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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito dell'udienza di discussione del 4 giugno 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5852/2024 R.G. e vertente TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1
- opponente -
E
, nato ad [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Controparte_1
Daniela Ferraro;
- opposto - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02.08.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 519/2024, con il quale lo scrivente Magistrato le ingiungeva, “di pagare la complessiva somma lorda di € 669,82 a titolo di TFR e la somma netta di euro 4.200,00 a titolo di mensilità di ottobre e novembre 2023, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla scadenza del termine di pagamento al soddisfo, nonché le spese liquidate in € 237,00 per competenze, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione”. A fondamento dell'opposizione deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria assumendo di aver corrisposto al le retribuzioni relative alle mensilità di ottobre 2023 CP_1
(bonifico del 10.11.23), di novembre 2023 (bonifico del 12.12.23), nonché il TFR in uno alla retribuzione del mese di dicembre 2023, versando in atti copia delle distinte di versamento e delle buste paga. Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opposto oltre al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, anche alla responsabilità aggravata in via equitativa ex art. 96 c.p.c., con attribuzione. Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l'opposto deducendo la parziale infondatezza della spiegata opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo esclusivamente in ordine al mancato versamento del TFR, assumendo di aver richiesto, per mero errore, le anzidette mensilità, di cui aveva già ottenuto il pagamento. A sostegno della propria pretesa rilevava di non aver ricevuto alcunché a titolo di TFR evidenziando, innanzitutto, che, come era agevolmente evincibile dall'estratto contributivo aggiornato al 20.03.2025, il rapporto lavorativo non si era interrotto il 31.12.2024, avendo continuato a svolgere la propria attività alle dipendenze dell'opponente dal 09.01.2024 al 04.03.2024, salvo, poi, risultare, durante il predetto periodo, in malattia. Produceva, inoltre, a sostegno della propria richiesta, il CUD rilasciato dal datore di lavoro da cui emergeva che il TFR maturato e rimasto in azienda era pari ad euro 669,82. Concludeva, allora, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, con conferma parziale del D.I. opposto nella misura di euro 669,82 a titolo di TFR maturato e non riscosso;
chiedeva, altresì, rigettarsi la domanda di condanna per lite temeraria poiché infondata, vinte le spese con distrazione. La causa veniva rinviata per consentire alle parti di coltivare trattative per addivenire ad un bonario componimento della lite. All'odierna udienza, il procuratore di parte opposta dichiarava di rinunciare al decreto ingiuntivo, registrando l'avvenuto pagamento di tutto il dovuto. Chiedeva, nondimeno, la compensazione delle spese della presente fase del giudizio. La datrice di lavoro, dichiarava di non aderire alla richiesta ed insisteva nelle originarie conclusioni, ivi compresa quella di condanna ex art. 96 c.p.c. La controversia, istruita documentalmente, viene decisa mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso in opposizione merita accoglimento. MERITO Invero, è allegata al ricorso documentazione comprovante l'avvenuto pagamento integrale delle somme portate dal decreto ingiuntivo, avvenuto in epoca precedente il deposito del ricorso monitorio. Del resto, la circostanza è stata ammessa anche in occasione dell'udienza di discussione (cfr. verbale) dal procuratore di parte ricorrente. Il decreto ingiuntivo, allora, va revocato. CONDANNA EX ART. 96 C.P.C. In ricorso ed in occasione dell'odierna udienza, parte opponente ha insistito per la condanna del lavoratore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ritiene il Tribunale che la domanda vada accolta. Il nucleo comune delle ipotesi di responsabilità aggravata sia ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, che ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, è l'aver agito con mala fede o colpa grave;
tuttavia, a differenza di quella di cui al comma 3, l'ipotesi di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione richiede la domanda di parte e, soprattutto, la prova del danno. Inoltre, la condanna per cd. lite temeraria esige in ogni caso, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. Sez. Un. n. 9912/18). Orbene, nel caso di specie il ricorso per decreto ingiuntivo risulta depositato in data 28.06.24, pochissimi mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, laddove le somme richieste risultavano già pagate nell'anno precedente. Ricorre, allora, l'ipotesi di cui alla giurisprudenza di legittimità invocata da parte opponente, secondo cui “Incorre in responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c., il creditore il quale chieda ed ottenga un provvedimento monitorio nei confronti del debitore dopo che quest'ultimo abbia pagato l'intera sorte capitale” (Cass. n. 9033/10). Ebbene, nel caso di specie, sfortunatamente, il ricorrente ha inteso rinunciare al decreto ingiuntivo (non trovando il supporto di controparte) solo all'esito del rinvio disposto all'uopo dal Tribunale, laddove già prima di depositare il ricorso e notificare il titolo avrebbe dovuto procedere ad un analitico ed accurato controllo di quanto già ricevuto. Nondimeno la somma a cui si ritiene di condannare il ricorrente ex art. 96 comma 3 c.p.c. è pari ad euro 100,00, tenuto conto dell'entità degli importi ingiunti, nonché del fatto che la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è infondata con riguardo al TFR, risultando esso corrisposto in via quantomeno anomala, ben prima della cessazione del rapporto di lavoro. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna il resistente ex art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata pari ad euro 100,00 nei confronti della parte resistente;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.314,00, per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 4.06.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito dell'udienza di discussione del 4 giugno 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5852/2024 R.G. e vertente TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1
- opponente -
E
, nato ad [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Controparte_1
Daniela Ferraro;
- opposto - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02.08.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 519/2024, con il quale lo scrivente Magistrato le ingiungeva, “di pagare la complessiva somma lorda di € 669,82 a titolo di TFR e la somma netta di euro 4.200,00 a titolo di mensilità di ottobre e novembre 2023, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla scadenza del termine di pagamento al soddisfo, nonché le spese liquidate in € 237,00 per competenze, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione”. A fondamento dell'opposizione deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria assumendo di aver corrisposto al le retribuzioni relative alle mensilità di ottobre 2023 CP_1
(bonifico del 10.11.23), di novembre 2023 (bonifico del 12.12.23), nonché il TFR in uno alla retribuzione del mese di dicembre 2023, versando in atti copia delle distinte di versamento e delle buste paga. Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opposto oltre al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, anche alla responsabilità aggravata in via equitativa ex art. 96 c.p.c., con attribuzione. Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l'opposto deducendo la parziale infondatezza della spiegata opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo esclusivamente in ordine al mancato versamento del TFR, assumendo di aver richiesto, per mero errore, le anzidette mensilità, di cui aveva già ottenuto il pagamento. A sostegno della propria pretesa rilevava di non aver ricevuto alcunché a titolo di TFR evidenziando, innanzitutto, che, come era agevolmente evincibile dall'estratto contributivo aggiornato al 20.03.2025, il rapporto lavorativo non si era interrotto il 31.12.2024, avendo continuato a svolgere la propria attività alle dipendenze dell'opponente dal 09.01.2024 al 04.03.2024, salvo, poi, risultare, durante il predetto periodo, in malattia. Produceva, inoltre, a sostegno della propria richiesta, il CUD rilasciato dal datore di lavoro da cui emergeva che il TFR maturato e rimasto in azienda era pari ad euro 669,82. Concludeva, allora, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, con conferma parziale del D.I. opposto nella misura di euro 669,82 a titolo di TFR maturato e non riscosso;
chiedeva, altresì, rigettarsi la domanda di condanna per lite temeraria poiché infondata, vinte le spese con distrazione. La causa veniva rinviata per consentire alle parti di coltivare trattative per addivenire ad un bonario componimento della lite. All'odierna udienza, il procuratore di parte opposta dichiarava di rinunciare al decreto ingiuntivo, registrando l'avvenuto pagamento di tutto il dovuto. Chiedeva, nondimeno, la compensazione delle spese della presente fase del giudizio. La datrice di lavoro, dichiarava di non aderire alla richiesta ed insisteva nelle originarie conclusioni, ivi compresa quella di condanna ex art. 96 c.p.c. La controversia, istruita documentalmente, viene decisa mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso in opposizione merita accoglimento. MERITO Invero, è allegata al ricorso documentazione comprovante l'avvenuto pagamento integrale delle somme portate dal decreto ingiuntivo, avvenuto in epoca precedente il deposito del ricorso monitorio. Del resto, la circostanza è stata ammessa anche in occasione dell'udienza di discussione (cfr. verbale) dal procuratore di parte ricorrente. Il decreto ingiuntivo, allora, va revocato. CONDANNA EX ART. 96 C.P.C. In ricorso ed in occasione dell'odierna udienza, parte opponente ha insistito per la condanna del lavoratore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ritiene il Tribunale che la domanda vada accolta. Il nucleo comune delle ipotesi di responsabilità aggravata sia ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, che ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, è l'aver agito con mala fede o colpa grave;
tuttavia, a differenza di quella di cui al comma 3, l'ipotesi di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione richiede la domanda di parte e, soprattutto, la prova del danno. Inoltre, la condanna per cd. lite temeraria esige in ogni caso, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. Sez. Un. n. 9912/18). Orbene, nel caso di specie il ricorso per decreto ingiuntivo risulta depositato in data 28.06.24, pochissimi mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, laddove le somme richieste risultavano già pagate nell'anno precedente. Ricorre, allora, l'ipotesi di cui alla giurisprudenza di legittimità invocata da parte opponente, secondo cui “Incorre in responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c., il creditore il quale chieda ed ottenga un provvedimento monitorio nei confronti del debitore dopo che quest'ultimo abbia pagato l'intera sorte capitale” (Cass. n. 9033/10). Ebbene, nel caso di specie, sfortunatamente, il ricorrente ha inteso rinunciare al decreto ingiuntivo (non trovando il supporto di controparte) solo all'esito del rinvio disposto all'uopo dal Tribunale, laddove già prima di depositare il ricorso e notificare il titolo avrebbe dovuto procedere ad un analitico ed accurato controllo di quanto già ricevuto. Nondimeno la somma a cui si ritiene di condannare il ricorrente ex art. 96 comma 3 c.p.c. è pari ad euro 100,00, tenuto conto dell'entità degli importi ingiunti, nonché del fatto che la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è infondata con riguardo al TFR, risultando esso corrisposto in via quantomeno anomala, ben prima della cessazione del rapporto di lavoro. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna il resistente ex art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata pari ad euro 100,00 nei confronti della parte resistente;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.314,00, per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 4.06.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli