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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/11/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 638 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza,
TRA
nato in [...]-Brasile), in data 30 Ottobre 1982, codice Parte_1
Fiscale/CPF. nr.036.688.529-44, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale di nata in [...]-Brasile), in data Persona_1
7 Settembre 2007, codice Fiscale/CPF. nr.150.841.929-97, altresì rappresentata processualmente da in qualità di madre esercente la responsabilità Persona_2 genitoriale, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Achille Cattaneo, giusta procura allegata digitalmente al ricorso, e che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo pec: Email_1
Parte ricorrente
E
, in persona del tempore, domiciliata ex lege a Trieste, Controparte_1 CP_2
Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, che la rappresenta e difende ex lege, nella persona del Dott. Guglielmo Guglielmi, Avvocato dello Stato.
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 13/2/2024. OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025, mentre parte ricorrente ha concluso come da comparsa di costituzione, non avendo depositato note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sintetica esposizione delle vicende processuali.
Con ricorso depositato in data 12/02/2024 , gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale nei confronti del , al fine di sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al Controparte_1 riconoscimento dello status di cittadini italiani, di cui agli artt. 4 e ss. c.c. del 1865, art. 1 e ss. l. n.
555/1912 e artt. 1 e ss. l. n. 91/1992, ciascuno rilevante per il proprio periodo di vigenza, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
In data 7/5/2025 si è costituito in giudizio il , chiedendo nel merito il rigetto Controparte_1 della domanda di accertamento della cittadinanza italiana e della domanda volta alla condanna del all'esecuzione delle formalità pubblicitarie a fini anagrafici. CP_1
La causa è stata istruita mediante deposito di documentazione ed è stata discussa all'udienza del
2/10/2025, al cui esito il Giudice ha trattenuto il fascicolo per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. in data 29/10/2025.
B. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Pertanto, chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
B.1. Quanto al primo presupposto, parte ricorrente ha allegato la propria discendenza da avo cittadino italiano, individuandolo in nato a [...] il [...], figlio legittimo di Persona_3 [...]
e . Persona_4 Persona_5
Tali dati anagrafici trovano riscontro agli atti, emergendo la relativa conferma dall'estratto per riassunto dal Registro degli atti di nascita, anno 1892, parte I serie – n. 29 (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente).
Occorre, sul punto, segnalare come parte resistente non abbia contestato la qualità di cittadino italiano di per come identificabile alla luce della documentazione anagrafica agli atti, e, Persona_3 pertanto, può assumersi fatto incontestato tra le parti.
B.2. Con riguardo alla continuità della trasmissione, secondo presupposto richiesto dalla norma, occorre anzitutto considerare la contestazione del concernente la carenza di prova circa il legame di CP_1 filiazione intercorrente tra asseritamente prima discendente del predetto Persona_6 cittadino italiano nato a [...], il [...], da e Persona_3 Persona_4
. In particolare, il eccepisce che l'originaria formulazione dell'atto di nascita Persona_5 CP_1 rilevante sul tema, si riferirebbe ad nata il [...] in [...], figlia di Persona_7 Per_8
e di a sua volta figlio di e (cfr. doc. n. 6).
[...] Persona_9 Persona_10 Persona_11
Inoltre, la difesa erariale ha segnalato che l'estratto dell'atto di matrimonio asseritamente riferibile all'asserito avo italiano, identifica quest'ultimo in nato a Vicenza, in [...] Persona_9
20/4/1894, da e da (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente). Persona_10 Persona_12
Tuttavia, non è sfuggito al che tutti i certificati brasiliani indicati a sostegno della predetta CP_1 eccezione, rechino correzioni ai sensi dell'art. 110 della legge brasiliana n. 6015/1973, consistenti, in particolare, nella rettifica: i) del nome di in , ii) del nome dei Persona_9 Persona_3 suoi genitori in e ”; iii) della sua data di nascita, sostituita Persona_4 Persona_5 con il “02/04/1892”. Tali correzioni, ad ogni modo, non sono state ritenute sufficienti dalla difesa erariale, in ragione delle disposizioni italiane che disciplinano le modalità di rettifica e di correzione degli atti di stato civile di cui agli artt. 95 e ss. d.P.R. n. 396/2000, con riguardo alla legittimazione e alle modalità procedurali, richiedenti l'esperimento di una procedura giudiziale dinanzi al Tribunale. Alle predette eccezioni ha fornito risposta parte ricorrente che, con nota del 16/9/2025, sulla cui ammissibilità la difesa ministeriale nulla ha eccepito in sede di discussione, ha allegato che il proprio avo aveva contratto un precedente matrimonio con in data 2/03/1912, poi Controparte_3 deceduta in data 3/03/1933, anch'esso recante le rettifiche di cui sopra. Quanto, poi, alle predette rettifiche, parte ricorrente ha affermato la loro legittimità in conformità alla disciplina normativa di cui all'art. 110 l. brasiliana n. 6015/1973.
Il Tribunale ritiene che le osservazioni di parte ricorrente colgano nel segno.
Infatti, le rettifiche operate ai certificati in parola consentono di raggiungere la prova che
[...]
(Alias sia figlia dello stesso cittadino italiano, di Per_6 Persona_7 Persona_3 cui all'estratto per riassunto dal Registro degli atti di nascita, anno 1892, parte I serie – n. 29 del
Comune di Gruaro (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente).
Sulla validità ed efficacia di tali rettifiche occorre osservare come gli atti pubblici formati all'estero, quand'anche non godano di fede privilegiata, impongono una presunzione di legalità e validità, poiché, come affermato dalla Suprema Corte, «Lo stato di figlio, a norma dell'art. 33 l. 31 maggio
1995, n. 218, è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, legge cui è demandato di regolare presupposti ed effetti del relativo accertamento. Ciò comporta che tale status dipenda dai provvedimenti accertativi e dalle statuizioni giurisdizionali dello Stato estero di nascita, con divieto al giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee o nazionali, ma non implica che la certificazione straniera sia assistita dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., perché in tal caso si attribuirebbe ai funzionari dell'autorità straniera ben più che il potere di attestazione efficace in Italia ex art. 33 della legge n. 218 del 1995, e cioè la veste di pubblico ufficiale, con riguardo alle dichiarazioni rese in scritture di loro formazione ed agli effetti del procedimento di cui agli art. 221 ss. c.p.c.» (cfr. Cass., sez. I, 14/1/2003, n. 367).
La documentazione in parola individua, peraltro, la base giuridica giustificante le rettificazioni di cui si discute, citando l'art. 110 l. brasiliana n. 6015/1973, relativo alla rettifica da parte dell'ufficiale di stato civile, del cui legittimo impiego, in assenza di chiara contestazione e prova sul punto, il Giudice italiano non può fare sindacato, alla luce della presunzione di legittimità degli atti di stato civile stranieri di cui sopra.
Ciò posto, il Tribunale ritiene provato il primo passaggio di discendenza rilevante ai fini della sussistenza del presupposto in parola, con conseguente acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte di essendovi corrispondenza tra il padre della stessa e l' Persona_6 [...]
cittadino italiano nato a [...] il [...]. Per_3
Per quanto attiene, invece, alla ricostruzione degli altri passaggi di discendenza, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. doc. da n. 7 a n. 12 di parte ricorrente) comprova, al netto di alcune irrilevanti traslitterazioni, la discendenza degli stessi dall'avo cittadino italiano nei seguenti termini (il grassetto demarca i nominativi degli odierni ricorrenti): i) , nata in [...] Parte_2 il 2/5/1957, figlia della predetta da e;
ii) Persona_7 Pt_2 Parte_3 [...]
nato in [...] il [...], figlio della predetta Parte_1 Parte_2
e di;
iii) nata in [...] il Persona_13 Persona_1
7/9/2007, figlia di e di . Parte_1 Persona_2
B.3.1. Passando agli elementi impeditivi, modificativi ed estintivi della fattispecie, occorre prendere posizione sulle previsioni di cui agli artt. 11 c.c. del 1865, 1, 7, 8 L. n. 555/1912 e 11, 12, L. n.
91/1992, relativi alle cause di perdita dello status civitatis.
Tali aspetti, oltre a non essere stati oggetto di specifica eccezione di controparte, non sono emersi aliunde, ossia dai documenti depositati agli atti dai ricorrenti, comprovanti, di contro, che
[...]
avo italiano comune ai predetti, non abbia perduto la cittadinanza (cfr. doc. n. 4 di parte Per_3 ricorrente).
Non può, pertanto, aver operato rispetto al predetto, l'art. 11 c.c. del 1865, che prevedeva la perdita della cittadinanza «da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in un paese estero».
Sul punto, infatti, giova rammentare come la corte di legittimità abbia avuto modo di precisare che:
«L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della cosiddetta «grande naturalizzazione» degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali, ciò perché, secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912
e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano» (cfr. Cass., Sez. I, 16/5/2024, n. 13585).
Ciò posto, il Tribunale osserva come non sia emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
B.
3.2. La discendenza per linea materna.
Nel caso di specie la trasmissione dello status civitatis per linea materna si è avuta, con riguardo alla discendenza da (alias e da con Persona_7 Per_3 Pt_1 Parte_2 riguardo ai passaggi concernenti l'acquisto dello status da parte di: i) Pt_1 Parte_2
nata in [...] il [...], e ii) nato in [...] il [...].
[...] Parte_1 Anche in tale ipotesi deve aversi riguardo alla legge vigente al momento dell'acquisto della cittadinanza, ossia al tempo della nascita dei figli delle indicate donne, entrambe avvenute nella vigenza della l. n. 555/1912, in data successiva all'entrata in vigore della costituzione italiana.
Pertanto, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e la perdita dello status per le donne che abbiano contratto matrimonio con cittadino straniero - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa abbia contratto matrimonio con uno straniero.
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il trasferimento della cittadinanza per discendenza materna non ponendosi il tema dell'applicazione retroattiva delle pronunce citate, essendo le nascite rilevanti nel caso di specie avvenute successivamente all'entrata in vigore della Costituzione.
C. Sull'ordine di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione, il
[...]
sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede CP_1 che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al CP_1 resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece tale attività CP_1 materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il CP_1 sostiene che: i) trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione; ii) i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di
Stato civile sarebbero il Cancelliere, il quale, ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile, che,
a propria volta, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte;
iii) l'interesse di controparte sarebbe comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento; iv) il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , dimostra la correttezza della tesi sostenuta;
v) il ha solo compiti di CP_1 CP_1 indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_1 favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna ad un facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Infatti, anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina Controparte_1
l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso,
l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del
D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_1
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie, quindi, alla Circolare del
K.28.1 del 08.04.1991, non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa Controparte_1 esterna (cfr. Cass., sez. un., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass., 09.01.2009, n. 237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Inoltre, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ossia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, CP_1
l'art 14 del d.P.R. n. 123/1989, e l'art. 102, comma 1, del d.P.R. n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera CP_1 comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_1
Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia compiti di CP_1 indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al CP_1 CP_1 contrario, trova la sua logica nel fatto che il è controparte interessata. Controparte_1
D. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza dei ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”. Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, si dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
E. Spese di lite.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle irripetibili e ciò in ragione della complessa interpretazione delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 638/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
2) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1 stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, il 18/11/2025
Il Giudice dott. Andrea D'Alessio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 638 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza,
TRA
nato in [...]-Brasile), in data 30 Ottobre 1982, codice Parte_1
Fiscale/CPF. nr.036.688.529-44, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale di nata in [...]-Brasile), in data Persona_1
7 Settembre 2007, codice Fiscale/CPF. nr.150.841.929-97, altresì rappresentata processualmente da in qualità di madre esercente la responsabilità Persona_2 genitoriale, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Achille Cattaneo, giusta procura allegata digitalmente al ricorso, e che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo pec: Email_1
Parte ricorrente
E
, in persona del tempore, domiciliata ex lege a Trieste, Controparte_1 CP_2
Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, che la rappresenta e difende ex lege, nella persona del Dott. Guglielmo Guglielmi, Avvocato dello Stato.
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 13/2/2024. OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025, mentre parte ricorrente ha concluso come da comparsa di costituzione, non avendo depositato note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sintetica esposizione delle vicende processuali.
Con ricorso depositato in data 12/02/2024 , gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale nei confronti del , al fine di sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al Controparte_1 riconoscimento dello status di cittadini italiani, di cui agli artt. 4 e ss. c.c. del 1865, art. 1 e ss. l. n.
555/1912 e artt. 1 e ss. l. n. 91/1992, ciascuno rilevante per il proprio periodo di vigenza, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
In data 7/5/2025 si è costituito in giudizio il , chiedendo nel merito il rigetto Controparte_1 della domanda di accertamento della cittadinanza italiana e della domanda volta alla condanna del all'esecuzione delle formalità pubblicitarie a fini anagrafici. CP_1
La causa è stata istruita mediante deposito di documentazione ed è stata discussa all'udienza del
2/10/2025, al cui esito il Giudice ha trattenuto il fascicolo per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. in data 29/10/2025.
B. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Pertanto, chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
B.1. Quanto al primo presupposto, parte ricorrente ha allegato la propria discendenza da avo cittadino italiano, individuandolo in nato a [...] il [...], figlio legittimo di Persona_3 [...]
e . Persona_4 Persona_5
Tali dati anagrafici trovano riscontro agli atti, emergendo la relativa conferma dall'estratto per riassunto dal Registro degli atti di nascita, anno 1892, parte I serie – n. 29 (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente).
Occorre, sul punto, segnalare come parte resistente non abbia contestato la qualità di cittadino italiano di per come identificabile alla luce della documentazione anagrafica agli atti, e, Persona_3 pertanto, può assumersi fatto incontestato tra le parti.
B.2. Con riguardo alla continuità della trasmissione, secondo presupposto richiesto dalla norma, occorre anzitutto considerare la contestazione del concernente la carenza di prova circa il legame di CP_1 filiazione intercorrente tra asseritamente prima discendente del predetto Persona_6 cittadino italiano nato a [...], il [...], da e Persona_3 Persona_4
. In particolare, il eccepisce che l'originaria formulazione dell'atto di nascita Persona_5 CP_1 rilevante sul tema, si riferirebbe ad nata il [...] in [...], figlia di Persona_7 Per_8
e di a sua volta figlio di e (cfr. doc. n. 6).
[...] Persona_9 Persona_10 Persona_11
Inoltre, la difesa erariale ha segnalato che l'estratto dell'atto di matrimonio asseritamente riferibile all'asserito avo italiano, identifica quest'ultimo in nato a Vicenza, in [...] Persona_9
20/4/1894, da e da (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente). Persona_10 Persona_12
Tuttavia, non è sfuggito al che tutti i certificati brasiliani indicati a sostegno della predetta CP_1 eccezione, rechino correzioni ai sensi dell'art. 110 della legge brasiliana n. 6015/1973, consistenti, in particolare, nella rettifica: i) del nome di in , ii) del nome dei Persona_9 Persona_3 suoi genitori in e ”; iii) della sua data di nascita, sostituita Persona_4 Persona_5 con il “02/04/1892”. Tali correzioni, ad ogni modo, non sono state ritenute sufficienti dalla difesa erariale, in ragione delle disposizioni italiane che disciplinano le modalità di rettifica e di correzione degli atti di stato civile di cui agli artt. 95 e ss. d.P.R. n. 396/2000, con riguardo alla legittimazione e alle modalità procedurali, richiedenti l'esperimento di una procedura giudiziale dinanzi al Tribunale. Alle predette eccezioni ha fornito risposta parte ricorrente che, con nota del 16/9/2025, sulla cui ammissibilità la difesa ministeriale nulla ha eccepito in sede di discussione, ha allegato che il proprio avo aveva contratto un precedente matrimonio con in data 2/03/1912, poi Controparte_3 deceduta in data 3/03/1933, anch'esso recante le rettifiche di cui sopra. Quanto, poi, alle predette rettifiche, parte ricorrente ha affermato la loro legittimità in conformità alla disciplina normativa di cui all'art. 110 l. brasiliana n. 6015/1973.
Il Tribunale ritiene che le osservazioni di parte ricorrente colgano nel segno.
Infatti, le rettifiche operate ai certificati in parola consentono di raggiungere la prova che
[...]
(Alias sia figlia dello stesso cittadino italiano, di Per_6 Persona_7 Persona_3 cui all'estratto per riassunto dal Registro degli atti di nascita, anno 1892, parte I serie – n. 29 del
Comune di Gruaro (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente).
Sulla validità ed efficacia di tali rettifiche occorre osservare come gli atti pubblici formati all'estero, quand'anche non godano di fede privilegiata, impongono una presunzione di legalità e validità, poiché, come affermato dalla Suprema Corte, «Lo stato di figlio, a norma dell'art. 33 l. 31 maggio
1995, n. 218, è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, legge cui è demandato di regolare presupposti ed effetti del relativo accertamento. Ciò comporta che tale status dipenda dai provvedimenti accertativi e dalle statuizioni giurisdizionali dello Stato estero di nascita, con divieto al giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee o nazionali, ma non implica che la certificazione straniera sia assistita dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., perché in tal caso si attribuirebbe ai funzionari dell'autorità straniera ben più che il potere di attestazione efficace in Italia ex art. 33 della legge n. 218 del 1995, e cioè la veste di pubblico ufficiale, con riguardo alle dichiarazioni rese in scritture di loro formazione ed agli effetti del procedimento di cui agli art. 221 ss. c.p.c.» (cfr. Cass., sez. I, 14/1/2003, n. 367).
La documentazione in parola individua, peraltro, la base giuridica giustificante le rettificazioni di cui si discute, citando l'art. 110 l. brasiliana n. 6015/1973, relativo alla rettifica da parte dell'ufficiale di stato civile, del cui legittimo impiego, in assenza di chiara contestazione e prova sul punto, il Giudice italiano non può fare sindacato, alla luce della presunzione di legittimità degli atti di stato civile stranieri di cui sopra.
Ciò posto, il Tribunale ritiene provato il primo passaggio di discendenza rilevante ai fini della sussistenza del presupposto in parola, con conseguente acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte di essendovi corrispondenza tra il padre della stessa e l' Persona_6 [...]
cittadino italiano nato a [...] il [...]. Per_3
Per quanto attiene, invece, alla ricostruzione degli altri passaggi di discendenza, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. doc. da n. 7 a n. 12 di parte ricorrente) comprova, al netto di alcune irrilevanti traslitterazioni, la discendenza degli stessi dall'avo cittadino italiano nei seguenti termini (il grassetto demarca i nominativi degli odierni ricorrenti): i) , nata in [...] Parte_2 il 2/5/1957, figlia della predetta da e;
ii) Persona_7 Pt_2 Parte_3 [...]
nato in [...] il [...], figlio della predetta Parte_1 Parte_2
e di;
iii) nata in [...] il Persona_13 Persona_1
7/9/2007, figlia di e di . Parte_1 Persona_2
B.3.1. Passando agli elementi impeditivi, modificativi ed estintivi della fattispecie, occorre prendere posizione sulle previsioni di cui agli artt. 11 c.c. del 1865, 1, 7, 8 L. n. 555/1912 e 11, 12, L. n.
91/1992, relativi alle cause di perdita dello status civitatis.
Tali aspetti, oltre a non essere stati oggetto di specifica eccezione di controparte, non sono emersi aliunde, ossia dai documenti depositati agli atti dai ricorrenti, comprovanti, di contro, che
[...]
avo italiano comune ai predetti, non abbia perduto la cittadinanza (cfr. doc. n. 4 di parte Per_3 ricorrente).
Non può, pertanto, aver operato rispetto al predetto, l'art. 11 c.c. del 1865, che prevedeva la perdita della cittadinanza «da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in un paese estero».
Sul punto, infatti, giova rammentare come la corte di legittimità abbia avuto modo di precisare che:
«L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della cosiddetta «grande naturalizzazione» degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali, ciò perché, secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912
e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano» (cfr. Cass., Sez. I, 16/5/2024, n. 13585).
Ciò posto, il Tribunale osserva come non sia emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
B.
3.2. La discendenza per linea materna.
Nel caso di specie la trasmissione dello status civitatis per linea materna si è avuta, con riguardo alla discendenza da (alias e da con Persona_7 Per_3 Pt_1 Parte_2 riguardo ai passaggi concernenti l'acquisto dello status da parte di: i) Pt_1 Parte_2
nata in [...] il [...], e ii) nato in [...] il [...].
[...] Parte_1 Anche in tale ipotesi deve aversi riguardo alla legge vigente al momento dell'acquisto della cittadinanza, ossia al tempo della nascita dei figli delle indicate donne, entrambe avvenute nella vigenza della l. n. 555/1912, in data successiva all'entrata in vigore della costituzione italiana.
Pertanto, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e la perdita dello status per le donne che abbiano contratto matrimonio con cittadino straniero - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa abbia contratto matrimonio con uno straniero.
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il trasferimento della cittadinanza per discendenza materna non ponendosi il tema dell'applicazione retroattiva delle pronunce citate, essendo le nascite rilevanti nel caso di specie avvenute successivamente all'entrata in vigore della Costituzione.
C. Sull'ordine di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione, il
[...]
sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede CP_1 che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al CP_1 resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece tale attività CP_1 materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il CP_1 sostiene che: i) trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione; ii) i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di
Stato civile sarebbero il Cancelliere, il quale, ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile, che,
a propria volta, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte;
iii) l'interesse di controparte sarebbe comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento; iv) il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , dimostra la correttezza della tesi sostenuta;
v) il ha solo compiti di CP_1 CP_1 indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_1 favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna ad un facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Infatti, anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina Controparte_1
l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso,
l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del
D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_1
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie, quindi, alla Circolare del
K.28.1 del 08.04.1991, non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa Controparte_1 esterna (cfr. Cass., sez. un., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass., 09.01.2009, n. 237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Inoltre, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ossia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, CP_1
l'art 14 del d.P.R. n. 123/1989, e l'art. 102, comma 1, del d.P.R. n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera CP_1 comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_1
Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia compiti di CP_1 indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al CP_1 CP_1 contrario, trova la sua logica nel fatto che il è controparte interessata. Controparte_1
D. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza dei ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”. Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, si dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
E. Spese di lite.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle irripetibili e ciò in ragione della complessa interpretazione delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 638/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
2) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1 stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, il 18/11/2025
Il Giudice dott. Andrea D'Alessio