Articolo 1 della Legge 2 marzo 1974, n. 77
Articolo 2
Versione
11 aprile 1974
Art. 1.
L'articolo 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372 , e' integrato come segue:
"c) per il personale di stazione utilizzato esclusivamente alle manovre la durata settimanale del lavoro ordinario e' di 36 ore, distribuite di regola su cinque giornate lavorative".
Entrata in vigore il 11 aprile 1974