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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2853/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL SORBO VINCENZO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, AT
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12395/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Presso Sede
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Presso Sede 80100 NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011810471000 VARIE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011810471000 VARIE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011810471000 VARIE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011810471000 VARIE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011810471000 VARIE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011810471000 VARIE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011810471000 VARIE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011810471000 VARIE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1404/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata del 31/05/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione e
Agenzia Entrate D.P. II Napoli, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data
28/06/2025, la sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 071 2025 90118104 71 000, notificata in data 01/04/2025, riferita alle sottostanti
Cartelle di Pagamento:
1) n. 071 2011 00849305 71 000, notificata l'11/07/2012, relativa ad IVA, IRAP, IRPEF ed Addizionali per l'anno di imposta 2007, pari a € 7.763,65;
2) n. 071 2011 01100985 00 000, notificata il 27/05/2011, relativa ad IRAP per l'anno di imposta 2006, pari a € 2.119,59;
3) n. 071 2012 00007979 06 000, notificata il 16/02/2012, relativa ad IVA, IRAP, IRPEF ed Addizionali per gli anni di imposta 2003 e 2008, pari a € 8.371,20;
4) n. 071 2012 00007979 06 000, notificata il 16/02/2012, relativa a Ritenute su Indennità per Cessazione rapporto di lavoro per l'anno di imposta 2008, pari a € 1.563,01;
5) n. 071 2012 01184553 37 000, notificata il 22/01/2013, relativa a Liquidazione Spese Giudizio per l'anno di imposta 1999, pari a € 2.361,00;
6) n. 071 2012 01517122 38 000, notificata l'11/01/2013, relativa ad IVA, IRAP, IRPEF ed Addizionali per l'anno di imposta 2003, pari a € 8.096,91;
7) n. 071 2013 00279405 41 000, notificata il 22/02/2013, relativa a Contributi Cassa Previdenza Forense per l'anno di imposta 2009, pari a € 217,05;
8) n. 071 2013 01442700 92 000 notificata il 28/04/2014, relativa ad IVA, IRAP, IRPEF ed Addizionali per l'anno di imposta 2010 pari a € 4.672,55;
9) n. 071 2015 00551848 53 000 notificata il 20/06/2015, relativa ad IRAP per l'anno di imposta 2011 pari a € 3.073,55;
per un totale pari ad € 38.238,51.
Avendo fatto rilevare di aver aderito, in data 30/04/2019, alla Definizione Agevolata (Rottamazione Ter) di cui alla Legge 145/2018, ex art. 1, commi 1894 e 185, dalla quale è poi decaduta a seguito del mancato pagamento delle relative rate, la ricorrente ha impugnato la predetta Intimazione di Pagamento per i seguenti motivi:
- Intervenuta prescrizione dei presunti crediti iscritti a ruolo con le Cartelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 , con conseguente illegittimità nella domanda di definizione agevolata;
- Intervenuta decadenza del potere di accertamento;
- Erronea inclusione di Cartelle Prescritte;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate D.P. Napoli, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 07/07/2025, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notificazione, non solo delle Cartelle di Pagamento richiamate nell'Intimazione di Pagamento impugnata, ma anche dei successivi seguenti atti esattivi:
- Intimazione di Pagamento n. 071 2012 9009138 81 000 in data 21/05/2012;
- Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria in data 12/11/2015;
che, oltre a cristallizzare la pretesa creditoria, hanno interrotto il termine prescrizionale decennale.
Ha inoltre fatto rilevare che in data 30/04/2019 la ricorrente aveva aderito alla procedura di definizione agevolata (rottamazione ter), poi decaduta a seguito del mancato pagamento delle rate convenute.
Insistendo sulla legittimità del proprio operato, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate Riscossione, non si è costituita nel giudizio.
La sig.ra Ricorrente_1, con proprie Memorie Illustrative depositate in data 15/01/2026, impugnando e contestando le Memorie di costituzione dell'Ufficio, ha fatto in particolar modo rilevare che l'adesione alla
Definizione Agevolata in data 30/04/2019, tra l'altro decaduta per il mancato pagamento delle rate accordate, non è idonea a produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione, né può essere qualificata come riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c.
Riportandosi al ricorso introduttivo ha insistito per il suo accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta incontestato, in quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, che questa, in data 30/04/2019, in riferimento alle Cartelle di Pagamento richiamate nell'Intimazione di Pagamento in questa sede impugnata, aveva presentato istanza per accedere ai benefici della definizione agevolata (Rottamazione) con la quale si era impegnata ad estinguere la debitoria attraverso un piano di rateazione del quale non aveva pagato neanche una rata.
È evidente, pertanto, che l'adesione alla Definizione Agevolata, nonchè l'istanza di rateizzazione del debito oggetto delle cartelle, è incompatibile con l'affermazione della contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle stesse.
La contribuente, infatti, ha formulato la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non può negare di conoscere (Indirizzo_1/2018, n. 27672/2020, n. 11338/2023 e n. 3414/2024).
Aggiungasi, inoltre, che la richiesta di rateizzazione poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto delle Cartelle di Pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, essendo sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta.
Ne consegue che, non può essere accolta né l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti, né quella di intervenuta prescrizione, atteso che il relativo termine è stato interrotto proprio dalla presentazione e dall'accoglimento dell'istanza di Rottamazione in data 30/04/2019.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli,
RESPINGE
il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Napoli, 28/01/2026
Il AT Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Vincenzo Del Sorbo
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL SORBO VINCENZO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, AT
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12395/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Presso Sede
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Presso Sede 80100 NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011810471000 VARIE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011810471000 VARIE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011810471000 VARIE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011810471000 VARIE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011810471000 VARIE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011810471000 VARIE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011810471000 VARIE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011810471000 VARIE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1404/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata del 31/05/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione e
Agenzia Entrate D.P. II Napoli, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data
28/06/2025, la sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 071 2025 90118104 71 000, notificata in data 01/04/2025, riferita alle sottostanti
Cartelle di Pagamento:
1) n. 071 2011 00849305 71 000, notificata l'11/07/2012, relativa ad IVA, IRAP, IRPEF ed Addizionali per l'anno di imposta 2007, pari a € 7.763,65;
2) n. 071 2011 01100985 00 000, notificata il 27/05/2011, relativa ad IRAP per l'anno di imposta 2006, pari a € 2.119,59;
3) n. 071 2012 00007979 06 000, notificata il 16/02/2012, relativa ad IVA, IRAP, IRPEF ed Addizionali per gli anni di imposta 2003 e 2008, pari a € 8.371,20;
4) n. 071 2012 00007979 06 000, notificata il 16/02/2012, relativa a Ritenute su Indennità per Cessazione rapporto di lavoro per l'anno di imposta 2008, pari a € 1.563,01;
5) n. 071 2012 01184553 37 000, notificata il 22/01/2013, relativa a Liquidazione Spese Giudizio per l'anno di imposta 1999, pari a € 2.361,00;
6) n. 071 2012 01517122 38 000, notificata l'11/01/2013, relativa ad IVA, IRAP, IRPEF ed Addizionali per l'anno di imposta 2003, pari a € 8.096,91;
7) n. 071 2013 00279405 41 000, notificata il 22/02/2013, relativa a Contributi Cassa Previdenza Forense per l'anno di imposta 2009, pari a € 217,05;
8) n. 071 2013 01442700 92 000 notificata il 28/04/2014, relativa ad IVA, IRAP, IRPEF ed Addizionali per l'anno di imposta 2010 pari a € 4.672,55;
9) n. 071 2015 00551848 53 000 notificata il 20/06/2015, relativa ad IRAP per l'anno di imposta 2011 pari a € 3.073,55;
per un totale pari ad € 38.238,51.
Avendo fatto rilevare di aver aderito, in data 30/04/2019, alla Definizione Agevolata (Rottamazione Ter) di cui alla Legge 145/2018, ex art. 1, commi 1894 e 185, dalla quale è poi decaduta a seguito del mancato pagamento delle relative rate, la ricorrente ha impugnato la predetta Intimazione di Pagamento per i seguenti motivi:
- Intervenuta prescrizione dei presunti crediti iscritti a ruolo con le Cartelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 , con conseguente illegittimità nella domanda di definizione agevolata;
- Intervenuta decadenza del potere di accertamento;
- Erronea inclusione di Cartelle Prescritte;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate D.P. Napoli, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 07/07/2025, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notificazione, non solo delle Cartelle di Pagamento richiamate nell'Intimazione di Pagamento impugnata, ma anche dei successivi seguenti atti esattivi:
- Intimazione di Pagamento n. 071 2012 9009138 81 000 in data 21/05/2012;
- Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria in data 12/11/2015;
che, oltre a cristallizzare la pretesa creditoria, hanno interrotto il termine prescrizionale decennale.
Ha inoltre fatto rilevare che in data 30/04/2019 la ricorrente aveva aderito alla procedura di definizione agevolata (rottamazione ter), poi decaduta a seguito del mancato pagamento delle rate convenute.
Insistendo sulla legittimità del proprio operato, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate Riscossione, non si è costituita nel giudizio.
La sig.ra Ricorrente_1, con proprie Memorie Illustrative depositate in data 15/01/2026, impugnando e contestando le Memorie di costituzione dell'Ufficio, ha fatto in particolar modo rilevare che l'adesione alla
Definizione Agevolata in data 30/04/2019, tra l'altro decaduta per il mancato pagamento delle rate accordate, non è idonea a produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione, né può essere qualificata come riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c.
Riportandosi al ricorso introduttivo ha insistito per il suo accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta incontestato, in quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, che questa, in data 30/04/2019, in riferimento alle Cartelle di Pagamento richiamate nell'Intimazione di Pagamento in questa sede impugnata, aveva presentato istanza per accedere ai benefici della definizione agevolata (Rottamazione) con la quale si era impegnata ad estinguere la debitoria attraverso un piano di rateazione del quale non aveva pagato neanche una rata.
È evidente, pertanto, che l'adesione alla Definizione Agevolata, nonchè l'istanza di rateizzazione del debito oggetto delle cartelle, è incompatibile con l'affermazione della contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle stesse.
La contribuente, infatti, ha formulato la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non può negare di conoscere (Indirizzo_1/2018, n. 27672/2020, n. 11338/2023 e n. 3414/2024).
Aggiungasi, inoltre, che la richiesta di rateizzazione poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto delle Cartelle di Pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, essendo sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta.
Ne consegue che, non può essere accolta né l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti, né quella di intervenuta prescrizione, atteso che il relativo termine è stato interrotto proprio dalla presentazione e dall'accoglimento dell'istanza di Rottamazione in data 30/04/2019.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli,
RESPINGE
il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Napoli, 28/01/2026
Il AT Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Vincenzo Del Sorbo
(firma digitale) (firma digitale)