aumentata del 30% -non diffidabile) per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.
Con ricorso depositato in data 5/03/2018 proponeva Parte_1
opposizione alle suddette ordinanze ingiunzioni deducendo i seguenti motivi:
-violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81;
-violazione dell'art. 13 D. Lgs n. 124/2004;
-illegittima applicazione della sanzione prevista dall'art. 39 commi 1 e 2 del D.L.
112/2008 convertito nella Legge 133/2008;
-illegittimità dell'operato degli ispettori in violazione al Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva l'annullamento delle ordinanze- ingiunzioni e, in subordine, la riduzione delle sanzioni applicate.
Si costituiva l'ente opposto, deducendo l'infondatezza del ricorso in opposizione e chiedendone il rigetto.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria delle ordinanze ingiunzioni impugnate, ritenuta la causa matura per la decisione senza l'assunzione di prove orali, il giudice rinviava per la discussione all'udienza a trattazione scritta del 22/10/2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
Il ricorso in opposizione è solo parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 14 L. 689/81.
Gli accertamenti sono iniziati con l'accesso ispettivo in data 24/06/2015 e sono stati definiti in data 7/08/2015 con il verbale unico del 26/08/2015, che risulta notificato, nel termine di 90 giorni previsto dalla legge, in data 28/08/2015 a quale responsabile in proprio ed in data 31/08/2015 Parte_1
alla società quale responsabile in solido. Controparte_1
Infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 13 del D. Lgs 124/2004.
In particolare il verbale di primo accesso ispettivo del 24/06/2015 è stato redatto alla presenza di , quale amministratore unico della Parte_1
predetta società, il quale ha reso dichiarazione agli ispettori del lavoro confermando i rapporti di lavoro con le decorrenze accertate ed una copia dello stesso verbale è stata consegnata al ricorrente, come risulta dalla pag. 4 del verbale.
Inoltre, a pagina 3 e 4 del verbale di primo accesso risultano debitamente indicati e identificati i lavoratori trovati intenti al lavoro, nonché la mansione che stavano svolgendo all'atto dell'accesso.
Destituito di fondamento è anche il motivo della illegittima contestazione delle infedeli registrazioni in quanto generico.
Infatti, come risulta dal verbale unico del 26/08/2015 a pagina 2: “dall'esame del libro unico relativo al mese di giugno 2015, risultano registrate, in danno dei seguenti lavoratori, tutti assunti a tempo pieno, un numero di giornate inferiori a quelle di fatto prestate e dichiarate dagli stessi, ovvero risultano registrate “assenze” per le quali non vi era alcuna documentazione a supporto…”.
Al riguardo, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione che irroga sanzioni amministrative il processo verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riferimento ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza.
In ordine, poi, al motivo della presunta violazione del codice di comportamento degli ispettori dagli atti di accertamento ispettivo emerge la regolarità dell'ispezione effettuata.
I funzionari accertatori risultano qualificati quali ispettori del lavoro, i lavoratori risultano identificati, viene indicato il nome del consulente del lavoro presso il cui studio è stata poi esibita ulteriore documentazione in data 22/07/2015, risulta la presenza del datore di lavoro in sede di accesso ispettivo.
Venendo al quantum delle sanzioni irrogate ed alla richiesta subordinata di parte opponente, diversamente opinando, applicando il cumulo giuridico fra le varie violazioni, si reputa equo ridurre di un terzo l'importo dovuto (51.870,00 –
17290,00 = 34580,00).
L'accoglimento della sola domanda subordinata induce a compensare per la metà le spese del giudizio, ponendo la restante metà a carico di parte opponente
(valore della causa fra euro 26001,00 ed euro 52000,00, fasi di studio, introduttiva, trattazione e conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina in euro 34.580,00 la sanzione complessiva irrogata all'opponente con le ordinanze-ingiunzioni impugnate.
2) Compensa per la metà le spese del giudizio, condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della restante metà, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 08/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo