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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 6239/2024 di r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, depositato in data 20.6.2024, proposto da
nato in [...] il [...] (CUI 05KE9OA – C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Zotti C.F._1
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTI contumaci
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI letti ed esaminati gli atti di causa, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito della camera di consiglio del 26.3.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1 – Il ricorrente, cittadino gambiano, ha impugnato il provvedimento adottato dalla di il 17.7.2019 e notificatogli in data 5.6.2024, recante diniego Controparte_1 CP_1
della protezione internazionale ed ha chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato:
“annullare il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla CP_1
di per il riconoscimento e, conseguentemente, riconoscere la forma di protezione
[...] CP_1 che riterrà più appropriata al caso di specie”.
Con decreto del 26-27.6.2024 questo Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, rilevando che “essendo stato impugnato il
1 provvedimento emesso dalla , è indispensabile che il ricorrente Controparte_1
Cont dimostri di essere trattenuto (al momento della proposizione del ricorso) presso il di Bari-
Palese, al fine di verificare la competenza territoriale del Tribunale di Bari”.
L'udienza di prima comparizione delle parti è stata fissata per il 3.12.2024.
Il , sebbene ritualmente evocato, Controparte_1
non si è costituito in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero non è comparso, nonostante abbia ricevuto comunicazione del procedimento.
La causa è stata trattata alle udienze del 3.12.2024 e del 4.2.2025, alle quali nessuno è comparso.
Il 4.2.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
2 – Va premesso che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 3, comma 1 lett. c) del D.L. 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni nella legge n. 46 del 13.04.2017, la competenza territoriale è individuata in capo alla Sezione Specializzata del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
Orbene, nel caso di specie, l'impugnazione ha ad oggetto il provvedimento con il quale la di Roma ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta Controparte_1
dal ricorrente.
In buona sostanza, è stato proposto ricorso avverso il diniego adottato da un'autorità amministrativa la cui sede non ricade nella circoscrizione del Tribunale poi adito.
Né risulta o è stato provato che ricorra (a) una delle ipotesi normativamente previste che disciplinano una diversa competenza territoriale o (b), come rilevato dal Collegio in fase cautelare, una delle condizioni che – secondo la giurisprudenza di legittimità – giustificano l'applicazione del principio di prossimità (ad esempio, trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri).
Peraltro, a fronte del rilievo - operato dal Collegio in fase cautelare (allorché è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato) - dell'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale, non essendovi in atti riscontro documentale del trattenimento del ricorrente presso il CPR di Bari-Palese, parte ricorrente nulla ha dedotto o osservato, così manifestando un assoluto disinteresse per le sorti del presente procedimento.
Deve pertanto dichiararsi, alla luce delle illustrate considerazioni, l'incompetenza territoriale della Sezione Specializzata del Tribunale di Bari, essendo competente il Tribunale di Roma-
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea.
2 3 – Non vi è pronuncia sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio della
Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
1) DICHIARA l'incompetenza per territorio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea del Tribunale di Bari, in favore di quella di Roma, che si pronuncerà anche in ordine all'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
2) ASSEGNA al ricorrente termine di tre mesi, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione del procedimento davanti al giudice competente;
3) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
dott.ssa Marisa Attollino
3
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 6239/2024 di r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, depositato in data 20.6.2024, proposto da
nato in [...] il [...] (CUI 05KE9OA – C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Zotti C.F._1
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTI contumaci
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI letti ed esaminati gli atti di causa, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito della camera di consiglio del 26.3.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1 – Il ricorrente, cittadino gambiano, ha impugnato il provvedimento adottato dalla di il 17.7.2019 e notificatogli in data 5.6.2024, recante diniego Controparte_1 CP_1
della protezione internazionale ed ha chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato:
“annullare il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla CP_1
di per il riconoscimento e, conseguentemente, riconoscere la forma di protezione
[...] CP_1 che riterrà più appropriata al caso di specie”.
Con decreto del 26-27.6.2024 questo Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, rilevando che “essendo stato impugnato il
1 provvedimento emesso dalla , è indispensabile che il ricorrente Controparte_1
Cont dimostri di essere trattenuto (al momento della proposizione del ricorso) presso il di Bari-
Palese, al fine di verificare la competenza territoriale del Tribunale di Bari”.
L'udienza di prima comparizione delle parti è stata fissata per il 3.12.2024.
Il , sebbene ritualmente evocato, Controparte_1
non si è costituito in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero non è comparso, nonostante abbia ricevuto comunicazione del procedimento.
La causa è stata trattata alle udienze del 3.12.2024 e del 4.2.2025, alle quali nessuno è comparso.
Il 4.2.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
2 – Va premesso che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 3, comma 1 lett. c) del D.L. 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni nella legge n. 46 del 13.04.2017, la competenza territoriale è individuata in capo alla Sezione Specializzata del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
Orbene, nel caso di specie, l'impugnazione ha ad oggetto il provvedimento con il quale la di Roma ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta Controparte_1
dal ricorrente.
In buona sostanza, è stato proposto ricorso avverso il diniego adottato da un'autorità amministrativa la cui sede non ricade nella circoscrizione del Tribunale poi adito.
Né risulta o è stato provato che ricorra (a) una delle ipotesi normativamente previste che disciplinano una diversa competenza territoriale o (b), come rilevato dal Collegio in fase cautelare, una delle condizioni che – secondo la giurisprudenza di legittimità – giustificano l'applicazione del principio di prossimità (ad esempio, trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri).
Peraltro, a fronte del rilievo - operato dal Collegio in fase cautelare (allorché è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato) - dell'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale, non essendovi in atti riscontro documentale del trattenimento del ricorrente presso il CPR di Bari-Palese, parte ricorrente nulla ha dedotto o osservato, così manifestando un assoluto disinteresse per le sorti del presente procedimento.
Deve pertanto dichiararsi, alla luce delle illustrate considerazioni, l'incompetenza territoriale della Sezione Specializzata del Tribunale di Bari, essendo competente il Tribunale di Roma-
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea.
2 3 – Non vi è pronuncia sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio della
Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
1) DICHIARA l'incompetenza per territorio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea del Tribunale di Bari, in favore di quella di Roma, che si pronuncerà anche in ordine all'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
2) ASSEGNA al ricorrente termine di tre mesi, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione del procedimento davanti al giudice competente;
3) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
dott.ssa Marisa Attollino
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