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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO CA, all'esito dell'udienza del 23/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 390 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
, Parte_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Ordine C.F._5
PARTE RICORRENTE
E
), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Ricchiuti
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: prestazioni aggiuntive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.1.2025, i ricorrenti in epigrafe indicati – premessa la propria qualifica di dirigenti medici alle dipendenze dell' Controparte_1
(d'ora innanzi, anche solo ), in servizio a tempo indeterminato
[...] CP_2 presso la struttura ospedaliera S.C./SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) del
Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Manfredonia – adivano l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, con deliberazione del Direttore Generale n. 341 del 9.3.2021,
l' aveva stabilito le modalità di svolgimento per le prestazioni aggiuntive relative CP_2 all'anno 2021 nonchè il relativo costo orario;
che altrettanto era avvenuto per l'anno 2022, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 219 del 18.2.2022; che, con nota prot. 0092173 del 20.9.2021, il dott. quale Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Parte_4 presso il P.O. “San Camillo De Lellis” di Manfredonia, aveva chiesto al Direttore Sanitario dell' dott. nonché al Direttore del D.S.M. dell' dott. CP_2 Persona_1 CP_2
AN MO, l'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni aggiuntive per la copertura dei turni di servizio e di quelli in pronta disponibilità, e ciò al fine di garantire la continuità assistenziale, stante la grave carenza di organico nella suddetta struttura;
che, in data 21/22.9.2021, i predetti dirigenti avevano autorizzato le prestazioni aggiuntive dei medici in servizio presso il D.S.M. del P.O. di Manfredonia;
che, con nota prot. 0117650 del
23.11.2021, il dott. aveva chiesto al Direttore Sanitario dell' l'autorizzazione Pt_4 CP_2 allo svolgimento di prestazioni aggiuntive per la copertura dei turni di servizio e di quelli in pronta disponibilità anche per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, stante l'impossibilità di coprire i posti vacanti con altro personale medico in possesso dei requisiti di legge;
che, in data 23.11.2021, erano state autorizzate le suddette prestazioni per i medici in servizio presso il D.S.M. di Manfredonia.
Tanto premesso in fatto ed allegato il perdurante inadempimento dell' rispetto CP_2 all'obbligazione di pagamento delle prestazioni aggiuntive, quali regolarmente autorizzate ed eseguite, le parti ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “-accertare l'inadempimento della delle obbligazioni di pagamento Controparte_1 sulla medesima ricadenti in ossequio ai contratti in essere con gli odierni ricorrenti ed alle deliberazioni successivamente adottate dalla stessa azienda sanitaria;
- per l'effetto condannare la in persona del suo Direttore Generale quale legale rappresentante CP_2 pro tempo, al pagamento, senza dilazione, in favore di ciascun ricorrente delle somme meglio di seguito specificate:
1. quanto al Dott. la complessiva somma pari € Parte_1
5.673,00, di cui € 3.968,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite dal dott nell'anno Pt_1
2021 ed € 1.705 per le prestazioni aggiuntive eseguite dal dott. nell'anno 2022, Pt_1 ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e svalutazione monetaria 2. quanto alla Dott.ssa , la complessiva somma pari € Parte_2
8.375,00, di cui € 6.564,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite dalla dott.ssa Pt_2 nell'anno 2021 ed € 1.811,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite dalla Dott.ssa Pt_2 nell'anno 2022, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e svalutazione monetaria.
3. quanto al Dott. , la Parte_3 complessiva somma pari € 5.230,00, di cui € 3.020,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite
2 dal dott. nell'anno 2021 ed €. 2.210,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite dal Parte_3 dott. nell'anno 2022, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Parte_3 giustizia, oltre ad interessi e svalutazione monetaria.
4. quanto al Dott. , la Parte_4 complessiva somma pari € 11.485,00, di cui €. 9.480,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite dal Dott. nell'anno 2021 ed €. 2.005,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite dal Pt_4
Dott. nell'anno 2022 ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Pt_4 giustizia, oltre ad interessi e svalutazione monetaria.
5. quanto al Dott. la Parte_5 complessiva somma pari € 8.087,00, di cui €. 6.318,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite dal Dott. nell'anno 2021 ed €. 1.769,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite dal Pt_5
Dott. nell'anno 2022, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Pt_5 giustizia, oltre ad interessi e svalutazione monetaria”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Azienda convenuta, la quale resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 23.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Al fine di una migliore comprensione della vicenda in esame, occorre compiere una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento.
Con riguardo alle fonti primarie, la materia è disciplinata in termini generali dall'art. 15- quinquies del D.lgs. n. 502/1992 (recante “Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari”).
I commi 2 e 3 della disposizione in esame prevedono che: “2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione;
salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre
1998, n. 448; b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;
c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda,
3 quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro.
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali;
devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le equipe;
l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali”.
Sulla scorta del chiaro dettato normativo, è dunque consentito ai dirigenti sanitari l'esercizio di attività libero-professionale nei termini ivi specificati, secondo le modalità di svolgimento stabilite dal Direttore Generale ed in conformità alle disposizioni della contrattazione collettiva.
In questa prospettiva, viene in rilievo l'art. 55 del C.C.N.L. Comparto Sanità dell'8 giugno
2000, il quale disciplina le diverse tipologie di attività libero-professionale consentita al di fuori dell'orario di servizio, stabilendo, al comma 2, che “Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale
4 e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia”.
Di tenore sostanzialmente analogo è l'art. 115 del C.C.N.L. dell'Area Sanità, stipulato in data
19.12.2017, valevole per il triennio 2016/2018 ed applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa.
2.2. Ciò posto, l' contesta, anzitutto, la sussistenza del requisito soggettivo sotteso CP_2 alla fruizione del maggior compenso rivendicato dalle parti ricorrenti, trattandosi di prestazioni aggiuntive che, in quanto rientranti nell'ambito dell'attività intramuraria disciplinata dal Titolo VIII del C.C.N.L. Dirigenza Sanità, possono essere svolte solo da personale con rapporto di lavoro esclusivo.
Il rilievo coglie nel segno.
Difatti, l'art. 114, comma 1, del C.C.N.L. 19.12.2017, sostanzialmente riproduttivo dell'art. 54, comma 1, del C.C.N.L. 8.6.2000, stabilisce che “1. In applicazione della legge 120/2007 e s.m.i., degli artt. 4, comma 10 e 15 quinquies, 15 duodecies, 15 quattuordecies del D.Lgs.
n.502/1992 e s.m.i.e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutti i dirigenti con rapporto esclusivo, ad eccezione dei dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 8 del CCNL del
17.10.2008 dell'Area III, è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale all'interno dell'Azienda o Ente, nell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato dall'Azienda o Ente e con le procedure indicate nell'art. 7 comma 5, lett. d)
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)”.
Dall'univoco tenore letterale della disposizione pattizia si evince come la sussistenza di un rapporto esclusivo con l' integri un presupposto legittimante la richiesta di Controparte_1 pagamento delle prestazioni aggiuntive.
In tal senso, del resto, depongono le deliberazioni del Direttore Generale dell' FG n. CP_2
341 del 9.3.2021 e n. 219 del 18.2.2022, aventi ad oggetto le modalità di svolgimento delle prestazioni aggiuntive per gli anni 2021 e 2022.
Ivi si legge, infatti, che “l'effettuazione di prestazioni aggiuntive è subordinata alle seguenti condizioni: per i dirigenti medici avere rapporto di lavoro esclusivo (…)”.
Sta di fatto, tuttavia, che – come dedotto dall' e non contestato dalle parti ricorrenti – CP_2
“Dall'analisi delle schede personali dei ricorrenti, allegate alla presente relazione, risultano
5 in rapporto di lavoro “esclusivo” solo i dottori e ” [DOCC.9-9.1-9.2-9.3- Pt_4 Pt_2
9.4-9.5]” (così, a pag. 5 della memoria).
Ne consegue che, con riguardo ai ricorrenti ed , la domanda Pt_1 Parte_3 Pt_5
s'appalesa, già solo per questo motivo, destituita di fondamento, non ravvisandosi il presupposto soggettivo minimo normativamente stabilito.
Peraltro, in siffatto contesto non dispiega alcuna rilevanza giuridica il fatto che l'amministrazione, eventualmente errando in sede d'interpretazione di disposizioni normative pubblicistiche, come tali inderogabili, abbia eventualmente erogato ad altri dipendenti, pure sprovvisti di rapporto di esclusività (cfr. determina n. 314/2024, richiamata e prodotta da parte ricorrente con le note depositate in data 13.10.2025), i benefici economici in questa sede rivendicati (v., per tale rilievo, Corte di Appello di Bari-Sez. Lav., 6 marzo 2020, n. 3).
2.3. Non miglior sorte merita, poi, la pretesa azionata dai ricorrenti e i quali Pt_2 Pt_4 pacificamente rivestono la qualifica di dirigenti con rapporto esclusivo.
Ed invero, come puntualizzato da Cass. Sez. Lav. n. 14120/2023, “…tale tipologia di prestazioni aggiuntive, come si desume dall'art. 15 quinquies, cit., può svolgersi secondo varie connotazioni definite dalla norma ed eventualmente dalla contrattazione collettiva (v. ad es. l'art. 55, comma 2, c.c.n.l. 8 giugno 2000, sulle prestazioni eccezionali e temporanee in carenza di organico o di copertura di esso: su cui v. Cass. 17 maggio 2018, n. 12105), mediante attività "individuali" (lett. a), "in equipe" (lett. b), in altra struttura convenzionata
(lett. c) o infine in azienda ed in attuazione di uno specifico programma di riduzione delle liste di attesa (lett. d), ma in ogni caso "al di fuori dell'impegno di servizio", ovverosia sulla base di un'organizzazione di prestazioni ulteriori che non si manifestano come mero protrarsi dell'impegno relativo all'attività "istituzionale", ma, secondo le diverse ipotesi predette, esprimono un quid pluris, qualitativamente specifico e individuabile come tale e da cui consegue una parimenti specifica disciplina ed un apposito regime tariffario;
si tratta dunque di attività di regola scandite in prestazioni, anche plurime, ma esattamente enucleabili nella loro individualità; dovendosi altresì escludere che una prestazione "intramoenia" ex art. 15 quinquies, comma 2, comunque pattuita o disposta, possa considerarsi "aggiuntiva", se per il suo svolgimento si dovessero sottrarre tempi dovuti in base all'attività "istituzionale", in quanto in tal caso ne risulterebbe negata la stessa natura "aggiuntiva", sicché quell'attività non potrebbe che considerarsi assorbita nell'attività "istituzionale" e, in tutto o in parte, nella remunerazione di essa (Cass., Ordinanza n. 32264 del 10 dicembre 2019)”.
Muovendo dai surriferiti principi, non è dunque sufficiente il superamento dell'orario di servizio per rivendicare il trattamento previsto per le prestazioni aggiuntive dall'art. 55,
6 comma 2, del C.C.N.L. 8.6.2000 (ora art. 115, comma 2, C.C.N.L. 19.12.2017), poiché
l'attività libero professionale intramuraria in tanto può essere svolta e retribuita, in quanto sia resa nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate (Cass. n. 6153 del 24 febbraio 2022), nel novero delle quali rientra la circostanza che la prestazione sia resa “al di fuori dell'impegno di servizio”, ovverosia sulla base di un'organizzazione di prestazioni ulteriori che non si manifestano, come prima detto, come mero protrarsi dell'impegno relativo all'attività
“istituzionale” (Cass. 5 aprile 2023, n. 9413).
Tanto era stato espressamente precisato anche nelle summenzionate deliberazioni del
Direttore Generale, ove si legge “…che l'Area del Personale procederà alla liquidazione delle prestazioni aggiuntive, previa comunicazione della Direzione Sanitaria del Presidio
Ospedaliero in cui si dichiara che: - le stesse sono state preventivamente autorizzate e rientrano nel budget assegnato;
- con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio Rilevazione
Presenze è stato verificato che nei giorni e nelle ore di effettuazione delle prestazioni aggiuntive i dirigenti medici interessati: a) si trovano al di fuori dell'orario di lavoro e dei turni di pronta disponibilità e di guardia;
b) non usufruiscono di ferie, aspettativa ed infortunio, astensione obbligatoria, congedo ex legge 104/1992, permesso a qualsiasi titolo di legge (sindacale, per aggiornamento, ecc..,) per l'intero arco della giornata lavorativa, congedo per rischio radiologico e anestesiologico;
c) non hanno partecipano a giornate di sciopero;
d) non hanno beneficiavano di istituti normativi e contrattuali che comportano riduzione dell'orario di lavoro;
e) non si trovano in condizioni di debito orario;
f) i dipendenti che hanno svolto le prestazioni aggiuntive in parola hanno assolto l'orario di servizio che è stato reso integralmente nel mese di riferimento nonché del rispetto delle citate condizioni di cui alla nota del Direttore Sanitario ID:1265895 del 17/04/2018”.
Nel caso in esame, non è stato dimostrato l'avvenuto previo soddisfacimento del “monte ore dovuto”, sì da escludere il debito orario ostativo alle prestazioni aggiuntive ALPI, e non v'è dubbio che un siffatto onere incombesse ai ricorrenti, trattandosi di autonomo elemento costitutivo del diritto al compenso rivendicato, che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere allegato e provato da parte attrice, nel rispetto della regola di riparto dell'onere della prova dettata dall'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cass. n. 9413/2023).
A ciò si aggiunga che - secondo quanto dedotto dall' nella memoria di costituzione (e, CP_2 peraltro, già in sede stragiudiziale: si veda la nota del 10.4.2024, a firma del Direttore dell'Area Risorse Umane, doc. 10) - le prestazioni svolte dai ricorrenti sarebbero state
7 effettuate durante i turni di reperibilità: ciò che integra un ulteriore fattore ostativo all'accoglimento della pretesa attorea.
Difatti, l'art. 12 del Regolamento A.S.L. in materia di attività libero-professionale intra- moenia (doc. 3, fascicolo di parte resistente), rubricato “Orario di svolgimento dell'ALPI”, stabilisce che: “In relazione al debito orario del professionista che esercita l'attività ambulatoriale in regime di libera professione intramuraria deve essere precisato che: a)
l'attività libero professionale deve essere svolta in orario non compreso nella fascia oraria per l'espletamento dell'attività istituzionale di servizio, compreso i turni di pronta disponibilità e di guardia (…)”.
Una disposizione analoga è contenuta nelle deliberazioni del D.G. n. 341/2021 e n. 219/2022, nelle quali, come detto, era stato espressamente previsto che, nei giorni e nelle ore di effettuazione delle prestazioni aggiuntive, i dirigenti medici interessati avrebbero dovuto trovarsi “al di fuori dell'orario di lavoro e dei turni di pronta disponibilità e di guardia”.
Anche per tal via, la pretesa attorea non può dunque trovare fondamento nella disciplina di cui all'art. 55, comma 2, del C.C.N.L. 8.6.2000 (ora art. 115, comma 2, C.C.N.L. 19.12.2017), sicchè il ricorso deve essere integralmente rigettato.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n.147/2022 – seguono la soccombenza solidale delle parti ricorrenti, tenuto conto della convergenza dei rispettivi atteggiamenti difensivi e della identità delle questioni dibattute (Cass. n. 27476/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO CA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 390/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'
[...]
, delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, oltre Controparte_1
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 23/10/2025
Il Giudice
NO CA
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO CA, all'esito dell'udienza del 23/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 390 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
, Parte_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Ordine C.F._5
PARTE RICORRENTE
E
), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Ricchiuti
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: prestazioni aggiuntive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.1.2025, i ricorrenti in epigrafe indicati – premessa la propria qualifica di dirigenti medici alle dipendenze dell' Controparte_1
(d'ora innanzi, anche solo ), in servizio a tempo indeterminato
[...] CP_2 presso la struttura ospedaliera S.C./SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) del
Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Manfredonia – adivano l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, con deliberazione del Direttore Generale n. 341 del 9.3.2021,
l' aveva stabilito le modalità di svolgimento per le prestazioni aggiuntive relative CP_2 all'anno 2021 nonchè il relativo costo orario;
che altrettanto era avvenuto per l'anno 2022, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 219 del 18.2.2022; che, con nota prot. 0092173 del 20.9.2021, il dott. quale Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Parte_4 presso il P.O. “San Camillo De Lellis” di Manfredonia, aveva chiesto al Direttore Sanitario dell' dott. nonché al Direttore del D.S.M. dell' dott. CP_2 Persona_1 CP_2
AN MO, l'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni aggiuntive per la copertura dei turni di servizio e di quelli in pronta disponibilità, e ciò al fine di garantire la continuità assistenziale, stante la grave carenza di organico nella suddetta struttura;
che, in data 21/22.9.2021, i predetti dirigenti avevano autorizzato le prestazioni aggiuntive dei medici in servizio presso il D.S.M. del P.O. di Manfredonia;
che, con nota prot. 0117650 del
23.11.2021, il dott. aveva chiesto al Direttore Sanitario dell' l'autorizzazione Pt_4 CP_2 allo svolgimento di prestazioni aggiuntive per la copertura dei turni di servizio e di quelli in pronta disponibilità anche per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, stante l'impossibilità di coprire i posti vacanti con altro personale medico in possesso dei requisiti di legge;
che, in data 23.11.2021, erano state autorizzate le suddette prestazioni per i medici in servizio presso il D.S.M. di Manfredonia.
Tanto premesso in fatto ed allegato il perdurante inadempimento dell' rispetto CP_2 all'obbligazione di pagamento delle prestazioni aggiuntive, quali regolarmente autorizzate ed eseguite, le parti ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “-accertare l'inadempimento della delle obbligazioni di pagamento Controparte_1 sulla medesima ricadenti in ossequio ai contratti in essere con gli odierni ricorrenti ed alle deliberazioni successivamente adottate dalla stessa azienda sanitaria;
- per l'effetto condannare la in persona del suo Direttore Generale quale legale rappresentante CP_2 pro tempo, al pagamento, senza dilazione, in favore di ciascun ricorrente delle somme meglio di seguito specificate:
1. quanto al Dott. la complessiva somma pari € Parte_1
5.673,00, di cui € 3.968,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite dal dott nell'anno Pt_1
2021 ed € 1.705 per le prestazioni aggiuntive eseguite dal dott. nell'anno 2022, Pt_1 ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e svalutazione monetaria 2. quanto alla Dott.ssa , la complessiva somma pari € Parte_2
8.375,00, di cui € 6.564,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite dalla dott.ssa Pt_2 nell'anno 2021 ed € 1.811,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite dalla Dott.ssa Pt_2 nell'anno 2022, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e svalutazione monetaria.
3. quanto al Dott. , la Parte_3 complessiva somma pari € 5.230,00, di cui € 3.020,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite
2 dal dott. nell'anno 2021 ed €. 2.210,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite dal Parte_3 dott. nell'anno 2022, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Parte_3 giustizia, oltre ad interessi e svalutazione monetaria.
4. quanto al Dott. , la Parte_4 complessiva somma pari € 11.485,00, di cui €. 9.480,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite dal Dott. nell'anno 2021 ed €. 2.005,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite dal Pt_4
Dott. nell'anno 2022 ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Pt_4 giustizia, oltre ad interessi e svalutazione monetaria.
5. quanto al Dott. la Parte_5 complessiva somma pari € 8.087,00, di cui €. 6.318,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite dal Dott. nell'anno 2021 ed €. 1.769,00 per le prestazioni aggiuntive eseguite dal Pt_5
Dott. nell'anno 2022, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Pt_5 giustizia, oltre ad interessi e svalutazione monetaria”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Azienda convenuta, la quale resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 23.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Al fine di una migliore comprensione della vicenda in esame, occorre compiere una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento.
Con riguardo alle fonti primarie, la materia è disciplinata in termini generali dall'art. 15- quinquies del D.lgs. n. 502/1992 (recante “Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari”).
I commi 2 e 3 della disposizione in esame prevedono che: “2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione;
salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre
1998, n. 448; b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;
c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda,
3 quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro.
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali;
devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le equipe;
l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali”.
Sulla scorta del chiaro dettato normativo, è dunque consentito ai dirigenti sanitari l'esercizio di attività libero-professionale nei termini ivi specificati, secondo le modalità di svolgimento stabilite dal Direttore Generale ed in conformità alle disposizioni della contrattazione collettiva.
In questa prospettiva, viene in rilievo l'art. 55 del C.C.N.L. Comparto Sanità dell'8 giugno
2000, il quale disciplina le diverse tipologie di attività libero-professionale consentita al di fuori dell'orario di servizio, stabilendo, al comma 2, che “Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale
4 e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia”.
Di tenore sostanzialmente analogo è l'art. 115 del C.C.N.L. dell'Area Sanità, stipulato in data
19.12.2017, valevole per il triennio 2016/2018 ed applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa.
2.2. Ciò posto, l' contesta, anzitutto, la sussistenza del requisito soggettivo sotteso CP_2 alla fruizione del maggior compenso rivendicato dalle parti ricorrenti, trattandosi di prestazioni aggiuntive che, in quanto rientranti nell'ambito dell'attività intramuraria disciplinata dal Titolo VIII del C.C.N.L. Dirigenza Sanità, possono essere svolte solo da personale con rapporto di lavoro esclusivo.
Il rilievo coglie nel segno.
Difatti, l'art. 114, comma 1, del C.C.N.L. 19.12.2017, sostanzialmente riproduttivo dell'art. 54, comma 1, del C.C.N.L. 8.6.2000, stabilisce che “1. In applicazione della legge 120/2007 e s.m.i., degli artt. 4, comma 10 e 15 quinquies, 15 duodecies, 15 quattuordecies del D.Lgs.
n.502/1992 e s.m.i.e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutti i dirigenti con rapporto esclusivo, ad eccezione dei dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 8 del CCNL del
17.10.2008 dell'Area III, è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale all'interno dell'Azienda o Ente, nell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato dall'Azienda o Ente e con le procedure indicate nell'art. 7 comma 5, lett. d)
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)”.
Dall'univoco tenore letterale della disposizione pattizia si evince come la sussistenza di un rapporto esclusivo con l' integri un presupposto legittimante la richiesta di Controparte_1 pagamento delle prestazioni aggiuntive.
In tal senso, del resto, depongono le deliberazioni del Direttore Generale dell' FG n. CP_2
341 del 9.3.2021 e n. 219 del 18.2.2022, aventi ad oggetto le modalità di svolgimento delle prestazioni aggiuntive per gli anni 2021 e 2022.
Ivi si legge, infatti, che “l'effettuazione di prestazioni aggiuntive è subordinata alle seguenti condizioni: per i dirigenti medici avere rapporto di lavoro esclusivo (…)”.
Sta di fatto, tuttavia, che – come dedotto dall' e non contestato dalle parti ricorrenti – CP_2
“Dall'analisi delle schede personali dei ricorrenti, allegate alla presente relazione, risultano
5 in rapporto di lavoro “esclusivo” solo i dottori e ” [DOCC.9-9.1-9.2-9.3- Pt_4 Pt_2
9.4-9.5]” (così, a pag. 5 della memoria).
Ne consegue che, con riguardo ai ricorrenti ed , la domanda Pt_1 Parte_3 Pt_5
s'appalesa, già solo per questo motivo, destituita di fondamento, non ravvisandosi il presupposto soggettivo minimo normativamente stabilito.
Peraltro, in siffatto contesto non dispiega alcuna rilevanza giuridica il fatto che l'amministrazione, eventualmente errando in sede d'interpretazione di disposizioni normative pubblicistiche, come tali inderogabili, abbia eventualmente erogato ad altri dipendenti, pure sprovvisti di rapporto di esclusività (cfr. determina n. 314/2024, richiamata e prodotta da parte ricorrente con le note depositate in data 13.10.2025), i benefici economici in questa sede rivendicati (v., per tale rilievo, Corte di Appello di Bari-Sez. Lav., 6 marzo 2020, n. 3).
2.3. Non miglior sorte merita, poi, la pretesa azionata dai ricorrenti e i quali Pt_2 Pt_4 pacificamente rivestono la qualifica di dirigenti con rapporto esclusivo.
Ed invero, come puntualizzato da Cass. Sez. Lav. n. 14120/2023, “…tale tipologia di prestazioni aggiuntive, come si desume dall'art. 15 quinquies, cit., può svolgersi secondo varie connotazioni definite dalla norma ed eventualmente dalla contrattazione collettiva (v. ad es. l'art. 55, comma 2, c.c.n.l. 8 giugno 2000, sulle prestazioni eccezionali e temporanee in carenza di organico o di copertura di esso: su cui v. Cass. 17 maggio 2018, n. 12105), mediante attività "individuali" (lett. a), "in equipe" (lett. b), in altra struttura convenzionata
(lett. c) o infine in azienda ed in attuazione di uno specifico programma di riduzione delle liste di attesa (lett. d), ma in ogni caso "al di fuori dell'impegno di servizio", ovverosia sulla base di un'organizzazione di prestazioni ulteriori che non si manifestano come mero protrarsi dell'impegno relativo all'attività "istituzionale", ma, secondo le diverse ipotesi predette, esprimono un quid pluris, qualitativamente specifico e individuabile come tale e da cui consegue una parimenti specifica disciplina ed un apposito regime tariffario;
si tratta dunque di attività di regola scandite in prestazioni, anche plurime, ma esattamente enucleabili nella loro individualità; dovendosi altresì escludere che una prestazione "intramoenia" ex art. 15 quinquies, comma 2, comunque pattuita o disposta, possa considerarsi "aggiuntiva", se per il suo svolgimento si dovessero sottrarre tempi dovuti in base all'attività "istituzionale", in quanto in tal caso ne risulterebbe negata la stessa natura "aggiuntiva", sicché quell'attività non potrebbe che considerarsi assorbita nell'attività "istituzionale" e, in tutto o in parte, nella remunerazione di essa (Cass., Ordinanza n. 32264 del 10 dicembre 2019)”.
Muovendo dai surriferiti principi, non è dunque sufficiente il superamento dell'orario di servizio per rivendicare il trattamento previsto per le prestazioni aggiuntive dall'art. 55,
6 comma 2, del C.C.N.L. 8.6.2000 (ora art. 115, comma 2, C.C.N.L. 19.12.2017), poiché
l'attività libero professionale intramuraria in tanto può essere svolta e retribuita, in quanto sia resa nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate (Cass. n. 6153 del 24 febbraio 2022), nel novero delle quali rientra la circostanza che la prestazione sia resa “al di fuori dell'impegno di servizio”, ovverosia sulla base di un'organizzazione di prestazioni ulteriori che non si manifestano, come prima detto, come mero protrarsi dell'impegno relativo all'attività
“istituzionale” (Cass. 5 aprile 2023, n. 9413).
Tanto era stato espressamente precisato anche nelle summenzionate deliberazioni del
Direttore Generale, ove si legge “…che l'Area del Personale procederà alla liquidazione delle prestazioni aggiuntive, previa comunicazione della Direzione Sanitaria del Presidio
Ospedaliero in cui si dichiara che: - le stesse sono state preventivamente autorizzate e rientrano nel budget assegnato;
- con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio Rilevazione
Presenze è stato verificato che nei giorni e nelle ore di effettuazione delle prestazioni aggiuntive i dirigenti medici interessati: a) si trovano al di fuori dell'orario di lavoro e dei turni di pronta disponibilità e di guardia;
b) non usufruiscono di ferie, aspettativa ed infortunio, astensione obbligatoria, congedo ex legge 104/1992, permesso a qualsiasi titolo di legge (sindacale, per aggiornamento, ecc..,) per l'intero arco della giornata lavorativa, congedo per rischio radiologico e anestesiologico;
c) non hanno partecipano a giornate di sciopero;
d) non hanno beneficiavano di istituti normativi e contrattuali che comportano riduzione dell'orario di lavoro;
e) non si trovano in condizioni di debito orario;
f) i dipendenti che hanno svolto le prestazioni aggiuntive in parola hanno assolto l'orario di servizio che è stato reso integralmente nel mese di riferimento nonché del rispetto delle citate condizioni di cui alla nota del Direttore Sanitario ID:1265895 del 17/04/2018”.
Nel caso in esame, non è stato dimostrato l'avvenuto previo soddisfacimento del “monte ore dovuto”, sì da escludere il debito orario ostativo alle prestazioni aggiuntive ALPI, e non v'è dubbio che un siffatto onere incombesse ai ricorrenti, trattandosi di autonomo elemento costitutivo del diritto al compenso rivendicato, che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere allegato e provato da parte attrice, nel rispetto della regola di riparto dell'onere della prova dettata dall'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cass. n. 9413/2023).
A ciò si aggiunga che - secondo quanto dedotto dall' nella memoria di costituzione (e, CP_2 peraltro, già in sede stragiudiziale: si veda la nota del 10.4.2024, a firma del Direttore dell'Area Risorse Umane, doc. 10) - le prestazioni svolte dai ricorrenti sarebbero state
7 effettuate durante i turni di reperibilità: ciò che integra un ulteriore fattore ostativo all'accoglimento della pretesa attorea.
Difatti, l'art. 12 del Regolamento A.S.L. in materia di attività libero-professionale intra- moenia (doc. 3, fascicolo di parte resistente), rubricato “Orario di svolgimento dell'ALPI”, stabilisce che: “In relazione al debito orario del professionista che esercita l'attività ambulatoriale in regime di libera professione intramuraria deve essere precisato che: a)
l'attività libero professionale deve essere svolta in orario non compreso nella fascia oraria per l'espletamento dell'attività istituzionale di servizio, compreso i turni di pronta disponibilità e di guardia (…)”.
Una disposizione analoga è contenuta nelle deliberazioni del D.G. n. 341/2021 e n. 219/2022, nelle quali, come detto, era stato espressamente previsto che, nei giorni e nelle ore di effettuazione delle prestazioni aggiuntive, i dirigenti medici interessati avrebbero dovuto trovarsi “al di fuori dell'orario di lavoro e dei turni di pronta disponibilità e di guardia”.
Anche per tal via, la pretesa attorea non può dunque trovare fondamento nella disciplina di cui all'art. 55, comma 2, del C.C.N.L. 8.6.2000 (ora art. 115, comma 2, C.C.N.L. 19.12.2017), sicchè il ricorso deve essere integralmente rigettato.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n.147/2022 – seguono la soccombenza solidale delle parti ricorrenti, tenuto conto della convergenza dei rispettivi atteggiamenti difensivi e della identità delle questioni dibattute (Cass. n. 27476/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO CA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 390/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'
[...]
, delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, oltre Controparte_1
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 23/10/2025
Il Giudice
NO CA
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