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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4637 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4637 2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. posta in decisione con decreto reso in data 10.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/02/1975 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
SIRACUSA, VIA F. ACCOLLA N. 18/A, presso lo studio dell'avv. MACCHIARELLA
MARIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28/01/1976 e residente in [...], elettivamente domiciliato in AVOLA,
C.SO G. D'AGATA N. 68, presso lo studio dell'avv. CAMPISI ANTONINO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 11.12.2024);
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 16/11/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio celebrato il giorno 10.2.2003.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 10.2.2003 in Comune di Avola;
- che dall'unione nascevano le figlie (il 23.7.2001), maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente indipendente, e (il 7.10.2005), maggiorenne e portatrice di Per_2
handicap;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 2279/2023 del Tribunale di Siracusa, pubblicata in data 18.12.2023 (v. documenti allegati), alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno e si prestano fin da ora il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo della carta di identità e del passaporto;
- affidare la figlia minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2
presso la madre, mentre la figlia maggiore rimarrà a vivere presso il padre, cui Per_1
verrà conseguentemente assegnata la casa coniugale;
- prevedersi in capo al Sig. l'obbligo di mantenere in via esclusiva la Parte_2
figlia maggiore , facendosi carico sia delle spese ordinarie sia delle spese Per_1 straordinarie;
invece, in capo alla Sig.ra l'obbligo di mantenere in via Parte_1
esclusiva la figlia minore facendosi carico sia delle spese ordinarie sia delle spese Per_2
straordinarie; inoltre la sig.ra percepirà nella misura del 100%, sia la pensione sia Pt_2
l'assegno unico spettanti alla figlia minore;
Per_2
- disciplinare il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore secondo Per_2
liberi accordi;
- dare atto dell'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, che rinunciano alla percezione di assegno di mantenimento per sé.
pagina 2 di 5 In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius, dello scioglimento) del matrimonio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Avola (SR) in data 10.2.2003, ordinando all'Ufficiale di Stato civile l'annotazione della sentenza;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale di via Levante n.24 in Avola al sig. in virtù della convivenza con le figlie maggiorenni , non ancora Pt_2 Per_1
economicamente autosufficiente, e affetta da handicap;
Per_2
- confermare in capo al Sig. l'obbligo di mantenere in via Parte_2
esclusiva la figlia maggiore come disposto in separazione;
Per_1
- disporre che con decorrenza dal mese di ottobre c.a. il il Sig. Parte_2 percepirà nella misura del 100% la pensione di invalidità e l'assegno unico spettanti alla figlia e ogni altro sussidio che la stessa avrà il diritto Persona_3
di ricevere, e dunque, provvederà in via esclusiva anche al mantenimento della figlia;
Per_2
- dare atto dell'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, che rinunciano alla percezione di assegno divorzile per sé.
- Spese compensate.
Con il bonifico infine al sig. dell'importo di € 500,00 da parte della Parte_2
sig.ra per la figlia e relativo al mese di ottobre, da effettuarsi Parte_1 Per_2
entro tre giorni dal deposito del presente ricorso, nonché con la sottoscrizione del presente atto, i ricorrenti dichiarano dunque di essere totalmente tacitati e soddisfatti e di non avere
l'un l'altro più nulla a pretendere per nessuna ragione e/o causale.
All'esito dell'udienza dell'8.5.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 3 di 5 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale delle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento delle figlie, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 10.2.2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Avola dell'anno 2003
(Anno 2003 – n. 1 – Parte I); omologa le condizioni del divorzio inerenti alle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
pagina 4 di 5 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 15.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4637 2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. posta in decisione con decreto reso in data 10.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/02/1975 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
SIRACUSA, VIA F. ACCOLLA N. 18/A, presso lo studio dell'avv. MACCHIARELLA
MARIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28/01/1976 e residente in [...], elettivamente domiciliato in AVOLA,
C.SO G. D'AGATA N. 68, presso lo studio dell'avv. CAMPISI ANTONINO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 11.12.2024);
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 16/11/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio celebrato il giorno 10.2.2003.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 10.2.2003 in Comune di Avola;
- che dall'unione nascevano le figlie (il 23.7.2001), maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente indipendente, e (il 7.10.2005), maggiorenne e portatrice di Per_2
handicap;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 2279/2023 del Tribunale di Siracusa, pubblicata in data 18.12.2023 (v. documenti allegati), alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno e si prestano fin da ora il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo della carta di identità e del passaporto;
- affidare la figlia minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2
presso la madre, mentre la figlia maggiore rimarrà a vivere presso il padre, cui Per_1
verrà conseguentemente assegnata la casa coniugale;
- prevedersi in capo al Sig. l'obbligo di mantenere in via esclusiva la Parte_2
figlia maggiore , facendosi carico sia delle spese ordinarie sia delle spese Per_1 straordinarie;
invece, in capo alla Sig.ra l'obbligo di mantenere in via Parte_1
esclusiva la figlia minore facendosi carico sia delle spese ordinarie sia delle spese Per_2
straordinarie; inoltre la sig.ra percepirà nella misura del 100%, sia la pensione sia Pt_2
l'assegno unico spettanti alla figlia minore;
Per_2
- disciplinare il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore secondo Per_2
liberi accordi;
- dare atto dell'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, che rinunciano alla percezione di assegno di mantenimento per sé.
pagina 2 di 5 In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius, dello scioglimento) del matrimonio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Avola (SR) in data 10.2.2003, ordinando all'Ufficiale di Stato civile l'annotazione della sentenza;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale di via Levante n.24 in Avola al sig. in virtù della convivenza con le figlie maggiorenni , non ancora Pt_2 Per_1
economicamente autosufficiente, e affetta da handicap;
Per_2
- confermare in capo al Sig. l'obbligo di mantenere in via Parte_2
esclusiva la figlia maggiore come disposto in separazione;
Per_1
- disporre che con decorrenza dal mese di ottobre c.a. il il Sig. Parte_2 percepirà nella misura del 100% la pensione di invalidità e l'assegno unico spettanti alla figlia e ogni altro sussidio che la stessa avrà il diritto Persona_3
di ricevere, e dunque, provvederà in via esclusiva anche al mantenimento della figlia;
Per_2
- dare atto dell'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, che rinunciano alla percezione di assegno divorzile per sé.
- Spese compensate.
Con il bonifico infine al sig. dell'importo di € 500,00 da parte della Parte_2
sig.ra per la figlia e relativo al mese di ottobre, da effettuarsi Parte_1 Per_2
entro tre giorni dal deposito del presente ricorso, nonché con la sottoscrizione del presente atto, i ricorrenti dichiarano dunque di essere totalmente tacitati e soddisfatti e di non avere
l'un l'altro più nulla a pretendere per nessuna ragione e/o causale.
All'esito dell'udienza dell'8.5.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 3 di 5 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale delle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento delle figlie, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 10.2.2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Avola dell'anno 2003
(Anno 2003 – n. 1 – Parte I); omologa le condizioni del divorzio inerenti alle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
pagina 4 di 5 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 15.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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