a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente; b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza; d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall' articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 .
1-bis. ((Possono partecipare ai pubblici concorsi per il reclutamento degli atleti e degli istruttori dei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui al libro quarto, titolo XI, del regolamento, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata iniziale, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata triennale e, se vincitori, sono avviati allo specifico corso formativo in qualita' di volontari in ferma prefissata triennale.)) 2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal regolamento. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in attivita' operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'. Il limite di eta' per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate e' fissato in trentacinque anni.