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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 12287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12287 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 14746/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
P.IVA E CF , IN Parte_1 P.IVA_1
PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.TE DAVID LEBRO DOMICILIATO PER LA CARICA ALLA VIA
MORELLI, 45 NAPOLI RAPPRESENTATO E DIFESO, CONGIUNTAMENTE E DISGIUNTAMENTE
DALL'AVV FRANCESCO RUSSO DELL'AVVOCATURA (CF E AVV. C.F._1
IV HI, (CF: ), CHE LA RAPPRESENTANO E C.F._2
DIFENDONO IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
CON SEDE LEGALE IN NAPOLI AL CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4, Controparte_1
P. IVA. IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE P.IVA_2
RAPPRESENTANTE DOTT. , RAPPRESENTATA E DIFESA GIUSTA PROCURA Controparte_2
SU FOGLIO SEPARATO DA INTENDERSI APPOSTA IN CALCE AL PRESENTE ATTO DALL'AVV.
GI AR (C.F. E CON QUESTI ELETTIVAMENTE C.F._3
DOMICILIATA IN NAPOLI ALLA VIA LUCA
p. 1 GIORDANO N. 90A., CHE LA RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso monitorio depositato il 30 marzo 2022, la operatore Controparte_1 economico nel settore dei servizi integrati di gestione di patrimoni immobiliari mediante l'utilizzo del sistema informatico “Tiger PM Web”, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 3242/2022 per l'importo di euro 14.420,02, oltre interessi e spese, nei confronti dell' Controparte_3
La società ha dedotto che il credito trae origine da un contratto sottoscritto con l' Parte_2
avente ad oggetto servizi di consulenza, manutenzione, assistenza e formazione del personale sull'utilizzo del sistema “Tiger PM Web”, contratto poi rinnovato nel corso degli anni;
nonché da successive richieste del Direttore Generale dell' del 9 Pt_2
marzo 2015 e dell'8 aprile 2016, per interventi di personalizzazione e giornate di affiancamento e formazione, con correlativa emissione delle fatture nn. 258 del 6 marzo
2015, 788 del 2 aprile 2015 (per residuo IVA) e 3073 del 29 aprile 2016.
Ha proposto opposizione l' eccependo in via preliminare il difetto di CP_3 legittimazione passiva in capo all' e deducendo, in via subordinata, Pt_1
l'inesistenza di un valido contratto per violazione del d.lgs. n. 163/2006 (mancanza di determina a contrarre e divieto di rinnovo tacito) e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita con comparsa di risposta, contestando integralmente CP_1
l'opposizione e insistendo sulla legittimazione passiva di in ragione del Pt_1 subentro dell'Agenzia nei rapporti degli nonché sulla pacifica esecuzione e non Pt_2
contestazione delle prestazioni fatturate nel biennio 2015–2016.
Ebbene, la domanda attorea in opposizione è fondata e merita accoglimento.
La questione centrale attiene alla legittimazione passiva dell' rispetto CP_3
alla pretesa creditoria derivante da prestazioni rese in favore dello negli Parte_2
p. 2 anni 2015–2016, alla luce del riordino degli del fenomeno successorio CP_4
delineato dalla normativa regionale.
È pacifico tra le parti che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, lett. a), della L.R.
n. 1/2016, la Giunta regionale abbia disposto lo scioglimento e la messa in CP_3
liquidazione degli con Delibera n. 328 del 16 luglio 2019, e che il CP_4
Regolamento regionale n. 4/2016, come modificato dal Regolamento n. 3/2019 e dalla
Delibera n. 74 dell'11 febbraio 2020, prevedesse il subentro di nei rapporti attivi Pt_1
e passivi: «L' subentra, alla data della delibera di scioglimento e messa in Pt_1 liquidazione degli della in tutti i rapporti attivi e CP_5 Controparte_6
passivi da questi posti in essere», con le modalità di cui all'art.
7-bis. Tuttavia, la stessa disciplina regionale configura una liquidazione separata, con perdurante soggettività degli IACP “in liquidazione” sino al decreto di estinzione, ed assegna al commissario liquidatore, d'intesa con il compito di «garantire l'ordinaria attività gestionale Pt_1 di ciascun I.A.C.P. e compiere gli atti utili per la liquidazione, fino alla data del decreto di estinzione».
Soprattutto, il comma 4-bis dell'art.
7-bis stabilisce che «Gli in liquidazione, Pt_2 al fine di coprire il deficit di cui sopra, nonché far fronte all'eventuale ulteriore deficit derivante da contenziosi relativi alle annualità antecendenti l'entrata in vigore della presente disposizione, vengono annualmente dotati, con provvedimento di Giunta regionale… di un ulteriore complesso di immobili dell' ». CP_7
La ratio di tale previsione riguarda i contenziosi e, più in generale, i debiti afferenti ad annualità precedenti all'entrata in vigore della disciplina integrativa restano in carico allo IACP in liquidazione sino alla sua estinzione, con predisposizione di mezzi patrimoniali ad hoc per farvi fronte.
Ebbene, nel caso in esame, il fatto generatore della pretesa azionata – le prestazioni di consulenza, formazione e assistenza rese in favore dello – si colloca negli Parte_2 anni 2015 e 2016, dunque anteriormente alla delibera di scioglimento e messa in liquidazione del 2019 e all'inserimento del comma 4-bis nel 2020.
p. 3 Ciò impone di ritenere che la titolarità passiva del debito, ove sussistente, gravi sullo
, quale distinto centro di Controparte_8 imputazione di obbligazioni, e non sull' CP_3
A conforto di tale esito milita anche l'ulteriore arresto richiamato dall'opponente; in particolare, si segnala la pronuncia del Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, che in fattispecie relativa all ebbe a statuire: «ne viene anzitutto il sicuro CP_3
rigetto della domanda… nei riguardi dell' Parte_3
che, rispetto a siffatto accordo, è affatto estranea».
[...] CP_9
L'orientamento complessivo, dunque, depone per l'estraneità di ai debiti Pt_1
maturati in epoca antecedente, con permanenza delle relative obbligazioni in capo all'ente in liquidazione sino alla sua estinzione.
La diversa tesi di parte opposta, secondo cui l'anticipazione del fenomeno successorio alla data della delibera di scioglimento comporterebbe il trasferimento generalizzato anche dei debiti relativi ad annualità pregresse, non può essere condivisa, poiché confonde la successione nei rapporti attivi e passivi con la distinta previsione del regime dei debiti pregressi espressamente trattati dal comma 4-bis e dall'assetto della liquidazione separata. La norma regionale distingue chiaramente la funzione del subentro dall'allocazione dei debiti pregressi, prevedendo per questi ultimi la dotazione di beni agli IACP in liquidazione, ossia al soggetto che deve sopportarne il carico sino all'estinzione.
La fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di risulta, Pt_1 pertanto, assorbente rispetto alle ulteriori questioni dedotte in via subordinata. Le censure di nullità del rinnovo e di carenza di determina a contrarre, muovendo da possibili invalidità del titolo negoziale, non necessitano di scrutinio nel presente rapporto processuale, in quanto, per le ragioni esposte, il convenuto non è il Pt_1
soggetto tenuto all'adempimento.
Parimenti, l'eccezione di prescrizione non va affrontata in questa sede, stante l'esito pregiudiziale sulla legittimazione.
La regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza, dovendo la sopportare gli oneri del presente giudizio. Controparte_1
p. 4 Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alla CP_3
pretesa azionata e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3242/2022;
− la alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 CP_3
del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 euro totali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 27/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
p. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
P.IVA E CF , IN Parte_1 P.IVA_1
PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.TE DAVID LEBRO DOMICILIATO PER LA CARICA ALLA VIA
MORELLI, 45 NAPOLI RAPPRESENTATO E DIFESO, CONGIUNTAMENTE E DISGIUNTAMENTE
DALL'AVV FRANCESCO RUSSO DELL'AVVOCATURA (CF E AVV. C.F._1
IV HI, (CF: ), CHE LA RAPPRESENTANO E C.F._2
DIFENDONO IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
CON SEDE LEGALE IN NAPOLI AL CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4, Controparte_1
P. IVA. IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE P.IVA_2
RAPPRESENTANTE DOTT. , RAPPRESENTATA E DIFESA GIUSTA PROCURA Controparte_2
SU FOGLIO SEPARATO DA INTENDERSI APPOSTA IN CALCE AL PRESENTE ATTO DALL'AVV.
GI AR (C.F. E CON QUESTI ELETTIVAMENTE C.F._3
DOMICILIATA IN NAPOLI ALLA VIA LUCA
p. 1 GIORDANO N. 90A., CHE LA RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso monitorio depositato il 30 marzo 2022, la operatore Controparte_1 economico nel settore dei servizi integrati di gestione di patrimoni immobiliari mediante l'utilizzo del sistema informatico “Tiger PM Web”, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 3242/2022 per l'importo di euro 14.420,02, oltre interessi e spese, nei confronti dell' Controparte_3
La società ha dedotto che il credito trae origine da un contratto sottoscritto con l' Parte_2
avente ad oggetto servizi di consulenza, manutenzione, assistenza e formazione del personale sull'utilizzo del sistema “Tiger PM Web”, contratto poi rinnovato nel corso degli anni;
nonché da successive richieste del Direttore Generale dell' del 9 Pt_2
marzo 2015 e dell'8 aprile 2016, per interventi di personalizzazione e giornate di affiancamento e formazione, con correlativa emissione delle fatture nn. 258 del 6 marzo
2015, 788 del 2 aprile 2015 (per residuo IVA) e 3073 del 29 aprile 2016.
Ha proposto opposizione l' eccependo in via preliminare il difetto di CP_3 legittimazione passiva in capo all' e deducendo, in via subordinata, Pt_1
l'inesistenza di un valido contratto per violazione del d.lgs. n. 163/2006 (mancanza di determina a contrarre e divieto di rinnovo tacito) e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita con comparsa di risposta, contestando integralmente CP_1
l'opposizione e insistendo sulla legittimazione passiva di in ragione del Pt_1 subentro dell'Agenzia nei rapporti degli nonché sulla pacifica esecuzione e non Pt_2
contestazione delle prestazioni fatturate nel biennio 2015–2016.
Ebbene, la domanda attorea in opposizione è fondata e merita accoglimento.
La questione centrale attiene alla legittimazione passiva dell' rispetto CP_3
alla pretesa creditoria derivante da prestazioni rese in favore dello negli Parte_2
p. 2 anni 2015–2016, alla luce del riordino degli del fenomeno successorio CP_4
delineato dalla normativa regionale.
È pacifico tra le parti che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, lett. a), della L.R.
n. 1/2016, la Giunta regionale abbia disposto lo scioglimento e la messa in CP_3
liquidazione degli con Delibera n. 328 del 16 luglio 2019, e che il CP_4
Regolamento regionale n. 4/2016, come modificato dal Regolamento n. 3/2019 e dalla
Delibera n. 74 dell'11 febbraio 2020, prevedesse il subentro di nei rapporti attivi Pt_1
e passivi: «L' subentra, alla data della delibera di scioglimento e messa in Pt_1 liquidazione degli della in tutti i rapporti attivi e CP_5 Controparte_6
passivi da questi posti in essere», con le modalità di cui all'art.
7-bis. Tuttavia, la stessa disciplina regionale configura una liquidazione separata, con perdurante soggettività degli IACP “in liquidazione” sino al decreto di estinzione, ed assegna al commissario liquidatore, d'intesa con il compito di «garantire l'ordinaria attività gestionale Pt_1 di ciascun I.A.C.P. e compiere gli atti utili per la liquidazione, fino alla data del decreto di estinzione».
Soprattutto, il comma 4-bis dell'art.
7-bis stabilisce che «Gli in liquidazione, Pt_2 al fine di coprire il deficit di cui sopra, nonché far fronte all'eventuale ulteriore deficit derivante da contenziosi relativi alle annualità antecendenti l'entrata in vigore della presente disposizione, vengono annualmente dotati, con provvedimento di Giunta regionale… di un ulteriore complesso di immobili dell' ». CP_7
La ratio di tale previsione riguarda i contenziosi e, più in generale, i debiti afferenti ad annualità precedenti all'entrata in vigore della disciplina integrativa restano in carico allo IACP in liquidazione sino alla sua estinzione, con predisposizione di mezzi patrimoniali ad hoc per farvi fronte.
Ebbene, nel caso in esame, il fatto generatore della pretesa azionata – le prestazioni di consulenza, formazione e assistenza rese in favore dello – si colloca negli Parte_2 anni 2015 e 2016, dunque anteriormente alla delibera di scioglimento e messa in liquidazione del 2019 e all'inserimento del comma 4-bis nel 2020.
p. 3 Ciò impone di ritenere che la titolarità passiva del debito, ove sussistente, gravi sullo
, quale distinto centro di Controparte_8 imputazione di obbligazioni, e non sull' CP_3
A conforto di tale esito milita anche l'ulteriore arresto richiamato dall'opponente; in particolare, si segnala la pronuncia del Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, che in fattispecie relativa all ebbe a statuire: «ne viene anzitutto il sicuro CP_3
rigetto della domanda… nei riguardi dell' Parte_3
che, rispetto a siffatto accordo, è affatto estranea».
[...] CP_9
L'orientamento complessivo, dunque, depone per l'estraneità di ai debiti Pt_1
maturati in epoca antecedente, con permanenza delle relative obbligazioni in capo all'ente in liquidazione sino alla sua estinzione.
La diversa tesi di parte opposta, secondo cui l'anticipazione del fenomeno successorio alla data della delibera di scioglimento comporterebbe il trasferimento generalizzato anche dei debiti relativi ad annualità pregresse, non può essere condivisa, poiché confonde la successione nei rapporti attivi e passivi con la distinta previsione del regime dei debiti pregressi espressamente trattati dal comma 4-bis e dall'assetto della liquidazione separata. La norma regionale distingue chiaramente la funzione del subentro dall'allocazione dei debiti pregressi, prevedendo per questi ultimi la dotazione di beni agli IACP in liquidazione, ossia al soggetto che deve sopportarne il carico sino all'estinzione.
La fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di risulta, Pt_1 pertanto, assorbente rispetto alle ulteriori questioni dedotte in via subordinata. Le censure di nullità del rinnovo e di carenza di determina a contrarre, muovendo da possibili invalidità del titolo negoziale, non necessitano di scrutinio nel presente rapporto processuale, in quanto, per le ragioni esposte, il convenuto non è il Pt_1
soggetto tenuto all'adempimento.
Parimenti, l'eccezione di prescrizione non va affrontata in questa sede, stante l'esito pregiudiziale sulla legittimazione.
La regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza, dovendo la sopportare gli oneri del presente giudizio. Controparte_1
p. 4 Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alla CP_3
pretesa azionata e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3242/2022;
− la alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 CP_3
del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 euro totali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 27/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
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