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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 958/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti SI.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 958/2018, avente ad oggetto Interdizione (COLLEGIO), promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al Parte_1 C.F._1 presente atto, dall'Avv. Giovanni Pandolfi Elettrico, e presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in in Pagani (SA), Via Tommaso Cauciello n.15; ricorrente
nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla memoria di C.F._3 costituzione e di risposta, dagli Avv.ti Aniello De Girolamo del Mauro e Gerardo De Girolamo del
Mauro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pagani alla via F.
Barbato n. 19 pagina 1 di 14 interdicendi; nonché nei confronti di
(C.F. rappresentato e difeso, in virtù di mandato in Controparte_3 C.F._4 calce alla memoria d costituzione e di risposta in sostituzione di difensore, dagli Avv.ti Aniello De
Girolamo del Mauro e Gerardo De Girolamo del Mauro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pagani alla via F. Barbato n. 19;
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. MATTEO Parte_2 C.F._4
FECCIA, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce alla memoria di costituzione del
16.05.2018;
Resistente
nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 16/02/2018, parte istante ha chiesto pronunziarsi l'interdizione di e , in quanto affetto il primo da CP_1 Controparte_2 patologia consistente nell'assenza di capacità relazionali e la seconda per niente incline a provvedere a sé ed al marito nelle comuni faccende domestiche, vivendo gli stessi in stato di abbandono, incapaci, secondo la propria prospettazione, di provvedere ai propri interessi.
Il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti ex art. 713 c.p.c., nominando l'istruttore e fissando l'udienza di comparizione al 17.05.2018, rinviata più volta per la regolare notifica del ricorso.
Si costituiva figlio degli interdicendi contestando la domanda di interdizione Controparte_3 di parte ricorrente non sussistendone i presupposti stante la piena capacità dei genitori ad autodeterminarsi e a compiere le normali attività quotidiane e a curare i propri interessi.
pagina 2 di 14 All'udienza del 21.02.2019 si costituiva fratello dell'interdicenda Parte_2 [...]
. CP_2
Comparivano figlia dell'interdicendi, nipote degli Parte_1 Persona_1 interdicendi, moglie di iglio degli interdicendi, nonché Controparte_4 Controparte_3 gli interdicendi e . CP_1 Controparte_2
Espletato l'esame personale degli interdicendi il Giudice, avendo appurato la coerenza delle risposte fornite e la capacità degli stessi di orientarsi nel tempo e nello spazio, soprassedeva, alla nomina d'ufficio del tutore provvisorio e rinviava la causa invitando le parti a trovare una soluzione transattiva ricorrendone i presupposti.
All'udienza del 13.02.2020, sciolta la riserva assunta, rinviava la causa concedendo alle parti termine per note e produzione documentale circa lo stato psicofisico degli interdicendi e incaricando i servizi sociali di Pagani di relazionare circa la situazione abitativa degli interdicendi.
In tale sede, peraltro, l'Avv. FECCIA, come sostituito dall'Avv. GUARRACINO, dava atto della rinuncia al mandato e, per l'effetto, chiedeva rinvio, onde consentire alle parti di munirsi di nuovo difensore;
d'altronde, presente personalmente , questi confermava la Controparte_3 rinuncia al mandato, come, peraltro, anche documentata.
Si costituivano, pertanto e con comparsa del 04.03.2020, gli Avv.ti ANIELLO DE GIROLAMO DEL
MAURO e GERARDO DE , in sostituzione dell'Avv. FECCIA MATTEO e Controparte_5 per la posizione processuale di . Controparte_3
In pari data, poi, si costituivano, altresì, e i quali CP_1 Controparte_2 contestavano la domanda di parte ricorrente, eccependone la nullità per violazione dell'art. 712
c.p.c. non essendo stati indicati nel ricorso tutti i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° degli interdicendi, e sostenendo la propria assoluta capacità di intendere e di volere e di attendere ai propri interessi.
All'udienza del 11.03.2020 il Giudice, ritenendo superflue le istanze istruttorie delle parti, valutata la documentazione medica prodotta e la relazione dei servizi sociali di Pagani depositata pagina 3 di 14 in atti, soprassedeva sulla nomina di un tutore provvisorio e sulla concessione della CTU, disponendo nuovamente l'audizione personale dei coniugi a tal uopo rinviando la causa.
All'udienza del 18.11.2021, stante la richiesta di parte resistente di revoca dell'ordinanza del
Giudice corredata da documentazione medica attestante le patologie degli interdicendi e la loro difficoltà a deambulare, non veniva espletata l'audizione personale degli interdicendi e rinviata la causa all'udienza del 23.12.2021 con la concessione alle parti di termine per note.
All'udienza del 23.12.2021 il Giudice, lette le note delle parti, si riservava.
In data 26.05.2022 a scioglimento della riserva assunta il Giudice nominava CTU la Dott.ssa assegnando i seguenti quesiti: Persona_2
“Accerti il CTU, visti gli atti, compiuti i necessari esami anche nei confronti degli interdicendi, acquisita eventuale documentazione presso strutture sanitarie pubbliche ed informazione presso i sanitari che hanno avuto in cura gli interdicendi, se costoro siano affetti, in conseguenza delle patologie di cui soffrono, da uno stato psicopatologico che ne compromette la capacità di intendere
e di volere e gli impedisce la cura dei propri interessi, o comunque lo espone al rischio di abusive influenze da parte di terzi sui suoi processi volitivi precisando, in caso positivo, la natura di tale patologia e le possibili cure.
Dica in particolare il CTU se gli l'interdicendi siano in grado, sotto il profilo della capacità mentale, di gestire autonomamente somme di denaro, di valutare la congruità di una spesa in relazione alle proprie esigenze e disponibilità economiche, si scegliere criticamente di quali persone ci si possa fidare, di occuparsi della cura della propria salute e del proprio patrimonio.
Dica, in caso negativo, quali siano gli atti della vita quotidiana che gli l'interdicendi sono, o non sono, in grado di compiere autonomamente, accertando, in via definitiva, la loro capacità di intendere e di volere” rinviando all'udienza del 23.06.2022.
All'udienza del 23.06.2022 le parti depositavano note di trattazione scritta.
La difesa dell'interdicendo preliminarmente comunicava che lo stesso era CP_1 deceduto in Scafati il giorno 08-05-2022, producendo ed allegando, a tal fine, certificato di morte rilasciato dal Comune di Scafati e chiedendo in ordine alla relativa pronuncia di interdizione pagina 4 di 14 dichiararsi la cessata materia del contendere e procedersi alla consulenza tecnica d'ufficio solo relativamente alla posizione di . Controparte_2
Il Giudice limitata la consulenza tecnica d'ufficio sulla sola persona di Controparte_2 rinviva la causa all'udienza del 28.06.2023 per l'esame della relazione peritale.
In data 27.05.2023 il CTU nominato Dott.ssa depositava consulenza tecnica Persona_2
d'ufficio.
All'udienza del 28.06.2023 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10.07.2024.
Le parti depositavano note di trattazione scritta, parte ricorrente preso atto della mancata sussistenza dei presupposti per l'interdizione di chiedeva il trasferimento Controparte_2 degli atti alla Volontaria giurisdizione così come disposto al comma terzo dell'art. 418 III comma c.c. per l'attivazione dell'amministrazione di sostegno, parte resistente si opponeva ed insisteva per il rigetto della domanda di parte ricorrente.
Il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024 in occasione della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
∗∗∗
In primo luogo, va precisato come la suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9628/2009 confermando, con riguardo all'istituto dell'amministrazione di sostegno, il precedente orientamento elaborato in materia di interdizione (applicabile al caso di specie) ha sancito come
“i parenti ed affini a norma dell'art 712 c.p.c. (…) non hanno veste di parti in senso tecnico-giuridico, bensì svolgono funzioni consultive, essendo “fonti di informazioni” per il giudice”. Inoltre, nel
“dolersi della mancata audizione di parenti ed affini” occorre anche “… indicare le circostanze non considerate dal Tribunale su cui tali soggetti avrebbero potuto fornire elementi utili ai fini della decisione”.
Ciò premesso, deve ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio processuale, tenuto conto di come le parti necessarie (gli interdicendi, , poi deceduto e CP_1
pagina 5 di 14 ) si siano regolarmente costituite per il tramite dei propri procuratori Controparte_2
(anche in sostituzione) e che, inoltre, gli atti siano stati regolarmente comunicati al PM in sede, del pari, parte necessaria del presente giudizio, giusti visti apposti in corso di causa.
Tanto chiarito, come è noto, il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato.
Detto procedimento presenta delle peculiarità determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici e dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, che si rispecchiano nella posizione e nelle facoltà dei soggetti legittimati a presentare il ricorso.
Questi ultimi, infatti, esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 c.c.), e possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano partecipato al giudizio (art. 718 c.p.c.).
Rendono particolare tale procedimento anche gli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419 c.c. ed art. 714 c.p.c.).
Al di là di tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, il procedimento per interdizione si configura come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interdicendo e dell'inabilitando e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità; esso, quindi, resti disciplinato, per quanto non previsto dalle regole speciali di cui agli artt. 712 e ss., dalle regole del processo contenzioso ordinario, ove non incompatibili (da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, 13 settembre 2013, n. 21013; Cass. Civ., Sez. I, 24 agosto 2005, n. 17256).
A tale classico istituto di assistenza, nel 2004 si è associata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, più elastica nella sua formulazione e prevista per conservare fino a dove possibile la capacità di agire del tutelato.
A seguito della riforma del 2004, quindi, l'interdizione va considerata come misura di extrema ratio, da adottare solo nelle ipotesi in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a tutelare la persona cui è destinata.
La residualità dell'interdizione si evince anche dal nuovo tenore della rubrica e del testo dell'art. 414 c.c. che fa riferimento alle persone che possono essere interdette, nelle ipotesi in cui l'interdizione sia necessaria per assicurare ai soggetti con abituale infermità di mente adeguata pagina 6 di 14 protezione.
L'intervento statale, nella sfera intima e personale dell'adulto incapace, deve essere ridotto al minimo necessario e indispensabile, dovendo sempre essere preservata la dignità della persona, anche in presenza di patologie che incidono notevolmente sulla salute psichica dell'infermo.
La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, stilata a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge n. 18 del 2009, all'art. 12, chiaramente statuisce, che: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica (...) siano scevre da ogni (...) influenza indebita, e che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona”.
Ebbene, il criterio di proporzionalità della misura è, dunque, il principio guida nella gestione dei mezzi di protezione degli adulti incapaci.
Ciò detto in premessa, nel caso in esame, preliminarmente va dichiarata la cessata materia del contendere in ordine alla domanda di interdizione di stante il decesso dello CP_1 stesso avvenuto in data 08.05.2025 come documentato da certificato di morte depositato in atti, posto che la controversia de quo pertiene a diritti personalissimi – relativi a status – e tali da non essere suscettibili di trasmissione iure hereditatis ad eventuali eredi interessati alla prosecuzione del processo, con connessa non applicabilità del meccanismo interruttivo di cui agli artt. 299 e ss.
c.p.c.
La domanda di interdizione, promossa nei confronti di deve essere, Controparte_2 invece, rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, va ricordato come sulle pronunce di interdizione e di inabilitazione si forma un giudicato sui generis, in quanto esse, siccome grandemente limitative della capacità di agire, costituiscono un'eccezione alla regola della pienezza dell'esercizio dei propri diritti da parte di ciascun individuo e devono necessariamente correlarsi ad un'infermità mentale che non soltanto sia abituale, ma soprattutto persistente nel tempo.
Ne consegue che la pronuncia costitutiva che dichiara un soggetto interdetto o inabilitato è indissolubilmente correlata alla persistenza di tale infermità, tanto da essere qualificata come resa allo stato degli atti (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1770).
In definitiva, non può pretendersi, in tal giudizio, di affermare lo stato di capacità alla data di compimento di uno specifico atto, ma lo stesso culmina con una pronuncia che, rebus sic pagina 7 di 14 stantibus, acclara lo stato di incapacità a tale data o, come nel caso di specie, lo nega, non potendosi ritenere che ciò equivalga, tout court, ad affermare – od escludere – l'incapacità naturale (perché di questo, semmai, si tratterebbe) del soggetto al momento del compimento di uno specifico atto.
Va infatti evidenziato che il presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (cfr. Trib. Perugia, 3 aprile 2007; Cass. Civ., sez. I, 21 ottobre 1991, n. 11131).
Va peraltro aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3, l. 9 gennaio 2004,
n. 6, il nuovo testo della norma – rubricata con la dicitura “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” – prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. Ne deriva che l'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe, diretto a definire lo statuto di diritto privato dei disabili psichici, a strumento solo eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il disabile “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (in argomento: Trib. Foggia, 18 giugno 2012, n. 838; Trib. Roma, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 10329; Trib. Roma, Sez. I, 18 novembre 2011, n. 22557; Cass. Civ., Sez. I, 24 luglio
2009, n. 17421).
Sul punto la Cassazione di recente ha precisato che l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla pagina 8 di 14 sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. civ. Sez. I,
11-09-2015, n. 17962, nonché in sede di merito Trib. Milano Sez. IX, 03-11-2014).
Venendo al caso in esame, l'interdicenda, all'esame del Giudice istruttore, ha dimostrato di sapersi orientare nel tempo e nello spazio e di rispondere ai quesiti dallo stesso posti, sebbene presentando tipiche difficoltà legate all'età avanzata.
Inoltre, nel corso del giudizio veniva espletata CTU a firma della Dott.ssa la quale Persona_2 in risposta ai quesiti del Giudice rassegnava le seguenti conclusioni:
“All'atto delle operazioni di consulenza medico-legale, le indagini anamnestico-cliniche in uno alla documentazione clinica versata in atti, permettono di asserire che la sig.ra , di Controparte_2 anni 81 di età anagrafica, è affetta da un lieve stato ansioso-depressivo reattivo, in soggetto con ipertensione arteriosa, malattia artrosica polidistrettuale, insufficienza venosa cronica arti inferiori.
La valutazione neuropsicologica non evidenzia un disturbo psicopatologico che per le sue peculiarità qualitative e quantitative, determini una infermità di mente tanto da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. Pertanto, in considerazione dell'attuale condizione clinica presentata dalla perizianda, tenuto altresì conto del contesto socio-ambientale personale e familiare in cui attualmente vive, si ritiene che ella non si trovi in condizioni di 'abituale'
'infermità di mente' non esprimendo, sul piano psichico, segni di una patologia in atto che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. Null'altro di rilevante ai fini di giustizia”.
L'esame personale del soggetto interdicendo, ex art. 419 c.c., costituisce il mezzo di prova più importante perché più rispondente allo scopo di cui alla procedura, pur avendo – nei limiti delle conoscenze medico-legali richieste al giudice – solo funzione orientativa per il giudice stesso, ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'opportunità di provvedere alla nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo (Cass. Civ., Sez. I, 20 febbraio 1984, n. 1206); nondimeno, il giudice deve tener conto di ogni materiale probatorio raccolto in corso di causa al fine di valutare con piena cognizione di causa e con esaustiva aderenza alla realtà la fattispecie sottoposta al suo esame (in termini, Trib. Perugia, 25 luglio 1989).
Promosso, infatti, il giudizio per l'interdizione, al Tribunale compete di valutare quale sia l'effettiva condizione della persona di cui si ipotizza l'impossibilità di provvedere ai propri interessi, sempre previo esame di questa, e di individuare poi lo strumento concreto di tutela più opportuno (in termini, App. Firenze, Sez. I, 28 settembre 2007, n. 343).
pagina 9 di 14 Alle risultanze dell'esame si aggiungono gli elementi rinvenibili dalla documentazione medica allegata e presa in considerazione dalla CTU:
- certificato di visita psichiatrica del giorno 11/07/2017 del DSM - ASL Salerno - UOSM
Sarno così relazionato “… disturbo depressivo moderato. Paziente orientata nel tempo e nello spazio con ideazione nella norma. Non presenta altri disturbi neuropsichiatrici …”,
- certificato visita psichiatrica del 28/09/2021 – D.S.M. Salerno - UOSM 3: “… al colloquio odierno, non presenta patologia psichica in atto. Lucida, orientata, tono dell'umore congruo.
Non disturbo del corso del pensiero ...”;
- certificato medico a firma del medico curante, Dott. , redatto in data Persona_3
03/12/2021 “… si certifica che la SI.ra … è affetta da ipertensione Controparte_2 arteriosa, artrosi polidistrettuale con scoliosi, insufficienza venosa arti inferiori. …”.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di interdizione.
La richiesta di parte ricorrente di trasferimento degli atti alla volontaria giurisdizione ai fini della predisposizione dell'amministrazione di sostegno quale misura di protezione meno invasiva, non può essere accolta in difetto dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
L'art. 404 c.c. prevede “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
Nel caso di specie, come accertato a seguito di audizione personale di e a Controparte_2 seguito dell'espletata CTU deve escludersi l'impossibilità della stessa di provvedere ai propri interessi.
La Corte di Cassazione, poi, ha altresì sancito come “L'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n.
6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione
pagina 10 di 14 dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonchè tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22332 del 26/10/2011).
La domanda di parte resistente – relativa alla condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma liquidata in via equitativa dal Giudice ex art. 96 c.p.c. – non può trovare accoglimento in quanto non provata.
L'istituto giuridico della responsabilità processuale aggravata è volto a tutelare l'interesse di una delle parti a non subire pregiudizi a seguito dell'azione o resistenza dolosa o colposa dell'altra parte.
Si riconosce, infatti – in ipotesi di cd. Illecito processuale – il potere al giudice di condannare al risarcimento dei danni (oltre alla refusione delle spese di lite) la parte che, agendo in giudizio, abbia posto in essere l'abuso del diritto o abuso del processo, facendone un uso distorto di quest'ultimo.
In ossequio al principio dispositivo e sulla base dei criteri di cui all'art. 2697 del c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso, il quale avrà l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla condotta illecita della controparte nonché dallo stato soggettivo che caratterizza quest'ultima.
La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato. (ex plurimis Cassazione civile,
Sez. III, sentenza n. 21798 del 27 ottobre 2015).
Il terzo comma di cui all'art. 96 c.p.c. introdotto dalla legge 69/2009 riconosce, poi, la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche pagina 11 di 14 di ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma
(ulteriore rispetto alle spese processuali) equitativamente determinata.
La Suprema Corte con la sentenza n. 16898/2019 ha focalizzato l'attenzione sulla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dall'art. 96 c.p.c., ricollegandola alla necessità di contrastare il fenomeno dell'abuso del processo, così statuendo “Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testè richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei “danni punitivi” che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento. Al riguardo, è stato affermato che “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione”.
Del pari, è stato affermato come “La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione”. (ex plurimis, Corte di Cassazione,
Sez. 1 , Ordinanza n. 34429 del 25/12/2024).
Orbene nel caso di specie non risultano sussistenti i profili riconducibili all'abuso del processo da parte della ricorrente che possano giustificare una condanna ex art. 96, 3° comma c.p.c., né, peraltro, risultano provate le ragioni a sostegno della richiesta di risarcimento del danno,
pagina 12 di 14 avanzata, analogamente, ai sensi del medesimo precitato articolo, difettandone i presupposti costitutivi, nonché la prova dei fatti posti a fondamento.
Del pari, non ricorrono i presupposti per disporre ex art. 89 c.p.c., giacché, al netto dell'omessa richiesta conclusiva, non risulta adeguatamente specificata la specifica frase sconvenente ed offensiva, facendo, invero, generico riferimento ai contenuti del ricorso che, peraltro, era stato promosso proprio allo scopo di ottenere la pronuncia interdittiva.
L'insussistenza, pertanto, dei fatti posti a fondamento della domanda processuale rileverà, invece, sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali, pertanto, vanno poste a carico di parte ricorrente, ed in Parte_1 favore di parte resistente, , tenuto conto degli evidenti profili di Controparte_2 soccombenza processuale e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia ed alla sua complessità bassa, tenuto conto, infine, dello svolgimento del processo e della concreta attività istruttoria posta in essere.
Vanno, infine, poste interamente a carico di , parte soccombente, le spese di C.T.U. Parte_1 come già monocraticamente liquidate n corso di causa.
Si compensano, infine, le spese processuali tra tutte le altre parti del giudizio, costituite e contumaci, tenuto conto degli esiti del giudizio e della particolare natura del medesimo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la contumacia di , , , Controparte_6 CP_7 CP_8
, , , , Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , , , Controparte_13 CP_14 Persona_1 CP_15
, ; CP_16 Controparte_4
pagina 13 di 14 • dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di interdizione di stante il decesso dello stesso in data 08.05.2022; CP_1
• rigetta la domanda di interdizione di per le ragioni di cui in parte Controparte_2 motiva;
• rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per le ragioni di cui in parte motiva;
• condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_3
che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre 15%, IVA e CPA come di
[...] legge, da distrarsi in favore dei procuratori Avv.ti ANIELLO DE GIROLAMO DEL MAURO e
GERARDO DE GIROLAMO DEL MAURO, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
• compensa le spese processuali, per intero, tra le altre parti del giudizio;
• pone, in via definitiva, le spese di C.T.U. a carico di parte soccombente, ; Parte_1
Ex art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del
Garante per la Protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 08.05.2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE dott. Simone Iannone La PRESIDENTE
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti SI.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 958/2018, avente ad oggetto Interdizione (COLLEGIO), promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al Parte_1 C.F._1 presente atto, dall'Avv. Giovanni Pandolfi Elettrico, e presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in in Pagani (SA), Via Tommaso Cauciello n.15; ricorrente
nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla memoria di C.F._3 costituzione e di risposta, dagli Avv.ti Aniello De Girolamo del Mauro e Gerardo De Girolamo del
Mauro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pagani alla via F.
Barbato n. 19 pagina 1 di 14 interdicendi; nonché nei confronti di
(C.F. rappresentato e difeso, in virtù di mandato in Controparte_3 C.F._4 calce alla memoria d costituzione e di risposta in sostituzione di difensore, dagli Avv.ti Aniello De
Girolamo del Mauro e Gerardo De Girolamo del Mauro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pagani alla via F. Barbato n. 19;
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. MATTEO Parte_2 C.F._4
FECCIA, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce alla memoria di costituzione del
16.05.2018;
Resistente
nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 16/02/2018, parte istante ha chiesto pronunziarsi l'interdizione di e , in quanto affetto il primo da CP_1 Controparte_2 patologia consistente nell'assenza di capacità relazionali e la seconda per niente incline a provvedere a sé ed al marito nelle comuni faccende domestiche, vivendo gli stessi in stato di abbandono, incapaci, secondo la propria prospettazione, di provvedere ai propri interessi.
Il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti ex art. 713 c.p.c., nominando l'istruttore e fissando l'udienza di comparizione al 17.05.2018, rinviata più volta per la regolare notifica del ricorso.
Si costituiva figlio degli interdicendi contestando la domanda di interdizione Controparte_3 di parte ricorrente non sussistendone i presupposti stante la piena capacità dei genitori ad autodeterminarsi e a compiere le normali attività quotidiane e a curare i propri interessi.
pagina 2 di 14 All'udienza del 21.02.2019 si costituiva fratello dell'interdicenda Parte_2 [...]
. CP_2
Comparivano figlia dell'interdicendi, nipote degli Parte_1 Persona_1 interdicendi, moglie di iglio degli interdicendi, nonché Controparte_4 Controparte_3 gli interdicendi e . CP_1 Controparte_2
Espletato l'esame personale degli interdicendi il Giudice, avendo appurato la coerenza delle risposte fornite e la capacità degli stessi di orientarsi nel tempo e nello spazio, soprassedeva, alla nomina d'ufficio del tutore provvisorio e rinviava la causa invitando le parti a trovare una soluzione transattiva ricorrendone i presupposti.
All'udienza del 13.02.2020, sciolta la riserva assunta, rinviava la causa concedendo alle parti termine per note e produzione documentale circa lo stato psicofisico degli interdicendi e incaricando i servizi sociali di Pagani di relazionare circa la situazione abitativa degli interdicendi.
In tale sede, peraltro, l'Avv. FECCIA, come sostituito dall'Avv. GUARRACINO, dava atto della rinuncia al mandato e, per l'effetto, chiedeva rinvio, onde consentire alle parti di munirsi di nuovo difensore;
d'altronde, presente personalmente , questi confermava la Controparte_3 rinuncia al mandato, come, peraltro, anche documentata.
Si costituivano, pertanto e con comparsa del 04.03.2020, gli Avv.ti ANIELLO DE GIROLAMO DEL
MAURO e GERARDO DE , in sostituzione dell'Avv. FECCIA MATTEO e Controparte_5 per la posizione processuale di . Controparte_3
In pari data, poi, si costituivano, altresì, e i quali CP_1 Controparte_2 contestavano la domanda di parte ricorrente, eccependone la nullità per violazione dell'art. 712
c.p.c. non essendo stati indicati nel ricorso tutti i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° degli interdicendi, e sostenendo la propria assoluta capacità di intendere e di volere e di attendere ai propri interessi.
All'udienza del 11.03.2020 il Giudice, ritenendo superflue le istanze istruttorie delle parti, valutata la documentazione medica prodotta e la relazione dei servizi sociali di Pagani depositata pagina 3 di 14 in atti, soprassedeva sulla nomina di un tutore provvisorio e sulla concessione della CTU, disponendo nuovamente l'audizione personale dei coniugi a tal uopo rinviando la causa.
All'udienza del 18.11.2021, stante la richiesta di parte resistente di revoca dell'ordinanza del
Giudice corredata da documentazione medica attestante le patologie degli interdicendi e la loro difficoltà a deambulare, non veniva espletata l'audizione personale degli interdicendi e rinviata la causa all'udienza del 23.12.2021 con la concessione alle parti di termine per note.
All'udienza del 23.12.2021 il Giudice, lette le note delle parti, si riservava.
In data 26.05.2022 a scioglimento della riserva assunta il Giudice nominava CTU la Dott.ssa assegnando i seguenti quesiti: Persona_2
“Accerti il CTU, visti gli atti, compiuti i necessari esami anche nei confronti degli interdicendi, acquisita eventuale documentazione presso strutture sanitarie pubbliche ed informazione presso i sanitari che hanno avuto in cura gli interdicendi, se costoro siano affetti, in conseguenza delle patologie di cui soffrono, da uno stato psicopatologico che ne compromette la capacità di intendere
e di volere e gli impedisce la cura dei propri interessi, o comunque lo espone al rischio di abusive influenze da parte di terzi sui suoi processi volitivi precisando, in caso positivo, la natura di tale patologia e le possibili cure.
Dica in particolare il CTU se gli l'interdicendi siano in grado, sotto il profilo della capacità mentale, di gestire autonomamente somme di denaro, di valutare la congruità di una spesa in relazione alle proprie esigenze e disponibilità economiche, si scegliere criticamente di quali persone ci si possa fidare, di occuparsi della cura della propria salute e del proprio patrimonio.
Dica, in caso negativo, quali siano gli atti della vita quotidiana che gli l'interdicendi sono, o non sono, in grado di compiere autonomamente, accertando, in via definitiva, la loro capacità di intendere e di volere” rinviando all'udienza del 23.06.2022.
All'udienza del 23.06.2022 le parti depositavano note di trattazione scritta.
La difesa dell'interdicendo preliminarmente comunicava che lo stesso era CP_1 deceduto in Scafati il giorno 08-05-2022, producendo ed allegando, a tal fine, certificato di morte rilasciato dal Comune di Scafati e chiedendo in ordine alla relativa pronuncia di interdizione pagina 4 di 14 dichiararsi la cessata materia del contendere e procedersi alla consulenza tecnica d'ufficio solo relativamente alla posizione di . Controparte_2
Il Giudice limitata la consulenza tecnica d'ufficio sulla sola persona di Controparte_2 rinviva la causa all'udienza del 28.06.2023 per l'esame della relazione peritale.
In data 27.05.2023 il CTU nominato Dott.ssa depositava consulenza tecnica Persona_2
d'ufficio.
All'udienza del 28.06.2023 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10.07.2024.
Le parti depositavano note di trattazione scritta, parte ricorrente preso atto della mancata sussistenza dei presupposti per l'interdizione di chiedeva il trasferimento Controparte_2 degli atti alla Volontaria giurisdizione così come disposto al comma terzo dell'art. 418 III comma c.c. per l'attivazione dell'amministrazione di sostegno, parte resistente si opponeva ed insisteva per il rigetto della domanda di parte ricorrente.
Il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024 in occasione della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
∗∗∗
In primo luogo, va precisato come la suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9628/2009 confermando, con riguardo all'istituto dell'amministrazione di sostegno, il precedente orientamento elaborato in materia di interdizione (applicabile al caso di specie) ha sancito come
“i parenti ed affini a norma dell'art 712 c.p.c. (…) non hanno veste di parti in senso tecnico-giuridico, bensì svolgono funzioni consultive, essendo “fonti di informazioni” per il giudice”. Inoltre, nel
“dolersi della mancata audizione di parenti ed affini” occorre anche “… indicare le circostanze non considerate dal Tribunale su cui tali soggetti avrebbero potuto fornire elementi utili ai fini della decisione”.
Ciò premesso, deve ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio processuale, tenuto conto di come le parti necessarie (gli interdicendi, , poi deceduto e CP_1
pagina 5 di 14 ) si siano regolarmente costituite per il tramite dei propri procuratori Controparte_2
(anche in sostituzione) e che, inoltre, gli atti siano stati regolarmente comunicati al PM in sede, del pari, parte necessaria del presente giudizio, giusti visti apposti in corso di causa.
Tanto chiarito, come è noto, il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato.
Detto procedimento presenta delle peculiarità determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici e dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, che si rispecchiano nella posizione e nelle facoltà dei soggetti legittimati a presentare il ricorso.
Questi ultimi, infatti, esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 c.c.), e possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano partecipato al giudizio (art. 718 c.p.c.).
Rendono particolare tale procedimento anche gli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419 c.c. ed art. 714 c.p.c.).
Al di là di tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, il procedimento per interdizione si configura come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interdicendo e dell'inabilitando e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità; esso, quindi, resti disciplinato, per quanto non previsto dalle regole speciali di cui agli artt. 712 e ss., dalle regole del processo contenzioso ordinario, ove non incompatibili (da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, 13 settembre 2013, n. 21013; Cass. Civ., Sez. I, 24 agosto 2005, n. 17256).
A tale classico istituto di assistenza, nel 2004 si è associata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, più elastica nella sua formulazione e prevista per conservare fino a dove possibile la capacità di agire del tutelato.
A seguito della riforma del 2004, quindi, l'interdizione va considerata come misura di extrema ratio, da adottare solo nelle ipotesi in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a tutelare la persona cui è destinata.
La residualità dell'interdizione si evince anche dal nuovo tenore della rubrica e del testo dell'art. 414 c.c. che fa riferimento alle persone che possono essere interdette, nelle ipotesi in cui l'interdizione sia necessaria per assicurare ai soggetti con abituale infermità di mente adeguata pagina 6 di 14 protezione.
L'intervento statale, nella sfera intima e personale dell'adulto incapace, deve essere ridotto al minimo necessario e indispensabile, dovendo sempre essere preservata la dignità della persona, anche in presenza di patologie che incidono notevolmente sulla salute psichica dell'infermo.
La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, stilata a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge n. 18 del 2009, all'art. 12, chiaramente statuisce, che: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica (...) siano scevre da ogni (...) influenza indebita, e che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona”.
Ebbene, il criterio di proporzionalità della misura è, dunque, il principio guida nella gestione dei mezzi di protezione degli adulti incapaci.
Ciò detto in premessa, nel caso in esame, preliminarmente va dichiarata la cessata materia del contendere in ordine alla domanda di interdizione di stante il decesso dello CP_1 stesso avvenuto in data 08.05.2025 come documentato da certificato di morte depositato in atti, posto che la controversia de quo pertiene a diritti personalissimi – relativi a status – e tali da non essere suscettibili di trasmissione iure hereditatis ad eventuali eredi interessati alla prosecuzione del processo, con connessa non applicabilità del meccanismo interruttivo di cui agli artt. 299 e ss.
c.p.c.
La domanda di interdizione, promossa nei confronti di deve essere, Controparte_2 invece, rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, va ricordato come sulle pronunce di interdizione e di inabilitazione si forma un giudicato sui generis, in quanto esse, siccome grandemente limitative della capacità di agire, costituiscono un'eccezione alla regola della pienezza dell'esercizio dei propri diritti da parte di ciascun individuo e devono necessariamente correlarsi ad un'infermità mentale che non soltanto sia abituale, ma soprattutto persistente nel tempo.
Ne consegue che la pronuncia costitutiva che dichiara un soggetto interdetto o inabilitato è indissolubilmente correlata alla persistenza di tale infermità, tanto da essere qualificata come resa allo stato degli atti (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1770).
In definitiva, non può pretendersi, in tal giudizio, di affermare lo stato di capacità alla data di compimento di uno specifico atto, ma lo stesso culmina con una pronuncia che, rebus sic pagina 7 di 14 stantibus, acclara lo stato di incapacità a tale data o, come nel caso di specie, lo nega, non potendosi ritenere che ciò equivalga, tout court, ad affermare – od escludere – l'incapacità naturale (perché di questo, semmai, si tratterebbe) del soggetto al momento del compimento di uno specifico atto.
Va infatti evidenziato che il presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (cfr. Trib. Perugia, 3 aprile 2007; Cass. Civ., sez. I, 21 ottobre 1991, n. 11131).
Va peraltro aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3, l. 9 gennaio 2004,
n. 6, il nuovo testo della norma – rubricata con la dicitura “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” – prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. Ne deriva che l'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe, diretto a definire lo statuto di diritto privato dei disabili psichici, a strumento solo eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il disabile “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (in argomento: Trib. Foggia, 18 giugno 2012, n. 838; Trib. Roma, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 10329; Trib. Roma, Sez. I, 18 novembre 2011, n. 22557; Cass. Civ., Sez. I, 24 luglio
2009, n. 17421).
Sul punto la Cassazione di recente ha precisato che l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla pagina 8 di 14 sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. civ. Sez. I,
11-09-2015, n. 17962, nonché in sede di merito Trib. Milano Sez. IX, 03-11-2014).
Venendo al caso in esame, l'interdicenda, all'esame del Giudice istruttore, ha dimostrato di sapersi orientare nel tempo e nello spazio e di rispondere ai quesiti dallo stesso posti, sebbene presentando tipiche difficoltà legate all'età avanzata.
Inoltre, nel corso del giudizio veniva espletata CTU a firma della Dott.ssa la quale Persona_2 in risposta ai quesiti del Giudice rassegnava le seguenti conclusioni:
“All'atto delle operazioni di consulenza medico-legale, le indagini anamnestico-cliniche in uno alla documentazione clinica versata in atti, permettono di asserire che la sig.ra , di Controparte_2 anni 81 di età anagrafica, è affetta da un lieve stato ansioso-depressivo reattivo, in soggetto con ipertensione arteriosa, malattia artrosica polidistrettuale, insufficienza venosa cronica arti inferiori.
La valutazione neuropsicologica non evidenzia un disturbo psicopatologico che per le sue peculiarità qualitative e quantitative, determini una infermità di mente tanto da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. Pertanto, in considerazione dell'attuale condizione clinica presentata dalla perizianda, tenuto altresì conto del contesto socio-ambientale personale e familiare in cui attualmente vive, si ritiene che ella non si trovi in condizioni di 'abituale'
'infermità di mente' non esprimendo, sul piano psichico, segni di una patologia in atto che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. Null'altro di rilevante ai fini di giustizia”.
L'esame personale del soggetto interdicendo, ex art. 419 c.c., costituisce il mezzo di prova più importante perché più rispondente allo scopo di cui alla procedura, pur avendo – nei limiti delle conoscenze medico-legali richieste al giudice – solo funzione orientativa per il giudice stesso, ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'opportunità di provvedere alla nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo (Cass. Civ., Sez. I, 20 febbraio 1984, n. 1206); nondimeno, il giudice deve tener conto di ogni materiale probatorio raccolto in corso di causa al fine di valutare con piena cognizione di causa e con esaustiva aderenza alla realtà la fattispecie sottoposta al suo esame (in termini, Trib. Perugia, 25 luglio 1989).
Promosso, infatti, il giudizio per l'interdizione, al Tribunale compete di valutare quale sia l'effettiva condizione della persona di cui si ipotizza l'impossibilità di provvedere ai propri interessi, sempre previo esame di questa, e di individuare poi lo strumento concreto di tutela più opportuno (in termini, App. Firenze, Sez. I, 28 settembre 2007, n. 343).
pagina 9 di 14 Alle risultanze dell'esame si aggiungono gli elementi rinvenibili dalla documentazione medica allegata e presa in considerazione dalla CTU:
- certificato di visita psichiatrica del giorno 11/07/2017 del DSM - ASL Salerno - UOSM
Sarno così relazionato “… disturbo depressivo moderato. Paziente orientata nel tempo e nello spazio con ideazione nella norma. Non presenta altri disturbi neuropsichiatrici …”,
- certificato visita psichiatrica del 28/09/2021 – D.S.M. Salerno - UOSM 3: “… al colloquio odierno, non presenta patologia psichica in atto. Lucida, orientata, tono dell'umore congruo.
Non disturbo del corso del pensiero ...”;
- certificato medico a firma del medico curante, Dott. , redatto in data Persona_3
03/12/2021 “… si certifica che la SI.ra … è affetta da ipertensione Controparte_2 arteriosa, artrosi polidistrettuale con scoliosi, insufficienza venosa arti inferiori. …”.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di interdizione.
La richiesta di parte ricorrente di trasferimento degli atti alla volontaria giurisdizione ai fini della predisposizione dell'amministrazione di sostegno quale misura di protezione meno invasiva, non può essere accolta in difetto dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
L'art. 404 c.c. prevede “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
Nel caso di specie, come accertato a seguito di audizione personale di e a Controparte_2 seguito dell'espletata CTU deve escludersi l'impossibilità della stessa di provvedere ai propri interessi.
La Corte di Cassazione, poi, ha altresì sancito come “L'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n.
6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione
pagina 10 di 14 dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonchè tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22332 del 26/10/2011).
La domanda di parte resistente – relativa alla condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma liquidata in via equitativa dal Giudice ex art. 96 c.p.c. – non può trovare accoglimento in quanto non provata.
L'istituto giuridico della responsabilità processuale aggravata è volto a tutelare l'interesse di una delle parti a non subire pregiudizi a seguito dell'azione o resistenza dolosa o colposa dell'altra parte.
Si riconosce, infatti – in ipotesi di cd. Illecito processuale – il potere al giudice di condannare al risarcimento dei danni (oltre alla refusione delle spese di lite) la parte che, agendo in giudizio, abbia posto in essere l'abuso del diritto o abuso del processo, facendone un uso distorto di quest'ultimo.
In ossequio al principio dispositivo e sulla base dei criteri di cui all'art. 2697 del c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso, il quale avrà l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla condotta illecita della controparte nonché dallo stato soggettivo che caratterizza quest'ultima.
La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato. (ex plurimis Cassazione civile,
Sez. III, sentenza n. 21798 del 27 ottobre 2015).
Il terzo comma di cui all'art. 96 c.p.c. introdotto dalla legge 69/2009 riconosce, poi, la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche pagina 11 di 14 di ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma
(ulteriore rispetto alle spese processuali) equitativamente determinata.
La Suprema Corte con la sentenza n. 16898/2019 ha focalizzato l'attenzione sulla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dall'art. 96 c.p.c., ricollegandola alla necessità di contrastare il fenomeno dell'abuso del processo, così statuendo “Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testè richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei “danni punitivi” che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento. Al riguardo, è stato affermato che “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione”.
Del pari, è stato affermato come “La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione”. (ex plurimis, Corte di Cassazione,
Sez. 1 , Ordinanza n. 34429 del 25/12/2024).
Orbene nel caso di specie non risultano sussistenti i profili riconducibili all'abuso del processo da parte della ricorrente che possano giustificare una condanna ex art. 96, 3° comma c.p.c., né, peraltro, risultano provate le ragioni a sostegno della richiesta di risarcimento del danno,
pagina 12 di 14 avanzata, analogamente, ai sensi del medesimo precitato articolo, difettandone i presupposti costitutivi, nonché la prova dei fatti posti a fondamento.
Del pari, non ricorrono i presupposti per disporre ex art. 89 c.p.c., giacché, al netto dell'omessa richiesta conclusiva, non risulta adeguatamente specificata la specifica frase sconvenente ed offensiva, facendo, invero, generico riferimento ai contenuti del ricorso che, peraltro, era stato promosso proprio allo scopo di ottenere la pronuncia interdittiva.
L'insussistenza, pertanto, dei fatti posti a fondamento della domanda processuale rileverà, invece, sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali, pertanto, vanno poste a carico di parte ricorrente, ed in Parte_1 favore di parte resistente, , tenuto conto degli evidenti profili di Controparte_2 soccombenza processuale e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia ed alla sua complessità bassa, tenuto conto, infine, dello svolgimento del processo e della concreta attività istruttoria posta in essere.
Vanno, infine, poste interamente a carico di , parte soccombente, le spese di C.T.U. Parte_1 come già monocraticamente liquidate n corso di causa.
Si compensano, infine, le spese processuali tra tutte le altre parti del giudizio, costituite e contumaci, tenuto conto degli esiti del giudizio e della particolare natura del medesimo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la contumacia di , , , Controparte_6 CP_7 CP_8
, , , , Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , , , Controparte_13 CP_14 Persona_1 CP_15
, ; CP_16 Controparte_4
pagina 13 di 14 • dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di interdizione di stante il decesso dello stesso in data 08.05.2022; CP_1
• rigetta la domanda di interdizione di per le ragioni di cui in parte Controparte_2 motiva;
• rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per le ragioni di cui in parte motiva;
• condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_3
che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre 15%, IVA e CPA come di
[...] legge, da distrarsi in favore dei procuratori Avv.ti ANIELLO DE GIROLAMO DEL MAURO e
GERARDO DE GIROLAMO DEL MAURO, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
• compensa le spese processuali, per intero, tra le altre parti del giudizio;
• pone, in via definitiva, le spese di C.T.U. a carico di parte soccombente, ; Parte_1
Ex art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del
Garante per la Protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 08.05.2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE dott. Simone Iannone La PRESIDENTE
dott.ssa Enrica De Sire
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