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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 29.5.2025:
Visto il provvedimento del 27.3.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 3772/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito.
Il Got
Caterina Pizzuto
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
Caterina Pizzuto, ha emesso la seguente
ORDINANZA ex art. 702 ter cpc
Nella causa iscritta al n. 3772/2023 R.G.A.C.
TRA
Dott. e Dott.ssa , Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Palermo, via Rosolino Pilo n. 11, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Palmigiano, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis cpc;
Ricorrenti
E
in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_1
istituzionale in Palermo, Palazzo delle Aquile piazza Pretoria n. 1;
2 Resistente Contumace
OGGETTO: Domanda di risarcimento danni.
Motivi della Decisione
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17
legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Vanno accolte, nei termini di cui si dirà, le richieste risarcitorie dei ricorrenti.
Come risulta dalla dettagliata esposizione dei fatti di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, il dott. e la Parte_1
dott.ssa sono proprietari rispettivamente di due Parte_2
immobili ubicati al piano terra di via Alvise Ca' Da Mosto n. 3 a
Palermo e via Principessa di Scalea n. 10, identificati al NCEU al
Fg 5, p.lla 3673, sub 6 e Fg 5, p.lla 2629, entrambi adibiti a civile abitazione e l'accesso può avvenire per entrambe le ville sia da via
Ca Da Mosto n. 3, che da via Principessa di Scalea n. 10.
3 Il ramo fognario comunale di cui si servono le ville presenta un condotto per le acque bianche insufficiente a ricevere le acque meteoriche della zona.
In data 21 e 23 agosto 2018 le abbondanti piogge hanno determinato l'allagamento sia della sede stradale che delle due ville con sversamento di liquami che hanno invaso gli immobili raggiungendo in alcuni punti un'altezza di circa 70 centimetri e causando considerevoli danni sia alle ville che agli arredi, impianti e beni ivi contenuti, nonché alle parti comuni della proprietà.
Successivamente in data 3 Ottobre 2018, in occasione di un altro temporale, le ville già precedentemente oggetto di numerosi danni,
venivano nuovamente invase dall'acqua.
Gli odierni ricorrenti, considerato che il non Controparte_1
poneva in essere alcun intervento volto alla risoluzione dei problemi lamentati, proponevano ricorso al Presidente del Tribunale
di Palermo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. (R.G. 11374/2020),
chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di: 1)
accertare i danni prodotti agli immobili ed anche ai beni mobili, e
4 (come indicati nella perizia di parte) determinare i lavori necessari da eseguire per il ripristino dei luoghi, compresi modalità, costi e tempistica di esecuzione dei lavori;
2) compiere ogni altro accertamento necessario e/o comunque correlato.
Il Presidente del Tribunale di Palermo, ritenuto che ricorressero le circostanze previste dall'art. 696 c.p.c., nominava consulente tecnico l'Ing. il quale accertava l'insufficiente capacità di Per_1
smaltimento delle acque per tramite della rete di canalizzazione delle acque del circostanza, questa, che aveva causato i CP_1
danni riportati alle ville degli odierni ricorrenti.
Il C.T.U. ha accertato che “la causa cui imputare gli episodi di
allagamento lamentati in ricorso deve individuarsi nei limiti
dimensionali delle condutture fognarie destinate a far defluire e ad
evacuare l'acqua intercettata dalle caditoie stradali che, non
consentendo un'adeguata velocità di smaltimento, ne ha provocato
l'accumulo e l'innalzamento di livello sulla sede stradale, fino a
provocarne il riversarsi all'interno del terreno privato di proprietà
dei ricorrenti, invadendo sia le strutture esterne (piscina, locali
5 tecnici, piazzale di parcheggio e corridoi esterni), che i piani delle
unità immobiliari ubicati a quota più bassa. Evidentemente, ad
aggravare la criticità nella capacità di evacuazione dell'acqua da
parte del sistema di drenaggio dell'area stradale prossima
all'ingresso sulla via Cà da Mosto, certamente concorre anche
l'esigua presenza di caditoie sulla via Nuova Buffa, la cui
pendenza, come si era evidenziato, è tale da convogliare l'acqua
piovana raccolta verso il punto di raccordo con la via Cà da
Mosto. Oltre alle poche caditoie presenti nei pressi di tale area
stradale, infatti, la caditoia precedente era collocata da una
distanza di circa 100 metri. Né la via Ca da Mosto, d'altronde, è
idonea ad offrire una possibilità di deflusso superficiale all'acqua
proveniente dalla via Nuova Buffa, atteso che presenta una
pendenza discendente verso lo stesso punto di confluenza con
quest'ultima strada………….. il ruolo principale nel determinare
l'allagamento delle aree e delle unità immobiliari dei ricorrenti
non può che essere attribuito proprio al flusso di acqua proveniente
dalla via Cà da Mosto e dalla via Nuova Buffa che il sistema
6 fognario stradale non è stato in grado di drenare………. le cause
all'origine dei fenomeni di allagamento che hanno interessato i
terreni ed i fabbricati di proprietà delle parti ricorrenti sono da
ricercarsi nell'inadeguata capacità di smaltimento dell'acqua
piovana da parte del sistema fognario stradale”. (cfr relazione ATP
in atti).
Tali circostanze risultano ulteriormente confermate in istruttoria dai testi escussi e i quali hanno Testimone_1 Testimone_2
integralmente confermato le circostanze di cui al ricorso e cioè
l'allagamento degli immobili, il danneggiamento dei mobili e manufatti ivi presenti e il riversamento dei liquami.
Orbene, tali deposizioni unitamente alle risultanze dell'espletato
ATP consentono di ritenere provato il danno subito dai ricorrenti e tale circostanza di fatto appare più che sufficiente per imputare la responsabilità del fatto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al CP_1
, quale custode della rete viaria cittadina e, dunque, quale
[...]
soggetto cui incombe l'onere di garantirne la normale manutenzione.
7 In punto di diritto è opportuno premettere che “ (… la P.A. risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui è proprietaria (art. 14
c. strad.) o custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario), in ragione del particolare rapporto con la cosa che le deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima” (Cass. civ. n. 3651/2006).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento lesivo e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare che il fatto dannoso si
è prodotto come conseguenza delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla cosa, da valutarsi alla stregua della normale utilizzazione di essa (in tal senso cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
27035/2013, n. 7125/2013, n. 7937/2012).
8 L'art. 2051 c.c., dunque, fonda la responsabilità sulla particolare relazione (custodia) che lega il soggetto alla cosa fonte di danno;
rapporto che deve intendersi nel senso di effettivo potere sulla cosa,
disponibilità materiale e giuridica concretantesi: a) nel potere di controllo della cosa;
b) nel potere di modificare/eliminare la situazione di pericolo insita nella cosa ovvero insorta;
c) nel potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
Ne deriva che, accertata la sussistenza di tale rapporto/potere ed accertato il danno causato dall'anomalia della cosa, sussiste per ciò
solo la responsabilità del custode, salva la prova contraria, a carico del custode medesimo, del caso fortuito nel senso sopra detto.
Ora, a parere del decidente, dalla lettura della documentazione in atti e all'esito dell'istruttoria risulta dunque accertato, che il sia responsabile dei danni subiti dai ricorrenti Controparte_1
risultando provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia (la rete di canalizzazione delle acque del e l'evento dannoso. CP_1
9 Passando alla liquidazione dei danni spetta al Dott. Parte_1
la complessiva somma di euro 25.753,56 (comprensiva
[...]
della metà dei danni alle parti comuni;
oltre euro 8.800,00 per sostituzione caldaia e relativi lavori) e alla dott.ssa la Pt_2
complessiva somma di euro 14.642,39 (comprensiva della metà dei danni alle parti comuni).
Il convenuto va, inoltre, condannato al pagamento in CP_1
favore dei ricorrenti dell'ulteriore somma di euro 9.642,89 per spese di ATP, CTP e spese legali della fase di ATP.
In ragione del criterio legale della soccombenza il CP_1
va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute
[...]
dai ricorrenti che si liquidano, ex DM n. 55/2014, in dispositivo.
Ordinanza esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
10 Condanna il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Dott.
a titolo di risarcimento del danno, della Parte_1
complessiva somma di € 25,753,56 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
Condanna il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Dott.ssa a titolo di risarcimento del danno, della complessiva Parte_2
somma di € 14.642,39 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
Condanna il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del procedimento di ATP che si liquidano in complessivi euro 9.642,89;
Condanna il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida, ex D.M. n. 55/2014, in
11 € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e CPA
come per legge.
Ordinanza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 29.5.2025
Il Got
Caterina Pizzuto
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