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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/06/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2277/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
12.1.1973 e residente in [...], C.so G. Matteotti n. 28
e
(C.F. , nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in AR AL (TO), C.so G. Matteotti n. 28, entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Principi d'Acaja n. 15 presso lo Studio dell'Avv. Alessio
Solinas che li rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea- Conclusioni congiunte
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa adibita a residenza familiare sita in AR AL (TO), C.so G. Matteotti n. 28
rimarrà nella disponibilità della sig.ra , in quanto esclusiva proprietaria Parte_2
dell'immobile.
3) Le parti concordano che il sig. lascerà definitivamente la predetta casa Parte_1
coniugale entro tre mesi dal provvedimento di omologa emesso all'esito del presente
procedimento di separazione.
4) I coniugi danno atto della propria autosufficienza economica e che anche il figlio maggiorenne
è economicamente autosufficiente e professionalmente occupato. Persona_1
5) Al di là di quanto previsto e disciplinato ai punti precedenti delle presenti condizioni, i
coniugi dichiarano di null'altro avere da pretendere dal punto di vista economico-patrimoniale,
dando atto di aver già in precedenza compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto e di
aver già separatamente provveduto, per quanto ivi non precisato, a risolvere ogni altro rapporto
di natura obbligatoria tra di loro in corso.
6) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti a
loro intestati.
7) Le spese legali e quelle relative al presente procedimento di separazione sono interamente a
carico del sig. Parte_1
….Voglia omologare
Re la separazione consensuale alle condizioni sopra trascritte , ordinando all'Ufficiale di Stato
civile di procedere all'annotazioni e incombenze dell'emanando provvedimento nei Registri
degli atti di matrimonio.” ”
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 21.10.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro, premettendo che:
- hanno contratto matrimonio con rito civile in AR AL (TO) il 6.10.2001,
ritualmente trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune (Atto n. 23, parte
1, anno 2001), scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione dei coniugi è nato un figlio, a IÈ (TO) il 16.4.2002, Persona_1
oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 29 aprile 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a AR AL (TO) il 06 ottobre 2001 (trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune - Atto N. 23 parte 1, serie / - anno 2001 - Comune di AR
AL (TO).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, così come richiesto, vanno poste a carico del Pt_1
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio a AR AL (TO) il 6 ottobre 2001 (trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile - Atto n. 23, parte 1, serie / - anno 2001 - Comune di AR AL (TO) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono poste interamente a carico di
Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 27 maggio 2025.
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
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