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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/04/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18516/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18516/2019 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in Parte_1 C.F._1
atti; rappresentata e difesa dall'avv. SANTA TALIO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro nato a [...] il [...] ( ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente a [...], nella qualità di amministratore di sostegno del figlio Controparte_2
nato a [...] il [...] e con domicilio a Caltanissetta, C.da Urra Controparte_3
Balate, CF. CodiceFiscale_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024 parte attrice ha concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'attrice ha esposto di essere comproprietaria, unitamente al Parte_1
convenuto , con pari quota del 50% e in virtù delle successioni mortis causa Controparte_4
meglio indicate in atti, del locale deposito di complessivi mq.226 sito in Catania, Via Guzzardi 9/b, in catasto al foglio 69, part. 23786, sub.1, catg. C/2, cl.5, rendita € 618,61.
Ciò premesso, non avendo potuto ottenere in via stragiudiziale la divisione del bene, nonostante i tentativi in tal senso e un precedente giudizio, che non ha nel merito sciolto la comunione per un precedente abuso edilizio oggi sanato, l'attrice ha chiesto lo scioglimento della comunione con il convenuto.
Radicatosi il contraddittorio, inizialmente , quale amministratore di sostegno Controparte_5
del figlio , non si è opposto alla divisione. Controparte_4
Le parti hanno così scelto di proseguire in sede di mediazione e, benchè la soluzione stragiudiziale abbia comportato attività complesse, compreso il frazionamento dell'immobile, la stessa ha sostanzialmente permesso di conseguire l'esito auspicato, perchè il Mediatore, come da accordi, ha dichiarato il procedimento concluso con esito positivo ed ha rimesso le parti innanzi al Notaio per la sottoscrizione a firma autentica dell'accordo pedissequo al verbale di mediazione del 18/4/2024, con incontro fissato per la data del 17 maggio 2024 ore 11:30, presso la sede di in Caltanissetta CP_6
c/o studio Narbone.
Sennonché, successivamente, parte convenuta è rimasta inerte e parte attrice è stata costretta a proseguire per via giudiziale, con aggravio di spese e tempi processuali, nonostante l'avvenuta pagina 2 di 6 acquisizione di tutti gli elementi necessari e sufficienti allo scioglimento della comunione.
Orbene, giova brevemente premettere che, ai sensi dell'art. 1111 c.c., ciascuno dei partecipanti,
in mancanza di una divisione contrattuale, può sempre domandare lo scioglimento della comunione,
proponendo domanda di divisione giudiziale.
Nel presente giudizio non sono inoltre state realmente eccepite e comunque non sono emerse circostanze ostative alla divisione, eventualmente rilevabili d'ufficio.
D'altra parte, inizialmente il convenuto non ha frapposto ostacoli alla divisione e in sede di mediazione è stato nominato un tecnico che ha accertato la regolarità urbanistica del bene e ha provveduto a frazionarlo.
La domanda di divisione, avanzata da parte attrice è perciò fondata e va, di conseguenza,
accolta.
Quanto, poi, alle modalità di scioglimento della comunione, l'art. 718 c.c. riconosce a ciascuna delle parti del giudizio di divisione il diritto a una porzione di beni immobili qualitativamente omogenea all'intero, diritto, questo, che non è, però, assoluto e inderogabile, ma trova un limite, oltre che nella indivisibilità per legge del bene dettata nell'interesse della produzione nazionale, nel pregiudizio che il frazionamento recherebbe alle ragioni della pubblica economia dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili (art. 720 c.c.).
Al di fuori di queste ipotesi, la cui esistenza, se ritenuta dal giudice del merito, deve essere adeguatamente motivata, ciascun condividente ha il diritto di ricevere una quota qualitativamente omogenea (all'intero) dell'immobile o degli immobili sottoposti a divisione.
Il principio in base al quale la divisione deve avere luogo, di massima, in natura non esclude la possibilità del ricorso al correttivo del conguaglio in danaro previsto dall'art. 728 c.c.
Nella fattispecie la possibilità di effettuare una divisione in natura, ex art. 1114 c.c., dividendo pagina 3 di 6 comodamente la cosa in due parti corrispondenti alle quote appare evidente, considerando che in tal senso, previo frazionamento del bene, si è concretamente provveduto in sede di mediazione,
escludendo anche la necessità del conguaglio.
La divisibilità in natura del bene esclude la possibilità della vendita, che peraltro l'art. 720 c.c.
configura come rimedio residuale anche per gli immobili non divisibili.
Non sono peraltro sorte reali contestazioni sul progetto di divisione elaborato, perché le parti dapprima hanno provveduto concordemente e solo da ultimo il convenuto è rimasto inerte, sia in sede stragiudiziale sia in giudizio, senza apparente ragione. Non vi sono inoltre questioni relative alla scelta della quota, per un verso perché i condividente hanno già provveduto al sorteggio e per altro verso perché, a seguito della volontà di parte attrice di rispettare l'esito del sorteggio e dell'assenza di volontà
contraria della controparte, attendere il passaggio in giudicato della sentenza per procedere al sorteggio sarebbe inutilmente contrario ai principi di economia processuale.
Indi, ritiene il Tribunale, richiamando gli atti relativi al procedimento di mediazione, di dover attribuire: 1) all'attrice la piena proprietà locale del deposito con Parte_1
ingresso da via Guzzardi n.9/B, piano T, identificato in catasto al fg.9, part.23786 sub 14, consistenza di 102 mq e rendita di € 453,04; 2) al convenuto la piena proprietà del locale Controparte_4
deposito con ingresso da via Verona 11/A, piano T1, identificato in catasto al fg.9, part.23786 sub 15
consistenza di 134 mq e rendita di € 595,17.
Come già evidenziato, il principio in base al quale la divisione deve avere luogo, di massima, in natura non esclude la possibilità del ricorso al correttivo del conguaglio in danaro previsto dall'art. 728
c.c. Nella fattispecie non è tuttavia necessario.
Quanto alle spese processuali, liquidate come da dispositivo (e come da congrua nota spese), si ritiene che in virtù del principio della soccombenza parte convenuta vada condannata al pagamento pagina 4 di 6 delle stesse in favore dell'odierna attrice.
E infatti, nei giudizi per divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze,
quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa.
Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative (Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n. 2770).
Nella fattispecie parte attrice, nell'interesse comune, ha partecipato a tutte le attività in sede di mediazione, proseguendo il giudizio solo a fronte dell'inerzia della controparte. Parte convenuta ha invece tenuto una condotta di fatto ostativa sia allo scioglimento della comunione dopo il procedimento di mediazione sia alla definizione comunque concordata del giudizio.
Infine, l'esito del giudizio ha determinato una fattispecie quantomeno analoga a quella prevista dal nuovo testo dell'art. 91 c.p.c. (“Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, (il giudice) condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”. Nella fattispecie la domanda è stata accolta in misura integralmente conforme a quanto prospettato dall'altro comunista dopo la mediazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 18516/2019;
1) dispone lo scioglimento della comunione sussistente inter partes sul bene per cui è causa,
meglio descritto in atti, e per l'effetto dispone l'attribuzione:
- all'attrice della piena proprietà locale del deposito con Parte_1
ingresso da via Guzzardi n.9/B, piano T, identificato in catasto al fg.9, part.23786 sub 14, consistenza di 102 mq, rendita di € 453,04;
- al convenuto della piena proprietà del locale deposito con ingresso Controparte_4
da via Verona 11/A, piano T1, identificato in catasto al fg.9, part.23786 sub 15, consistenza di 134 mq,
rendita di € 595,17.
2) dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in Controparte_4
favore dell'attrice , che liquida in complessivi euro 14.103,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15% sui compensi ex art. 2 DM 55/2014, IVA e
CPA; oltre spese vive per € 800,00, oltre spese di mediazione per € 1.630,65.
Così deciso in Catania, il 6 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18516/2019 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in Parte_1 C.F._1
atti; rappresentata e difesa dall'avv. SANTA TALIO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro nato a [...] il [...] ( ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente a [...], nella qualità di amministratore di sostegno del figlio Controparte_2
nato a [...] il [...] e con domicilio a Caltanissetta, C.da Urra Controparte_3
Balate, CF. CodiceFiscale_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024 parte attrice ha concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'attrice ha esposto di essere comproprietaria, unitamente al Parte_1
convenuto , con pari quota del 50% e in virtù delle successioni mortis causa Controparte_4
meglio indicate in atti, del locale deposito di complessivi mq.226 sito in Catania, Via Guzzardi 9/b, in catasto al foglio 69, part. 23786, sub.1, catg. C/2, cl.5, rendita € 618,61.
Ciò premesso, non avendo potuto ottenere in via stragiudiziale la divisione del bene, nonostante i tentativi in tal senso e un precedente giudizio, che non ha nel merito sciolto la comunione per un precedente abuso edilizio oggi sanato, l'attrice ha chiesto lo scioglimento della comunione con il convenuto.
Radicatosi il contraddittorio, inizialmente , quale amministratore di sostegno Controparte_5
del figlio , non si è opposto alla divisione. Controparte_4
Le parti hanno così scelto di proseguire in sede di mediazione e, benchè la soluzione stragiudiziale abbia comportato attività complesse, compreso il frazionamento dell'immobile, la stessa ha sostanzialmente permesso di conseguire l'esito auspicato, perchè il Mediatore, come da accordi, ha dichiarato il procedimento concluso con esito positivo ed ha rimesso le parti innanzi al Notaio per la sottoscrizione a firma autentica dell'accordo pedissequo al verbale di mediazione del 18/4/2024, con incontro fissato per la data del 17 maggio 2024 ore 11:30, presso la sede di in Caltanissetta CP_6
c/o studio Narbone.
Sennonché, successivamente, parte convenuta è rimasta inerte e parte attrice è stata costretta a proseguire per via giudiziale, con aggravio di spese e tempi processuali, nonostante l'avvenuta pagina 2 di 6 acquisizione di tutti gli elementi necessari e sufficienti allo scioglimento della comunione.
Orbene, giova brevemente premettere che, ai sensi dell'art. 1111 c.c., ciascuno dei partecipanti,
in mancanza di una divisione contrattuale, può sempre domandare lo scioglimento della comunione,
proponendo domanda di divisione giudiziale.
Nel presente giudizio non sono inoltre state realmente eccepite e comunque non sono emerse circostanze ostative alla divisione, eventualmente rilevabili d'ufficio.
D'altra parte, inizialmente il convenuto non ha frapposto ostacoli alla divisione e in sede di mediazione è stato nominato un tecnico che ha accertato la regolarità urbanistica del bene e ha provveduto a frazionarlo.
La domanda di divisione, avanzata da parte attrice è perciò fondata e va, di conseguenza,
accolta.
Quanto, poi, alle modalità di scioglimento della comunione, l'art. 718 c.c. riconosce a ciascuna delle parti del giudizio di divisione il diritto a una porzione di beni immobili qualitativamente omogenea all'intero, diritto, questo, che non è, però, assoluto e inderogabile, ma trova un limite, oltre che nella indivisibilità per legge del bene dettata nell'interesse della produzione nazionale, nel pregiudizio che il frazionamento recherebbe alle ragioni della pubblica economia dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili (art. 720 c.c.).
Al di fuori di queste ipotesi, la cui esistenza, se ritenuta dal giudice del merito, deve essere adeguatamente motivata, ciascun condividente ha il diritto di ricevere una quota qualitativamente omogenea (all'intero) dell'immobile o degli immobili sottoposti a divisione.
Il principio in base al quale la divisione deve avere luogo, di massima, in natura non esclude la possibilità del ricorso al correttivo del conguaglio in danaro previsto dall'art. 728 c.c.
Nella fattispecie la possibilità di effettuare una divisione in natura, ex art. 1114 c.c., dividendo pagina 3 di 6 comodamente la cosa in due parti corrispondenti alle quote appare evidente, considerando che in tal senso, previo frazionamento del bene, si è concretamente provveduto in sede di mediazione,
escludendo anche la necessità del conguaglio.
La divisibilità in natura del bene esclude la possibilità della vendita, che peraltro l'art. 720 c.c.
configura come rimedio residuale anche per gli immobili non divisibili.
Non sono peraltro sorte reali contestazioni sul progetto di divisione elaborato, perché le parti dapprima hanno provveduto concordemente e solo da ultimo il convenuto è rimasto inerte, sia in sede stragiudiziale sia in giudizio, senza apparente ragione. Non vi sono inoltre questioni relative alla scelta della quota, per un verso perché i condividente hanno già provveduto al sorteggio e per altro verso perché, a seguito della volontà di parte attrice di rispettare l'esito del sorteggio e dell'assenza di volontà
contraria della controparte, attendere il passaggio in giudicato della sentenza per procedere al sorteggio sarebbe inutilmente contrario ai principi di economia processuale.
Indi, ritiene il Tribunale, richiamando gli atti relativi al procedimento di mediazione, di dover attribuire: 1) all'attrice la piena proprietà locale del deposito con Parte_1
ingresso da via Guzzardi n.9/B, piano T, identificato in catasto al fg.9, part.23786 sub 14, consistenza di 102 mq e rendita di € 453,04; 2) al convenuto la piena proprietà del locale Controparte_4
deposito con ingresso da via Verona 11/A, piano T1, identificato in catasto al fg.9, part.23786 sub 15
consistenza di 134 mq e rendita di € 595,17.
Come già evidenziato, il principio in base al quale la divisione deve avere luogo, di massima, in natura non esclude la possibilità del ricorso al correttivo del conguaglio in danaro previsto dall'art. 728
c.c. Nella fattispecie non è tuttavia necessario.
Quanto alle spese processuali, liquidate come da dispositivo (e come da congrua nota spese), si ritiene che in virtù del principio della soccombenza parte convenuta vada condannata al pagamento pagina 4 di 6 delle stesse in favore dell'odierna attrice.
E infatti, nei giudizi per divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze,
quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa.
Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative (Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n. 2770).
Nella fattispecie parte attrice, nell'interesse comune, ha partecipato a tutte le attività in sede di mediazione, proseguendo il giudizio solo a fronte dell'inerzia della controparte. Parte convenuta ha invece tenuto una condotta di fatto ostativa sia allo scioglimento della comunione dopo il procedimento di mediazione sia alla definizione comunque concordata del giudizio.
Infine, l'esito del giudizio ha determinato una fattispecie quantomeno analoga a quella prevista dal nuovo testo dell'art. 91 c.p.c. (“Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, (il giudice) condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”. Nella fattispecie la domanda è stata accolta in misura integralmente conforme a quanto prospettato dall'altro comunista dopo la mediazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 18516/2019;
1) dispone lo scioglimento della comunione sussistente inter partes sul bene per cui è causa,
meglio descritto in atti, e per l'effetto dispone l'attribuzione:
- all'attrice della piena proprietà locale del deposito con Parte_1
ingresso da via Guzzardi n.9/B, piano T, identificato in catasto al fg.9, part.23786 sub 14, consistenza di 102 mq, rendita di € 453,04;
- al convenuto della piena proprietà del locale deposito con ingresso Controparte_4
da via Verona 11/A, piano T1, identificato in catasto al fg.9, part.23786 sub 15, consistenza di 134 mq,
rendita di € 595,17.
2) dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in Controparte_4
favore dell'attrice , che liquida in complessivi euro 14.103,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15% sui compensi ex art. 2 DM 55/2014, IVA e
CPA; oltre spese vive per € 800,00, oltre spese di mediazione per € 1.630,65.
Così deciso in Catania, il 6 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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