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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/12/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1269/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LZ
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1269/2025 pendente tra:
e , rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Parte_2
procura in atti, dall'avv. KOFLER ANGELIKA, domiciliatario;
- ricorrenti -
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
IM AL, domiciliatario;
- convenuta -
e
pag. 1 di 17 , rappresentata e difesa, dal curatore speciale avv. OBOJES Parte_2
MANUELA ex art. 86 c.p.c., domiciliatario;
- parte intervenuta -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
dei ricorrenti:
, contrariis reiectis, wie folgt verfügen: Parte_3
1. Der bisherige meldeamtliche Zuname der Minderjährigen ‚GI möge
durch den Zunamen des Kindesvaters ‚T' ersetzt werden, sodass künftig
lediglich der Zuname ‚T' geführt wird, wobei dem zuständigen
Standesbeamten die entsprechenden Formalitäten angeordnet werden mögen;
2. In untergeordneter Hinsicht, und für den nicht anzunehmenden Fall, dass dem Antrag auf Ersetzung des bisherigen Zunamens der gemeinsamen Tochter
(‚GI) nicht stattgegeben werden sollte, möge dem bisherigen Zunamen der
Tochter der Zuname des Vaters vorangestellt werden, so dass MI in Zukunft
den Zunamen ‚T GI führt, wobei auch in diesem Fall dem zuständigen Standesbeamten die entsprechenden Formalitäten angeordnet werden mögen.
3. in jedem Fall: für den Fall, dass sich die Kindesmutter dem Antrag
widersetzen sollte, Kosten, Gebühren und Honorare zu Lasten von AU GI
Daniela”;
pag. 2 di 17 della convenuta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria e avversa istanza,
eccezione e deduzione, così disporre:
1 in via preliminare, accertato il conflitto di interessi in capo ai genitori e considerata la particolare delicatezza della situazione in cui versa attualmente la minore nominare un curatore speciale alla stessa, al fine di Parte_2
garantire una più adeguata tutela degli interessi della minore nell'ambito del presente giudizio.
2. nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea di sostituire il cognome della minore da “ ” in “ , così come la domanda Pt_2 Pt_1
subordinata di aggiungere, anteponendolo, il cognome a “ ”, Pt_1 Pt_2
perché inammissibili ovvero infondate in fatto e diritto e comunque contrarie agli interessi della minore;
3. in via subordinata, soltanto nel caso in cui il giudice riscontrasse l'assenza di pregiudizi per la minore e quindi, dopo aver opportunamente valutato l'interesse di quest'ultima, riconoscere l'attribuzione del cognome patronimico,
in aggiunta al cognome matronimico, e determinare l'assunzione del cognome paterno post-ponendolo a quello materno, e quindi addivenire all'attribuzione per dei cognomi secondo il seguente ordine , con Pt_2 Controparte_2
conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per l'espletamento delle proprie incombenze;
4. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di causa, o, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
pag. 3 di 17 dell'intervenuta:
die , im Interesse der Minderjährigen, dass das angerufene Parte_4
Landesgericht Bozen, contrariis reiectis, wie folgt verfügen möge:
falls vom Gericht als rechtens und zulässig erachtet, den aktuellen
Nachnamen der Minderjährigen „GI“ wie folgt abändern: den Nachnamen
des Kindesvaters „KE“ dem aktuellen Nachnamen voranstellen, wobei die beiden Namen mit einem Bindestrich verbunden werden, sodass sich der
Nachname „KE-GI“ ergibt und folglich die Minderjährige sich fortan
„KE-GI nennen soll. Pt_2
untergeordnet: der Minderjährigen den Nachnahmen des Vaters hinzufügen,
wobei der zukünftige Nachnamen von „GI“ in „GI KE“
abgeändert werden soll”;
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla resistente, con assunzione del cognome “ da Controparte_2
parte di;
Parte_2
“die Staatsanwaltschaft befürwortet die von der beklagten Partei
gestellten Schlussanträge, mit der Annahme des Nachnamens „GI
KE“ von . Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
Preliminarmente, trova applicazione il principio sotteso dall'ordinanza della Cass. 8369 del 30.3.2025, in forza della quale “In caso di disaccordo tra i
genitori circa la modifica del cognome del figlio minorenne ex art. 89 d.P.R. n. 396 del
pag. 4 di 17 2000, la questione va sottoposta al giudice ordinario in base agli artt. 316, commi 2 e 3 e
337-ter, comma 3, c.c., affinché questi apprezzi l'effettivo interesse del minore e adotti la
soluzione più idonea, autorizzando, ove ne sussistano i presupposti, il genitore ritenuto
più adeguato a proporre, quale rappresentante ad acta del minore, la relativa domanda al
EFetto. (Nella specie, la S.C. ha escluso una violazione del riparto di giurisdizione e ha
cassato la decisione di merito nella sola parte in cui aveva ordinato direttamente
all'Ufficiale di stato civile l'aggiunta del cognome, anziché autorizzare il genitore alla
presentazione della relativa richiesta al EFetto)”.
Questo Giudice, pertanto, per quanto dotato di giurisdizione in caso di disaccordo tra genitori, non può provvedere direttamente alla modifica del cognome, bensì unicamente a valutare la soluzione più confacente all'interesse del minore e ad autorizzare il genitore ritenuto più idoneo a presentare l'apposita domanda al EFetto.
II.
Ad esito dell'audizione della minore svolta dal curatore speciale e da questo
Giudice, va preliminarmente esclusa una tra le soluzioni proposte dal curatore speciale, ovvero l'attribuzione di cognome composto da entrambi i cognomi dei genitori uniti da trattino, ipotesi non contemplata dalla legge e che, comunque,
individuerebbe un cognome unico e non la combinazione di due distinti cognomi.
Si contendono il campo pertanto tre soluzioni alternative, ovvero l'aggiunta al cognome attuale del cognome del padre – da anteporre o da posporre a quello attuale – e la sostituzione all'attuale cognome materno con quello paterno.
pag. 5 di 17 III.
Le dichiarazioni rese dalla minore a questo Giudice sono sostanzialmente confermative di quelle rese al curatore speciale e riportate nella comparsa di costituzione dello stesso, cui si rimanda.
Se ne ricava che è assolutamente determinata nel voler sostituire al Pt_2
cognome materno quello del padre. Il motivo risiederebbe nel fatto di aver subito sin da piccola – sia in ambito scolastico che nella cerchia delle proprie amicizie - numerose prese in giro dovute al cognome, che individuerebbe un soggetto di sesso maschile e che rappresenta per lei motivo di estremo disagio.
Avverte poi una certa distonia tra il cognome materno – di matrice indubbiamente italiana – rispetto all'ambiente nel quale è cresciuta e nel quale tutt'ora è inserita. In particolare, riferisce che in ambito familiare parla esclusivamente il tedesco, anche nel ramo familiare materno, all'interno del quale la propria nonna materna e l'intera compagnine parentale parla esclusivamente il tedesco, recando il cognome “ , da lei Persona_1
utilizzato per identificarsi in aggiunta a quello paterno e in alternativa al cognome materno.
Riferisce che, da quando è passata a vivere con il padre, non si identifica più con il cognome materno, riconosce di avere rapporto difficile e conflittuale con la madre e che l'auspicato cambio di cognome va ricondotto anche a tale difficile rapporto.
Interrogata dal curatore circa l'eventuale influenza paterna in ordine a tale decisione, escludeva categoricamente l'ipotesi.
pag. 6 di 17 Sollecitata dal curatore a valutare gli aspetti correlati al cambio di cognome,
esprimeva la propria matura e ferma convinzione nel chiesto cambio, che vorrebbe si potesse effettuare ora e comunque provvederebbe a chiedere comunque una volta raggiunta la maggiore età.
Il curatore speciale riferisce inoltre di avere ricevuto informazioni ritenute contraddittorie dalla madre, che da un lato negava di aver percepito nella figlia disagio per il cognome “ ”, ma che invece riferiva che lo stesso era spesso Pt_2
occasione di scherno o errori di identificazione della figlia.
La signora , dinanzi a questo Giudice, dichiarava: “… Ritengo che il Pt_2
cambio di cognome sia pericoloso, anche per i risvolti etnici che sono sottesi;
faccio
presente che sul profilo instagram di mia figlia dove lei usa il cognome – di cui Pt_1
io disconoscevo l'esistenza – figura la frase “jedem das che è riportata da un Per_2
campo di concentramento nazista. Mi sento in dovere di proteggere mia figlia fino ai 18
anni perché la direzione che sta prendendo la ritengo molto pericolosa.
Sono preoccupata della deriva etnica che si sta delineando, per es. a Villabassa ha aperto
una pasticceria gestita da credo argentini che parlano italiano e ho sentito dire da Pt_2
“in de gehe i net inne”; anche il rapporto con l'insegnante di italiano è Persona_3
cambiato: il primo anno finché stava con me, era un buon rapporto, da quando Pt_2
ta dal padre il rapporto è disastroso, addirittura non voleva più andare a lezione Pt_2
di italiano. mi ha riferito che il padre le avrebbe consigliato di non andare più a Pt_2
lezione di italiano …”.
Dette dichiarazioni, per quanto di una certa gravità, sono tuttavia ritenute irrilevanti ai fini di causa, perché la funzione educativa o protettrice auspicata pag. 7 di 17 dalla convenuta nei confronti della figlia non può certo attuarsi attraverso l'imposizione di un cognome che, per contro, potrebbe avere effetti controproducenti.
Il tema della divisione etnica appartiene alla presente controversia, per come introdotto dalla convenuta (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione), che riconduce la domanda alla “… profonda avversione nutrita dal sig. verso Pt_1
l'etnia italiana”.
Il Collegio non può certamente indagare sul punto, né vi sarebbe ragione di farlo;
si limita tuttavia a constatare che, come risulta dal decreto del Tribunale
per i Minorenni di Bolzano dd. 24.3.2011 in atti, l'attribuzione del cognome
“ ” alla minore avveniva su “… istanza congiunta del padre e della madre”, Pt_2
elemento che si pone in contrasto con la riferita avversione etnica.
Ciò che va valutato è se, da un lato, il cognome materno sia elemento identificativo della personalità della minore e, dall'altro, se l'auspicata sostituzione risponda o meno al suo interesse.
ichiarava a questo Giudice di aver assunto la decisione di sostituire il Pt_2
proprio cognome in assoluta autonomia, sottolineando che il cognome materno non lo vuole più né sentire né vedere, riferendo essere lo stesso motivo di vergogna e, sin dalle scuole elementari, occasione di scherno.
Il Collegio ritiene pertanto che dagli elementi raccolti si possa ragionevolmente sostenere che il cognome “ ” rappresenti per otivo di disagio, Pt_2 Pt_2
che la minore non vive quale elemento identificativo della propria personalità –
che in astratto potrebbe anche risultare arricchita dalla riconducibilità a genitori pag. 8 di 17 di diversi gruppi linguistici – bensì quale elemento dal quale si vuole distanziare il più presto possibile, per acquisire quello paterno che le consentirebbe di completare la propria personalità per come da essa avvertita e vissuta.
Il ricorrente va pertanto autorizzato a presentare al EFetto – Commissario del
Governo per la Provincia di Bolzano, la domanda di cambio di cognome della propria figlia con la sostituzione del cognome da “ ” a . Pt_2 Pt_2 Pt_1
In considerazione dell'esito del procedimento, della natura della causa e degli aspetti ad essa sottesi, si ritiene di compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
autorizza
, quale rappresentante ad acta della minore, a presentare al Parte_1
EFetto – Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, la domanda di cambio di cognome della propria figlia nata il [...] a [...], Pt_2
con la sostituzione del cognome da “ ” a;
Pt_2 Pt_1
dichiara
le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bolzano, 1/12/2025
Il Presidente
pag. 9 di 17 dott. Andrea Pappalardo
Si trasmetta la presente sentenza all'Ufficio traduzioni per la traduzione verso la lingua tedesca.
A.R. Nr. 1269/2025
REPUBLIK ITALIEN
IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES
LANDESGERICHT BOZEN
II Zivilabteilung
Das Landesgericht Bozen, in kollegialer Zusammensetzung, erlässt in den Personen von:
Dr. Andrea Pappalardo Vorsitzender Berichterstatter
Dr. Persona_4
Dr. Persona_5
folgendes
URTEIL
im Zivilverfahren erster Instanz eingetragen unter A.R.Nr. 1269/2025 anhängig zwischen:
und , vertreten und verteidigt, laut aktenkundiger Parte_1 Parte_2
Vollmacht von RA KOFLER ANGELIKA, Zustellungsbevollmächtigte
CodiceFisca pag. 10 di 17 - - CP_3
und
, vertreten und verteidigt, laut aktenkundiger Vollmacht von RA IM Controparte_1
AL, Zustellungsbevollmächtigter
- Beklagte - und
, vertreten und verteidigt vom Prozesskurator RA OBOJES MANUELA ex Art. Parte_2
86 ZPO, Zustellungsbevollmächtigte
- beigetretene Partei - mit dem Beitritt des Staatsanwalts
Persona_6
der Antragsteller:
Möge das Landesgericht von Bozen, contrariis reiectis, wie folgt verfügen:
1. Der bisherige meldeamtliche Zuname der Minderjährigen ‚GI möge durch den Zunamen
des Kindesvaters ‚T' ersetzt werden, so künftig lediglich der Zuname ‚T' geführt wird, wobei dem zuständigen Standesbeamten die entsprechenden Formalitäten angeordnet werden mögen;
2. In untergeordneter Hinsicht, und für den nicht anzunehmenden Fall, dass dem Antrag auf
Ersetzung des bisherigen Zunamens der gemeinsamen Tochter (‚GI) nicht stattgegeben werden sollte, möge dem bisherigen Zunamen der Tochter der Zuname des Vaters vorangestellt werden, so dass MI in Zukunft den Zunamen ‚T GI führt, wobei auch in diesem Fall dem zuständigen Standesbeamten die entsprechenden Formalitäten angeordnet werden mögen.
3. In jedem Fall: für den Fall, dass sich die Kindesmutter dem Antrag widersetzen sollte, Kosten,
Gebühren und Honorare zu Lasten von AU GI Daniela“; der Beklagten:
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria e avversa istanza,
pag. 11 di 17 eccezione e deduzione, così disporre:
1. in via preliminare, accertato il conflitto di interessi in capo ai genitori e considerata la particolare delicatezza della situazione in cui versa attualmente la minore nominare un Parte_2
curatore speciale alla stessa, al fine di garantire una più adeguata tutela degli interessi della minore nell'ambito del presente giudizio;
2. nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea di sostituire il cognome della minore da ” in , così come la domanda subordinata di aggiungere, anteponendolo, il Pt_2 Pt_1
cognome a ”, perché inammissibili ovvero infondate in fatto e diritto e Pt_1 Pt_2
comunque contrarie agli interessi della minore;
3. in via subordinata, soltanto nel caso in cui il giudice riscontrasse l'assenza di pregiudizi per la minore e quindi, dopo aver opportunamente valutato l'interesse di quest'ultima, riconoscere l'attribuzione del cognome patronimico, in aggiunta al cognome matronimico, e determinare l'assunzione del cognome in aggiunta al cognome matronimico, e determinare l'assunzione del cognome per dei cognomi secondo il seguente ordine , con conseguente Pt_2 Controparte_2
ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per l'espletamento delle proprie incombenze;
4. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di causa, o, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
der Beigetretenen:
die Spezialkuratorin, im Interesse der Minderjährigen, dass das angerufene Landesgericht Bozen, contrariis reiectis, wie folgt verfügen möge:
falls vom Gericht als rechtens und zulässig erachtet, den aktuellen Nachnamen der
Minderjährigen „GI“ wie folgt abändern: den Nachnamen des Kindesvaters „KE“ dem aktuellen Nachnamen voranstellen, wobei die beiden Namen mit einem Bindestrich verbunden werden, sodass sich der Nachname „KE-GI“ ergibt und somit die Minderjährige sich fortan „KE-GI MI“ nennen soll;
untergeordnet: der Minderjährigen den Nachnamen des Vaters hinzufügen, wobei der zukünftige
Nachname von „GI“ in „GI KE“ abgeändert werden soll“; des Staatsanwaltes:
pag. 12 di 17 „Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla resistente, con assunzione del cognome “ da parte di;
Controparte_2 Parte_2
„Die Staatsanwaltschaft befürwortet die von der beklagten Partei gestellten Schlussanträge, mit der Annahme des Nachnamens „GI von . Pt_1 Parte_2
DER ENTSCHEIDUNG Controparte_4
I.
Vorab findet das dem Beschluss des Kassationsgerichtshofes Nr. 8369 vom 30.3.2025 zugrundeliegende Prinzip Anwendung, wonach „In caso di disaccordo tra i genitori circa la modifica del cognome del figlio minorenne ex art. 89 d.P.R. n. 396 del 2000, la questione va sottoposta al giudice ordinario in base agli a 337-ter, comma 3, c.c., affinché questi apprezzi l'effettivo interesse del min e più idonea, autorizzando, ove ne sussistano i presupposti, il genitore riten porre, quale rappresentante ad acta del minore, la relativa domanda al EF . ha escluso una violazione del riparto di giurisdizione e ha cassato la deci ola parte in cui aveva ordinato direttamente all'Ufficiale di stato civile l'agg iché autorizzare il genitore alla presentazione della relativa richiesta al EFe
Dieser Richter, obwohl er im Falle von Unei Eltern zuständig ist, kann daher nicht direkt über die Änderung des Nachna ern nur die geeigneteste Lösung im Interesse der Minderjährigen bewerten u für am besten geeignet gehalten Parte_5
wird, dazu ermächtigen, den entsprechenden ten zu stellen.
II.
Am Ausgang der vom Spezialkurator und orgenommenen Anhörung der
Minderjährigen, ist vorab eine unter d or vorgeschlagenen Lösungen
auszuschließen, bzw. die Zuweisung des Do aus den einzelnen, durch einen
Bindestrich verbundenen Nachnamen beid , was einen vom Gesetz nicht vorgesehenen Fall darstellt, welches jede Nachnamen und nicht die
Verbindung zweier unterschiedlicher Nachn
pag. 13 di 17 alternative Lösungen konkurrieren daher miteinander, bzw. die Ergänzung des heutigen Pt_6
Nachnamens mit dem Nachnamen des Vaters – der dem heutigen voran- oder nachzustellen ist - und die Ersetzung des heutigen Nachnamens der Mutter durch jenen des Vaters.
III.
Die von der Minderjährigen vor diesem Richter abgegebenen Aussagen werden grundsätzlich
durch jene, die vor dem Spezialkurator abgegeben und im Einlassungsschriftsatz desselben wiedergegeben wurden und worauf verwiesen wird, bestätigt.
Daraus ergibt sich, dass entschlossen ist, den Nachnamen der Mutter durch jenen des Per_8
Vaters zu ersetzen. Der Grund dafür würde darin liegen, dass sie schon als kleines Mädchen –
sowohl im schulischen Bereich als auch im eigenen Freundeskreis – mehrmals Spott aufgrund des
Nachnamens erlitten hat, welcher ein männliches Subjekt bezeichnen und für sie einen Grund zur extremen Verlegenheit darstellen würde.
Sie verspürt dann eine gewisse Dystonie zwischen dem Nachnamen der Mutter – zweifelsohne italienischer Herkunft – gegenüber der Umgebung, in welcher sie aufgewachsen und immer noch integriert ist. Insbesondere berichtet sie, dass sie im familiären Bereich ausschließlich deutsch spricht, und zwar auch im Familienzweig der Mutter, wo ihre Großmutter mütterlicherseits und die gesamte Verwandtschaft ausschließlich deutsch sprechen und den Nachnamen
„Klettenhammer“ tragen, den von ihr zu ihrer Identifikation zusätzlich zum Nachnamen des Vaters und alternativ zum Nachnamen der Mutter verwendet wird.
Sie berichtet, dass seitdem sie beim Vater lebt, sie sich mit dem Nachnamen der Mutter nicht mehr identifiziert, gibt zu, dass sie eine schwierige und konfliktreiche Beziehung zur Mutter hat und dass die erhoffte Änderung des Nachnamens auch auf die besagte schwierige Beziehung zurückzuführen ist.
Vom über den eventuellen Einfluss des Vaters auf diese Entscheidung befragt, schloss sie Per_9
diesen Fall kategorisch aus.
Vom Kurator aufgefordert, die mit der Änderung des Nachnamens zusammenhängenden Aspekte
zu bewerten, äußerte sie ihre reife und feste Überzeugung über die angesuchte Änderung, die sie jetzt vornehmen möchte und würde jedenfalls nach Erreichen der Volljährigkeit vorsehen, sie pag. 14 di 17 anzusuchen.
Der Sonderkurator berichtet außerdem über einige für widersprüchlich gehaltene Informationen von der Mutter erhalten zu haben, die einerseits verneinte, bei der Tochter Verlegenheit wegen des Nachnamens „GI“ wahrgenommen zu haben und andererseits hingegen berichtete, dass derselbe oft Anlass für Spott oder für Identifikationsfehler hinsichtlich der Tochter war.
AU GI erklärte vor diesem „…Ritengo che il cambio di cognome sia pericoloso, Per_4
anche per i risvolti etnici che sono sottesi;
faccio presente che sul profilo instagram di mia figlia dove lei usa il cognome – di cui io disconoscevo l'esistenza – figura la frase “jedem das Pt_1
Seine” che è riportata da un campo di concentramento nazista. Mi sento in dovere di proteggere mia figlia fino ai 18 anni perché la direzione che sta prendendo la ritengo molto pericolosa.
Sono preoccupata della deriva etnica che si sta delineando, per es. a Villabassa ha aperto una pasticceria gestita da credo argentini che parlano italiano e ho sentito dire da „In de Pt_2
gehe ich net inne“; anche il rapporto con l'insegnante di italiano è cambiato: il primo Persona_3
anno finch tava con me, era un buon rapporto, da quand ta dal padre il rapporto Pt_2 Pt_2
è disastroso, addirittura non voleva più andare a lezione di italiano. mi ha riferito che il Pt_2
padre le avrebbe consigliato di non andare più a lezione di italiano …“.
Diese Aussagen, so schwerwiegend sie auch sein mögen, werden jedoch als irrelevant im Hinblick
auf die vorliegende Rechtssache erachtet, weil die erhoffte erzieherische oder schützende Funktion
der Beklagten gegenüber der Tochter sicherlich nicht durch die Auferlegung eines Nachnamens, der hingegen kontraproduktive Auswirkungen haben könnte, erfüllt werden kann.
Das Thema der ethnischen Spaltung gehört zur vorliegenden Streitsache, wie von der Beklagten eingeführt wurde (vgl. Seite 2 des Einlassungsschriftsatzes), die den Antrag auf die „... profonda avversione nutrita dal sig verso l'etnia italiana” Pt_1 Parte_7
Der Senat kann diesen Punkt sicherlich nicht untersuchen und es bestehe auch kein Grund,
das zu tun;
derselbe beschränkt sich jedoch darauf festzustellen, dass - wie aus dem aktentenkundigen Dekret des Jugendgerichts Bozen vom 24.3.2011 hervorgeht - die Zuweisung des
Nachnamens „GI“ an die Minderjährige, auf „… gemeinsamen Antrag des Vaters und der
Mutter“ erfolgt war, wobei dieser Umstand im Widerspruch zur berichteten ethnischen Abneigung steht.
pag. 15 di 17 Zu bewerten ist, ob einerseits der Nachname der Mutter ein identifizierendes Element der
Persönlichkeit der Minderjährigen ist und andererseits, ob die erhoffte Ersetzung im Interesse der
Minderjährigen liegt oder nicht.
MI erklärte vor diesem Richter, sie habe in vollständiger Autonomie die Entscheidung
getroffen, den eigenen Nachnamen zu ersetzen und betont, sie wolle den Nachnamen der Mutter
nicht mehr hören oder sehen, wobei sie berichtet, dass derselbe einen Grund für Persona_10
und seit der Grundschule ei tet.
Der erachtet daher, d der gesammelten Elemente, vernünftigerweise CP_5
behauptet werden kann, da rgio' für MI einen Grund zur Verlegenheit darstellt, dass die Minde kein identifizierendes Element der eigenen
Persönlichkeit – die abstra ckführbarkeit auf , die zu verschiedenen CP_6
Sprachgruppen gehören bere – sondern als Element erlebt, wovon sie sich so schnell wie möglich distan Nachnamen des Vaters anzunehmen, der ihr ermöglichen würde, die ei wie von ihr wahrgenommen und erlebt - zu vervollständigen.
Der Antragsteller wird dah den Präfekten – Regierungskommissar für die
Provinz Bozen - den Antr Nachnamens der eigenen Tochter MI, mit
Ersetzung des Nachnamens „ er“ zu stellen.
In Anbetracht des Ausgang Art der Rechtssache sowie der dieser zugrunde liegenden Aspekte wird e nskosten zur Gänze zwischen den Parteien aufzuheben.
.G.
tigt das Landesgericht Bozen, der Entscheidung, sämtliche anderslautenden
Anträge, Begehren und Ein oder sich erübrigend,
KE FR als V er Minderjährigen, an den Präfekten –
Regierungskommissar für die Provinz Bozen – den Antrag auf Nachnamensänderung für seine
Tochter MI, geboren am 23.2.2011 in Bozen (BZ), mit Ersetzung des Nachnamens „GI“
´
pag. 16 di 17 durch KE zu stellen;
erklärt
die Verfahrenskosten als zur Gänze zwischen den Parteien aufgehoben.
So entschieden in , am 01.12.2025 Pt_3
Der Vorsitzende
Dr. Andrea Pappalardo
Dieses Urteil wird an das Übersetzungsbüro beim Landesgericht zur Übersetzung desselben in die deutsche Sprache übermittelt.
Für die Übersetzung ITA>DE: Dr. Persona_11
Höhere für den Sprachbereich Per_12 Amt für Übersetzungs- und Dolmetscherdienst Landesgericht Bozen
Bozen, den 19.12.2025
pag. 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LZ
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1269/2025 pendente tra:
e , rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Parte_2
procura in atti, dall'avv. KOFLER ANGELIKA, domiciliatario;
- ricorrenti -
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
IM AL, domiciliatario;
- convenuta -
e
pag. 1 di 17 , rappresentata e difesa, dal curatore speciale avv. OBOJES Parte_2
MANUELA ex art. 86 c.p.c., domiciliatario;
- parte intervenuta -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
dei ricorrenti:
, contrariis reiectis, wie folgt verfügen: Parte_3
1. Der bisherige meldeamtliche Zuname der Minderjährigen ‚GI möge
durch den Zunamen des Kindesvaters ‚T' ersetzt werden, sodass künftig
lediglich der Zuname ‚T' geführt wird, wobei dem zuständigen
Standesbeamten die entsprechenden Formalitäten angeordnet werden mögen;
2. In untergeordneter Hinsicht, und für den nicht anzunehmenden Fall, dass dem Antrag auf Ersetzung des bisherigen Zunamens der gemeinsamen Tochter
(‚GI) nicht stattgegeben werden sollte, möge dem bisherigen Zunamen der
Tochter der Zuname des Vaters vorangestellt werden, so dass MI in Zukunft
den Zunamen ‚T GI führt, wobei auch in diesem Fall dem zuständigen Standesbeamten die entsprechenden Formalitäten angeordnet werden mögen.
3. in jedem Fall: für den Fall, dass sich die Kindesmutter dem Antrag
widersetzen sollte, Kosten, Gebühren und Honorare zu Lasten von AU GI
Daniela”;
pag. 2 di 17 della convenuta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria e avversa istanza,
eccezione e deduzione, così disporre:
1 in via preliminare, accertato il conflitto di interessi in capo ai genitori e considerata la particolare delicatezza della situazione in cui versa attualmente la minore nominare un curatore speciale alla stessa, al fine di Parte_2
garantire una più adeguata tutela degli interessi della minore nell'ambito del presente giudizio.
2. nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea di sostituire il cognome della minore da “ ” in “ , così come la domanda Pt_2 Pt_1
subordinata di aggiungere, anteponendolo, il cognome a “ ”, Pt_1 Pt_2
perché inammissibili ovvero infondate in fatto e diritto e comunque contrarie agli interessi della minore;
3. in via subordinata, soltanto nel caso in cui il giudice riscontrasse l'assenza di pregiudizi per la minore e quindi, dopo aver opportunamente valutato l'interesse di quest'ultima, riconoscere l'attribuzione del cognome patronimico,
in aggiunta al cognome matronimico, e determinare l'assunzione del cognome paterno post-ponendolo a quello materno, e quindi addivenire all'attribuzione per dei cognomi secondo il seguente ordine , con Pt_2 Controparte_2
conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per l'espletamento delle proprie incombenze;
4. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di causa, o, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
pag. 3 di 17 dell'intervenuta:
die , im Interesse der Minderjährigen, dass das angerufene Parte_4
Landesgericht Bozen, contrariis reiectis, wie folgt verfügen möge:
falls vom Gericht als rechtens und zulässig erachtet, den aktuellen
Nachnamen der Minderjährigen „GI“ wie folgt abändern: den Nachnamen
des Kindesvaters „KE“ dem aktuellen Nachnamen voranstellen, wobei die beiden Namen mit einem Bindestrich verbunden werden, sodass sich der
Nachname „KE-GI“ ergibt und folglich die Minderjährige sich fortan
„KE-GI nennen soll. Pt_2
untergeordnet: der Minderjährigen den Nachnahmen des Vaters hinzufügen,
wobei der zukünftige Nachnamen von „GI“ in „GI KE“
abgeändert werden soll”;
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla resistente, con assunzione del cognome “ da Controparte_2
parte di;
Parte_2
“die Staatsanwaltschaft befürwortet die von der beklagten Partei
gestellten Schlussanträge, mit der Annahme des Nachnamens „GI
KE“ von . Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
Preliminarmente, trova applicazione il principio sotteso dall'ordinanza della Cass. 8369 del 30.3.2025, in forza della quale “In caso di disaccordo tra i
genitori circa la modifica del cognome del figlio minorenne ex art. 89 d.P.R. n. 396 del
pag. 4 di 17 2000, la questione va sottoposta al giudice ordinario in base agli artt. 316, commi 2 e 3 e
337-ter, comma 3, c.c., affinché questi apprezzi l'effettivo interesse del minore e adotti la
soluzione più idonea, autorizzando, ove ne sussistano i presupposti, il genitore ritenuto
più adeguato a proporre, quale rappresentante ad acta del minore, la relativa domanda al
EFetto. (Nella specie, la S.C. ha escluso una violazione del riparto di giurisdizione e ha
cassato la decisione di merito nella sola parte in cui aveva ordinato direttamente
all'Ufficiale di stato civile l'aggiunta del cognome, anziché autorizzare il genitore alla
presentazione della relativa richiesta al EFetto)”.
Questo Giudice, pertanto, per quanto dotato di giurisdizione in caso di disaccordo tra genitori, non può provvedere direttamente alla modifica del cognome, bensì unicamente a valutare la soluzione più confacente all'interesse del minore e ad autorizzare il genitore ritenuto più idoneo a presentare l'apposita domanda al EFetto.
II.
Ad esito dell'audizione della minore svolta dal curatore speciale e da questo
Giudice, va preliminarmente esclusa una tra le soluzioni proposte dal curatore speciale, ovvero l'attribuzione di cognome composto da entrambi i cognomi dei genitori uniti da trattino, ipotesi non contemplata dalla legge e che, comunque,
individuerebbe un cognome unico e non la combinazione di due distinti cognomi.
Si contendono il campo pertanto tre soluzioni alternative, ovvero l'aggiunta al cognome attuale del cognome del padre – da anteporre o da posporre a quello attuale – e la sostituzione all'attuale cognome materno con quello paterno.
pag. 5 di 17 III.
Le dichiarazioni rese dalla minore a questo Giudice sono sostanzialmente confermative di quelle rese al curatore speciale e riportate nella comparsa di costituzione dello stesso, cui si rimanda.
Se ne ricava che è assolutamente determinata nel voler sostituire al Pt_2
cognome materno quello del padre. Il motivo risiederebbe nel fatto di aver subito sin da piccola – sia in ambito scolastico che nella cerchia delle proprie amicizie - numerose prese in giro dovute al cognome, che individuerebbe un soggetto di sesso maschile e che rappresenta per lei motivo di estremo disagio.
Avverte poi una certa distonia tra il cognome materno – di matrice indubbiamente italiana – rispetto all'ambiente nel quale è cresciuta e nel quale tutt'ora è inserita. In particolare, riferisce che in ambito familiare parla esclusivamente il tedesco, anche nel ramo familiare materno, all'interno del quale la propria nonna materna e l'intera compagnine parentale parla esclusivamente il tedesco, recando il cognome “ , da lei Persona_1
utilizzato per identificarsi in aggiunta a quello paterno e in alternativa al cognome materno.
Riferisce che, da quando è passata a vivere con il padre, non si identifica più con il cognome materno, riconosce di avere rapporto difficile e conflittuale con la madre e che l'auspicato cambio di cognome va ricondotto anche a tale difficile rapporto.
Interrogata dal curatore circa l'eventuale influenza paterna in ordine a tale decisione, escludeva categoricamente l'ipotesi.
pag. 6 di 17 Sollecitata dal curatore a valutare gli aspetti correlati al cambio di cognome,
esprimeva la propria matura e ferma convinzione nel chiesto cambio, che vorrebbe si potesse effettuare ora e comunque provvederebbe a chiedere comunque una volta raggiunta la maggiore età.
Il curatore speciale riferisce inoltre di avere ricevuto informazioni ritenute contraddittorie dalla madre, che da un lato negava di aver percepito nella figlia disagio per il cognome “ ”, ma che invece riferiva che lo stesso era spesso Pt_2
occasione di scherno o errori di identificazione della figlia.
La signora , dinanzi a questo Giudice, dichiarava: “… Ritengo che il Pt_2
cambio di cognome sia pericoloso, anche per i risvolti etnici che sono sottesi;
faccio
presente che sul profilo instagram di mia figlia dove lei usa il cognome – di cui Pt_1
io disconoscevo l'esistenza – figura la frase “jedem das che è riportata da un Per_2
campo di concentramento nazista. Mi sento in dovere di proteggere mia figlia fino ai 18
anni perché la direzione che sta prendendo la ritengo molto pericolosa.
Sono preoccupata della deriva etnica che si sta delineando, per es. a Villabassa ha aperto
una pasticceria gestita da credo argentini che parlano italiano e ho sentito dire da Pt_2
“in de gehe i net inne”; anche il rapporto con l'insegnante di italiano è Persona_3
cambiato: il primo anno finché stava con me, era un buon rapporto, da quando Pt_2
ta dal padre il rapporto è disastroso, addirittura non voleva più andare a lezione Pt_2
di italiano. mi ha riferito che il padre le avrebbe consigliato di non andare più a Pt_2
lezione di italiano …”.
Dette dichiarazioni, per quanto di una certa gravità, sono tuttavia ritenute irrilevanti ai fini di causa, perché la funzione educativa o protettrice auspicata pag. 7 di 17 dalla convenuta nei confronti della figlia non può certo attuarsi attraverso l'imposizione di un cognome che, per contro, potrebbe avere effetti controproducenti.
Il tema della divisione etnica appartiene alla presente controversia, per come introdotto dalla convenuta (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione), che riconduce la domanda alla “… profonda avversione nutrita dal sig. verso Pt_1
l'etnia italiana”.
Il Collegio non può certamente indagare sul punto, né vi sarebbe ragione di farlo;
si limita tuttavia a constatare che, come risulta dal decreto del Tribunale
per i Minorenni di Bolzano dd. 24.3.2011 in atti, l'attribuzione del cognome
“ ” alla minore avveniva su “… istanza congiunta del padre e della madre”, Pt_2
elemento che si pone in contrasto con la riferita avversione etnica.
Ciò che va valutato è se, da un lato, il cognome materno sia elemento identificativo della personalità della minore e, dall'altro, se l'auspicata sostituzione risponda o meno al suo interesse.
ichiarava a questo Giudice di aver assunto la decisione di sostituire il Pt_2
proprio cognome in assoluta autonomia, sottolineando che il cognome materno non lo vuole più né sentire né vedere, riferendo essere lo stesso motivo di vergogna e, sin dalle scuole elementari, occasione di scherno.
Il Collegio ritiene pertanto che dagli elementi raccolti si possa ragionevolmente sostenere che il cognome “ ” rappresenti per otivo di disagio, Pt_2 Pt_2
che la minore non vive quale elemento identificativo della propria personalità –
che in astratto potrebbe anche risultare arricchita dalla riconducibilità a genitori pag. 8 di 17 di diversi gruppi linguistici – bensì quale elemento dal quale si vuole distanziare il più presto possibile, per acquisire quello paterno che le consentirebbe di completare la propria personalità per come da essa avvertita e vissuta.
Il ricorrente va pertanto autorizzato a presentare al EFetto – Commissario del
Governo per la Provincia di Bolzano, la domanda di cambio di cognome della propria figlia con la sostituzione del cognome da “ ” a . Pt_2 Pt_2 Pt_1
In considerazione dell'esito del procedimento, della natura della causa e degli aspetti ad essa sottesi, si ritiene di compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
autorizza
, quale rappresentante ad acta della minore, a presentare al Parte_1
EFetto – Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, la domanda di cambio di cognome della propria figlia nata il [...] a [...], Pt_2
con la sostituzione del cognome da “ ” a;
Pt_2 Pt_1
dichiara
le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bolzano, 1/12/2025
Il Presidente
pag. 9 di 17 dott. Andrea Pappalardo
Si trasmetta la presente sentenza all'Ufficio traduzioni per la traduzione verso la lingua tedesca.
A.R. Nr. 1269/2025
REPUBLIK ITALIEN
IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES
LANDESGERICHT BOZEN
II Zivilabteilung
Das Landesgericht Bozen, in kollegialer Zusammensetzung, erlässt in den Personen von:
Dr. Andrea Pappalardo Vorsitzender Berichterstatter
Dr. Persona_4
Dr. Persona_5
folgendes
URTEIL
im Zivilverfahren erster Instanz eingetragen unter A.R.Nr. 1269/2025 anhängig zwischen:
und , vertreten und verteidigt, laut aktenkundiger Parte_1 Parte_2
Vollmacht von RA KOFLER ANGELIKA, Zustellungsbevollmächtigte
CodiceFisca pag. 10 di 17 - - CP_3
und
, vertreten und verteidigt, laut aktenkundiger Vollmacht von RA IM Controparte_1
AL, Zustellungsbevollmächtigter
- Beklagte - und
, vertreten und verteidigt vom Prozesskurator RA OBOJES MANUELA ex Art. Parte_2
86 ZPO, Zustellungsbevollmächtigte
- beigetretene Partei - mit dem Beitritt des Staatsanwalts
Persona_6
der Antragsteller:
Möge das Landesgericht von Bozen, contrariis reiectis, wie folgt verfügen:
1. Der bisherige meldeamtliche Zuname der Minderjährigen ‚GI möge durch den Zunamen
des Kindesvaters ‚T' ersetzt werden, so künftig lediglich der Zuname ‚T' geführt wird, wobei dem zuständigen Standesbeamten die entsprechenden Formalitäten angeordnet werden mögen;
2. In untergeordneter Hinsicht, und für den nicht anzunehmenden Fall, dass dem Antrag auf
Ersetzung des bisherigen Zunamens der gemeinsamen Tochter (‚GI) nicht stattgegeben werden sollte, möge dem bisherigen Zunamen der Tochter der Zuname des Vaters vorangestellt werden, so dass MI in Zukunft den Zunamen ‚T GI führt, wobei auch in diesem Fall dem zuständigen Standesbeamten die entsprechenden Formalitäten angeordnet werden mögen.
3. In jedem Fall: für den Fall, dass sich die Kindesmutter dem Antrag widersetzen sollte, Kosten,
Gebühren und Honorare zu Lasten von AU GI Daniela“; der Beklagten:
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria e avversa istanza,
pag. 11 di 17 eccezione e deduzione, così disporre:
1. in via preliminare, accertato il conflitto di interessi in capo ai genitori e considerata la particolare delicatezza della situazione in cui versa attualmente la minore nominare un Parte_2
curatore speciale alla stessa, al fine di garantire una più adeguata tutela degli interessi della minore nell'ambito del presente giudizio;
2. nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea di sostituire il cognome della minore da ” in , così come la domanda subordinata di aggiungere, anteponendolo, il Pt_2 Pt_1
cognome a ”, perché inammissibili ovvero infondate in fatto e diritto e Pt_1 Pt_2
comunque contrarie agli interessi della minore;
3. in via subordinata, soltanto nel caso in cui il giudice riscontrasse l'assenza di pregiudizi per la minore e quindi, dopo aver opportunamente valutato l'interesse di quest'ultima, riconoscere l'attribuzione del cognome patronimico, in aggiunta al cognome matronimico, e determinare l'assunzione del cognome in aggiunta al cognome matronimico, e determinare l'assunzione del cognome per dei cognomi secondo il seguente ordine , con conseguente Pt_2 Controparte_2
ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per l'espletamento delle proprie incombenze;
4. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di causa, o, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
der Beigetretenen:
die Spezialkuratorin, im Interesse der Minderjährigen, dass das angerufene Landesgericht Bozen, contrariis reiectis, wie folgt verfügen möge:
falls vom Gericht als rechtens und zulässig erachtet, den aktuellen Nachnamen der
Minderjährigen „GI“ wie folgt abändern: den Nachnamen des Kindesvaters „KE“ dem aktuellen Nachnamen voranstellen, wobei die beiden Namen mit einem Bindestrich verbunden werden, sodass sich der Nachname „KE-GI“ ergibt und somit die Minderjährige sich fortan „KE-GI MI“ nennen soll;
untergeordnet: der Minderjährigen den Nachnamen des Vaters hinzufügen, wobei der zukünftige
Nachname von „GI“ in „GI KE“ abgeändert werden soll“; des Staatsanwaltes:
pag. 12 di 17 „Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla resistente, con assunzione del cognome “ da parte di;
Controparte_2 Parte_2
„Die Staatsanwaltschaft befürwortet die von der beklagten Partei gestellten Schlussanträge, mit der Annahme des Nachnamens „GI von . Pt_1 Parte_2
DER ENTSCHEIDUNG Controparte_4
I.
Vorab findet das dem Beschluss des Kassationsgerichtshofes Nr. 8369 vom 30.3.2025 zugrundeliegende Prinzip Anwendung, wonach „In caso di disaccordo tra i genitori circa la modifica del cognome del figlio minorenne ex art. 89 d.P.R. n. 396 del 2000, la questione va sottoposta al giudice ordinario in base agli a 337-ter, comma 3, c.c., affinché questi apprezzi l'effettivo interesse del min e più idonea, autorizzando, ove ne sussistano i presupposti, il genitore riten porre, quale rappresentante ad acta del minore, la relativa domanda al EF . ha escluso una violazione del riparto di giurisdizione e ha cassato la deci ola parte in cui aveva ordinato direttamente all'Ufficiale di stato civile l'agg iché autorizzare il genitore alla presentazione della relativa richiesta al EFe
Dieser Richter, obwohl er im Falle von Unei Eltern zuständig ist, kann daher nicht direkt über die Änderung des Nachna ern nur die geeigneteste Lösung im Interesse der Minderjährigen bewerten u für am besten geeignet gehalten Parte_5
wird, dazu ermächtigen, den entsprechenden ten zu stellen.
II.
Am Ausgang der vom Spezialkurator und orgenommenen Anhörung der
Minderjährigen, ist vorab eine unter d or vorgeschlagenen Lösungen
auszuschließen, bzw. die Zuweisung des Do aus den einzelnen, durch einen
Bindestrich verbundenen Nachnamen beid , was einen vom Gesetz nicht vorgesehenen Fall darstellt, welches jede Nachnamen und nicht die
Verbindung zweier unterschiedlicher Nachn
pag. 13 di 17 alternative Lösungen konkurrieren daher miteinander, bzw. die Ergänzung des heutigen Pt_6
Nachnamens mit dem Nachnamen des Vaters – der dem heutigen voran- oder nachzustellen ist - und die Ersetzung des heutigen Nachnamens der Mutter durch jenen des Vaters.
III.
Die von der Minderjährigen vor diesem Richter abgegebenen Aussagen werden grundsätzlich
durch jene, die vor dem Spezialkurator abgegeben und im Einlassungsschriftsatz desselben wiedergegeben wurden und worauf verwiesen wird, bestätigt.
Daraus ergibt sich, dass entschlossen ist, den Nachnamen der Mutter durch jenen des Per_8
Vaters zu ersetzen. Der Grund dafür würde darin liegen, dass sie schon als kleines Mädchen –
sowohl im schulischen Bereich als auch im eigenen Freundeskreis – mehrmals Spott aufgrund des
Nachnamens erlitten hat, welcher ein männliches Subjekt bezeichnen und für sie einen Grund zur extremen Verlegenheit darstellen würde.
Sie verspürt dann eine gewisse Dystonie zwischen dem Nachnamen der Mutter – zweifelsohne italienischer Herkunft – gegenüber der Umgebung, in welcher sie aufgewachsen und immer noch integriert ist. Insbesondere berichtet sie, dass sie im familiären Bereich ausschließlich deutsch spricht, und zwar auch im Familienzweig der Mutter, wo ihre Großmutter mütterlicherseits und die gesamte Verwandtschaft ausschließlich deutsch sprechen und den Nachnamen
„Klettenhammer“ tragen, den von ihr zu ihrer Identifikation zusätzlich zum Nachnamen des Vaters und alternativ zum Nachnamen der Mutter verwendet wird.
Sie berichtet, dass seitdem sie beim Vater lebt, sie sich mit dem Nachnamen der Mutter nicht mehr identifiziert, gibt zu, dass sie eine schwierige und konfliktreiche Beziehung zur Mutter hat und dass die erhoffte Änderung des Nachnamens auch auf die besagte schwierige Beziehung zurückzuführen ist.
Vom über den eventuellen Einfluss des Vaters auf diese Entscheidung befragt, schloss sie Per_9
diesen Fall kategorisch aus.
Vom Kurator aufgefordert, die mit der Änderung des Nachnamens zusammenhängenden Aspekte
zu bewerten, äußerte sie ihre reife und feste Überzeugung über die angesuchte Änderung, die sie jetzt vornehmen möchte und würde jedenfalls nach Erreichen der Volljährigkeit vorsehen, sie pag. 14 di 17 anzusuchen.
Der Sonderkurator berichtet außerdem über einige für widersprüchlich gehaltene Informationen von der Mutter erhalten zu haben, die einerseits verneinte, bei der Tochter Verlegenheit wegen des Nachnamens „GI“ wahrgenommen zu haben und andererseits hingegen berichtete, dass derselbe oft Anlass für Spott oder für Identifikationsfehler hinsichtlich der Tochter war.
AU GI erklärte vor diesem „…Ritengo che il cambio di cognome sia pericoloso, Per_4
anche per i risvolti etnici che sono sottesi;
faccio presente che sul profilo instagram di mia figlia dove lei usa il cognome – di cui io disconoscevo l'esistenza – figura la frase “jedem das Pt_1
Seine” che è riportata da un campo di concentramento nazista. Mi sento in dovere di proteggere mia figlia fino ai 18 anni perché la direzione che sta prendendo la ritengo molto pericolosa.
Sono preoccupata della deriva etnica che si sta delineando, per es. a Villabassa ha aperto una pasticceria gestita da credo argentini che parlano italiano e ho sentito dire da „In de Pt_2
gehe ich net inne“; anche il rapporto con l'insegnante di italiano è cambiato: il primo Persona_3
anno finch tava con me, era un buon rapporto, da quand ta dal padre il rapporto Pt_2 Pt_2
è disastroso, addirittura non voleva più andare a lezione di italiano. mi ha riferito che il Pt_2
padre le avrebbe consigliato di non andare più a lezione di italiano …“.
Diese Aussagen, so schwerwiegend sie auch sein mögen, werden jedoch als irrelevant im Hinblick
auf die vorliegende Rechtssache erachtet, weil die erhoffte erzieherische oder schützende Funktion
der Beklagten gegenüber der Tochter sicherlich nicht durch die Auferlegung eines Nachnamens, der hingegen kontraproduktive Auswirkungen haben könnte, erfüllt werden kann.
Das Thema der ethnischen Spaltung gehört zur vorliegenden Streitsache, wie von der Beklagten eingeführt wurde (vgl. Seite 2 des Einlassungsschriftsatzes), die den Antrag auf die „... profonda avversione nutrita dal sig verso l'etnia italiana” Pt_1 Parte_7
Der Senat kann diesen Punkt sicherlich nicht untersuchen und es bestehe auch kein Grund,
das zu tun;
derselbe beschränkt sich jedoch darauf festzustellen, dass - wie aus dem aktentenkundigen Dekret des Jugendgerichts Bozen vom 24.3.2011 hervorgeht - die Zuweisung des
Nachnamens „GI“ an die Minderjährige, auf „… gemeinsamen Antrag des Vaters und der
Mutter“ erfolgt war, wobei dieser Umstand im Widerspruch zur berichteten ethnischen Abneigung steht.
pag. 15 di 17 Zu bewerten ist, ob einerseits der Nachname der Mutter ein identifizierendes Element der
Persönlichkeit der Minderjährigen ist und andererseits, ob die erhoffte Ersetzung im Interesse der
Minderjährigen liegt oder nicht.
MI erklärte vor diesem Richter, sie habe in vollständiger Autonomie die Entscheidung
getroffen, den eigenen Nachnamen zu ersetzen und betont, sie wolle den Nachnamen der Mutter
nicht mehr hören oder sehen, wobei sie berichtet, dass derselbe einen Grund für Persona_10
und seit der Grundschule ei tet.
Der erachtet daher, d der gesammelten Elemente, vernünftigerweise CP_5
behauptet werden kann, da rgio' für MI einen Grund zur Verlegenheit darstellt, dass die Minde kein identifizierendes Element der eigenen
Persönlichkeit – die abstra ckführbarkeit auf , die zu verschiedenen CP_6
Sprachgruppen gehören bere – sondern als Element erlebt, wovon sie sich so schnell wie möglich distan Nachnamen des Vaters anzunehmen, der ihr ermöglichen würde, die ei wie von ihr wahrgenommen und erlebt - zu vervollständigen.
Der Antragsteller wird dah den Präfekten – Regierungskommissar für die
Provinz Bozen - den Antr Nachnamens der eigenen Tochter MI, mit
Ersetzung des Nachnamens „ er“ zu stellen.
In Anbetracht des Ausgang Art der Rechtssache sowie der dieser zugrunde liegenden Aspekte wird e nskosten zur Gänze zwischen den Parteien aufzuheben.
.G.
tigt das Landesgericht Bozen, der Entscheidung, sämtliche anderslautenden
Anträge, Begehren und Ein oder sich erübrigend,
KE FR als V er Minderjährigen, an den Präfekten –
Regierungskommissar für die Provinz Bozen – den Antrag auf Nachnamensänderung für seine
Tochter MI, geboren am 23.2.2011 in Bozen (BZ), mit Ersetzung des Nachnamens „GI“
´
pag. 16 di 17 durch KE zu stellen;
erklärt
die Verfahrenskosten als zur Gänze zwischen den Parteien aufgehoben.
So entschieden in , am 01.12.2025 Pt_3
Der Vorsitzende
Dr. Andrea Pappalardo
Dieses Urteil wird an das Übersetzungsbüro beim Landesgericht zur Übersetzung desselben in die deutsche Sprache übermittelt.
Für die Übersetzung ITA>DE: Dr. Persona_11
Höhere für den Sprachbereich Per_12 Amt für Übersetzungs- und Dolmetscherdienst Landesgericht Bozen
Bozen, den 19.12.2025
pag. 17 di 17