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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 05/12/2024, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1162/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. DAL TOE' MARIA GRAZIA e elettivamente domiciliati in VIA
LOSANNA, 5 AOSTA presso lo studio dell'avv. DAL TOE' MARIA GRAZIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, espletare gli incombenti di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiarare separati i ricorrenti coniugi alle condizioni sotto estese ed omologhi con sentenza la separazione così
dichiarata
condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro. Gli stessi si autorizzano, sin d'ora, reciprocamente al pagina 1 di 8 rilascio di documenti validi per l'espatrio.
2) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori in regime condiviso, con responsabilità anche disgiunta in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione che li riguardano e congiunta per quelle concernenti la salute, l'istruzione e di ogni altra decisione di interesse relativa ai figli. I genitori determinano quale collocazione e residenza prevalente dei minori quella materna.
3) Modalità di frequentazione genitori / figli
I genitori hanno concordato ed attuato nell'ultimo anno una modalità
di frequentazione genitori – figli che tiene conto degli impegni lavorativi del padre e della madre e di quelli scolastici e sportivi dei figli. In sostanza la madre tiene presso di sé i figli dalla cena
(o dopo cena) sino alla mattina successiva conducendoli a scuola;
il padre si cura degli stessi dalle 16.30 circa sino a cena o dopo cena.
Il week-end vede l'alternanza delle figure genitoriali. Nella
gestione sono ben inseriti i nonni. Nello schema che segue in sintesi tali modalità:
PRIMA SETTIMANA
LUNEDI'
Dalle 16,30 fino a dopo cena con papà
Per_3
Dalle 16,30 fino a dopo cena con papà
Per_4
Dalle 16,00 fino a dopo cena con papà
Per_5
Dalle 16,30 fino a dopo cena con papà
Per_6
pagina 2 di 8 Dalle 16,30 con papà
/ Per_7
DOMENICA /
SECONDA SETTIMANA
LUNEDI' /
MARTEDI'/
MERCOLEDI'
Dalle 16,00 fino a dopo cena con papà
/ Per_5
Per_6
Dalle 16,30 con papà
/ Per_7
/ Per_8
I genitori terranno inoltre presso di sé i figli minori nei seguenti periodi:
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 uscita da scuola sino al 30 dicembre - dal 30 dicembre ore 15,00 circa al 6
gennaio; il genitore che fruisce del secondo periodo trascorrerà con i figli minori la Vigilia di Natale dalle ore 19,00 sino alle ore
10,00 del giorno di Natale;
- ad anni alterni nelle vacanze d'inverno e di quelle pasquali con modalità da concordare;
con rispetto della suddivisione dei giorni di vacanza paritaria essendo la durata dei due periodi diversa di anno in anno;
Per i giorni festivi infrasettimanali i genitori applicheranno il criterio dell'alternanza. In caso di disaccordo, la disciplina sarà
la seguente: negli anni pari il 25/04, il 02/06, e l'08/12 con il papà e il 01/05 e l'01/11 con la mamma;
negli anni dispari il 25/04,
pagina 3 di 8 il 02/06, e l'08/12 con la mamma e il 01/05 e l'01/11 con il papà;
compleanno dei figli minori in alternanza annuale fra i genitori
(deroga se il compleanno cade nel periodo feriale estivo di ciascun genitore)
nelle vacanze estive: per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 30 maggio.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi intervenuti fra i genitori.
I genitori sin da ora concordano sulla frequenza da parte dei minori dei centri estivi.
Le parti concordano che ciascun genitore possa contattare quotidianamente i figli sul cellulare dell'altro o su utenza telefonica di volta in volta indicata, segnatamente quando quest'ultimo non si trovi con i figli.
3) La casa familiare sita in Saint Marcel (AO) con i beni e gli arredi che la compongono viene assegnata alla madre collocataria.
Immobile in comproprietà fra i coniugi gravato da mutuo ipotecario –
identificativi catastali: Comune di Saint Marcel (AO) per l'immobile:
foglio 08 – particella 919 – sub. 3 – categoria A/7 – classe U –
consistenza vani 9 – rendita catastale euro 1.022,58
-===============================
per il garage: foglio 08 – particella 919 - sub 2 – categoria C/6 –
classe U – consistenza mq 24 – rendita catastale euro 63,21
-=================
per le aree pertinenziali: 1) catasto terreni foglio 08 – particella
921 – superficie 35 mq – reddito dominicale euro 0,13 – reddito agrario euro 0,14 =============
2) catasto terreni foglio 08 – particella 924 – superficie 73 mq –
reddito dominicale euro 0,26 – reddito agrario euro 0,28
pagina 4 di 8 -==================
4) A titolo di concorso al mantenimento dei figli minori il padre:
- si obbliga a concorrere nella misura del 50% alle spese mediche,
scolastiche e ludico sportive a sostenersi per i figli minori.
Ai fini della individuazione e disciplina di tali spese i ricorrenti aderiscono al Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati in essere presso il Tribunale di Aosta sottoscritto in data 22/02/2019;
in deroga alle previsioni dello stesso la mensa verrà ripartita fra i genitori: 50% padre – 50% madre;
5) L'assegno unico viene attribuito nella misura del 100% alla madre collocataria con conseguente rinuncia del padre alla percezione dello stesso;
oneri detraibili e deducibili secondo legge.
6) Disciplina patrimoniale
I coniugi si danno reciprocamente atto dell'esistenza dei seguenti mutui e/o finanziamenti:
a) mutuo ipotecario Finaosta Spa di cui all'atto notaio
[...]
del 16/07/2015 – rata mensile di euro 315,24= Persona_9
b) residuo mutuo ipotecario AN OL (ipoteca iscritta in Aosta il
13/11/2014 ai nn 10178 e 1416); finanziamento numero 08/73713210 rata mensile di euro 144,21=
c) finanziamento numero 08/77649657 rata mensile di euro 148,24=
d) finanziamento numero 08/58798058 rata mensile di euro 254,45=
Gli stessi gravano in misura paritaria fra i coniugi che provvederanno anche per il futuro a versare la quota di propria competenza pari al 50%, Non è configurabile fra gli stessi un diritto di ripetizione per le somme versate in pregresso.
7) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, pertanto rinunciano reciprocamente a pagina 5 di 8 qualsivoglia assegno.
8) Le parti, salve le obbligazioni assunte ut supra, dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e di nulla più
vicendevolmente pretendere.
9) Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti.
10) Ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo 679/2016 le parti consentono il trattamento dei loro dati personali, gli stessi potranno essere inseriti in archivi informatici e sistemi telematici solo ai fini connessi al presente atto, dipendenti da formalità ed effetti fiscali connessi.
Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 51 comma 2
c.p.c dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. I coniugi sin da ora dichiarano di rinunciare all'impugnativa della emananda sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta pagina 6 di 8 gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata ad [...] il [...] codice Parte_1
fiscale C.F._1
e nato ad [...] il [...] codice fiscale Parte_2
C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 6 settembre 2014 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Roisan al n.7 parte II
serie A;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROISAN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1162/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. DAL TOE' MARIA GRAZIA e elettivamente domiciliati in VIA
LOSANNA, 5 AOSTA presso lo studio dell'avv. DAL TOE' MARIA GRAZIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, espletare gli incombenti di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiarare separati i ricorrenti coniugi alle condizioni sotto estese ed omologhi con sentenza la separazione così
dichiarata
condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro. Gli stessi si autorizzano, sin d'ora, reciprocamente al pagina 1 di 8 rilascio di documenti validi per l'espatrio.
2) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori in regime condiviso, con responsabilità anche disgiunta in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione che li riguardano e congiunta per quelle concernenti la salute, l'istruzione e di ogni altra decisione di interesse relativa ai figli. I genitori determinano quale collocazione e residenza prevalente dei minori quella materna.
3) Modalità di frequentazione genitori / figli
I genitori hanno concordato ed attuato nell'ultimo anno una modalità
di frequentazione genitori – figli che tiene conto degli impegni lavorativi del padre e della madre e di quelli scolastici e sportivi dei figli. In sostanza la madre tiene presso di sé i figli dalla cena
(o dopo cena) sino alla mattina successiva conducendoli a scuola;
il padre si cura degli stessi dalle 16.30 circa sino a cena o dopo cena.
Il week-end vede l'alternanza delle figure genitoriali. Nella
gestione sono ben inseriti i nonni. Nello schema che segue in sintesi tali modalità:
PRIMA SETTIMANA
LUNEDI'
Dalle 16,30 fino a dopo cena con papà
Per_3
Dalle 16,30 fino a dopo cena con papà
Per_4
Dalle 16,00 fino a dopo cena con papà
Per_5
Dalle 16,30 fino a dopo cena con papà
Per_6
pagina 2 di 8 Dalle 16,30 con papà
/ Per_7
DOMENICA /
SECONDA SETTIMANA
LUNEDI' /
MARTEDI'/
MERCOLEDI'
Dalle 16,00 fino a dopo cena con papà
/ Per_5
Per_6
Dalle 16,30 con papà
/ Per_7
/ Per_8
I genitori terranno inoltre presso di sé i figli minori nei seguenti periodi:
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 uscita da scuola sino al 30 dicembre - dal 30 dicembre ore 15,00 circa al 6
gennaio; il genitore che fruisce del secondo periodo trascorrerà con i figli minori la Vigilia di Natale dalle ore 19,00 sino alle ore
10,00 del giorno di Natale;
- ad anni alterni nelle vacanze d'inverno e di quelle pasquali con modalità da concordare;
con rispetto della suddivisione dei giorni di vacanza paritaria essendo la durata dei due periodi diversa di anno in anno;
Per i giorni festivi infrasettimanali i genitori applicheranno il criterio dell'alternanza. In caso di disaccordo, la disciplina sarà
la seguente: negli anni pari il 25/04, il 02/06, e l'08/12 con il papà e il 01/05 e l'01/11 con la mamma;
negli anni dispari il 25/04,
pagina 3 di 8 il 02/06, e l'08/12 con la mamma e il 01/05 e l'01/11 con il papà;
compleanno dei figli minori in alternanza annuale fra i genitori
(deroga se il compleanno cade nel periodo feriale estivo di ciascun genitore)
nelle vacanze estive: per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 30 maggio.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi intervenuti fra i genitori.
I genitori sin da ora concordano sulla frequenza da parte dei minori dei centri estivi.
Le parti concordano che ciascun genitore possa contattare quotidianamente i figli sul cellulare dell'altro o su utenza telefonica di volta in volta indicata, segnatamente quando quest'ultimo non si trovi con i figli.
3) La casa familiare sita in Saint Marcel (AO) con i beni e gli arredi che la compongono viene assegnata alla madre collocataria.
Immobile in comproprietà fra i coniugi gravato da mutuo ipotecario –
identificativi catastali: Comune di Saint Marcel (AO) per l'immobile:
foglio 08 – particella 919 – sub. 3 – categoria A/7 – classe U –
consistenza vani 9 – rendita catastale euro 1.022,58
-===============================
per il garage: foglio 08 – particella 919 - sub 2 – categoria C/6 –
classe U – consistenza mq 24 – rendita catastale euro 63,21
-=================
per le aree pertinenziali: 1) catasto terreni foglio 08 – particella
921 – superficie 35 mq – reddito dominicale euro 0,13 – reddito agrario euro 0,14 =============
2) catasto terreni foglio 08 – particella 924 – superficie 73 mq –
reddito dominicale euro 0,26 – reddito agrario euro 0,28
pagina 4 di 8 -==================
4) A titolo di concorso al mantenimento dei figli minori il padre:
- si obbliga a concorrere nella misura del 50% alle spese mediche,
scolastiche e ludico sportive a sostenersi per i figli minori.
Ai fini della individuazione e disciplina di tali spese i ricorrenti aderiscono al Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati in essere presso il Tribunale di Aosta sottoscritto in data 22/02/2019;
in deroga alle previsioni dello stesso la mensa verrà ripartita fra i genitori: 50% padre – 50% madre;
5) L'assegno unico viene attribuito nella misura del 100% alla madre collocataria con conseguente rinuncia del padre alla percezione dello stesso;
oneri detraibili e deducibili secondo legge.
6) Disciplina patrimoniale
I coniugi si danno reciprocamente atto dell'esistenza dei seguenti mutui e/o finanziamenti:
a) mutuo ipotecario Finaosta Spa di cui all'atto notaio
[...]
del 16/07/2015 – rata mensile di euro 315,24= Persona_9
b) residuo mutuo ipotecario AN OL (ipoteca iscritta in Aosta il
13/11/2014 ai nn 10178 e 1416); finanziamento numero 08/73713210 rata mensile di euro 144,21=
c) finanziamento numero 08/77649657 rata mensile di euro 148,24=
d) finanziamento numero 08/58798058 rata mensile di euro 254,45=
Gli stessi gravano in misura paritaria fra i coniugi che provvederanno anche per il futuro a versare la quota di propria competenza pari al 50%, Non è configurabile fra gli stessi un diritto di ripetizione per le somme versate in pregresso.
7) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, pertanto rinunciano reciprocamente a pagina 5 di 8 qualsivoglia assegno.
8) Le parti, salve le obbligazioni assunte ut supra, dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e di nulla più
vicendevolmente pretendere.
9) Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti.
10) Ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo 679/2016 le parti consentono il trattamento dei loro dati personali, gli stessi potranno essere inseriti in archivi informatici e sistemi telematici solo ai fini connessi al presente atto, dipendenti da formalità ed effetti fiscali connessi.
Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 51 comma 2
c.p.c dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. I coniugi sin da ora dichiarano di rinunciare all'impugnativa della emananda sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta pagina 6 di 8 gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata ad [...] il [...] codice Parte_1
fiscale C.F._1
e nato ad [...] il [...] codice fiscale Parte_2
C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 6 settembre 2014 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Roisan al n.7 parte II
serie A;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROISAN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
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