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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7378/2022
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7378/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 giugno 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv. DEL CAMPO LUDOVICO Parte_1
l'avv, LONGO GIANCARLO Controparte_2
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli separati da considerarsi allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo la loro lettura il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT
dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7378/2022 promossa da:
(C.F.) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. DEL CAMPO LUDOVICO
( ed elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._2
MUNICIPIO, RANDAZZO
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. LONGO GIANCARLO ) ed elettivamente C.F._3
domiciliato in VIA SPARTACO 36 MILANO
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 9 Con atto di citazione la sig.ra proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n° 1471/22 per i seguenti motivi:
- la documentazione prodotta non costituiva prova scritta del credito vantato da anche alle letture ivi riportate erano CP_1
assolutamente abnormi e spropositate e redatte a seguito di rettifiche e rideterminazioni arbitrarie dei consumi, giustificati con la dicitura
“lettura precedente errata causa distributore”;
- l'inesistenza del credito nell'ammontare determinato e la nullità degli atti presupposti, in quanto la sig.ra era titolare di un contratto di Pt_1
potenza 30 kW a servizio di un terreno agricolo di sua proprietà, coltivato a frutteto, utenza utilizzata solo pochi mesi all'anno, nel periodo estivo, per l'irrigazione delle piante da frutto;
nel periodo invernale il contatore rimaneva inattivo;
tuttavia aveva continuato a fatturare CP_1
consumi stimati iperbolici, non rapportati ai consumi effettivi, nonostante i dati forniti anche dalla sig.ra con l'autolettura del Parte_1
21/02/19 e riportati nella fattura del Febbraio 2019; riattivato il contatore nel mese di giugno 2019 per procedere ad irrigazione, inspiegabilmente il contatore fondeva, circostanza della quale non forniva CP_1
alcuna spiegazione;
nel mese di luglio 2019, l'attrice riceveva da
[...]
una fattura ordinaria e correttiva di euro 13.265,33, frutto della CP_1
rideterminazione arbitraria operata da ei consumi per il periodo dal CP_3
12/06/18, data di attivazione della fornitura, al 31/07/19 giustificata solo con la dicitura “lettura precedentemente errata causa distributore” il cui importo andava ad aggiungersi alle fatture bimestrali già pagate pagina 3 di 9 dall'opponente per oltre 2.450 € per il periodo Marzo-giugno 2019 ed ulteriori €1.485,39 già pagati nel mese di Marzo 2021; a nulla valevano le rimostranze della e gli inviti a verificare in loco quanto Pt_1
affermato; inoltre il contatore fuso, come quello che lo aveva sostituito, era un contatore di ultima generazione che, secondo quanto affermato dagli operatori di , registrano e forniscono agli addetti in CP_1
tempo reale i consumi rilevati e che, quindi, fin dal Febbraio 2019 CP_3
poteva e doveva verificare il corretto funzionamento del contatore;
CP_3
non aveva voluto esaminare nessuna delle rimostranze della signora e, a ridosso della stagione estiva, comunicava la Parte_1
chiusura provvisoria del contratto, comportamento arbitrario e lesivo che rischiava di danneggiare irrimediabilmente l'azienda dell'attrice, facendo venir meno la possibilità di irrigare il frutteto proprio a ridosso della stagione estiva e costringendola a cercare sul mercato una soluzione immediata e un fornitore diverso di energia elettrica;
perciò in data
1/07/21 l'opponente aveva attivato a nome del marito un nuovo contratto con la società Hera.com SPA, con consumi enormemente inferiori a quelli richiesti da CP_3
Chiedeva
- accogliere i superiori motivi e revocare e annullare o rendere privo di effetti il decreto ingiuntivo;
- vittoria di spese e compensi di causa da distrarre.
Si costituiva in giudizio , contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto per i seguenti motivi:
pagina 4 di 9 - sussistenza dei requisiti ex art. 633 e seguenti c.p.c. per la emissione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito diceva prendersi atto della non contestazione dell'esistenza del contratto tra le parti;
- precisava che aveva fornito energia elettrica alla sig.ra CP_1
sia presso l'azienda agricola di Controparte_4 [...]
sia presso l'abitazione di Bronte, via serra SNC;
leggendo Parte_1
l'atto avversario la convenuta evidenziava che controparte aveva spiegato opposizione al decreto contestando esclusivamente gli importi fatturati da in relazione alla somministrazione in Cesarò, alla contrada CP_1
Bolo Fiorentino, mentre nell'ambito del procedimento monitorio la convenuta aveva fornito prova scritta del fatto che la morosità della sig. atteneva altresì alla somministrazione di energia elettrica nei Pt_1
locali di Bronte, via serra SNC, in relazione alla quale la signora Pt_1
era debitrice per l'importo di euro 196,22 fattura di Marzo e 54,77 fattura di maggio 2021; in relazione, invece, all'utenza di Cesarò, poiché l'opposta aveva azionato anche le fatture di novembre 2019 e di febbraio e luglio 2020, senza che fossero opposte, ciò valeva quale mancata contestazione;
l'unica effettivamente contestata era la fattura di agosto 2020, pertanto l'unica in contestazione rimaneva la fattura di luglio 2020;
- nel merito delle ragioni del ricalcolo dell'energia nulla riferiva, trincerandosi dietro il principio della mancata contestazione analitica delle bollette e della mancata prova dell'eccessività dei consumi fatturati.
Chiedeva
pagina 5 di 9 - Rigettarsi tutte le domande attoree;
- Concedere la provvisoria esecutorietà al decreto;
- Ordinarsi all'opponente, ex art. 186 quater c.p.c., il pagamento delle somme non contestate, pari ad € 3.697,92, oltre interessi;
- Confermare il D.I. opposto;
- In subordine condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta;
- Spese vinte.
__________________
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., veniva ammessa la prova per testi.
All'esito, precisate le conclusioni, la causa era rinviata alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare fondata e va accolta.
Trattasi di azione contrattuale per il pagamento di una fornitura. Essendo incontestata l'esistenza dei contratti il fornitore è tenuto solo a dare prova dei consumi. Pur essendo vero che la mera fattura, pur sufficiente nella fase monitoria a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, perde la sua efficacia di prova del credito, la fattura fornita non si limita a contenere la somma richiesta ma espone chiaramente anche i consumi addebitati. “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, mantenendo il creditore la veste sostanziale di attore e l'opponente la veste di convenuto e ciò anche ai fini dell'assolvimento
pagina 6 di 9 dell'onere probatorio. Ne consegue che, in merito al valore probatorio dei documenti offerti dal creditore, a sostegno della propria pretesa, si rileva come la fattura, seppur idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, non riveste alcun valore probatoria del credito rivendicato nell'eventuale giudizio di opposizione ove, il credito, dovrà essere provato e dimostrato con gli ordinari mezzi d prova dall'opposto”. (Tribunale Ivrea,
05/07/2012)
Nella fattispecie, tuttavia, le sole fatture che espongono consumi effettivi sono la fatt. del 27/04/21 di € 54,77 e la fattura dell'11/03/21 di € 196,22, relative all'utenza di Bronte, mentre per quelle relative al terreno di Cesarò, è evidente sia accaduto qualcosa nell'addebito dei consumi che ha rinunciato CP_1
a spiegare.
A partire dalla fattura del 13/08/19, infatti, nella quale è stato addebitato un ricalcolo non motivato per una somma ingente (€13.265,33) e continuando con le successive, per importi considerevoli ma basate su letture stimate, (in periodi in cui i due testi sentiti hanno confermato che il terreno della opponente, coltivato a frutteto, veniva irrigato solo nel periodo estivo e l'energia elettrica era funzionale solo alla pompa dell'acqua, perché il terreno è privo di illuminazione e non vi sono abitazioni o ricoveri agricoli), non ha dato CP_3
prova degli effettivi consumi. La fattura del 13/08/19, peraltro, interviene dopo che il precedente contatore era stato sostituito, ma non è stato versato in atti alcun documento che attesti le letture rilevate dal contatore prima della fusione e sostituzione, né di quelle successive.
pagina 7 di 9 Poiché è preciso onere del venditore dare prova dei consumi effettuati dall'utente, tale condizione non risulta soddisfatta. “La società di somministrazione dell'energia elettrica non ha alcun diritto al conseguimento del maggior corrispettivo dovuto dall'utente nell'ipotesi in cui non provi il proprio diritto alla rettifica dei consumi di energia.” (Cass. Civ. Sez. III,
02/03/2012, n. 3241).
Per queste ragioni il decreto ingiuntivo va revocato e le somme pretese, ad eccezione di quelle dovute per le fatture del 27/04/21 e 11/03/21, per un totale di € 250,99, non sono dovute.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'opponente, in
€ 145,50 per spese ed € 2.000,00 per compensi (somma parzialmente compensata per la parziale soccombenza), oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto di ingiunzione n.1471/2022 emesso dal Tribunale di
Catania, Quinta Sezione Civile, in data 25.03.2022 e notificato il
12.04.2022, in favore di Controparte_1
2) Condanna al pagamento della somma di € Parte_1
250,99, oltre interessi legali, in favore di Controparte_1
3) Dichiara non dovute le somme portate dalle altre fatture ingiunte;
4) Condanna al pagamento delle spese e dei compensi di CP_1
questo giudizio, liquidate come in parte motiva, che distrae in favore del procuratore anticipatario.
pagina 8 di 9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 17/06/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
pagina 9 di 9
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7378/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 giugno 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv. DEL CAMPO LUDOVICO Parte_1
l'avv, LONGO GIANCARLO Controparte_2
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli separati da considerarsi allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo la loro lettura il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT
dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7378/2022 promossa da:
(C.F.) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. DEL CAMPO LUDOVICO
( ed elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._2
MUNICIPIO, RANDAZZO
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. LONGO GIANCARLO ) ed elettivamente C.F._3
domiciliato in VIA SPARTACO 36 MILANO
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 9 Con atto di citazione la sig.ra proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n° 1471/22 per i seguenti motivi:
- la documentazione prodotta non costituiva prova scritta del credito vantato da anche alle letture ivi riportate erano CP_1
assolutamente abnormi e spropositate e redatte a seguito di rettifiche e rideterminazioni arbitrarie dei consumi, giustificati con la dicitura
“lettura precedente errata causa distributore”;
- l'inesistenza del credito nell'ammontare determinato e la nullità degli atti presupposti, in quanto la sig.ra era titolare di un contratto di Pt_1
potenza 30 kW a servizio di un terreno agricolo di sua proprietà, coltivato a frutteto, utenza utilizzata solo pochi mesi all'anno, nel periodo estivo, per l'irrigazione delle piante da frutto;
nel periodo invernale il contatore rimaneva inattivo;
tuttavia aveva continuato a fatturare CP_1
consumi stimati iperbolici, non rapportati ai consumi effettivi, nonostante i dati forniti anche dalla sig.ra con l'autolettura del Parte_1
21/02/19 e riportati nella fattura del Febbraio 2019; riattivato il contatore nel mese di giugno 2019 per procedere ad irrigazione, inspiegabilmente il contatore fondeva, circostanza della quale non forniva CP_1
alcuna spiegazione;
nel mese di luglio 2019, l'attrice riceveva da
[...]
una fattura ordinaria e correttiva di euro 13.265,33, frutto della CP_1
rideterminazione arbitraria operata da ei consumi per il periodo dal CP_3
12/06/18, data di attivazione della fornitura, al 31/07/19 giustificata solo con la dicitura “lettura precedentemente errata causa distributore” il cui importo andava ad aggiungersi alle fatture bimestrali già pagate pagina 3 di 9 dall'opponente per oltre 2.450 € per il periodo Marzo-giugno 2019 ed ulteriori €1.485,39 già pagati nel mese di Marzo 2021; a nulla valevano le rimostranze della e gli inviti a verificare in loco quanto Pt_1
affermato; inoltre il contatore fuso, come quello che lo aveva sostituito, era un contatore di ultima generazione che, secondo quanto affermato dagli operatori di , registrano e forniscono agli addetti in CP_1
tempo reale i consumi rilevati e che, quindi, fin dal Febbraio 2019 CP_3
poteva e doveva verificare il corretto funzionamento del contatore;
CP_3
non aveva voluto esaminare nessuna delle rimostranze della signora e, a ridosso della stagione estiva, comunicava la Parte_1
chiusura provvisoria del contratto, comportamento arbitrario e lesivo che rischiava di danneggiare irrimediabilmente l'azienda dell'attrice, facendo venir meno la possibilità di irrigare il frutteto proprio a ridosso della stagione estiva e costringendola a cercare sul mercato una soluzione immediata e un fornitore diverso di energia elettrica;
perciò in data
1/07/21 l'opponente aveva attivato a nome del marito un nuovo contratto con la società Hera.com SPA, con consumi enormemente inferiori a quelli richiesti da CP_3
Chiedeva
- accogliere i superiori motivi e revocare e annullare o rendere privo di effetti il decreto ingiuntivo;
- vittoria di spese e compensi di causa da distrarre.
Si costituiva in giudizio , contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto per i seguenti motivi:
pagina 4 di 9 - sussistenza dei requisiti ex art. 633 e seguenti c.p.c. per la emissione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito diceva prendersi atto della non contestazione dell'esistenza del contratto tra le parti;
- precisava che aveva fornito energia elettrica alla sig.ra CP_1
sia presso l'azienda agricola di Controparte_4 [...]
sia presso l'abitazione di Bronte, via serra SNC;
leggendo Parte_1
l'atto avversario la convenuta evidenziava che controparte aveva spiegato opposizione al decreto contestando esclusivamente gli importi fatturati da in relazione alla somministrazione in Cesarò, alla contrada CP_1
Bolo Fiorentino, mentre nell'ambito del procedimento monitorio la convenuta aveva fornito prova scritta del fatto che la morosità della sig. atteneva altresì alla somministrazione di energia elettrica nei Pt_1
locali di Bronte, via serra SNC, in relazione alla quale la signora Pt_1
era debitrice per l'importo di euro 196,22 fattura di Marzo e 54,77 fattura di maggio 2021; in relazione, invece, all'utenza di Cesarò, poiché l'opposta aveva azionato anche le fatture di novembre 2019 e di febbraio e luglio 2020, senza che fossero opposte, ciò valeva quale mancata contestazione;
l'unica effettivamente contestata era la fattura di agosto 2020, pertanto l'unica in contestazione rimaneva la fattura di luglio 2020;
- nel merito delle ragioni del ricalcolo dell'energia nulla riferiva, trincerandosi dietro il principio della mancata contestazione analitica delle bollette e della mancata prova dell'eccessività dei consumi fatturati.
Chiedeva
pagina 5 di 9 - Rigettarsi tutte le domande attoree;
- Concedere la provvisoria esecutorietà al decreto;
- Ordinarsi all'opponente, ex art. 186 quater c.p.c., il pagamento delle somme non contestate, pari ad € 3.697,92, oltre interessi;
- Confermare il D.I. opposto;
- In subordine condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta;
- Spese vinte.
__________________
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., veniva ammessa la prova per testi.
All'esito, precisate le conclusioni, la causa era rinviata alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare fondata e va accolta.
Trattasi di azione contrattuale per il pagamento di una fornitura. Essendo incontestata l'esistenza dei contratti il fornitore è tenuto solo a dare prova dei consumi. Pur essendo vero che la mera fattura, pur sufficiente nella fase monitoria a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, perde la sua efficacia di prova del credito, la fattura fornita non si limita a contenere la somma richiesta ma espone chiaramente anche i consumi addebitati. “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, mantenendo il creditore la veste sostanziale di attore e l'opponente la veste di convenuto e ciò anche ai fini dell'assolvimento
pagina 6 di 9 dell'onere probatorio. Ne consegue che, in merito al valore probatorio dei documenti offerti dal creditore, a sostegno della propria pretesa, si rileva come la fattura, seppur idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, non riveste alcun valore probatoria del credito rivendicato nell'eventuale giudizio di opposizione ove, il credito, dovrà essere provato e dimostrato con gli ordinari mezzi d prova dall'opposto”. (Tribunale Ivrea,
05/07/2012)
Nella fattispecie, tuttavia, le sole fatture che espongono consumi effettivi sono la fatt. del 27/04/21 di € 54,77 e la fattura dell'11/03/21 di € 196,22, relative all'utenza di Bronte, mentre per quelle relative al terreno di Cesarò, è evidente sia accaduto qualcosa nell'addebito dei consumi che ha rinunciato CP_1
a spiegare.
A partire dalla fattura del 13/08/19, infatti, nella quale è stato addebitato un ricalcolo non motivato per una somma ingente (€13.265,33) e continuando con le successive, per importi considerevoli ma basate su letture stimate, (in periodi in cui i due testi sentiti hanno confermato che il terreno della opponente, coltivato a frutteto, veniva irrigato solo nel periodo estivo e l'energia elettrica era funzionale solo alla pompa dell'acqua, perché il terreno è privo di illuminazione e non vi sono abitazioni o ricoveri agricoli), non ha dato CP_3
prova degli effettivi consumi. La fattura del 13/08/19, peraltro, interviene dopo che il precedente contatore era stato sostituito, ma non è stato versato in atti alcun documento che attesti le letture rilevate dal contatore prima della fusione e sostituzione, né di quelle successive.
pagina 7 di 9 Poiché è preciso onere del venditore dare prova dei consumi effettuati dall'utente, tale condizione non risulta soddisfatta. “La società di somministrazione dell'energia elettrica non ha alcun diritto al conseguimento del maggior corrispettivo dovuto dall'utente nell'ipotesi in cui non provi il proprio diritto alla rettifica dei consumi di energia.” (Cass. Civ. Sez. III,
02/03/2012, n. 3241).
Per queste ragioni il decreto ingiuntivo va revocato e le somme pretese, ad eccezione di quelle dovute per le fatture del 27/04/21 e 11/03/21, per un totale di € 250,99, non sono dovute.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'opponente, in
€ 145,50 per spese ed € 2.000,00 per compensi (somma parzialmente compensata per la parziale soccombenza), oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto di ingiunzione n.1471/2022 emesso dal Tribunale di
Catania, Quinta Sezione Civile, in data 25.03.2022 e notificato il
12.04.2022, in favore di Controparte_1
2) Condanna al pagamento della somma di € Parte_1
250,99, oltre interessi legali, in favore di Controparte_1
3) Dichiara non dovute le somme portate dalle altre fatture ingiunte;
4) Condanna al pagamento delle spese e dei compensi di CP_1
questo giudizio, liquidate come in parte motiva, che distrae in favore del procuratore anticipatario.
pagina 8 di 9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 17/06/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
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