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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 622/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 622/2021 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. CONTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO PAOLO giusta procura in atti;
attrice contro
( ) e , ( ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. DIONISI OLINDO giusta procura in atti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva depositata in data 21.1.2023 n. 577/23 l'intestato Tribunale, decidendo sulle conclusioni delle parti ivi riportate e da intendersi in questa sede integralmente richiamate, accoglieva la domanda proposta dall'odierna attrice e così disponeva “Accerta e dichiara il diritto dell'attrice di godere e disporre pro quota, dell'immobile sito in Loc. Colle Turano n. 8 di Amandola e, per l'effetto: condanna le parti convenute a consegnare all'attrice le chiavi dell'immobile; condanna le parti convenute a risarcire all'attrice il danno dalla stessa patito per l'illegittima privazione del godimento del bene;
rinvia a successiva ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della quantificazione del valore locatizio del bene in base ai correnti criteri di mercato;
spese alla sentenza definitiva”.
Rimessa la causa in istruttoria con ordinanda emessa in pari data era nominato un CTU al fine di quantificare il valore locatizio del bene e, dunque, monetizzare il risarcimento spettante all'attrice per
“l'illegittima privazione del godimento del bene”.
Depositata la relazione da parte del CTU era fissata l'udienza del 18 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni – udienza poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note scritte – e, in pagina 1 di 4 quella sede, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
In particolare, parte attrice concludeva chiedendo “previo accertamento del diritto di proprietà vantato dalla sig.ra sull'immobile sito in Loc. Colle Turano n. 8 di Amandola e Parte_1
distinto, al Catasto dei Fabbricati di detto Comune, al foglio n. 70, particella n. 798 sub. 2, condannare i convenuti, in proprio e quali eredi di , a corrispondere alla ricorrente Persona_1 la somma di € 6.195,00, o quel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia o comunque da liquidarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa sofferti in riferimento ai 5
(cinque) anni precedenti all'introduzione del presente giudizio, per non aver potuto utilizzare detto immobile, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e con vittoria di spese e competenze di lite”, mentre i convenuti concludevano chiedendo “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito, rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, improcedibili, e comunque infondate, sia in fatto che in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, nonché con riserva di svolgere ogni separata domanda, tra cui quella per il rimborso di tutte le spese affrontate per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria dell'immobile, nonché per l'aggiornamento catastale ed ogni altra di diversa natura effettuate per il bene comune”
Va innanzitutto chiarito che, con la sentenza n. 577 del 2023 questo Tribunale definiva tutte le questioni di merito insorte tra le parti, rinviando alla sentenza definitiva esclusivamente per la quantificazione del risarcimento dovuto dai convenuti all'attrice. E' evidente, dunque, che non potrebbero, in questa sede, essere nuovamente affrontate le questioni già risolte con la sentenza non definitiva.
Di alcun rilievo – in considerazione delle difese e delle domande precisate dai convenuti - si palesa poi la circostanza per cui la dante causa degli odierni convenuti abbia, negli anni '90, effettato lavori di ristrutturazione sull'immobile in questione in considerazione della manifestata volontà degli stessi di
“riserva di svolgere ogni separata domanda, tra cui quella per il rimborso di tutte le spese affrontate per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria dell'immobile, nonché per l'aggiornamento catastale ed ogni altra di diversa natura effettuate per il bene comune”.
Sul punto, non è fuor d'opera sottolineare come le parti convenute, solo a seguito del deposito della sentenza parziale – e, precisamente, con le note scritte del 19.10.2023 - allegavano “l'incidenza di tali lavori sul valore locatizio del bene in questione al momento dell'introduzione del presente giudizio”.
Ed infatti, mai prima di tale momento gli stessi avevano eccepito, ai fini del computo dell'indennizzo, il maggior valore locatizio del bene a seguito dei predetti lavori con la conseguenza che la citata circostanza non potrebbe in alcun modo costituire oggetto di indagine nell'alveo del presente giudizio.
pagina 2 di 4 È noto, infatti, che le preclusioni alla possibilità di proporre specifiche eccezioni si consolidano, in forza delle norme processuali applicabili ratione temporis al caso che ci occupa – a tutto voler concedere - con il deposito della I memoria 183 c. VI c.p.c. con la conseguenza che le parti non potrebbero dedurre ed eccepire, in un secondo momento, circostanze ulteriori rispetto a quelle ritualmente introdotte fino a quel momento nel giudizio.
Correttamente, pertanto, il CTU calcolava il valore locatizio del bene senza tenere in considerazione la tardiva eccezione relativa all'aumento del valore locatizio. Ed infatti, come pure richiesto dai convenuti, gli stessi potranno eventualmente fare valere la predetta circostanza in un separato giudizio.
Ciò chiarito, all'esito delle indagini peritali espletate, il CTU mediante un attento e motivato esame dei dati acquisiti ed a seguito della rigorosa esplicitazione dei metodi di calcolo utilizzati è giunto condivisibilmente a determinare “il Valore locativo lordo in €/mese 206,50 pari a un canone annuo di
€ 2.478,00”. Le predette conclusioni, in quanto desunte da un ragionamento privo di vizi logici e giuridici – oltre che in alcun modo contestate dai CTP delle parti – andranno fatte proprie da questo giudice.
In conclusione, tenuto conto che la quota di proprietà dell'attrice è pari a ½ e tenuto conto che l'attrice limitava la propria domanda di risarcimento del danno agli ultimi cinque anni, a decorrere dall'introduzione della domanda, i convenuti andranno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice della complessiva somma di € 1239,00 per ogni anno di illegittima detenzione, a decorrere da aprile 2016 fino alla data dell'introduzione del presente giudizio oltre interessi dal giorno della domanda al saldo.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte attrice.
Allo stesso modo, le spese di CTU andranno definitivamente poste a carico della parte convenuta, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 622 del 2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- Vista e richiamata la sentenza non definitiva emessa da questo Tribunale e depositata in data
21.1.2023 n. 577/23;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 6.195,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 3 di 4 - condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre euro 379.5 per spese documentate, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 622/2021 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. CONTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO PAOLO giusta procura in atti;
attrice contro
( ) e , ( ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. DIONISI OLINDO giusta procura in atti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva depositata in data 21.1.2023 n. 577/23 l'intestato Tribunale, decidendo sulle conclusioni delle parti ivi riportate e da intendersi in questa sede integralmente richiamate, accoglieva la domanda proposta dall'odierna attrice e così disponeva “Accerta e dichiara il diritto dell'attrice di godere e disporre pro quota, dell'immobile sito in Loc. Colle Turano n. 8 di Amandola e, per l'effetto: condanna le parti convenute a consegnare all'attrice le chiavi dell'immobile; condanna le parti convenute a risarcire all'attrice il danno dalla stessa patito per l'illegittima privazione del godimento del bene;
rinvia a successiva ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della quantificazione del valore locatizio del bene in base ai correnti criteri di mercato;
spese alla sentenza definitiva”.
Rimessa la causa in istruttoria con ordinanda emessa in pari data era nominato un CTU al fine di quantificare il valore locatizio del bene e, dunque, monetizzare il risarcimento spettante all'attrice per
“l'illegittima privazione del godimento del bene”.
Depositata la relazione da parte del CTU era fissata l'udienza del 18 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni – udienza poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note scritte – e, in pagina 1 di 4 quella sede, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
In particolare, parte attrice concludeva chiedendo “previo accertamento del diritto di proprietà vantato dalla sig.ra sull'immobile sito in Loc. Colle Turano n. 8 di Amandola e Parte_1
distinto, al Catasto dei Fabbricati di detto Comune, al foglio n. 70, particella n. 798 sub. 2, condannare i convenuti, in proprio e quali eredi di , a corrispondere alla ricorrente Persona_1 la somma di € 6.195,00, o quel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia o comunque da liquidarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa sofferti in riferimento ai 5
(cinque) anni precedenti all'introduzione del presente giudizio, per non aver potuto utilizzare detto immobile, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e con vittoria di spese e competenze di lite”, mentre i convenuti concludevano chiedendo “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito, rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, improcedibili, e comunque infondate, sia in fatto che in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, nonché con riserva di svolgere ogni separata domanda, tra cui quella per il rimborso di tutte le spese affrontate per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria dell'immobile, nonché per l'aggiornamento catastale ed ogni altra di diversa natura effettuate per il bene comune”
Va innanzitutto chiarito che, con la sentenza n. 577 del 2023 questo Tribunale definiva tutte le questioni di merito insorte tra le parti, rinviando alla sentenza definitiva esclusivamente per la quantificazione del risarcimento dovuto dai convenuti all'attrice. E' evidente, dunque, che non potrebbero, in questa sede, essere nuovamente affrontate le questioni già risolte con la sentenza non definitiva.
Di alcun rilievo – in considerazione delle difese e delle domande precisate dai convenuti - si palesa poi la circostanza per cui la dante causa degli odierni convenuti abbia, negli anni '90, effettato lavori di ristrutturazione sull'immobile in questione in considerazione della manifestata volontà degli stessi di
“riserva di svolgere ogni separata domanda, tra cui quella per il rimborso di tutte le spese affrontate per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria dell'immobile, nonché per l'aggiornamento catastale ed ogni altra di diversa natura effettuate per il bene comune”.
Sul punto, non è fuor d'opera sottolineare come le parti convenute, solo a seguito del deposito della sentenza parziale – e, precisamente, con le note scritte del 19.10.2023 - allegavano “l'incidenza di tali lavori sul valore locatizio del bene in questione al momento dell'introduzione del presente giudizio”.
Ed infatti, mai prima di tale momento gli stessi avevano eccepito, ai fini del computo dell'indennizzo, il maggior valore locatizio del bene a seguito dei predetti lavori con la conseguenza che la citata circostanza non potrebbe in alcun modo costituire oggetto di indagine nell'alveo del presente giudizio.
pagina 2 di 4 È noto, infatti, che le preclusioni alla possibilità di proporre specifiche eccezioni si consolidano, in forza delle norme processuali applicabili ratione temporis al caso che ci occupa – a tutto voler concedere - con il deposito della I memoria 183 c. VI c.p.c. con la conseguenza che le parti non potrebbero dedurre ed eccepire, in un secondo momento, circostanze ulteriori rispetto a quelle ritualmente introdotte fino a quel momento nel giudizio.
Correttamente, pertanto, il CTU calcolava il valore locatizio del bene senza tenere in considerazione la tardiva eccezione relativa all'aumento del valore locatizio. Ed infatti, come pure richiesto dai convenuti, gli stessi potranno eventualmente fare valere la predetta circostanza in un separato giudizio.
Ciò chiarito, all'esito delle indagini peritali espletate, il CTU mediante un attento e motivato esame dei dati acquisiti ed a seguito della rigorosa esplicitazione dei metodi di calcolo utilizzati è giunto condivisibilmente a determinare “il Valore locativo lordo in €/mese 206,50 pari a un canone annuo di
€ 2.478,00”. Le predette conclusioni, in quanto desunte da un ragionamento privo di vizi logici e giuridici – oltre che in alcun modo contestate dai CTP delle parti – andranno fatte proprie da questo giudice.
In conclusione, tenuto conto che la quota di proprietà dell'attrice è pari a ½ e tenuto conto che l'attrice limitava la propria domanda di risarcimento del danno agli ultimi cinque anni, a decorrere dall'introduzione della domanda, i convenuti andranno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice della complessiva somma di € 1239,00 per ogni anno di illegittima detenzione, a decorrere da aprile 2016 fino alla data dell'introduzione del presente giudizio oltre interessi dal giorno della domanda al saldo.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte attrice.
Allo stesso modo, le spese di CTU andranno definitivamente poste a carico della parte convenuta, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 622 del 2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- Vista e richiamata la sentenza non definitiva emessa da questo Tribunale e depositata in data
21.1.2023 n. 577/23;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 6.195,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 3 di 4 - condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre euro 379.5 per spese documentate, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Enza Foti
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