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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5618 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3849/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.c. 3849/2020 promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Basile Grazia;
APPELLANTE contro
C.F. e p. Iva , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Ausiello Massimo;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 12 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.1. Con atto notificato in data 16/11/2016 l'attore ha riassunto i Parte_1
quattro giudizi introdotti innanzi al Giudice di Pace di Napoli (r.g.cont. nn.
7280/2014, 11068/2014, 62379/2014 e 62381/2014) riuniti e decisi da detta
A.G. con sentenza n. 27663/2016, con la quale era stata dichiarata l'incompetenza per valore del giudice di Pace di Napoli per essere competente il
Tribunale di Napoli.
I.2. Relativamente al giudizio introdotto con citazione notificata il 16/11/2013
(RG. 7280/14) il conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Pt_1
Napoli la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “1. ritenere e dichiarare l'illegalità e quindi la nullità ed inefficacia della applicazione da parte della convenuta della Controparte_1
capitalizzazione mensile degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto bancario di cui in narrativa in violazione dell'art.1283 c.c.; 2. rideterminare il saldo effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento della data della citazione, riliquidando lo stesso, per tutta la durata del rapporto sin dall'apertura del 20/07/2007, indicando gli interessi passivi dovuti, senza alcuna capitalizzazione mensile, trimestrale, o annuale degli interessi passivi;
3. dichiaratane l'illegittimità, condannare alla restituzione Controparte_1
anche delle somme indebitamente imposte a titolo di interessi sui costi o spese del rapporto del conto corrente in narrativa, mensilmente addebitati all'istante, peraltro anch'essi capitalizzati, in violazione del disposto di cui all'art.118 TUB
(d.lgs. 385/93);
4. in conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta medesima alla restituzione della somma di € 271,83 ed alla restituzione degli ulteriori interessi illegalmente applicati anche sulle spese di conto, oltre al risarcimento dei danni a precisarsi, o della maggiore o minor somma che risulterà dagli accertamenti peritali in corso di causa, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito”.
pagina 2 di 12 I.3. In relazione al giudizio introdotto con citazione in riassunzione notificata il
17-24 giugno 2014 (RG. 62381/14) è stato richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. ritenere e dichiarare l'illegalità e quindi la nullità ed inefficacia della applicazione da parte della convenuta Controparte_1
della indennità di ritardo nella misura di € 278,69 calcolata a tutto
[...]
novembre 2013; 2. rideterminare il saldo effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento della data della citazione, riliquidando lo stesso, a tutto il
30 novembre 2013, con la detrazione della somma sopra indicata;
E rideterminare anche gli interessi passivi effettivamente dovuti senza alcuna capitalizzazione mensile, trimestrale, o annuale che sia.
I.4. Nel giudizio introdotto con citazione notificata il 27-11/4-12-2013 (RG.
11068/14) il conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli la Pt_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, Controparte_1
riproposte anche nella citazione in riassunzione: “1. ritenere e dichiarare l'illegalità e quindi la nullità ed inefficacia della applicazione da parte della convenuta di indennità di ritardo nella misura di € Controparte_1
1.264,30 calcolata a tutt'oggi;
2. rideterminare il saldo effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento della data della citazione, riliquidando lo stesso, a tutto il 30 ottobre 2013, con la detrazione della somma sopra indicata.
Rideterminando anche gli interessi passivi effettivamente dovuti, senza alcuna capitalizzazione mensile, trimestrale, o annuale che sia.
3. dichiarare l'illegittimità dei comportamenti vessatori e persecutori adottati dalla CP_1
, descritti in narrativa, con la conseguente sua condanna al pagamento della
[...]
somma di € 4.000,00 per danno morale ed esistenziale. Oltre interessi, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito. Con riserva di chiedere in separata sede la segnalazione al Garante per la privacy degli illeciti denunciati”.
I.5. Con citazione notificata in data 17 giugno 2014 (con la quale è stato riassunto in giudizio innanzi al giudice di pace di Napoli introdotto con citazione pagina 3 di 12 notificata il 5.12.14) - RG. 62379/14, l'attore ha infine chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. ritenere e dichiarare l'illegalità e quindi la nullità ed inefficacia della applicazione da parte della convenuta Controparte_1
di indennità di ritardo nella misura di € 321,00 calcolata a tutto novembre
[...]
2013; 2. rideterminare il saldo effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento della data della citazione, riliquidando lo stesso, a tutto il 30 novembre 2013, con la detrazione della somma sopra indicata;
E rideterminare anche gli interessi passivi effettivamente dovuti senza alcuna capitalizzazione mensile, trimestrale, o annuale che sia.
3. in via istruttoria deferisce interrogatorio formale al legale rapp. della sui capitoli 1-2-3- della CP_1
domanda.
I.6. In data 9/2/2017 si costituiva la convenuta depositando la comparsa di risposta e le quattro produzioni dei giudizi riuniti dal Giudice di pace di Napoli, oltre alla ulteriore documentazione.
I.2. Con sentenza n. 6328/2020, pubblicata il 05.10.2020, emessa dal Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, il giudice di prime cure rigettava nel merito per infondatezza tutte le domande di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali a favore della parte convenuta per l'importo di €
4.835,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese per € 725,25 oltre accessori come per legge.
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva gravame il sig. Parte_1
con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla controparte.
La si costituiva a sua volta con atto di comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, con cui faceva valere le proprie ragioni sostanziali al fine di ottenere la conferma della sentenza impugnata nonché il definitivo rigetto delle domande e delle richieste formulate dall'appellante.
pagina 4 di 12 L'appellante, con atto di citazione in appello, censura la sentenza di prime cure attraverso tre specifici motivi: i primi due relativi al contratto bancario n.
20061921753201, il terzo relativo ai contratti n. 200619211753216,
200619211753217 e 200619211753220.
Con il primo motivo di gravame, rubricato “Errata e/o omessa valutazione di alcune circostanze di fatto e di diritto allegate ed emerse nel corso del giudizio”
l'appellante rappresentava, da un lato, l'inadeguatezza della motivazione del giudice di primo grado in ordine alla contestata capitalizzazione mensile degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. e, dall'altro, la violazione dell'art. 118
TUB in quanto la avrebbe unilateralmente aumentato i tassi debitori CP_1
rispetto a quelli contrattualmente pattuiti senza una previa adeguata comunicazione al correntista.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 132 cpc comma e n 4 e art. 118 disp. Att.
Comma 1 in punto di mancata ammissione della CTU” l'appellante contestava al giudice di prima cure di aver apoditticamente ritenuto di non dare ingresso ad una consulenza tecnica, in quanto esplorativa, laddove tale strumento avrebbe consentito di acquisire competenze tecniche necessarie per valutare le domande attoree.
Con il terzo motivo di appello rubricato “Violazione art. 132 n. 4 conseguente alla errata valutazione delle circostanze di fatto allegate alla domanda e conseguente errata applicazione delle norme di legge: artt. 118 e 121 TUB e violazione della L 108/1996”, l'appellante lamentava che la previsione della penale da ritardo pari all'8% dell'importo complessivo della rata mensile, secca e determinata a prescindere dai giorni effettivi di ritardo nel pagamento, in aggiunta al tasso di mora contrattualmente previsto, comporterebbe per il correntista un onere eccessivo ed illegittimo in caso di inadempimento.
pagina 5 di 12 Sosteneva inoltre, anche per questi contratti, che la avrebbe CP_1
modificato unilateralmente le condizioni economiche aumentando i tassi di interesse e non avrebbe correttamente indicato il TAEG.
In ordine ai motivi di appello così sintetizzati il , chiedendo la totale riforma Pt_1
della sentenza di prime cure, rassegnava le seguenti conclusioni:
1. In relazione al contratto bancario n. 20061921753201:
1. Accertare e dichiarare l'illegalità e quindi la nullità ed inefficacia della applicazione da parte della convenuta della capitalizzazione mensile degli Controparte_1
interessi passivi per tutta la durata del rapporto, di cui in narrativa, in violazione dell'art.1283 c.c.; 2. rideterminare il saldo effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento della data della citazione, riliquidando lo stesso, per tutta la durata del rapporto sin dall'apertura del 25.06.2006, indicando gli interessi passivi dovuti, senza alcuna capitalizzazione mensile, trimestrale, o annuale che sia;
3. dichiaratane l'illegittimità, condannare alla Controparte_1
restituzione anche delle somme indebitamente imposte a titolo di interessi sui costi o spese del rapporto del conto corrente in narrativa, mensilmente addebitati all'istante, peraltro anch'essi capitalizzati, in violazione del disposto di cui all'art.118 TUB (d.lgs. 385/93);
4. in conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta medesima alla restituzione della somma di € 271,83 ed alla restituzione degli ulteriori interessi illegalmente applicati anche sulle spese di conto, o della maggiore o minor somma che risulterà dagli accertamenti peritali.
2. In relazione al contratto bancario n. 20061921753216:
1. accertare e dichiarare l'illegalità e quindi la nullità ed inefficacia della applicazione da parte della convenuta di indennità di ritardo nella misura di Controparte_1
€ 278,69 calcolata a tutto novembre 2013; 2. rideterminare il saldo effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento della data della citazione, riliquidando lo stesso, a tutto il 30 novembre 2013, con la detrazione della
pagina 6 di 12 somma sopra indicata;
E rideterminare anche gli interessi passivi effettivamente dovuti senza alcuna capitalizzazione mensile, trimestrale, o annuale che sia.
3. In relazione al contratto bancario n. 20061921753217:
1. Accertare e dichiarare l'illegalità e quindi la nullità ed inefficacia della applicazione da parte della convenuta di indennità di ritardo nella misura di Controparte_1
€ 1.264,30 imposta dalla;
2. rideterminare il saldo Controparte_1
effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento della data della citazione di primo grado, riliquidando lo stesso, a tutto il 30 ottobre 2013, con la detrazione della somma sopra indicata. Rideterminando anche gli interessi passivi effettivamente dovuti, senza alcuna capitalizzazione mensile, trimestrale,
o annuale che sia.
4. In relazione al contratto bancario n. 20061921753220:
1. accertare e dichiarare l'illegalità e quindi la nullità ed inefficacia della applicazione da parte della convenuta di indennità di ritardo nella misura di Controparte_1
€ 321,00 calcolata a tutto novembre 2013; 2. rideterminare il saldo effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento della data della citazione, riliquidando lo stesso, a tutto il 30 novembre 2013, con la detrazione della somma sopra indicata;
E rideterminare anche gli interessi passivi effettivamente dovuti senza alcuna capitalizzazione mensile, trimestrale, o annuale che sia.
5. In via istruttoria: Si insiste nell'ammissione della CTU contabile/attuariale intesa a ricostruire l'andamento dei rapporti contabili per cui è causa non controversi nella loro esistenza sulla base della produzione documentale offerta da entrambe le parti, nonché rideterminare il saldo contabile di ciascun rapporto contrattuale, in ossequio alla normativa vigente in materia di divieto di anatocismo, di interessi usurai, di commissioni e penali illegittime.
II.2. Si costituiva la contestando specificamente tutto Controparte_1
quanto dedotto dall'appellante e deducendo nel merito, per i motivi esposti nella pagina 7 di 12 comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, l'infondatezza delle ragioni poste a sostegno dell'atto di appello di cui chiedeva il rigetto con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese processuali del secondo grado.
§§§§§§§§§
Ciò premesso ritiene questa Corte, stante la stretta connessione logico-giuridica tra le questioni ad essi sottese, di procedere ad un esame unitario dei motivi di appello.
In ordine al primo motivo di gravame esso è infondato e va rigettato.
Il giudice di primo grado, infatti, ha correttamente esposto con motivazione chiara ed esaustiva, interamente condivisa da questa Corte, le ragioni per le quali non sussiste la denunciata capitalizzazione mensile degli interessi violativa dell'art. 1283 c.c.
In base al contratto di finanziamento stipulato in data 03/04/2006 infatti l'appellante si è impegnato a rimborsare mensilmente quanto la gli CP_1
avesse anticipato. La struttura causale e la funzione economica dell'operazione di prestito (tramite il meccanismo della anticipazione bancaria), così come concordata e descritta, porta alla conseguenza che, omesso il rimborso entro la scadenza periodica pattuita, il cliente deve considerarsi inadempiente e pertanto obbligato al pagamento dei relativi interessi di mora e delle eventuali penali contrattuali.
Per quanto concerne poi la doglianza sollevata dall'appellante relativa alla capitalizzazione mensile degli interessi, essa è inammissibile per genericità e mancato assolvimento degli oneri di allegazione. Difatti l'appellante non risulta aver specificamente indicato né in primo grado, né con l'atto di appello, mese per mese, quali fossero i pretesi interessi maturati sulla sorta capitale sui quali sarebbe stata applicata la capitalizzazione dal mese successivo, né ha indicato i criteri di calcolo ed i conteggi utilizzati per accertare detta capitalizzazione e l'ammontare della stessa asseritamente da decurtare dalla sorta capitale.
pagina 8 di 12 In ogni caso, ad abundantiam e per mera completezza di esposizione, si rappresenta che scaduta la rata del mutuo (costituita dalla quota parte di capitale e dai pattuiti interessi) ed addebitata la stessa sul conto corrente, caratterizzato da valuta insufficiente ad onorare il debito, la successiva produzione di interessi sull'intera somma dovuta (sia per capitale sia per interessi) non presenta alcun rilievo ai fini dell'anatocismo, dal momento che – scaduta l'obbligazione derivante dal diverso contratto di mutuo – il debito (non adempiuto, stante l'incapienza del conto corrente) diventa capitale a tutti gli effetti, con correlata idoneità alla produzione, a sua volta, di interessi (vedi Corte
Appello Milano n. 1916/2020, Tribunale Roma 920/2019, etc.).
In altre parole, una volta che la rata di mutuo è scaduta, e si è dunque maturata l'obbligazione di restituzione della stessa al mutuante, la parte in essa conglobata dovuta a titolo di interesse corrispettivo si fonde con la quota di capitale perdendo la sua originaria funzione remuneratoria del denaro prestato e divenendo anch'essa capitale a tutti gli effetti, per cui sull'intero ammontare della rata (divenuto debito scaduto unitariamente considerato, oramai dotato di sua individualità rispetto al rapporto di finanziamento che lo ha generato) decorrono legittimamente gli interessi moratori senza che sia configurabile alcuna capitalizzazione degli interessi, ovvero anatocismo ex art. 1283 cc.
Il citato mancato assolvimento dell'onere assertivo e probatorio, ben evidenziato dal giudice di primo grado, rende pertanto inammissibile anche il secondo motivo di appello riferito al contratto n. 20061921753201.
Difatti, come chiarito dall'orientamento dominante in giurisprudenza, la consulenza tecnica d'ufficio è ammessa solo come supporto contributivo per la valutazione di ciò che è già stato allegato e provato nel corso della causa o per accertare fatti che possono essere rilevati solo con specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. Non può essere ammessa, invece, per assumere pagina 9 di 12 nuove prove o per supplire alle insufficienze dell'attività assertiva e difensiva di parte (Cass. 26 aprile 2023, n. 10941) o per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non dedotti o provati.
Per quanto attiene al terzo motivo d'appello, con il quale il contesta, per Pt_1
gli altri tre contratti oggetto del presente giudizio, la legittimità dell'applicazione dell'indennità da ritardo pari all'8% dell'importo della rata mensile di rimborso dei rispettivi finanziamenti, anch'esso va rigettato poiché infondato.
Per evitare di incorrere in ridondanti ricostruzioni del fatto già ampiamente effettuate dal giudice di prime cure, a questo Collegio non resta che evidenziare l'errore del percorso logico-giuridico seguito dal ricorrente sia in primo che in secondo grado.
La indennità da ritardo applicata dalla , pari all'8% dell'importo di CP_1
ciascuna rata di rimborso, risulta infatti prevista contrattualmente nelle condizioni generali di contratto, nonchè debitamente approvata per iscritto dal contraente ex artt. 1341 e 1342 c.c., laddove la dedotta eccessiva onerosità della stessa rimane una mera ed apodittica asserzione rimasta priva di prova sotto il profilo soggettivo e non configurabile sul piano oggettivo trattandosi di una percentuale non sproporzionata e che trova la sua giustificazione causale nella sua funzione riparatoria del danno da ritardo che la finanziaria subisce a causa della mancata percezione della liquidità entro il termine pattuito.
In ogni caso, ad abundantiam e per mera completezza di esposizione, anche se si volesse in astratto ritenere tale clausola eccessivamente onerosa, trattandosi comunque di una indennità (da ritardo) avente funzione di penale, la stessa non potrebbe comunque rilevare ai fini del calcolo dell'usurarietà o meno degli interessi applicati.
Questi ultimi, infatti, vanno tenuti distinti dalla clausola penale, la cui funzione è quella di tenere indenne il danneggiato nell'ipotesi di inadempimento della controparte (in questo caso da ritardo nel pagamento della rata), risolvendosi in pagina 10 di 12 una anticipata valutazione dell'importanza di detto inadempimento e dell'ammontare del danno da esso derivante al mutuante.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, difatti, ai fini dell'applicazione della disciplina antiusura, deve operarsi un confronto dei soli dati omogenei (giuridicamente ed economicamente) per cui il relativo importo di una penale non potrà essere incluso tra le voci rilevanti ex l. 108/1996, attesa la disomogeneità sotto il profilo funzionale-causale tra detta penale e gli oneri economici che concorrono alla determinazione del tasso soglia.
Per quanto attiene, infine, all'eccezione dell'appellante relativa alla contestata violazione dell'art. 118 TUB, anch'essa risulta solo genericamente ripetuta in appello per cui sotto tale profilo il relativo motivo di impugnazione va dichiarato inammissibile per mancato assolvimento dell'onere di allegazione. In esso l'appellante, infatti, non fa alcun riferimento né agli importi dei pretesi aumenti unilaterali del tasso di interesse, né alle date a partire dalle quali gli stessi sarebbero stati in concreto applicati.
In ogni caso, ad abundantiam e per mera completezza di esposizione, anche a voler scendere nel merito della questione, la violazione dell'art. 118 TUB non sarebbe ravvisabile nella fattispecie in esame, in virtù del fatto che negli estratti conto, pacificamente trasmessi e comunicati all'appellante, risulta indicato ed individuabile il tasso di interesse praticato nel periodo di riferimento e dunque le eventuali maggiorazioni allo stesso applicate dalla in ordine alle quali CP_1
non risulta esservi stata alcuna contestazione nel corso del rapporto negoziale.
L'appello va dunque rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, comprese le statuizioni sulle spese processuali.
Al rigetto dell'appello consegue, per il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 cpc, la condanna dell'appellante al pagamento in Parte_1
favore della controparte appellata delle spese processuali del grado di appello che si liquidano ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022,
pagina 11 di 12 tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio tabellarmente previsto senza alcuna maggiorazione o diminuzione.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 6328/2020, pubblicata il 05/10/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1
, delle spese del grado di appello che liquida in € Controparte_1
3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 31.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.c. 3849/2020 promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Basile Grazia;
APPELLANTE contro
C.F. e p. Iva , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Ausiello Massimo;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 12 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.1. Con atto notificato in data 16/11/2016 l'attore ha riassunto i Parte_1
quattro giudizi introdotti innanzi al Giudice di Pace di Napoli (r.g.cont. nn.
7280/2014, 11068/2014, 62379/2014 e 62381/2014) riuniti e decisi da detta
A.G. con sentenza n. 27663/2016, con la quale era stata dichiarata l'incompetenza per valore del giudice di Pace di Napoli per essere competente il
Tribunale di Napoli.
I.2. Relativamente al giudizio introdotto con citazione notificata il 16/11/2013
(RG. 7280/14) il conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Pt_1
Napoli la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “1. ritenere e dichiarare l'illegalità e quindi la nullità ed inefficacia della applicazione da parte della convenuta della Controparte_1
capitalizzazione mensile degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto bancario di cui in narrativa in violazione dell'art.1283 c.c.; 2. rideterminare il saldo effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento della data della citazione, riliquidando lo stesso, per tutta la durata del rapporto sin dall'apertura del 20/07/2007, indicando gli interessi passivi dovuti, senza alcuna capitalizzazione mensile, trimestrale, o annuale degli interessi passivi;
3. dichiaratane l'illegittimità, condannare alla restituzione Controparte_1
anche delle somme indebitamente imposte a titolo di interessi sui costi o spese del rapporto del conto corrente in narrativa, mensilmente addebitati all'istante, peraltro anch'essi capitalizzati, in violazione del disposto di cui all'art.118 TUB
(d.lgs. 385/93);
4. in conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta medesima alla restituzione della somma di € 271,83 ed alla restituzione degli ulteriori interessi illegalmente applicati anche sulle spese di conto, oltre al risarcimento dei danni a precisarsi, o della maggiore o minor somma che risulterà dagli accertamenti peritali in corso di causa, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito”.
pagina 2 di 12 I.3. In relazione al giudizio introdotto con citazione in riassunzione notificata il
17-24 giugno 2014 (RG. 62381/14) è stato richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. ritenere e dichiarare l'illegalità e quindi la nullità ed inefficacia della applicazione da parte della convenuta Controparte_1
della indennità di ritardo nella misura di € 278,69 calcolata a tutto
[...]
novembre 2013; 2. rideterminare il saldo effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento della data della citazione, riliquidando lo stesso, a tutto il
30 novembre 2013, con la detrazione della somma sopra indicata;
E rideterminare anche gli interessi passivi effettivamente dovuti senza alcuna capitalizzazione mensile, trimestrale, o annuale che sia.
I.4. Nel giudizio introdotto con citazione notificata il 27-11/4-12-2013 (RG.
11068/14) il conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli la Pt_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, Controparte_1
riproposte anche nella citazione in riassunzione: “1. ritenere e dichiarare l'illegalità e quindi la nullità ed inefficacia della applicazione da parte della convenuta di indennità di ritardo nella misura di € Controparte_1
1.264,30 calcolata a tutt'oggi;
2. rideterminare il saldo effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento della data della citazione, riliquidando lo stesso, a tutto il 30 ottobre 2013, con la detrazione della somma sopra indicata.
Rideterminando anche gli interessi passivi effettivamente dovuti, senza alcuna capitalizzazione mensile, trimestrale, o annuale che sia.
3. dichiarare l'illegittimità dei comportamenti vessatori e persecutori adottati dalla CP_1
, descritti in narrativa, con la conseguente sua condanna al pagamento della
[...]
somma di € 4.000,00 per danno morale ed esistenziale. Oltre interessi, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito. Con riserva di chiedere in separata sede la segnalazione al Garante per la privacy degli illeciti denunciati”.
I.5. Con citazione notificata in data 17 giugno 2014 (con la quale è stato riassunto in giudizio innanzi al giudice di pace di Napoli introdotto con citazione pagina 3 di 12 notificata il 5.12.14) - RG. 62379/14, l'attore ha infine chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. ritenere e dichiarare l'illegalità e quindi la nullità ed inefficacia della applicazione da parte della convenuta Controparte_1
di indennità di ritardo nella misura di € 321,00 calcolata a tutto novembre
[...]
2013; 2. rideterminare il saldo effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento della data della citazione, riliquidando lo stesso, a tutto il 30 novembre 2013, con la detrazione della somma sopra indicata;
E rideterminare anche gli interessi passivi effettivamente dovuti senza alcuna capitalizzazione mensile, trimestrale, o annuale che sia.
3. in via istruttoria deferisce interrogatorio formale al legale rapp. della sui capitoli 1-2-3- della CP_1
domanda.
I.6. In data 9/2/2017 si costituiva la convenuta depositando la comparsa di risposta e le quattro produzioni dei giudizi riuniti dal Giudice di pace di Napoli, oltre alla ulteriore documentazione.
I.2. Con sentenza n. 6328/2020, pubblicata il 05.10.2020, emessa dal Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, il giudice di prime cure rigettava nel merito per infondatezza tutte le domande di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali a favore della parte convenuta per l'importo di €
4.835,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese per € 725,25 oltre accessori come per legge.
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva gravame il sig. Parte_1
con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla controparte.
La si costituiva a sua volta con atto di comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, con cui faceva valere le proprie ragioni sostanziali al fine di ottenere la conferma della sentenza impugnata nonché il definitivo rigetto delle domande e delle richieste formulate dall'appellante.
pagina 4 di 12 L'appellante, con atto di citazione in appello, censura la sentenza di prime cure attraverso tre specifici motivi: i primi due relativi al contratto bancario n.
20061921753201, il terzo relativo ai contratti n. 200619211753216,
200619211753217 e 200619211753220.
Con il primo motivo di gravame, rubricato “Errata e/o omessa valutazione di alcune circostanze di fatto e di diritto allegate ed emerse nel corso del giudizio”
l'appellante rappresentava, da un lato, l'inadeguatezza della motivazione del giudice di primo grado in ordine alla contestata capitalizzazione mensile degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. e, dall'altro, la violazione dell'art. 118
TUB in quanto la avrebbe unilateralmente aumentato i tassi debitori CP_1
rispetto a quelli contrattualmente pattuiti senza una previa adeguata comunicazione al correntista.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 132 cpc comma e n 4 e art. 118 disp. Att.
Comma 1 in punto di mancata ammissione della CTU” l'appellante contestava al giudice di prima cure di aver apoditticamente ritenuto di non dare ingresso ad una consulenza tecnica, in quanto esplorativa, laddove tale strumento avrebbe consentito di acquisire competenze tecniche necessarie per valutare le domande attoree.
Con il terzo motivo di appello rubricato “Violazione art. 132 n. 4 conseguente alla errata valutazione delle circostanze di fatto allegate alla domanda e conseguente errata applicazione delle norme di legge: artt. 118 e 121 TUB e violazione della L 108/1996”, l'appellante lamentava che la previsione della penale da ritardo pari all'8% dell'importo complessivo della rata mensile, secca e determinata a prescindere dai giorni effettivi di ritardo nel pagamento, in aggiunta al tasso di mora contrattualmente previsto, comporterebbe per il correntista un onere eccessivo ed illegittimo in caso di inadempimento.
pagina 5 di 12 Sosteneva inoltre, anche per questi contratti, che la avrebbe CP_1
modificato unilateralmente le condizioni economiche aumentando i tassi di interesse e non avrebbe correttamente indicato il TAEG.
In ordine ai motivi di appello così sintetizzati il , chiedendo la totale riforma Pt_1
della sentenza di prime cure, rassegnava le seguenti conclusioni:
1. In relazione al contratto bancario n. 20061921753201:
1. Accertare e dichiarare l'illegalità e quindi la nullità ed inefficacia della applicazione da parte della convenuta della capitalizzazione mensile degli Controparte_1
interessi passivi per tutta la durata del rapporto, di cui in narrativa, in violazione dell'art.1283 c.c.; 2. rideterminare il saldo effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento della data della citazione, riliquidando lo stesso, per tutta la durata del rapporto sin dall'apertura del 25.06.2006, indicando gli interessi passivi dovuti, senza alcuna capitalizzazione mensile, trimestrale, o annuale che sia;
3. dichiaratane l'illegittimità, condannare alla Controparte_1
restituzione anche delle somme indebitamente imposte a titolo di interessi sui costi o spese del rapporto del conto corrente in narrativa, mensilmente addebitati all'istante, peraltro anch'essi capitalizzati, in violazione del disposto di cui all'art.118 TUB (d.lgs. 385/93);
4. in conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta medesima alla restituzione della somma di € 271,83 ed alla restituzione degli ulteriori interessi illegalmente applicati anche sulle spese di conto, o della maggiore o minor somma che risulterà dagli accertamenti peritali.
2. In relazione al contratto bancario n. 20061921753216:
1. accertare e dichiarare l'illegalità e quindi la nullità ed inefficacia della applicazione da parte della convenuta di indennità di ritardo nella misura di Controparte_1
€ 278,69 calcolata a tutto novembre 2013; 2. rideterminare il saldo effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento della data della citazione, riliquidando lo stesso, a tutto il 30 novembre 2013, con la detrazione della
pagina 6 di 12 somma sopra indicata;
E rideterminare anche gli interessi passivi effettivamente dovuti senza alcuna capitalizzazione mensile, trimestrale, o annuale che sia.
3. In relazione al contratto bancario n. 20061921753217:
1. Accertare e dichiarare l'illegalità e quindi la nullità ed inefficacia della applicazione da parte della convenuta di indennità di ritardo nella misura di Controparte_1
€ 1.264,30 imposta dalla;
2. rideterminare il saldo Controparte_1
effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento della data della citazione di primo grado, riliquidando lo stesso, a tutto il 30 ottobre 2013, con la detrazione della somma sopra indicata. Rideterminando anche gli interessi passivi effettivamente dovuti, senza alcuna capitalizzazione mensile, trimestrale,
o annuale che sia.
4. In relazione al contratto bancario n. 20061921753220:
1. accertare e dichiarare l'illegalità e quindi la nullità ed inefficacia della applicazione da parte della convenuta di indennità di ritardo nella misura di Controparte_1
€ 321,00 calcolata a tutto novembre 2013; 2. rideterminare il saldo effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento della data della citazione, riliquidando lo stesso, a tutto il 30 novembre 2013, con la detrazione della somma sopra indicata;
E rideterminare anche gli interessi passivi effettivamente dovuti senza alcuna capitalizzazione mensile, trimestrale, o annuale che sia.
5. In via istruttoria: Si insiste nell'ammissione della CTU contabile/attuariale intesa a ricostruire l'andamento dei rapporti contabili per cui è causa non controversi nella loro esistenza sulla base della produzione documentale offerta da entrambe le parti, nonché rideterminare il saldo contabile di ciascun rapporto contrattuale, in ossequio alla normativa vigente in materia di divieto di anatocismo, di interessi usurai, di commissioni e penali illegittime.
II.2. Si costituiva la contestando specificamente tutto Controparte_1
quanto dedotto dall'appellante e deducendo nel merito, per i motivi esposti nella pagina 7 di 12 comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, l'infondatezza delle ragioni poste a sostegno dell'atto di appello di cui chiedeva il rigetto con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese processuali del secondo grado.
§§§§§§§§§
Ciò premesso ritiene questa Corte, stante la stretta connessione logico-giuridica tra le questioni ad essi sottese, di procedere ad un esame unitario dei motivi di appello.
In ordine al primo motivo di gravame esso è infondato e va rigettato.
Il giudice di primo grado, infatti, ha correttamente esposto con motivazione chiara ed esaustiva, interamente condivisa da questa Corte, le ragioni per le quali non sussiste la denunciata capitalizzazione mensile degli interessi violativa dell'art. 1283 c.c.
In base al contratto di finanziamento stipulato in data 03/04/2006 infatti l'appellante si è impegnato a rimborsare mensilmente quanto la gli CP_1
avesse anticipato. La struttura causale e la funzione economica dell'operazione di prestito (tramite il meccanismo della anticipazione bancaria), così come concordata e descritta, porta alla conseguenza che, omesso il rimborso entro la scadenza periodica pattuita, il cliente deve considerarsi inadempiente e pertanto obbligato al pagamento dei relativi interessi di mora e delle eventuali penali contrattuali.
Per quanto concerne poi la doglianza sollevata dall'appellante relativa alla capitalizzazione mensile degli interessi, essa è inammissibile per genericità e mancato assolvimento degli oneri di allegazione. Difatti l'appellante non risulta aver specificamente indicato né in primo grado, né con l'atto di appello, mese per mese, quali fossero i pretesi interessi maturati sulla sorta capitale sui quali sarebbe stata applicata la capitalizzazione dal mese successivo, né ha indicato i criteri di calcolo ed i conteggi utilizzati per accertare detta capitalizzazione e l'ammontare della stessa asseritamente da decurtare dalla sorta capitale.
pagina 8 di 12 In ogni caso, ad abundantiam e per mera completezza di esposizione, si rappresenta che scaduta la rata del mutuo (costituita dalla quota parte di capitale e dai pattuiti interessi) ed addebitata la stessa sul conto corrente, caratterizzato da valuta insufficiente ad onorare il debito, la successiva produzione di interessi sull'intera somma dovuta (sia per capitale sia per interessi) non presenta alcun rilievo ai fini dell'anatocismo, dal momento che – scaduta l'obbligazione derivante dal diverso contratto di mutuo – il debito (non adempiuto, stante l'incapienza del conto corrente) diventa capitale a tutti gli effetti, con correlata idoneità alla produzione, a sua volta, di interessi (vedi Corte
Appello Milano n. 1916/2020, Tribunale Roma 920/2019, etc.).
In altre parole, una volta che la rata di mutuo è scaduta, e si è dunque maturata l'obbligazione di restituzione della stessa al mutuante, la parte in essa conglobata dovuta a titolo di interesse corrispettivo si fonde con la quota di capitale perdendo la sua originaria funzione remuneratoria del denaro prestato e divenendo anch'essa capitale a tutti gli effetti, per cui sull'intero ammontare della rata (divenuto debito scaduto unitariamente considerato, oramai dotato di sua individualità rispetto al rapporto di finanziamento che lo ha generato) decorrono legittimamente gli interessi moratori senza che sia configurabile alcuna capitalizzazione degli interessi, ovvero anatocismo ex art. 1283 cc.
Il citato mancato assolvimento dell'onere assertivo e probatorio, ben evidenziato dal giudice di primo grado, rende pertanto inammissibile anche il secondo motivo di appello riferito al contratto n. 20061921753201.
Difatti, come chiarito dall'orientamento dominante in giurisprudenza, la consulenza tecnica d'ufficio è ammessa solo come supporto contributivo per la valutazione di ciò che è già stato allegato e provato nel corso della causa o per accertare fatti che possono essere rilevati solo con specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. Non può essere ammessa, invece, per assumere pagina 9 di 12 nuove prove o per supplire alle insufficienze dell'attività assertiva e difensiva di parte (Cass. 26 aprile 2023, n. 10941) o per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non dedotti o provati.
Per quanto attiene al terzo motivo d'appello, con il quale il contesta, per Pt_1
gli altri tre contratti oggetto del presente giudizio, la legittimità dell'applicazione dell'indennità da ritardo pari all'8% dell'importo della rata mensile di rimborso dei rispettivi finanziamenti, anch'esso va rigettato poiché infondato.
Per evitare di incorrere in ridondanti ricostruzioni del fatto già ampiamente effettuate dal giudice di prime cure, a questo Collegio non resta che evidenziare l'errore del percorso logico-giuridico seguito dal ricorrente sia in primo che in secondo grado.
La indennità da ritardo applicata dalla , pari all'8% dell'importo di CP_1
ciascuna rata di rimborso, risulta infatti prevista contrattualmente nelle condizioni generali di contratto, nonchè debitamente approvata per iscritto dal contraente ex artt. 1341 e 1342 c.c., laddove la dedotta eccessiva onerosità della stessa rimane una mera ed apodittica asserzione rimasta priva di prova sotto il profilo soggettivo e non configurabile sul piano oggettivo trattandosi di una percentuale non sproporzionata e che trova la sua giustificazione causale nella sua funzione riparatoria del danno da ritardo che la finanziaria subisce a causa della mancata percezione della liquidità entro il termine pattuito.
In ogni caso, ad abundantiam e per mera completezza di esposizione, anche se si volesse in astratto ritenere tale clausola eccessivamente onerosa, trattandosi comunque di una indennità (da ritardo) avente funzione di penale, la stessa non potrebbe comunque rilevare ai fini del calcolo dell'usurarietà o meno degli interessi applicati.
Questi ultimi, infatti, vanno tenuti distinti dalla clausola penale, la cui funzione è quella di tenere indenne il danneggiato nell'ipotesi di inadempimento della controparte (in questo caso da ritardo nel pagamento della rata), risolvendosi in pagina 10 di 12 una anticipata valutazione dell'importanza di detto inadempimento e dell'ammontare del danno da esso derivante al mutuante.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, difatti, ai fini dell'applicazione della disciplina antiusura, deve operarsi un confronto dei soli dati omogenei (giuridicamente ed economicamente) per cui il relativo importo di una penale non potrà essere incluso tra le voci rilevanti ex l. 108/1996, attesa la disomogeneità sotto il profilo funzionale-causale tra detta penale e gli oneri economici che concorrono alla determinazione del tasso soglia.
Per quanto attiene, infine, all'eccezione dell'appellante relativa alla contestata violazione dell'art. 118 TUB, anch'essa risulta solo genericamente ripetuta in appello per cui sotto tale profilo il relativo motivo di impugnazione va dichiarato inammissibile per mancato assolvimento dell'onere di allegazione. In esso l'appellante, infatti, non fa alcun riferimento né agli importi dei pretesi aumenti unilaterali del tasso di interesse, né alle date a partire dalle quali gli stessi sarebbero stati in concreto applicati.
In ogni caso, ad abundantiam e per mera completezza di esposizione, anche a voler scendere nel merito della questione, la violazione dell'art. 118 TUB non sarebbe ravvisabile nella fattispecie in esame, in virtù del fatto che negli estratti conto, pacificamente trasmessi e comunicati all'appellante, risulta indicato ed individuabile il tasso di interesse praticato nel periodo di riferimento e dunque le eventuali maggiorazioni allo stesso applicate dalla in ordine alle quali CP_1
non risulta esservi stata alcuna contestazione nel corso del rapporto negoziale.
L'appello va dunque rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, comprese le statuizioni sulle spese processuali.
Al rigetto dell'appello consegue, per il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 cpc, la condanna dell'appellante al pagamento in Parte_1
favore della controparte appellata delle spese processuali del grado di appello che si liquidano ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022,
pagina 11 di 12 tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio tabellarmente previsto senza alcuna maggiorazione o diminuzione.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 6328/2020, pubblicata il 05/10/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1
, delle spese del grado di appello che liquida in € Controparte_1
3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 31.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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