Articolo 1 della Legge 12 luglio 1991, n. 213
Articolo 2
Versione
20 luglio 1991
Art. 1. 1. E' concesso un contributo straordinario dello Stato, per l'anno 1991, in favore dell'Accademia della Crusca, di lire un miliardo per l'esercizio e lo sviluppo delle attivita' di istituto dell'Accademia medesima e di lire un miliardo per opere di manutenzione straordinaria della sua sede, per il completamento degli impianti, per l'acquisto di apparecchiature elettroniche e informatiche, per lo sviluppo delle banche dati dell'Accademia e delle ricerche connesse.
Entrata in vigore il 20 luglio 1991
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