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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/09/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 10/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 822 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco di Natale
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.1.2025, e notificato il 12.3.2025, – Parte_2 premesso che, con decreto di omologa del 28.6.2024, reso nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 994/2023 R.G.L., era stata accertata in capo a sé la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (agosto 2022) – adiva l'intestato
Tribunale del Lavoro, lamentando che, malgrado la notifica del predetto decreto (avvenuta in data 5.7.2024) e la successiva trasmissione, in data 18.7.2024, del modello AP 70, l'Ente gestore non avesse liquidato alcunchè in suo favore. CP_ Tanto premesso ed allegato il perdurante inadempimento dell' la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità parziale ed al pagamento degli arretrati della prestazione, maturati dal 01.08.2022 ad oggi;
B) per l'effetto condannare l' al CP_1 pagamento in favore dell'istante della somma di euro 10.241,65, a titolo di arretrati o di quella maggiore o minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge;
C) che condanni l'Istituto adito al pagamento delle spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati (collegamento ipertestuale)”.
L' convenuto si costituiva in giudizio, invocando la declaratoria di cessazione della CP_2 materia del contendere, stante il sopravvenuto pagamento della prestazione per il periodo dall'1.8.2022 al 31.12.2024, e contestando la fondatezza della domanda per i ratei successivi, atteso il superamento della soglia reddituale per l'anno 2025.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 10.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato – che l' abbia CP_2 liquidato l'assegno di invalidità civile n. 044-310007155257, quantificando i relativi arretrati nell'importo netto di euro 10.029,19 (si veda il modello TE08 del 12.3.2025, doc. 1, fascicolo di parte resistente).
Emerge pure per tabulas che detto importo sia stato corrisposto con il cedolino di aprile 2025 CP_ (v. doc. 5, fascicolo dell' .
Non essendo stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla quantificazione operata dall'Ente, deve intendersi venuta meno tra le parti qualsivoglia ragione di contrasto, sicchè ogni statuizione di merito si rivelerebbe ultronea.
2 CP_
3. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale dell' conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22089 del 2021) secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula
l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli CP_ adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (conf. Cass. n. 24777/2022).
Nella specie, il modello AP 70, recante i dati socio-amministrativi utili ai fini della CP_ liquidazione della prestazione, è stato pacificamente inoltrato dall'assistibile all' in data
18.7.2024, laddove la prestazione è stata in concreto pagata solo in data 1.4.2025.
Essendo ampiamente decorso il termine di 120 giorni, quale previsto dall'art. 445-bis, comma CP_ 5, c.p.c., si configura in capo all' una responsabilità per il ritardo nella erogazione della CP_ prestazione, di per sé idoneo a giustificare la soccombenza dell'
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M.
n. 147/2022, con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, con distrazione in favore dell'avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 822/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 10/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 822 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco di Natale
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.1.2025, e notificato il 12.3.2025, – Parte_2 premesso che, con decreto di omologa del 28.6.2024, reso nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 994/2023 R.G.L., era stata accertata in capo a sé la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (agosto 2022) – adiva l'intestato
Tribunale del Lavoro, lamentando che, malgrado la notifica del predetto decreto (avvenuta in data 5.7.2024) e la successiva trasmissione, in data 18.7.2024, del modello AP 70, l'Ente gestore non avesse liquidato alcunchè in suo favore. CP_ Tanto premesso ed allegato il perdurante inadempimento dell' la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità parziale ed al pagamento degli arretrati della prestazione, maturati dal 01.08.2022 ad oggi;
B) per l'effetto condannare l' al CP_1 pagamento in favore dell'istante della somma di euro 10.241,65, a titolo di arretrati o di quella maggiore o minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge;
C) che condanni l'Istituto adito al pagamento delle spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati (collegamento ipertestuale)”.
L' convenuto si costituiva in giudizio, invocando la declaratoria di cessazione della CP_2 materia del contendere, stante il sopravvenuto pagamento della prestazione per il periodo dall'1.8.2022 al 31.12.2024, e contestando la fondatezza della domanda per i ratei successivi, atteso il superamento della soglia reddituale per l'anno 2025.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 10.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato – che l' abbia CP_2 liquidato l'assegno di invalidità civile n. 044-310007155257, quantificando i relativi arretrati nell'importo netto di euro 10.029,19 (si veda il modello TE08 del 12.3.2025, doc. 1, fascicolo di parte resistente).
Emerge pure per tabulas che detto importo sia stato corrisposto con il cedolino di aprile 2025 CP_ (v. doc. 5, fascicolo dell' .
Non essendo stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla quantificazione operata dall'Ente, deve intendersi venuta meno tra le parti qualsivoglia ragione di contrasto, sicchè ogni statuizione di merito si rivelerebbe ultronea.
2 CP_
3. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale dell' conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22089 del 2021) secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula
l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli CP_ adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (conf. Cass. n. 24777/2022).
Nella specie, il modello AP 70, recante i dati socio-amministrativi utili ai fini della CP_ liquidazione della prestazione, è stato pacificamente inoltrato dall'assistibile all' in data
18.7.2024, laddove la prestazione è stata in concreto pagata solo in data 1.4.2025.
Essendo ampiamente decorso il termine di 120 giorni, quale previsto dall'art. 445-bis, comma CP_ 5, c.p.c., si configura in capo all' una responsabilità per il ritardo nella erogazione della CP_ prestazione, di per sé idoneo a giustificare la soccombenza dell'
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M.
n. 147/2022, con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, con distrazione in favore dell'avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 822/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/09/2025
Il Giudice
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