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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/10/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1243/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SS LE Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1243/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.SPOSATO ANTONIO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. PALOPOLI MARCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 2.7.2025 esponevano di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 10.1.1998, che dalla unione erano nato il figlio , Per_1
maggiorenne ma non economicamente sufficiente. e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ 1) i coniugi e vivranno separatamente, ciascuno per Parte_1 CP_1
proprio conto e liberi di fissare dove meglio riterranno opportuno le rispettive residenze,
anche all'estero;
2) il Sig. verserà un assegno mensile complessivo di € 400,00 CP_1
quattrocento/00) alla sig.ra , di cui € 300,00 (trecento/00) a titolo di Parte_1
mantenimento ed € 100,00 (cento/00) a titolo di contributo per il figlio maggiorenne ma
non ancora autonomo, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento
del costo della vita rilevato dall'Istat; il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario
sul conto corrente della entro il 5 di ogni mese. Pt_1
3) la ex casa coniugale di proprietà del Sig. , ove ancora risultano residenti i CP_1
coniugi, continuerà a restare nell'esclusiva disponibilità del medesimo;
4) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca pendenza e/o pretesa economica e pertanto dichiarano che,
ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a
nessun titolo o ragione, con compensazione delle spese di lite;
5) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e
sottoscrivono.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ato a CO CA (CS) il Parte_1
31/08/1973 e nata a [...] il [...] alle CP_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 13 ottobre 2025
Il Presidente- estensore
SS LE
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SS LE Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1243/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.SPOSATO ANTONIO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. PALOPOLI MARCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 2.7.2025 esponevano di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 10.1.1998, che dalla unione erano nato il figlio , Per_1
maggiorenne ma non economicamente sufficiente. e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ 1) i coniugi e vivranno separatamente, ciascuno per Parte_1 CP_1
proprio conto e liberi di fissare dove meglio riterranno opportuno le rispettive residenze,
anche all'estero;
2) il Sig. verserà un assegno mensile complessivo di € 400,00 CP_1
quattrocento/00) alla sig.ra , di cui € 300,00 (trecento/00) a titolo di Parte_1
mantenimento ed € 100,00 (cento/00) a titolo di contributo per il figlio maggiorenne ma
non ancora autonomo, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento
del costo della vita rilevato dall'Istat; il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario
sul conto corrente della entro il 5 di ogni mese. Pt_1
3) la ex casa coniugale di proprietà del Sig. , ove ancora risultano residenti i CP_1
coniugi, continuerà a restare nell'esclusiva disponibilità del medesimo;
4) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca pendenza e/o pretesa economica e pertanto dichiarano che,
ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a
nessun titolo o ragione, con compensazione delle spese di lite;
5) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e
sottoscrivono.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ato a CO CA (CS) il Parte_1
31/08/1973 e nata a [...] il [...] alle CP_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 13 ottobre 2025
Il Presidente- estensore
SS LE