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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/06/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del Gu, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 304/2021,
tra
, elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Pietro Sepe che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore
e
soc. , per conto LL convenuta impresa Controparte_1
mandataria elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Controparte_2
Avv.to Emiddio Iervolino , che la rappresenta e difende giuta procura in atti
Convenuta
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 20/02/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda è accolta per quanto di ragione. La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il
27/11/2019 in Nola, alle ore 9,00 circa, mentre si trovava in qualità di pedone a percorre la Via Arno.
Nell'occasione , un autoveicolo, rimasto sconosciuto, provenendo da una “traversa laterale di Via Arno, attingeva il pedone intento ad attraversare la strada percorrendo le strisce pedonali, scaraventandolo al suolo , proseguendo la propria corsa dileguandosi, senza prestare soccorso al malcapitato.
L'attore, per lo effetto, subiva rilevanti lesioni personali di natura permante la cui entità viene demandata in sede di valutazione di consulenza tecnica nel corso del giudizio.
Parte attorea, all'uopo, deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno biologico rilevante ma conseguiva un dano morale ed una perdita di chance
,oltre che il danno da sofferenza psichica subita.
Costituitasi la per il FGVS quest'ultima, al netto delle eccezioni Controparte_3
preliminari sollevate a mezzo articolate argomentazioni, deduceva l'infiondatezza LL domanza formulata, essendo la stessa carente in seno a minimi elementi di prova a supporto LL tesi espressa.
Svolta una attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, disposta una CTU quantificativa , il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari.
In prima battuta va dichiarata la procedibilità LL domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti LL evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione.
Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione LL convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità LL domanda in virtù del fatto che la sentenza LL Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del DLGS. n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima LL instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento LL normativa in seno al sistema normativo vigente.
Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del DLGS n. 209/2005 è onere LL compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela LL stessa ( ex multis , v.Trib Avellino n. 1243/2012).
V' è più che una recente decisione LL Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità LL domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini LL proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini LL formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021).
Oltretutto, non essendovi prova LL richiesta di integrazione espressa dalla convenuta, tale eccezione deve essere disattesa.
Parimenti, va osservato che le diffide risultano recapitate ai prefati soggetti giuridici coobligati in solido in data 16 1 2020 , a fronte di un giudizio incoato il 20 01 2021, con pieno rispetto LL decorrenza dei termini minimi di legge onde dare inizio all'accertamento processuale.
Circa, poi, la improcedibilità LL domanda espressa si osservi che , come disposto dall'art. 3 comma 1, l'esperimento di negoziazione assistita è obbligatoria per chi intende “esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” e… “Allo stesso modo deve procedere, fuori dai casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.”. In questi casi infatti “l''esperimento del procedimento di negoziazione assistita
è condizione di procedibilità LL domanda giudiziale.
Orbene, dalla lettura dell'atto introduttivo, esaminando nello specifico il petitum processuale, la quantificazione del danno viene stimata dall'attore in misura del limite di € 25.000,00 ; ciò posto, parte istante certifica l'avvento invito alla , datato 15 07 2020 , CP_3
formulato ante causam , costituente ragione sufficiente per il superamento LL eccezione processuale.
Superato lo scoglio processuale,la domanda va esaminata nel merito.
All'uopo, parte lesa, ha dimostrato l'esistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata all'udienza del 24/05/2022 a mezzo interpello del teste ammesso ed in tal sede escusso, ( dichiaratasi indifferente) . Testimone_1
Dalla sintesi LL deposizione LL teste escussa si riportano gli stralci che seguono:
..”
ADR: mi trovavo, in qualità di conducente LL mia autovettura, sulla strada di via
Arno che porta da San Paolo Belsito a Nola, allorchè, giunta nei pressi di una intersezione ho notato una vettura provenire dalla sinistra ( invero la teste, pur avendo in precedenza indicato a destra, si è corretta nel corso LL escussione) ;
ADR: nell'effettuare una curva ivi presente la vettura in questione si “allargava” pertanto investiva un uomo che si trovava sul margine LL strada alla mia sinistra rispetto al senso di marcia ove provenivo.
Tale via non aveva il marciapiedi.
ADR: mi sono fermata , sono scesa dall'auto, mi sono preoccupata di soccorrere il malcapitato , il quale si lamentava di forti dolori e ricordo che vi era presente anche altra persona al momento dell'incidente:
ADR: questa persona ha voluto che fossero avvertiti i parenti e che qualcuno lo portasse in ospedale. ADR:l'auto che ha impattato l'infortunato era una Fiat Panda di colore rosso ma , invero, non sono riuscita a riportare il numero di targa del veicolo in quanto si dileguava, dirigendosi verso l'ospedale.
ADR: tanto accadeva a fine novembre dell'anno 2019, di mattina, alle ore 9,00 circa.
ADR: al momento dell'incidente non vi erano altre auto presenti sulla scena del sinistro eccetto quelle a tergo alla mia.
ADR: il malcapitato quando è stato investito non si è più rialzato spontaneamente.
ADR: non ho chiamato le Forze dell'Ordine né il 118;
ADR: il pedone proveniva verso di me stava attraversando la strada, ricordo che vi fossero le strisce pedonali;
ADR: il pedone stava attraversando dalla sinistra verso destra ( invero, a volte, confondo la destra con la sinistra);
ADR: l'investimento ebbe verificarsi con il lato guida LL autovettura;
ADR: il pedone è caduto sulla destra.
ADR: l'urto fu subito dal pedone su di un lato del corpo;
ADR: non ricordo esattamente per quanto ho notato il percorso LL autovettura;
ADR: non ricordo di aver visto se l'auto avesse una regolare targa;
ADR: sono rimasta sul posto sino a quando l'infortunato fosse stato sollevato da terra;
ADR: da quello che ricordo fu chiamato il fratello dell'infortunato il quale si è presentato sul posto…”
Seguiva la deposizione resa dall'atro teste escusso, ( dichiaratosi Testimone_2
indifferente), alla udienza fissata per il 3 11 2022, dal cui stralcio si riporta il testo che segue..”
ADR: era il mese di novembre dell'anno 2019 , ( forse era la fine del mese) e mi trovavo su di un marciapiede sito in Nola nei pressi dell'Ospedale.
ADR: conosco in linea di massima il quale abita a poca distanza da Parte_1
casa mia;
ADR: ero a piedi e tornavo verso casa a piedi, ed ho notato la presenza di Parte_1
il quale mi precedeva di circa 10/ 15 metri di fronte a me;
[...] ADR;
il mentovato si dirigeva verso di me intento ad attraversare la strada , nei pressi di una traversa aperta al traffico e che collega una zona LL città non posso specificare ( se non erro porta al ristorante “Minieri”);
ADR : da tale strada proveniva una Fiat Panda di colore rosso che, pur tentando di frenare, ha urtato il quale, per l'urto oltre a cadere, ha finito la corsa Parte_1
contro un muretto ivi adiacente;
ADR; nell'auto vi era un uomo che non ha fermato la corsa LL vettura e si è dileguato senza che io potessi rilevare il numero di targa;
ADR: l'auto ha proceduto verso la sinistra rispetto al mio senso di percorrenza, procedendo verso San Paolo Belsito;
ADR: il malcapitato urlava per il dolore ma riuscì a darmi il numero di telefono del fratello il quale è intervenuto dopo un po' ed ho constato che si recarono presso il vicino nosocomio.
ADR: tanto accadeva di mattina .
ADR: Tanto accadeva in Via Arno.
ADR. La strada in questione è a doppio senso di circolazione.
ADR: in quella occasione non vi era un granchè traffico, per cui il veicolo si dileguò rapidamente.
ADR: il lato su cui fu urtato il pedone era il lato destro.
ADR; è la prima volta che sono stato convocato in qualità di teste in un giudizio risarcitorio…”
All'uopo, il difensore LL parte convenuta si duole LL palese contraddizione emersa in sede di espletamento LL prova nel momento in cui la teste ( nello specifico la prima ascoltata) ha ripetutamente confuso la direzione di marcia del veicolo investitore palesando una indistinzione fra la destra e la sinistra.
La censura del ricorrente cela il tentativo di ottenere una inattendibilità LL intera deposizione resa e quindi LL responsabilità del conducente del veicolo in esso coinvolto, senza , tuttavia, considerare che , in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione LL condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti,
l'accertamento e la graduazione LL colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (cfr., ex plurimis, Cass. n.
14358 del 5/06/2018).
Inoltre, chi vuol dedurre la violazione del paradigma dell'art. 116 c.p.c. deve considerare che, poichè la norma prescrive come regola di ponderazione delle prove, quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, ergo, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria
; b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio LL prova di cui trattasi): Cass. 10/06/2016, n. 11892 e successiva giurisprudenza conforme.
Orbene, fatte tali osservazioni in punto di diritto supportate da idoneee pronunzie di legittimità, occorre osservare che l'uomo comune, in paricolare quando si interfaccia con l'autorità giudiziaria, non sempre adotta linguaggi ed esposizioni confacenti alla sede in cui le singole deposizioni vengono rese, tanto considerando che, sovente, per meri deficit culturali protrattisi nel tempo e mai superati, si tenda a confondere anche la destra con la sinistra, in special modo quando la ragionevole emotività del momento LL escussione testimoniale resa in in una sede scaramentale quale un Tribunale, comporta un palese momento di turbamento che non tutti gli individui sono in grado di controllare efficaciamente.
Ne consegue che l'intera deposizione vada esaminata nel suo complesso, traendone quegli elementi certi non soggetti a palese contraddizione e costituenti la ragione LL motivazione espressa dal giudice.
Da tanto consegue che il veicolo investitore ( rimasto inidentificato) abbia effettivamente prodotto il sinistro de quo in virtù di una palese negligenza , in carenza LL quale non si sarebbe verificato il sinistro.
All'uopo, La Corte di Cassazione, in linea generale, si rifà ad un un consolidato principio di diritto secondo il quale “il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone solo quando la condotta LL vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile“.
Viene ribadito, altresì, che l'art. 141 C.d.s., nel regolare la velocità di circolazione degli autoveicoli, stabilisce tra l'altro che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Ad avviso LL Suprema Corte,inoltre.. “non vale ad escludere la colposa causalità LL condotta la circostanza che la vittima non abbia rispettato le regole di prudenza su di essa incombenti;
ciò in quanto è patrimonio di comune esperienza che nella circolazione stradale non può farsi affidamento sulla assoluta diligenza e rispetto delle regole degli utenti LL strada“.. ( Corte di Cassazione – Sez. IV Pen. – Sent. n. 7417 del 06/02/2024).
Ne consegue che risultano costituiti nel corso del giudizio gli estremi per delibare in merito alla piena responsabilità del veicolo pirata nella misura in cui il conducente LL vettura rimasta sconosciuta non ha posto in essere quei criteri di diligenza ed attenzione tipici richiesti alla guida, in particolare quando si tratti di valutare la presenza di pedoni circolanti sul tratto viario aperto alla pubblica circolazione.
Risulta, altresì, compitamente assolta la ratio LL dispozione dell'art . 283 del Codice delle Assicurazioni Private, come integrato dal Decreto Legislativo 232/2007, riguardante l'intervento del Fondo di Garanzia per le IM LL TR in caso di sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati, atteso che i testi hanno confermato la particolare velocità di manifestazione dell'evento dannoso quale fatto imoeitivo LL trascrizione LL targa del veicolo dileguatosi.
Dunque, ai fini probatori, in assenza di elementi contrari ,questo giudice ritiene che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c .
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU alla dott.ssa alla quale venivano posti i quesiti Persona_1
attinenti alla quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee
, loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente LL S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza LL Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili). Ciò premesso, trattandosi di risarcimento LL circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Dalla disamina delle conclusioni rese, inoltre dal cosulente non si evince una percentuale di diminuzione LL capacità lavorativa.
Ergo, ai fini del solo danno biologico, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 53 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di
€ 5.577,23 ( valore punto danno biologico € 2.659,75 tratto dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto
2024.trattandosi di micropermanenti inferiori al 9% ).
Per la temporanea totale di gg 30 si applica il valore di € 55,24 al di', pertanto il totale sarà di € 1.657,20 ;per la temporanea parziale di 30 gg, si applica il valore di € 55,24 percentualizzato al 50%, ovvero il totale sarà € 828,60 ;per la temporanea parziale di gg 30 al 25% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di € 414,30.
Il tutto, oltre le spese mediche certificate valutate equitativamente in € 500,00.
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € 8.977,33.
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle LL
Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione sulla minor somma devalutata.
In sintesi, la domanda attorea va accolta e per lo effetto va condannata l'impresa assicuratrice nella qualità di impresa designata dal FGVS. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi'
definitivamente provvede: accoglie, per quanto di ragione, la domanda principale;
per lo effetto condanna la , impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_1
IM LL TR , a pagare, in favore dell'attore, la somma di € 8.977,33,oltre interessi di legge dal dì LL domanda, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
condanna, altresì', la convenuta, al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in € 264,00 per verosimili esborsi ed in € 5.077,00 oltre accessori di legge con attribuzione , per compensi parametrati , con attribuzione ex art. 93 cpc.
Pone definitivamente a carico LL convenuta le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Nola 20 giugno 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata