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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4893/2024 R.G.
UDIENZA DEL 03.04.2025. GIUDICE Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
Sono presenti, l'avv Maria Cristina Dimitri in sostituzione dell'avv Davì, nonché
l'avv dello Stato Luca Magnolo per la Prefettura , i quali precisano le CP_1
conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e discuto la causa richiamando i propri scritti.
Il Giudice
Decide coma da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione terza civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Gabriella Perrone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4893/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Davì
APPELLANTE CONTRO
, in persona del Prefetto p.t. (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di - presso i CP_1 cui uffici siti in , Via Rubichi n. 39, ope legis elettivamente domicilia CP_1
APPELLATA
In contraddittorio con
(C.F ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
APPELLATA
CONCLUSIONI delle parti: come formulate in atti dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di opposizione ai sensi della L. n. 689/81 del 31 agosto 2023, impugnava, Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Lecce, la cartella di pagamento n. 296220230032366418, relativa ad iscrizione a ruolo di sanzione per violazione al Codice della Strada elevata da Guardia di Finanza – Comando
Provinciale di in data 25/09/2021, chiedendo, in contraddittorio con e CP_1 Controparte_2 [...]
, dichiararsi la nullità della stessa. A sostegno di tale richiesta l'opponente eccepiva Controparte_3 la carenza di titolo, per non essere stato notificato il verbale di contravvenzione sotteso alla cartella di pagamento.
2. Si costituiva la che contestava l'opposizione, chiedendone il rigetto. Controparte_4
3. Il Giudice di pace di Lecce, con sentenza n. 9067 del 24 novembre 2023, depositata il 29 gennaio
2024, rigettava la domanda proposta da , confermando la cartella di pagamento n. Parte_1
296220230032366418, con compensazione delle spese di lite. P 4. Con atto del 18 luglio 2024 proponeva appello per la riforma integrale della Parte_1 sentenza impugnata, instaurando il presente procedimento n. rg 4893/2024 dinanzi a questo Tribunale.
5. Con comparsa di costituzione e risposta del 28 ottobre 2024 si costituiva la Controparte_2
, deducendo l'infondatezza del gravame.
[...]
6. La causa, precisate dalle parti le conclusioni, veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
7. All'udienza del 03 aprile 2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 1. Ed invero, il giudice di prime cure pone alla base della sua decisione il riconoscimento della regolarità della notifica del verbale elevato dalla Guardia di Finanza n. 0075 del 25/09/2021, che costituisce l'atto prodromico dell'impugnata cartella esattoriale, ritenendo che tale notifica si sia concretizzata
“virtualmente” a causa del mancato ritiro e del compimento della compiuta giacenza.
Sul punto deve premettersi che è pacifico il contrario orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, sintetizzato nella sentenza SS.UU. n. 10012 del 15 aprile 2021, in cui è espresso il principio di diritto secondo il quale “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, co.
2 Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) non essendo
a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Orbene, deve ritenersi non provato, da parte della , l'avvenuto perfezionamento della Controparte_2
procedura notificatoria inerente il verbale prodromico rispetto all'impugnata cartella esattoriale, poiché non è stata prodotta in giudizio, da parte dell'ente impositore, la prova di spedizione e ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito della raccomandata contenente l'atto notificando (c.d. CAD). Tale mancanza inficia di validità l'intero procedimento di notifica dell'atto “presupposto” che, a sua volta, costituisce vizio procedurale che rende nullo l'atto consequenziale, costituito dalla cartella esattoriale oggetto di impugnazione. Al riguardo si richiama l'unanime e copiosa giurisprudenza di legittimità, conforme al principio espresso dalle Sezioni Unite nella sent. n. 16412/2007 secondo cui “l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto comporta, di per sé, la nullità di quello successivo” nonché cass a SU
10012/2021).
2. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito costituisce solo uno dei motivo di nullità della notifica dell'atto presupposto, in termini di mancato perfezionamento del procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Ed invero, come dedotto dall'appellante e dallo stesso provato documentalmente mediante la produzione, innanzi al Giudice di Pace di del certificato storico di residenza, la spedizione del plico raccomandato, contenente il verbale di CP_1
contravvenzione, che è all'origine del ruolo esattoriale qui contestato, è avvenuta ad un indirizzo non corrispondente a quello di residenza della SI.ra , la quale ha dimostrato che “già dal 24 Parte_1 aprile 2019 risiede in Palermo, alla via Eugenio Di Maria n. 20” e non all'indirizzo di Via Leonardo Da Vinci n.
21, Favignana (TP), ove veniva invece recapitato il verbale, poi restituito al mittente per compiuta giacenza.
L'odierna appellante non ha ricevuto, dunque, una regolare notifica del verbale citato al suo esatto domicilio, e ciò si evince facilmente dalla documentazione versata in atti e già contenuta nel fascicolo di primo grado;
nulla, viceversa, è stato prodotto dall'ente impositore che possa dimostrare il contrario rispetto agli assunti dell'opponente.
Resta, in ogni caso, ferma la disposizione dell'art. 139 c.p.c., secondo la quale il recapito dell'atto da notificare deve avvenire presso la residenza dell'opponente all'epoca della notifica, con la conseguenza che, in mancanza di tale corretto adempimento, ne deriva la nullità della notificazione stessa.
3. Dunque, appare evidente che la notifica del verbale di contestazione, supportante la cartella impugnata, non sia stata regolare, tanto per la mancanza di perfezionamento del procedimento notificatorio (per assenza di spedizione della CAD), quanto, ancor prima, per l'avvenuto inoltro ad indirizzo non corrispondente a quello della residenza anagrafica della SI.ra . Parte_1
Comportando la mancata produzione o notifica dell'atto presupposto dell'impugnata cartella l'annullamento della stessa, l'appello non può che accogliersi, con riforma integare della sentenza di primo grado ed accoglimento della spiegata opposizione.
****
L'esito del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, giustifica la condanna della
[...]
a rifondere all'appellante le spese e competenze di lite, liquidate CP_2 Parte_1
secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
In conseguenza del fatto che, come espressamente riconosciuto dalla predetta appellata, l'iscrizione a ruolo è stata richiesta dal suddetto Ente ad , ai sensi dell'art. 52 del Controparte_3
D.L. n. 112/08, potendo in ogni caso dedursi l'assenza di responsabilità in capo a quest'ultima in ordine ai dedotti motivi di nullità della cartella impugnata, si ritiene giustificata, nei confronti della stessa, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello promosso da con atto di citazione del 18 luglio 2024 e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza n. 9067 del 24 novembre 2023, depositata il 29 gennaio 2024, annulla la cartella di pagamento n. 296220230032366418;
2) Condanna la a rifondere all'appellante le spese e competenze del doppio Controparte_2
grado del giudizio, che liquida come segue: € 278,00, per il primo grado, ed € 462,00, per il giudizio di appello, oltre IVA e contributi come per legge;
compensa le spese del doppio grado di giudizio nei confronti di . Controparte_3 Così deciso in Lecce, il 03 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell G.O.P. in tirocinio dott.ssa Anna Maria
Barone sotto la supervisione del magistrato affidatario.