Art. 3.
Agli oneri di cui alla lettera b) dell'art. 2, nonche' a quelli relativi alle spese di emissione ed agli interessi connessi ai certificati di credito indicati alla lettera a) dello stesso art. 2 sara' fatto fronte con aliquota di maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti concernenti l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa allegato A) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , nuove aliquote della tassa di bollo sui documenti di trasporto e aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con il regio decreto-legge 3,0 novembre 1937, n. 2145, e successive, modificazioni.
Agli oneri di cui alla lettera b) dell'art. 2, nonche' a quelli relativi alle spese di emissione ed agli interessi connessi ai certificati di credito indicati alla lettera a) dello stesso art. 2 sara' fatto fronte con aliquota di maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti concernenti l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa allegato A) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , nuove aliquote della tassa di bollo sui documenti di trasporto e aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con il regio decreto-legge 3,0 novembre 1937, n. 2145, e successive, modificazioni.