Ordinanza collegiale 31 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/03/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01863/2025REG.PROV.COLL.
N. 05720/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5720 del 2024, proposto da
Comune di Agropoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Acerbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
A.S.G.A. S.r.l.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di RN (Sezione Terza) n. 278/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.S.G.A S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Marco Valentini, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originario ricorrente, odierno appellato, ha chiesto:
quanto al ricorso principale, l’annullamento
a) della nota prot. n. 0012069/2021 del 26 aprile 2021 del Comune di Agropoli – Area 4 Turismo promozione eventi, cultura e sport;
b) della nota prot. n. 0012144/2021 del 26 aprile 2021 del Comune di Agropoli – Area dei Servizi Finanziari;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;
nonché l’accertamento e la declaratoria di illegittimità dell’inerzia del Comune di Agropoli sull’istanza di rateizzazione del 30 marzo 2021, reiterata con nota inviata a mezzo p.e.c. in data 14 maggio 2021;
quanto ai motivi aggiunti, l’annullamento
d) del verbale di accesso al cineteatro prot. 23380/2021 del 6 agosto 2021;
e) della nota interna prot. n. 28336/2021 del 30 settembre 2021 rubricata “ Cineteatro E. De FI di Agropoli –Richiesta atto di indirizzo ”;
f) della Delibera di Giunta comunale n. 288 del 18 ottobre 2021 rubricata “ stagione teatrale 2021/22 –provvedimenti ”;
g) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;
nonché il risarcimento dei danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa.
Con contratto rep. 1009 del 29 febbraio 2016 era stato concesso in uso all’originaria ricorrente il cineteatro “E. De FI” , con scadenza al 28 febbraio 2021.
Con istanza del 18 febbraio 2021 l’originaria ricorrente ha chiesto una proroga di dodici mesi della durata della concessione predetta a causa dell’interruzione dell’attività verificatasi nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con ulteriore istanza dell’11 marzo 2021 ha poi integrato la richiesta di proroga, chiedendo che questa fosse disposta nel senso di assicurare una durata aggiuntiva pari al periodo nel quale non è stato possibile l’uso del bene a causa dell’emergenza pandemica.
Con nota prot. n. 0012069/2021 del 26 aprile 2021 il Comune di Agropoli – Area 4 Turismo promozione eventi, cultura e sport ha respinto tale richiesta di proroga “ al fine di consentire il pieno utilizzo da parte del Comune per le proprie finalità pubbliche ”, nonché invitato parte ricorrente a lasciare l’immobile libero da persone e cose e consegnare le relative chiavi entro quindici giorni dalla data di notifica di tale nota, con l’avvertimento che decorso inutilmente il termine si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Con verbale di accesso del 6 agosto 2021 a firma del Sindaco del Comune di Agropoli e di due assessori la civica amministrazione ha dato atto che:
- all’esito di sopralluoghi eseguiti in data 11 marzo 2021 ed in data 25 marzo 2021 vi sarebbe stata l’avvenuta consegna delle chiavi del cineteatro ad opera del legale rappresentante di parte ricorrente in data 13 maggio 2021;
- in data 6 agosto 2021 il Sindaco e i due assessori predetti hanno fatto accesso al cineteatro, utilizzando le chiavi consegnate, accertato lo stato del bene, disposto il cambio delle serrature della struttura e proceduto alla chiusura del bene.
La Giunta ha quindi deliberato di:
1) approvare la proposta presentata dall’Associazione Teatro Pubblico Campano pervenuta con nota n. 29252 del 7 ottobre 2021 per la stagione teatrale 2021/2022;
2) concedere il contributo ordinario di € 10.000,00 per le attività 2021/2022 da imputare sul capitolo di spesa 1164.02 del Bilancio 2021/2023 annualità 2021;
3) demandare a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti”.
Il primo giudice:
- ha accolto in parte il ricorso principale proposto e, per l’effetto, annullato la nota prot. 0012069 del 26 aprile 2021, nonché affermato l’obbligo per il Comune di pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza ovvero dalla sua notifica se anteriore, in ordine all’istanza volta ad ottenere la rateizzazione meglio indicata in parte motiva;
-dichiarato inammissibile l’azione di annullamento proposta nel ricorso per motivi aggiunti;
-dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento danni proposta nel ricorso per motivi aggiunti.
Avverso la sentenza impugnata in data 12 luglio 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituita in giudizio A.S.G.A. S.r.l..
In data 8 febbraio 2025 ha depositato memoria A.S.G.A. srl.
Nell’udienza pubblica del 4 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto che il TAR di RN, accogliendo il terzo motivo di ricorso, legato alla violazione dell’art. 103 comma 2, del decreto legge n.18 /2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) ha applicato alla vicenda per cui è causa la proroga automatica ex lege del termine di scadenza della concessione temporanea.
Il Tar avrebbe dunque ritenuto che la proroga del Cineteatro fosse suscettibile di rientrare nel disposto dell’art. 103 citato.
Conclude il Tar che per quanto detto il Comune non avrebbe potuto provvedere a disporre il rilascio del bene.
Secondo l’appellante, alla fattispecie de qua non sarebbe applicabile l’art. 103 richiamato.
Ciò in quanto nella fattispecie si sarebbe in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, con obbligazioni reciproche, nel quale l’Ente pubblico si è comportato come soggetto privato, quindi tra soggetti con obblighi alla pari.
L’appello è improcedibile.
Osserva il Collegio che il presente contenzioso evidenzia un accoglimento solo parziale del ricorso di primo grado.
Risulta dagli atti di causa che ormai dal 2021 il Comune risulta essere tornato in possesso del bene.
Ai sensi dell’art. 34, co. 3 cod. proc. amm. “ Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori” ;
Nel caso di specie, non è più utile l’annullamento dei provvedimenti comunali del 2021, tenuto conto che il termine concesso è decorso da circa quattro anni e che il bene è stato restituito.
La ricorrente in primo grado non può vantare alcun ulteriore interesse ai fini risarcitori in quanto la sentenza del TAR ha dichiarato inammissibile tale pretesa e tale statuizione non è stata oggetto di appello, determinandosene così la definitività con il passaggio in giudicato.
Quindi – in disparte la corretta applicazione da parte del TAR della proroga ex lege di cui all’art. 103 del d.l.n. 18/2020, non trattandosi nella fattispecie di un contratto di natura privatistica, ma di concessione di bene pubblico per ciò rientrante nella richiamata proroga ex lege – l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO