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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/06/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 464/2024
Udienza del 10/06/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione per la parte attrice rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CENZATTI GIACOMO e per la parte convenuta rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. BORELLI SERENA e CIPRIANI FRANCESCA nelle quali le parti hanno proceduto alla precisazione delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 10/06/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento di appello RG n. 464/2024 promosso da:
cod. fisc. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. CENZATTI GIACOMO;
- parte attrice appellante –
Contro
cod. fisc. rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dall'avv. BORELLI SERENA e CIPRIANI FRANCESCA;
- parte convenuta appellata –
Oggetto: appello sentenza giudice di pace 1 agosto 2023 n. 521.
Conclusioni parte attrice: “accogliere preliminarmente l'eccezione di competenza per valore del giudice di pace essendo la domanda indeterminata e comunque superiore ad
€ 5000,00 risultando in primo grado competente il Tribunale di Pistoia;
nel merito: accogliere dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta per i motivi esposti nella nar- rativa della comparsa di costituzione di primo grado e riproposti in sede di conclusioni e comunque voglia accettare la sua estraneità quanto addebitato;
In subordine: voglia rilevare ed accettare sempre e comunque il concorso dell'attore nella determinazione dei danni in maniera prevalente o comunque nella misura che sarà accettata ai sensi dell'articolo 1227 cc è tutto ove non sia accalarata l'esimente invocata del caso fortuito prevista dall'articolo 2051 cc e con riferimento a quanto richiesto se ne contesta il nesso eziologico, l'importo in merito agli interventi eseguiti rispetto a quelli eventualmente necessari , la loro congruità ed economicità, oltre all'effettiva realizzazione nonché la corresponsione di quanto sia stata ef- fettivamente dovuto anche in merito alla vendita alla vettura alla stessa carrozzeria prima delle preparazioni;
il tutto è sempre con il favore delle spese competenze dell'unità in en- trambi i gradi di giudizio per i quali ci si dichiara fin d'ora antistatari”.
Conclusioni parte convenuta: “in via principale: a) in rito, dichiarare l'appello inammissibile per difetto dei requisiti formali ex art. 342 c.p.c.; b) nel merito, rigettare il gra- vame proposto dalla sig.ra , perché infondato in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi tutti di cui al presen onfermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado;
- in via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie di Parte Appellante, per quanto ampiamente dedotto in atti, e si chiede acquisirsi il fascicolo integrale di primo grado (cartaceo); - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
2 per entrambi i gradi di giudizio e con condanna di Parte Appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. con quantificazione equitativa ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto di essere stata convenuta di fronte al Parte_1
Giudice di Pace da parte di affinché la stessa fosse condannata ex CP_1 art. 2051 c.c. in qualità di custode per risarcimento dei danni subiti all'autovettura dell'attore in occasione di un sinistro avvenuto il 26 settembre 2021, quando, du- rante una giornata particolarmente burrascosa, l'autovettura del CP_1 mentre si trovava su via Circonvallazione nel Comune di Buggiano era stata col- pita da un ramo caduto da un albero in prossimità dei civici 19 e 31. A seguito di ciò l'attore – ritenendo che il ramo si fosse staccato da un albero nella proprietà della convenuta - aveva proposto domanda di risarcimento di fronte al giudice di pace di Pistoia chiedendo un risarcimento di 5.000 €.
In sede del giudizio di primo grado l'appellante aveva eccepito:
a) in difetto di competenza per valore del giudice di pace;
b) la sostanziale sua estraneità all'accaduto dal momento che non vi era nessuna prova che il ramo fosse caduto da un albero presso la sua proprietà;
c) l'esistenza di un caso fortuito in quanto le condizioni atmosferiche erano del tutto eccezionali;
d) l'autovettura era stata venduta a terzi.
Il giudice di pace, con la sentenza impugnata, accolto la domanda dell'at- tore.
2.- Avverso di essa, aveva proposto appello deducendo: Parte_2
a) insufficienza e contraddittorietà degli elementi probatori posti a fonda- mento della domanda;
b) mancata applicazione degli artt. 2051 e art. 1227 c.c.;
c) l'esistenza di un mero preventivo non consente di ritenere provato il danno da esborso economico;
d) la vettura non era più di proprietà dell'attore in primo grado.
Si è costituto in giudizio eccependo: CP_1
a) l'inammissibilità dell'appello;
b) la piena validità delle prove acquisite in ordine alla provenienza del ramo caduto dal giardino dell'attrice;
c) l'insussistenza del caso fortuito;
d) la realizzazione degli interventi di riparazione.
3 3.- L'elevazione del limite di competenza per valore del giudice di pace a €
10.000,00 consente di superare l'eccezione dell'appellante (peraltro il valore ri- spetto al quale deve essere valutata la competenza è solo quello indicato nell'atto introduttivo e non quello disposto nella decisione finale).
Rilevata l'insussistenza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello – il quale ben chiarisce le doglianza avverso la sentenza impugnata - nel merito si ri- leva che non sono risultati contestati rilievi del geom. - relativi all'indi- CP_2 viduazione catastale della particella nella quale era posizionato dall'albero il cui ramo era andato a colpire l'autovettura della parte appellata – dai quali è emerso che essa doveva essere identificata in quella n. 1552 del foglio di mappa 12 del
Comune di Buggiano che, per l'appunto, risulta intestata all'appellante. Inoltre, dalle fotografie depositate e scattate dalle persone accorse sul luogo del sinistro si vede chiaramente come l'albero si trovi a ridosso della strada, ovvero esattamente in quella particella indicata dal geometra.
Inoltre, tutti i testi escussi hanno chiaramente indicato che il ramo che aveva colpito l'autovettura si era staccato dall'albero presente in quella proprietà limitrofa alla strada e che corrisponde proprio a quelle rilevata dal geom. CP_2
i testi oculari e hanno confermato la circostanza Tes_1 Testimone_2 per averla veduta de visu.
Con riguardo puoi alla questione relativa all'esistenza del caso fortuito, sono convincenti le considerazioni svolte da parte appellata il merito ai requisiti richie- sto dalla giurisprudenza per la sua realizzazione. Parte convenuta (ed oggi appel- lante) – su cui incombeva il relativo onere probatorio - non ha, nel giudizio di primo grado, sufficientemente provato il requisito della imprevedibilità assoluta dell'e- vento atmosferico mentre le non ottimali condizioni di manutenzione del giardino
(tanto che parte appellante ha ammesso che il taglio degli alberi risaliva all'anno
2011, e, quindi, a più di 10 anni dall'accaduto) consentono addirittura di escludere la ricorrenza di quel presupposto.
Non ti comprende poi sotto quali punti di vista possa anche solo ipotizzarsi un concorso di colpa dell'appellato il quale si era trovata se nel posto sbagliato – in quanto la via era pubblica sicuramente nel momento sbagliato esattamente nello sfortunato momento in cui il ramo aveva ceduto.
Infine, che l'appellato avesse effettivamente corrisposto le somme per la ri- parazione del l'autoveicolo è provato dalla copia del bonifico di € 5.164,20 eseguito il 26 ottobre 2021.
4 Non solo quindi la sentenza deve essere confermata in quanto assoluta- mente priva delle aporie lamentate, ma la parte appellante deve essere condannata non solo alle spese legali sostenute dall'appellata, ma anche ad una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata stante la palese infondatezza dell'appello dando atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R 30 maggio 2002 n. 115.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Giu- Parte_1 dice di Pace di Pistoia 1 agosto 2023 n. 521:
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_2 [...]
che si liquidano in € 1.800,00 oltre accessori come per legge, nonché CP_1 la somma di € 500,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata;
- condanna a corrispondere il doppio del contributo Parte_2 unificato ai se2nsi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R 30 maggio 2002 n. 115;
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
10/06/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
5
RGN. N. 464/2024
Udienza del 10/06/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione per la parte attrice rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CENZATTI GIACOMO e per la parte convenuta rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. BORELLI SERENA e CIPRIANI FRANCESCA nelle quali le parti hanno proceduto alla precisazione delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 10/06/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento di appello RG n. 464/2024 promosso da:
cod. fisc. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. CENZATTI GIACOMO;
- parte attrice appellante –
Contro
cod. fisc. rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dall'avv. BORELLI SERENA e CIPRIANI FRANCESCA;
- parte convenuta appellata –
Oggetto: appello sentenza giudice di pace 1 agosto 2023 n. 521.
Conclusioni parte attrice: “accogliere preliminarmente l'eccezione di competenza per valore del giudice di pace essendo la domanda indeterminata e comunque superiore ad
€ 5000,00 risultando in primo grado competente il Tribunale di Pistoia;
nel merito: accogliere dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta per i motivi esposti nella nar- rativa della comparsa di costituzione di primo grado e riproposti in sede di conclusioni e comunque voglia accettare la sua estraneità quanto addebitato;
In subordine: voglia rilevare ed accettare sempre e comunque il concorso dell'attore nella determinazione dei danni in maniera prevalente o comunque nella misura che sarà accettata ai sensi dell'articolo 1227 cc è tutto ove non sia accalarata l'esimente invocata del caso fortuito prevista dall'articolo 2051 cc e con riferimento a quanto richiesto se ne contesta il nesso eziologico, l'importo in merito agli interventi eseguiti rispetto a quelli eventualmente necessari , la loro congruità ed economicità, oltre all'effettiva realizzazione nonché la corresponsione di quanto sia stata ef- fettivamente dovuto anche in merito alla vendita alla vettura alla stessa carrozzeria prima delle preparazioni;
il tutto è sempre con il favore delle spese competenze dell'unità in en- trambi i gradi di giudizio per i quali ci si dichiara fin d'ora antistatari”.
Conclusioni parte convenuta: “in via principale: a) in rito, dichiarare l'appello inammissibile per difetto dei requisiti formali ex art. 342 c.p.c.; b) nel merito, rigettare il gra- vame proposto dalla sig.ra , perché infondato in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi tutti di cui al presen onfermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado;
- in via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie di Parte Appellante, per quanto ampiamente dedotto in atti, e si chiede acquisirsi il fascicolo integrale di primo grado (cartaceo); - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
2 per entrambi i gradi di giudizio e con condanna di Parte Appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. con quantificazione equitativa ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto di essere stata convenuta di fronte al Parte_1
Giudice di Pace da parte di affinché la stessa fosse condannata ex CP_1 art. 2051 c.c. in qualità di custode per risarcimento dei danni subiti all'autovettura dell'attore in occasione di un sinistro avvenuto il 26 settembre 2021, quando, du- rante una giornata particolarmente burrascosa, l'autovettura del CP_1 mentre si trovava su via Circonvallazione nel Comune di Buggiano era stata col- pita da un ramo caduto da un albero in prossimità dei civici 19 e 31. A seguito di ciò l'attore – ritenendo che il ramo si fosse staccato da un albero nella proprietà della convenuta - aveva proposto domanda di risarcimento di fronte al giudice di pace di Pistoia chiedendo un risarcimento di 5.000 €.
In sede del giudizio di primo grado l'appellante aveva eccepito:
a) in difetto di competenza per valore del giudice di pace;
b) la sostanziale sua estraneità all'accaduto dal momento che non vi era nessuna prova che il ramo fosse caduto da un albero presso la sua proprietà;
c) l'esistenza di un caso fortuito in quanto le condizioni atmosferiche erano del tutto eccezionali;
d) l'autovettura era stata venduta a terzi.
Il giudice di pace, con la sentenza impugnata, accolto la domanda dell'at- tore.
2.- Avverso di essa, aveva proposto appello deducendo: Parte_2
a) insufficienza e contraddittorietà degli elementi probatori posti a fonda- mento della domanda;
b) mancata applicazione degli artt. 2051 e art. 1227 c.c.;
c) l'esistenza di un mero preventivo non consente di ritenere provato il danno da esborso economico;
d) la vettura non era più di proprietà dell'attore in primo grado.
Si è costituto in giudizio eccependo: CP_1
a) l'inammissibilità dell'appello;
b) la piena validità delle prove acquisite in ordine alla provenienza del ramo caduto dal giardino dell'attrice;
c) l'insussistenza del caso fortuito;
d) la realizzazione degli interventi di riparazione.
3 3.- L'elevazione del limite di competenza per valore del giudice di pace a €
10.000,00 consente di superare l'eccezione dell'appellante (peraltro il valore ri- spetto al quale deve essere valutata la competenza è solo quello indicato nell'atto introduttivo e non quello disposto nella decisione finale).
Rilevata l'insussistenza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello – il quale ben chiarisce le doglianza avverso la sentenza impugnata - nel merito si ri- leva che non sono risultati contestati rilievi del geom. - relativi all'indi- CP_2 viduazione catastale della particella nella quale era posizionato dall'albero il cui ramo era andato a colpire l'autovettura della parte appellata – dai quali è emerso che essa doveva essere identificata in quella n. 1552 del foglio di mappa 12 del
Comune di Buggiano che, per l'appunto, risulta intestata all'appellante. Inoltre, dalle fotografie depositate e scattate dalle persone accorse sul luogo del sinistro si vede chiaramente come l'albero si trovi a ridosso della strada, ovvero esattamente in quella particella indicata dal geometra.
Inoltre, tutti i testi escussi hanno chiaramente indicato che il ramo che aveva colpito l'autovettura si era staccato dall'albero presente in quella proprietà limitrofa alla strada e che corrisponde proprio a quelle rilevata dal geom. CP_2
i testi oculari e hanno confermato la circostanza Tes_1 Testimone_2 per averla veduta de visu.
Con riguardo puoi alla questione relativa all'esistenza del caso fortuito, sono convincenti le considerazioni svolte da parte appellata il merito ai requisiti richie- sto dalla giurisprudenza per la sua realizzazione. Parte convenuta (ed oggi appel- lante) – su cui incombeva il relativo onere probatorio - non ha, nel giudizio di primo grado, sufficientemente provato il requisito della imprevedibilità assoluta dell'e- vento atmosferico mentre le non ottimali condizioni di manutenzione del giardino
(tanto che parte appellante ha ammesso che il taglio degli alberi risaliva all'anno
2011, e, quindi, a più di 10 anni dall'accaduto) consentono addirittura di escludere la ricorrenza di quel presupposto.
Non ti comprende poi sotto quali punti di vista possa anche solo ipotizzarsi un concorso di colpa dell'appellato il quale si era trovata se nel posto sbagliato – in quanto la via era pubblica sicuramente nel momento sbagliato esattamente nello sfortunato momento in cui il ramo aveva ceduto.
Infine, che l'appellato avesse effettivamente corrisposto le somme per la ri- parazione del l'autoveicolo è provato dalla copia del bonifico di € 5.164,20 eseguito il 26 ottobre 2021.
4 Non solo quindi la sentenza deve essere confermata in quanto assoluta- mente priva delle aporie lamentate, ma la parte appellante deve essere condannata non solo alle spese legali sostenute dall'appellata, ma anche ad una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata stante la palese infondatezza dell'appello dando atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R 30 maggio 2002 n. 115.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Giu- Parte_1 dice di Pace di Pistoia 1 agosto 2023 n. 521:
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_2 [...]
che si liquidano in € 1.800,00 oltre accessori come per legge, nonché CP_1 la somma di € 500,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata;
- condanna a corrispondere il doppio del contributo Parte_2 unificato ai se2nsi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R 30 maggio 2002 n. 115;
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
10/06/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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