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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1763 R.G.A.C. dell'anno 2022 riservata in decisione con ordinanza del 30.10.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/12/1964, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giancarlo Murolo, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Giuseppe
De Nava 116/e, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
9/11/1961, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Nucara, presso il cui studio in Reggio Calabria, Corso
Garibaldi n. 468, ha eletto domicilio
-resistente -
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA -interveniente-
Conclusioni delle parti
Nelle rispettive note sostitutive d'udienza depositate il 15.10.2024 ed il 23.10.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni;
il Giudice, con provvedimento del
30.10.2024, esaminate le note difensive tempestivamente depositate dalle parti, tratteneva la causa per la decisione collegiale con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'ufficio del P.M. in data 22/06/2022 esprimeva parere positivo.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta secondo i criteri di esposizione previsti dall'art. 132
c.p.c.
Con ricorso, depositato il 30.05.2022, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito, , Controparte_1
assumendo che:
-il 12/08/1990 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale erano nate le figlie (24/11/2000), maggiorenne ma ER
non autosufficiente e (11/09/1992), maggiorenne e autosufficiente;
Per_2
- i rapporti tra i coniugi si erano irrimediabilmente incrinati, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale necessaria alla prosecuzione della convivenza;
- tale situazione era da imputarsi ad esclusiva colpa del marito che, a causa della sua dipendenza dal gioco d'azzardo, aveva sottratto alla propria famiglia una consistente fonte di reddito, rendendo difficile la gestione dei bisogni quotidiani.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che:
- fosse pronunciata giudizialmente la separazione dal marito per esclusiva colpa di questo;
- fosse posta a carico del lavoratore edile alle dipendenze della ditta CP_1
SOCOMER, a titolo di contribuzione al mantenimento della moglie e della figlia ER , studentessa maggiorenne ma non autosufficiente, una somma non inferiore ad €
[...]
800,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
- la casa coniugale fosse assegnata alla affinché continuasse ad abitarvi con Pt_1
la figlia . ER
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale al resistente, all'udienza presidenziale del 27.10.2022 era presente la ricorrente, mentre non compariva . A tale udienza dichiarava che il Controparte_1 Parte_1
marito percepiva uno stipendio mensile di circa 1.350,00-1.400,00 euro e che, solo sporadicamente, provvedeva al mantenimento della figlia. Precisava che la convivenza con il non si era interrotta e che gli stessi erano ormai separati in casa da circa CP_1
due anni e abitavano, unitamente alla figlia in un alloggio popolare. Il ER
provvedeva solo al suo sostentamento e, per il pagamento delle varie spese, la CP_1
aveva dovuto fare ricorso all'aiuto dei suoi familiari. Circa la propria Pt_1
condizione economica, dichiarava di non avere mai lavorato dapprima perché il marito era contrario e successivamente perché impegnata nella gestione delle figlie.
Evidenziava, infine, che il marito era affetto da ludopatia da circa dieci anni e aveva preteso di gestire in via esclusiva il suo stipendio, non contribuendo ai bisogni della famiglia.
Espletata l'audizione della ricorrente e fallito il tentativo di conciliazione anche alla luce della mancata costituzione in giudizio del resistente, il Presidente, con ordinanza depositata il 17.11.2022, autorizzava i coniugi a vivere separati ed assegnava la casa coniugale alla affinché vi abitasse unitamente alla figlia Pt_1 ER
maggiorenne ma non autosufficiente. Con riferimento ai provvedimenti di natura economica, rigettava la domanda della relativa ad un assegno di Pt_1
mantenimento in suo favore a causa del mancato deposito da parte della stessa della documentazione atta a provare la propria condizione economica e ordinava a CP_1
di corrispondere un assegno pari a euro 600,00 mensili per il mantenimento
[...]
della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie. ER Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 15.03.2023, parte ricorrente rilevava di avere depositato l'originale notificato dell'ordinanza presidenziale e chiedeva la pronuncia sullo status (rinunciando ai termini ex art. 190
c.p.c.) nonché la concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., mentre per parte resistente nessuno compariva. Il Giudice Istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale, dichiarava la contumacia di parte resistente e riservava la causa al Collegio per la decisione in punto status.
Con Sentenza parziale n. 927/2023, pubblicata il 07/07/2023, veniva dichiarata la separazione dei coniugi e , ordinandosi Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della sentenza. Con separata ordinanza il G.I. disponeva, inoltre, la prosecuzione del giudizio fissando l'udienza del 13.12.2023, concedendo i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. e onerando parte ricorrente alla produzione della documentazione elencata nel provvedimento del 16.06.2022.
In data 12.12.2023 si costituiva in giudizio , il quale contestava il Controparte_1
dedotto avversario, rilevando che la convivenza con la moglie non era mai cessata e che tale condizione era accettata dalla stessa, che poteva in tal modo beneficiare del contributo del marito per il pagamento delle spese domestiche. Alla luce di tale premessa e rilevata l'insussistenza del presupposto dell'intollerabilità della convivenza, chiedeva che la sentenza di separazione fosse dichiarata inefficace. In subordine, chiedeva il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente nonché della domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente a suo favore, evidenziando di essere in grado di corrispondere l'importo previsto in sede presidenziale in favore della figlia solo in ragione della sua permanenza nella casa coniugale, seppur a mezzo del prelievo diretto a carico del datore di lavoro. Precisava, infatti, di percepire uno stipendio di circa 20.000 euro annui, allegando documentazione atta a comprovare tale circostanza, e di non avere altre entrate di natura economica. Chiariva, inoltre, che l'alloggio popolare era stato agli stessi assegnato in virtù della permanenza all'interno dell'immobile di un nucleo familiare composto da tre persone e che l'eventuale trasferimento del avrebbe CP_1
determinato la perdita del beneficio per la famiglia.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a rimanere nell'abitazione familiare fino all'acquisizione dell'indipendenza economica da parte della figlia. Circa la domanda formulata dalla volta all'ottenimento di un assegno di mantenimento in suo Pt_1
favore, chiedeva che la stessa venisse rigettata in quanto la moglie era ancora in grado di svolgere attività lavorativa.
Alla luce di tali premesse chiedeva in via principale che fosse dichiarata improduttiva di effetti la sentenza di separazione n° 927/2023, pubblicata dal Tribunale Civile di
Reggio Calabria il 7/07/2023 a seguito della intervenuta riconciliazione dei coniugi, con conseguente rigetto di ogni altra domanda avversaria. In via subordinata, chiedeva che fosse autorizzata la permanenza nell'abitazione familiare del fino a quando CP_1
la figlia non avesse acquisito l'indipendenza economica, con conferma delle statuizioni patrimoniali adottate in sede presidenziale. In via ulteriormente subordinata, in caso di allontanamento del dalla casa familiare, chiedeva che l'assegno di CP_1
mantenimento a favore della figlia fosse ridotto ad € 300,00. Chiedeva, infine, che fosse rigettata la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della Circa le spese del giudizio, chiedeva che le stesse fossero integralmente Pt_1
compensate e che la controparte fosse condannata al pagamento delle stesse nel solo caso di contestazione delle richieste e conclusioni rassegnate.
Alla successiva udienza del 13.12.2023, parte ricorrente chiedeva un termine per replicare alla comparsa di costituzione avversaria. Il Giudice, preliminarmente, esaminata la richiesta di prova orale formulata da parte ricorrente e ritenuta l'inammissibilità della stessa, la rigettava e rinviava la causa all'udienza del
21.02.2024, concedendo a parte ricorrente termine per il deposito di note difensive.
Con note autorizzate, depositate in data 06.02.2024, parte ricorrente dava atto che non era intervenuta una riconciliazione tra i coniugi, permanendo la determinazione della di ottenere l'allontanamento dalla casa coniugale del marito. Pt_1 Alla successiva udienza del 21.02.2024, i procuratori delle parti chiedevano concordemente che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni, con fissazione di termine per note ex art. 127 ter c.p.c.. Il G.I. rinviava, pertanto, la causa per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio sino al
25.10.2024 per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127ter c.p.c..
In sede di precisazione delle conclusioni entrambe le parti davano atto che il CP_1
aveva lasciato la casa coniugale e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
In particolare, la ricorrente così precisava le proprie conclusioni: “voglia l'adito
Tribunale confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e, in Pt_1
parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, disporre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra la somma
[...] Parte_1
complessiva di € 800,00 di cui € 400,00 per il mantenimento della moglie ed € 400,00 per il contributo al mantenimento della figlia con ella convivente, maggiorenne ma ancora non autosufficiente”.
Con ordinanza del 30.10.2024 il Giudice, preso atto del tempestivo deposito delle note difensive da parte di entrambe le parti, riservava la decisione al Collegio concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Richiamata la Sentenza parziale n. 927/2023, pubblicata il 07/07/2023, che ha già evidenziato il venir meno dell'affectio coniugalis tra le parti, occorre occuparsi delle ulteriori domande formulate.
1. Domanda di addebito della separazione
La ricorrente ha chiesto, nell'atto introduttivo del giudizio, l'addebito della separazione al marito per la violazione dei doveri nascenti dal vincolo coniugale ed, in particolare, di quelli di assistenza sul piano morale e materiale, poiché lo stesso - dedito al gioco d'azzardo - avrebbe trascurato di provvedere ai bisogni della famiglia. Tale domanda, tuttavia, non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, sicchè la stessa deve intendersi rinunciata ed alcuna statuizione deve essere adottata.
2. Contributo al mantenimento della figlia ER
Con riferimento alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, formulata dalla ER
ricorrente, occorre preliminarmente evidenziare che i figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, hanno diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost, 315 bis, 317 bis 337 ter co.2 e co. 4, 337 septies c.c.).
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, alla luce di un granitico orientamento dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non cessa con il raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass. civ. sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589).
Il Giudice di legittimità ha anche recentemente richiamato il consolidato orientamento in base al quale: “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica [….] se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza
è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento.” (cfr., in tal senso, Cass. n. 26875 del 2023).
In tale ottica i presupposti che giustificano l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente - e che devono essere provati dal genitore che si oppone alla domanda di revoca - sono integrati “dall'età del figlio”
- che è “destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento” – e “dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” cfr., in tal senso, Cass. n.
38366 del 2021); di talchè, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. L'oggetto dell'accertamento del giudice del merito è integrato dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, valutato altresì l'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che il suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (v. più recentemente Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 settembre 2024 n. 24391).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, occorre premettere che, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, la figlia della coppia , allo stato ventiquattrenne, ER
sarebbe una studentessa, come tale non ancora economicamente autosufficiente. Tale circostanza non è stata contestata dal né sono emersi nel corso del giudizio CP_1
elementi dai quali sia possibile desumere la non veridicità di quanto dichiarato dalla ricorrente.
Inoltre, alla luce dei principi sopra citati, occorre valorizzare la giovane età della figlia della coppia, in ragione della quale è possibile presumere che la stessa non abbia ancora terminato un percorso di studi universitari né pienamente raggiunto l'autonomia economica.
Tenuto conto, pertanto, di tutte le valutazioni già esplicitate, nonchè delle condizioni economiche delle parti, in cui si registra una forte disparità essendo la ricorrente priva di redditi propri, si ritiene di giustizia porre a carico di l'importo di Controparte_1
euro 400,00 per il mantenimento della figlia oltre al 70% delle spese ER
straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale.
3. Assegnazione della casa coniugale
In tema di assegnazione della casa coniugale è utile rimarcare che, anche prima dell'introduzione dell'art. 337 sexies c.c., il disposto dell'art.155 quater c.c., come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, confermava che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante per il “Giudice della separazione”, non potendo adottare alcuna pronuncia in tal senso all'interno del procedimento separatizio (cfr. Cass. n. 16398 del 2007).
L'art. 337 sexies c.c. prevede espressamente che la pronuncia sulla casa familiare tiene prioritariamente conto dell'interesse dei figli;
dalla norma emerge dunque la ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (cfr. Cass. n. 25604 e 32231 del 2018; Cass. n.
21334 del 2013; Cass. n. 18603 del 2021). La Cassazione ha peraltro sempre evidenziato che lo scopo dell'assegnazione è unicamente quello di tutelare l'interesse della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e non anche quello di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, compresa la necessità di reperire una casa di abitazione (Cass. n. 28818 del 2008; Cass. n. 3015 del 2018).
La scelta alla quale è chiamato il Giudice, quindi, non può essere condizionata dalla ponderazione di altri interessi, se non relativi alle esigenze della permanenza dei figli nel quotidiano loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi. Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione – con sentenza n.13603 del
2004- avevano affermato che «l'assegnazione della casa familiare si prefigge lo scopo di assicurare che il nucleo familiare abbia un proprio habitat, come stabile punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti. La casa familiare è dunque il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare, che appunto in forza dei caratteri di stabilità e continuità che ne costituiscono l'essenza si profila concettualmente incompatibile con un godimento segnato da provvisorietà ed incertezza». A mente dei succitati principi è agevole sostenere che nel caso di specie la casa coniugale non possa che essere assegnata alla ricorrente sulla base dell'assunto, non contestato, di convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
4. Assegno di mantenimento in favore di Parte_1
Circa la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, occorre preliminarmente rammentare gli elementi costitutivi dell'assegno di separazione, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Siffatti elementi distinguono l'assegno di separazione da quello divorzile, come anche di recente affermato dai Giudici di legittimità, secondo i quali: “I differenti presupposti integrativi del diritto all'assegno di mantenimento spettante al coniuge separato economicamente più debole rispetto all'omologo diritto dell'ex coniuge divorziato fanno sì che fermo nel primo caso il riferimento al tenore di vita matrimoniale - quale limite entro il quale l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento è destinato a operare, in un contesto che è di mero allentamento del vincolo coniugale e in cui è ancora attuale il dovere di assistenza materiale - altrettanto non si realizzi in caso di determinazione dell'assegno di divorzio, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'articolo 5, comma 6, della legge 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.(Cassazione civile sez. I, 24/02/2021,
n.5067).
D'altra parte, sotto diverso profilo, non va sottaciuto che nell'imporre ai coniugi, nei procedimenti di separazione o divorzio, di presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse.
Questa deroga ai principi che reggono in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.).
La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante (art.116 c.p.c.) del “contegno” del singolo coniuge nel procedimento separativo.
Da ciò discende, quindi, che ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale e/o di divorzio, nel concorso degli elementi presuntivi semplici, ai sensi dell'art.156 comma 2 c.c, il
Giudice può trarre elementi di convincimento, ex art.116 c.p.c., dalla mancata produzione, da parte di ciascun coniuge onerato della suddetta documentazione completa.
Sulla scorta di codesti indici, nel caso di specie, occorre valutare preliminarmente le condizioni economiche di entrambe le parti.
Con riferimento alla situazione patrimoniale della ricorrente, si osserva che ella ha dichiarato di non avere mai svolto attività lavorativa, essendosi prioritariamente dedicata alla cura delle figlie. Dalla limitata documentazione versata in atti risulta che la stessa non abbia percepito né dichiarato redditi per gli anni d'imposta 2020 e 2021
e non risulta essere proprietaria di immobili (v. visura immobiliare) né di veicoli (v. attestato PRA).
Il resistente, dal canto suo, ha dichiarato di percepire uno stipendio ammontante a circa
20.000 euro annuali, depositando all'uopo la documentazione reddituale (v. C.U. annualità 2021, 2022 e 2023), e non ha contestato che la moglie non lavori né abbia mai lavorato.
È possibile pertanto ricavare, sulla base della documentazione versata da entrambe le parti e in assenza di ulteriori elementi di prova, che il tenore di vita del nucleo familiare sia stato caratterizzato da redditi di modesta entità, tutti derivanti dall'attività lavorativa svolta dal Al contempo, ritenendo sussistente l'esigenza di valorizzare la CP_1
componente assistenziale dell'assegno di mantenimento, alla luce della condizione economica della ricorrente, che non dispone di redditi propri, valuta il Collegio di dover riconoscere a un assegno di mantenimento mensile nella Parte_1
misura di euro 200,00, oltre rivalutazione annuale Istat.
******
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite tra le parti, considerata la condotta processuale tenuta dal e tenuto conto della CP_1
delicatezza degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del P.M., richiamata la sentenza sullo status n. 927/2023, pubblicata il 07/07/2023 e definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da con ricorso depositato il 30.05.2022 nei confronti Parte_1 CP_1
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
[...]
- assegna la casa coniugale a Parte_1
-pone a carico di l'obbligo della corresponsione in favore di Controparte_1
di un assegno mensile pari ad € 200,00 a titolo di mantenimento per Parte_1
la stessa, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici ISTAT e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'importo di euro Controparte_1
400,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia da corrispondersi a ER Parte_1
entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 70% delle spese
[...]
straordinarie, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Calabria;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge;
-spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria nella Camera di Consiglio del 20.05.2025. Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1763 R.G.A.C. dell'anno 2022 riservata in decisione con ordinanza del 30.10.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/12/1964, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giancarlo Murolo, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Giuseppe
De Nava 116/e, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
9/11/1961, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Nucara, presso il cui studio in Reggio Calabria, Corso
Garibaldi n. 468, ha eletto domicilio
-resistente -
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA -interveniente-
Conclusioni delle parti
Nelle rispettive note sostitutive d'udienza depositate il 15.10.2024 ed il 23.10.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni;
il Giudice, con provvedimento del
30.10.2024, esaminate le note difensive tempestivamente depositate dalle parti, tratteneva la causa per la decisione collegiale con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'ufficio del P.M. in data 22/06/2022 esprimeva parere positivo.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta secondo i criteri di esposizione previsti dall'art. 132
c.p.c.
Con ricorso, depositato il 30.05.2022, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito, , Controparte_1
assumendo che:
-il 12/08/1990 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale erano nate le figlie (24/11/2000), maggiorenne ma ER
non autosufficiente e (11/09/1992), maggiorenne e autosufficiente;
Per_2
- i rapporti tra i coniugi si erano irrimediabilmente incrinati, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale necessaria alla prosecuzione della convivenza;
- tale situazione era da imputarsi ad esclusiva colpa del marito che, a causa della sua dipendenza dal gioco d'azzardo, aveva sottratto alla propria famiglia una consistente fonte di reddito, rendendo difficile la gestione dei bisogni quotidiani.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che:
- fosse pronunciata giudizialmente la separazione dal marito per esclusiva colpa di questo;
- fosse posta a carico del lavoratore edile alle dipendenze della ditta CP_1
SOCOMER, a titolo di contribuzione al mantenimento della moglie e della figlia ER , studentessa maggiorenne ma non autosufficiente, una somma non inferiore ad €
[...]
800,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
- la casa coniugale fosse assegnata alla affinché continuasse ad abitarvi con Pt_1
la figlia . ER
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale al resistente, all'udienza presidenziale del 27.10.2022 era presente la ricorrente, mentre non compariva . A tale udienza dichiarava che il Controparte_1 Parte_1
marito percepiva uno stipendio mensile di circa 1.350,00-1.400,00 euro e che, solo sporadicamente, provvedeva al mantenimento della figlia. Precisava che la convivenza con il non si era interrotta e che gli stessi erano ormai separati in casa da circa CP_1
due anni e abitavano, unitamente alla figlia in un alloggio popolare. Il ER
provvedeva solo al suo sostentamento e, per il pagamento delle varie spese, la CP_1
aveva dovuto fare ricorso all'aiuto dei suoi familiari. Circa la propria Pt_1
condizione economica, dichiarava di non avere mai lavorato dapprima perché il marito era contrario e successivamente perché impegnata nella gestione delle figlie.
Evidenziava, infine, che il marito era affetto da ludopatia da circa dieci anni e aveva preteso di gestire in via esclusiva il suo stipendio, non contribuendo ai bisogni della famiglia.
Espletata l'audizione della ricorrente e fallito il tentativo di conciliazione anche alla luce della mancata costituzione in giudizio del resistente, il Presidente, con ordinanza depositata il 17.11.2022, autorizzava i coniugi a vivere separati ed assegnava la casa coniugale alla affinché vi abitasse unitamente alla figlia Pt_1 ER
maggiorenne ma non autosufficiente. Con riferimento ai provvedimenti di natura economica, rigettava la domanda della relativa ad un assegno di Pt_1
mantenimento in suo favore a causa del mancato deposito da parte della stessa della documentazione atta a provare la propria condizione economica e ordinava a CP_1
di corrispondere un assegno pari a euro 600,00 mensili per il mantenimento
[...]
della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie. ER Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 15.03.2023, parte ricorrente rilevava di avere depositato l'originale notificato dell'ordinanza presidenziale e chiedeva la pronuncia sullo status (rinunciando ai termini ex art. 190
c.p.c.) nonché la concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., mentre per parte resistente nessuno compariva. Il Giudice Istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale, dichiarava la contumacia di parte resistente e riservava la causa al Collegio per la decisione in punto status.
Con Sentenza parziale n. 927/2023, pubblicata il 07/07/2023, veniva dichiarata la separazione dei coniugi e , ordinandosi Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della sentenza. Con separata ordinanza il G.I. disponeva, inoltre, la prosecuzione del giudizio fissando l'udienza del 13.12.2023, concedendo i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. e onerando parte ricorrente alla produzione della documentazione elencata nel provvedimento del 16.06.2022.
In data 12.12.2023 si costituiva in giudizio , il quale contestava il Controparte_1
dedotto avversario, rilevando che la convivenza con la moglie non era mai cessata e che tale condizione era accettata dalla stessa, che poteva in tal modo beneficiare del contributo del marito per il pagamento delle spese domestiche. Alla luce di tale premessa e rilevata l'insussistenza del presupposto dell'intollerabilità della convivenza, chiedeva che la sentenza di separazione fosse dichiarata inefficace. In subordine, chiedeva il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente nonché della domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente a suo favore, evidenziando di essere in grado di corrispondere l'importo previsto in sede presidenziale in favore della figlia solo in ragione della sua permanenza nella casa coniugale, seppur a mezzo del prelievo diretto a carico del datore di lavoro. Precisava, infatti, di percepire uno stipendio di circa 20.000 euro annui, allegando documentazione atta a comprovare tale circostanza, e di non avere altre entrate di natura economica. Chiariva, inoltre, che l'alloggio popolare era stato agli stessi assegnato in virtù della permanenza all'interno dell'immobile di un nucleo familiare composto da tre persone e che l'eventuale trasferimento del avrebbe CP_1
determinato la perdita del beneficio per la famiglia.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a rimanere nell'abitazione familiare fino all'acquisizione dell'indipendenza economica da parte della figlia. Circa la domanda formulata dalla volta all'ottenimento di un assegno di mantenimento in suo Pt_1
favore, chiedeva che la stessa venisse rigettata in quanto la moglie era ancora in grado di svolgere attività lavorativa.
Alla luce di tali premesse chiedeva in via principale che fosse dichiarata improduttiva di effetti la sentenza di separazione n° 927/2023, pubblicata dal Tribunale Civile di
Reggio Calabria il 7/07/2023 a seguito della intervenuta riconciliazione dei coniugi, con conseguente rigetto di ogni altra domanda avversaria. In via subordinata, chiedeva che fosse autorizzata la permanenza nell'abitazione familiare del fino a quando CP_1
la figlia non avesse acquisito l'indipendenza economica, con conferma delle statuizioni patrimoniali adottate in sede presidenziale. In via ulteriormente subordinata, in caso di allontanamento del dalla casa familiare, chiedeva che l'assegno di CP_1
mantenimento a favore della figlia fosse ridotto ad € 300,00. Chiedeva, infine, che fosse rigettata la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della Circa le spese del giudizio, chiedeva che le stesse fossero integralmente Pt_1
compensate e che la controparte fosse condannata al pagamento delle stesse nel solo caso di contestazione delle richieste e conclusioni rassegnate.
Alla successiva udienza del 13.12.2023, parte ricorrente chiedeva un termine per replicare alla comparsa di costituzione avversaria. Il Giudice, preliminarmente, esaminata la richiesta di prova orale formulata da parte ricorrente e ritenuta l'inammissibilità della stessa, la rigettava e rinviava la causa all'udienza del
21.02.2024, concedendo a parte ricorrente termine per il deposito di note difensive.
Con note autorizzate, depositate in data 06.02.2024, parte ricorrente dava atto che non era intervenuta una riconciliazione tra i coniugi, permanendo la determinazione della di ottenere l'allontanamento dalla casa coniugale del marito. Pt_1 Alla successiva udienza del 21.02.2024, i procuratori delle parti chiedevano concordemente che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni, con fissazione di termine per note ex art. 127 ter c.p.c.. Il G.I. rinviava, pertanto, la causa per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio sino al
25.10.2024 per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127ter c.p.c..
In sede di precisazione delle conclusioni entrambe le parti davano atto che il CP_1
aveva lasciato la casa coniugale e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
In particolare, la ricorrente così precisava le proprie conclusioni: “voglia l'adito
Tribunale confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e, in Pt_1
parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, disporre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra la somma
[...] Parte_1
complessiva di € 800,00 di cui € 400,00 per il mantenimento della moglie ed € 400,00 per il contributo al mantenimento della figlia con ella convivente, maggiorenne ma ancora non autosufficiente”.
Con ordinanza del 30.10.2024 il Giudice, preso atto del tempestivo deposito delle note difensive da parte di entrambe le parti, riservava la decisione al Collegio concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Richiamata la Sentenza parziale n. 927/2023, pubblicata il 07/07/2023, che ha già evidenziato il venir meno dell'affectio coniugalis tra le parti, occorre occuparsi delle ulteriori domande formulate.
1. Domanda di addebito della separazione
La ricorrente ha chiesto, nell'atto introduttivo del giudizio, l'addebito della separazione al marito per la violazione dei doveri nascenti dal vincolo coniugale ed, in particolare, di quelli di assistenza sul piano morale e materiale, poiché lo stesso - dedito al gioco d'azzardo - avrebbe trascurato di provvedere ai bisogni della famiglia. Tale domanda, tuttavia, non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, sicchè la stessa deve intendersi rinunciata ed alcuna statuizione deve essere adottata.
2. Contributo al mantenimento della figlia ER
Con riferimento alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, formulata dalla ER
ricorrente, occorre preliminarmente evidenziare che i figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, hanno diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost, 315 bis, 317 bis 337 ter co.2 e co. 4, 337 septies c.c.).
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, alla luce di un granitico orientamento dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non cessa con il raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass. civ. sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589).
Il Giudice di legittimità ha anche recentemente richiamato il consolidato orientamento in base al quale: “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica [….] se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza
è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento.” (cfr., in tal senso, Cass. n. 26875 del 2023).
In tale ottica i presupposti che giustificano l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente - e che devono essere provati dal genitore che si oppone alla domanda di revoca - sono integrati “dall'età del figlio”
- che è “destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento” – e “dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” cfr., in tal senso, Cass. n.
38366 del 2021); di talchè, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. L'oggetto dell'accertamento del giudice del merito è integrato dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, valutato altresì l'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che il suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (v. più recentemente Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 settembre 2024 n. 24391).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, occorre premettere che, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, la figlia della coppia , allo stato ventiquattrenne, ER
sarebbe una studentessa, come tale non ancora economicamente autosufficiente. Tale circostanza non è stata contestata dal né sono emersi nel corso del giudizio CP_1
elementi dai quali sia possibile desumere la non veridicità di quanto dichiarato dalla ricorrente.
Inoltre, alla luce dei principi sopra citati, occorre valorizzare la giovane età della figlia della coppia, in ragione della quale è possibile presumere che la stessa non abbia ancora terminato un percorso di studi universitari né pienamente raggiunto l'autonomia economica.
Tenuto conto, pertanto, di tutte le valutazioni già esplicitate, nonchè delle condizioni economiche delle parti, in cui si registra una forte disparità essendo la ricorrente priva di redditi propri, si ritiene di giustizia porre a carico di l'importo di Controparte_1
euro 400,00 per il mantenimento della figlia oltre al 70% delle spese ER
straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale.
3. Assegnazione della casa coniugale
In tema di assegnazione della casa coniugale è utile rimarcare che, anche prima dell'introduzione dell'art. 337 sexies c.c., il disposto dell'art.155 quater c.c., come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, confermava che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante per il “Giudice della separazione”, non potendo adottare alcuna pronuncia in tal senso all'interno del procedimento separatizio (cfr. Cass. n. 16398 del 2007).
L'art. 337 sexies c.c. prevede espressamente che la pronuncia sulla casa familiare tiene prioritariamente conto dell'interesse dei figli;
dalla norma emerge dunque la ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (cfr. Cass. n. 25604 e 32231 del 2018; Cass. n.
21334 del 2013; Cass. n. 18603 del 2021). La Cassazione ha peraltro sempre evidenziato che lo scopo dell'assegnazione è unicamente quello di tutelare l'interesse della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e non anche quello di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, compresa la necessità di reperire una casa di abitazione (Cass. n. 28818 del 2008; Cass. n. 3015 del 2018).
La scelta alla quale è chiamato il Giudice, quindi, non può essere condizionata dalla ponderazione di altri interessi, se non relativi alle esigenze della permanenza dei figli nel quotidiano loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi. Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione – con sentenza n.13603 del
2004- avevano affermato che «l'assegnazione della casa familiare si prefigge lo scopo di assicurare che il nucleo familiare abbia un proprio habitat, come stabile punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti. La casa familiare è dunque il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare, che appunto in forza dei caratteri di stabilità e continuità che ne costituiscono l'essenza si profila concettualmente incompatibile con un godimento segnato da provvisorietà ed incertezza». A mente dei succitati principi è agevole sostenere che nel caso di specie la casa coniugale non possa che essere assegnata alla ricorrente sulla base dell'assunto, non contestato, di convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
4. Assegno di mantenimento in favore di Parte_1
Circa la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, occorre preliminarmente rammentare gli elementi costitutivi dell'assegno di separazione, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Siffatti elementi distinguono l'assegno di separazione da quello divorzile, come anche di recente affermato dai Giudici di legittimità, secondo i quali: “I differenti presupposti integrativi del diritto all'assegno di mantenimento spettante al coniuge separato economicamente più debole rispetto all'omologo diritto dell'ex coniuge divorziato fanno sì che fermo nel primo caso il riferimento al tenore di vita matrimoniale - quale limite entro il quale l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento è destinato a operare, in un contesto che è di mero allentamento del vincolo coniugale e in cui è ancora attuale il dovere di assistenza materiale - altrettanto non si realizzi in caso di determinazione dell'assegno di divorzio, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'articolo 5, comma 6, della legge 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.(Cassazione civile sez. I, 24/02/2021,
n.5067).
D'altra parte, sotto diverso profilo, non va sottaciuto che nell'imporre ai coniugi, nei procedimenti di separazione o divorzio, di presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse.
Questa deroga ai principi che reggono in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.).
La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante (art.116 c.p.c.) del “contegno” del singolo coniuge nel procedimento separativo.
Da ciò discende, quindi, che ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale e/o di divorzio, nel concorso degli elementi presuntivi semplici, ai sensi dell'art.156 comma 2 c.c, il
Giudice può trarre elementi di convincimento, ex art.116 c.p.c., dalla mancata produzione, da parte di ciascun coniuge onerato della suddetta documentazione completa.
Sulla scorta di codesti indici, nel caso di specie, occorre valutare preliminarmente le condizioni economiche di entrambe le parti.
Con riferimento alla situazione patrimoniale della ricorrente, si osserva che ella ha dichiarato di non avere mai svolto attività lavorativa, essendosi prioritariamente dedicata alla cura delle figlie. Dalla limitata documentazione versata in atti risulta che la stessa non abbia percepito né dichiarato redditi per gli anni d'imposta 2020 e 2021
e non risulta essere proprietaria di immobili (v. visura immobiliare) né di veicoli (v. attestato PRA).
Il resistente, dal canto suo, ha dichiarato di percepire uno stipendio ammontante a circa
20.000 euro annuali, depositando all'uopo la documentazione reddituale (v. C.U. annualità 2021, 2022 e 2023), e non ha contestato che la moglie non lavori né abbia mai lavorato.
È possibile pertanto ricavare, sulla base della documentazione versata da entrambe le parti e in assenza di ulteriori elementi di prova, che il tenore di vita del nucleo familiare sia stato caratterizzato da redditi di modesta entità, tutti derivanti dall'attività lavorativa svolta dal Al contempo, ritenendo sussistente l'esigenza di valorizzare la CP_1
componente assistenziale dell'assegno di mantenimento, alla luce della condizione economica della ricorrente, che non dispone di redditi propri, valuta il Collegio di dover riconoscere a un assegno di mantenimento mensile nella Parte_1
misura di euro 200,00, oltre rivalutazione annuale Istat.
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Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite tra le parti, considerata la condotta processuale tenuta dal e tenuto conto della CP_1
delicatezza degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del P.M., richiamata la sentenza sullo status n. 927/2023, pubblicata il 07/07/2023 e definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da con ricorso depositato il 30.05.2022 nei confronti Parte_1 CP_1
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
[...]
- assegna la casa coniugale a Parte_1
-pone a carico di l'obbligo della corresponsione in favore di Controparte_1
di un assegno mensile pari ad € 200,00 a titolo di mantenimento per Parte_1
la stessa, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici ISTAT e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'importo di euro Controparte_1
400,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia da corrispondersi a ER Parte_1
entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 70% delle spese
[...]
straordinarie, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Calabria;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge;
-spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria nella Camera di Consiglio del 20.05.2025. Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna