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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 357 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 pendente tra
, nata a [...] il [...], quale titolare della ditta Parte_1 individuale “L'Outlet del Mobile di Caminzuli Brigida Concetta”, P. IVA P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Marsala, nella via Mario Nuccio n. 2, presso lo studio dell'avv.
Riccardo Rubino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti parte attrice-opponente
e
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Rho, presso lo studio dell'avv. Maurizio Mazzoni, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti parte convenuta-opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 24.10.2024 le parti hanno concluso come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Motivi della decisione
1) Difese delle parti e svolgimento del procedimento
1.1) Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di titolare Parte_1 della ditta individuale “L'Outlet del Mobile di Caminzuli Brigida Concetta”, proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 765/2022, emesso dal Tribunale di Marsala il 05.12.2022
e notificato il 03.01.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della CP_1
della somma di € 5.176,97, oltre interessi, accessori e spese di procedimento, per prestazioni
[...]
di fornitura, licenza software e servizi informatici di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio. Con la spiegata opposizione, parte attrice eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda monitoria avanzata dalla ra intercorso con la diversa società “Outlet del Mobile Controparte_1
s.r.l.”, della quale la era pure amministratrice. Parte_1
In particolare, allegava l'odierna opponente che l'offerta inerente al servizio “Cloud n. 24771-20”, avente ad oggetto la gestione e conservazione di fatture elettroniche, formulata dalla CP_1
con proposta del 15.09.2020, era stata accettata dalla diversa società della quale ella era
[...] amministratrice, la “Outlet del Mobile s.r.l.”, e di avere comunicato, nella qualità di amministratrice della detta società, alla società opposta, con mail del 07.10.2020, che nel sottoscritto contratto era stata erroneamente indicata la partita IVA della ditta individuale, in luogo di quella della società a responsabilità limitata.
Esponeva ancora che la nonostante l'intervenuta comunicazione, aveva Controparte_1
continuato ad emettere le fatture poste a base del ricorso monitorio nei confronti della ditta individuale.
Sollevava, poi, eccezione di inadempimento rilevando che ella, nella qualità di amministratore della
“Outlet del Mobile s.r.l.”, aveva, con mail del 06.10.2020, denunciato l'omessa installazione dei programmi offerti;
con mail del 08.10.2020, aveva contestato la fattura n. 7158, lamentando, da un lato, l'erronea indicazione della partita IVA della società e, dall'altro la mancata installazione dei programmi offerti;
con mail del 22.10.2020 aveva chiesto la risoluzione del contratto, lamentando che “il supporto datoci non è sufficiente ... non siamo riusciti ad avere tutti gli archivi importati né tantomeno una programmazione delle attività da effettuare”; con mail del 13.11.2020, aveva contestato le successive fatture pervenute, ribadendo le lamentele già portate all'attenzione della società opposta con PEC del 27.01.2021; aveva chiesto, con PEC del 30.03.2021, l'emissione delle relative note di credito.
Parte attrice concludeva dunque chiedendo all'intestato Tribunale di:
“
1. dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 765/2022 del 5.12.2022, emesso all'esito del procedimento N.R.G. 2217/2022 dal Tribunale di Marsala e notificato in data 3.1.2023, oggi opposto;
2. revocare, per i motivi dedotti in premessa, il decreto ingiuntivo opposto de quo perché nullo, inefficace e/o infondato in fatto e in diritto;
3. rigettare le domande della Ricorrente, così come dedotte in quanto infondate in fatto e in diritto;
4. condannare in ogni caso la Ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. 1.2) Instaurato il contradittorio, si costituiva in giudizio la la quale deduceva: Controparte_1
- che parte opponente non aveva contestato l'an e il quantum del credito portato dalle fatture n. 7681 del 05.11.2020 e n. 2172 del 14.01.2021, concernenti le prestazioni rese in favore della medesima parte in forza del contratto avente ad oggetto le licenze del pacchetto Business Base;
- che l'offerta inerente all'utilizzo della piattaforma TS Digital per la gestione e la conservazione delle fatture elettroniche era stata proposta alla quale titolare della ditta Parte_1 individuale “L'Outlet del Mobile di Caminzuli Brigida Concetta”, come poteva desumersi dal contratto, dalla medesima sottoscritto, recante quale destinatario dei servizi la detta impresa individuale, individuata mediante il numero di partita IVA;
P.IVA_1
- che i servizi oggetto dei contratti per cui è causa erano stati erogati tutti in favore della ditta individuale ed in corso di rapporto nessuna contestazione era stata mossa dalla titolare della stessa;
- che le fatture poste alla base del ricorso monitorio erano state tutte correttamente emesse nei confronti della ditta individuale, la quale le aveva registrate nei propri libri contabili;
- che le PEC del 27 gennaio e del 30 marzo del 2021 erano state inviate da un indirizzo corrispondente a quello della ditta individuale;
- che la nella PEC del 30 marzo 2021, aveva confermato di avere sottoscritto Parte_1
personalmente in data 15.09.2020 i contratti aventi ad oggetto i servizi offerti dalla essa parte opposta;
- di avere prontamente reso operativi i servizi cloud e consentito l'utilizzo della piattaforma TD
Digital;
- che in forza dell'art.
6.6 delle condizioni generali di contratto la ditta individuale aveva rinunciato a proporre eccezioni senza avere preventivamente adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento.
Contestata infine la produzione documentale della controparte, la società convenuta concludeva chiedendo:
“Voglia l'On. Le Tribunale adìto, contrariis reiectis, così provvedere e statuire:
In via preliminare,
Accertare e dichiarare che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione nonché accertare e dichiarare che il creditore opposto ha fornito prova dei fatti costitutivi del credito risultando la probabile infondatezza delle eccezioni dell'opponente e, per l'effetto, munire totalmente
o parzialmente per Euro 4.138,27 o, comunque per Euro 1.138,93, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 765/2022 – R.G. 2217/2022 emesso dal Tribunale di Marsala in data 5/12/2022 di efficacia esecutiva;
Nel merito: - Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'opponente perché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
765/2022 – R.G. 2217/2022 emesso dal Tribunale di Marsala in data 5/12/2022;
- Rigettare tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito, in subordine:
- Accertare e dichiarare che la SI.ra è debitrice nei confronti di Parte_1
della somma di Euro 5.176,97 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 per il Controparte_1
mancato pagamento di fatture per licenze software e servizi informatici nonché accertare e dichiarare che la SI.ra ha comunque usufruito / beneficiato dei servizi Parte_1
e delle prestazioni fornite da e, per l'effetto, condannare la SI.ra Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di della somma di Euro 5.176,97 ovvero Parte_1 Controparte_1
quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 oppure legali dalla scadenza di ogni fattura al saldo;
In ogni caso: Con vittoria di spese, spese generali e compensi professionali, oltre CPA e IVA come per legge”.
1.3) Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa, istruita in via documentale, veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 24.10.202024.
2) Il merito della controversia
L'opposizione proposta da quale titolare della ditta individuale Parte_1
“L'Outlet del Mobile di ” è parzialmente fondata. Parte_1
Preliminarmente, deve rammentarsi che, secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la valutazione circa la legittimazione attiva o passiva relativa ad un determinato rapporto processuale deve essere compiuta esclusivamente sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
In altri termini, ai fini della sussistenza della legittimazione attiva, è condizione necessaria e sufficiente che il diritto sia affermato da colui che propone la domanda e, dunque, vi sia coincidenza soggettiva tra colui il quale agisce in giudizio e colui che nella domanda è affermato come soggetto attivo del diritto (cfr. Cass. civ. n. 6132/2008; Cass. civ. n. 13631/2001; Cass. civ. n. 4364/1998).
Ne consegue che, allorquando si controverta sulla titolarità effettiva del diritto azionato, il thema decidendum risulta essere questione di merito e, dunque, la relativa decisione del giudice deve essere formulata in termini di fondatezza o infondatezza (cfr. Cass. civ. n. 11284/2010; Cass. civ. n.
12832/2009).
Sul piano processuale, tale rilievo determina la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito;
al contrario il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. (Cass. 26.09.2006
n. 20819).
Ed ancora, pare opportuno ricordare che la particolare struttura bifasica del procedimento monitorio, in cui ad una fase priva di contraddittorio può seguirne una a contraddittorio pieno su iniziativa della parte ingiunta, realizza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo un'inversione tra le posizioni sostanziali e processuali delle parti: parte opponente, attrice in senso formale, riveste la posizione sostanziale di convenuta e, viceversa, parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo.
Sicché, sotto il profilo probatorio, sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione
(cfr. ex multiis Cassazione civile n. 22123/2009; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n.
24815), mentre la parte opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito azionato.
In particolare, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (cfr. Cass. civ. n. 3996/2020).
Tanto premesso e venendo all'esame del caso di specie, deve rilevarsi che l'odierna parte attrice, nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole dalla ha Controparte_1 preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il contratto avente ad oggetto l'utilizzo della piattaforma “TS Digital” per la gestione e conservazione delle fatture elettroniche non è stato concluso con essa parte, bensì dalla diversa società “Outlet del Mobile
s.r.l.”, della quale la pure è amministratrice. Parte_1
Ebbene, l'eccezione svolta dalla parte opponente, da qualificarsi più correttamente, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, quale “eccezione di difetto di titolarità passiva” del rapporto dedotto in lite, è fondata.
Preliminarmente, deve osservarsi che dalle complessive allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti (nello specifico, fatture allegate al ricorso monitorio e mail prodotte dalla medesima parte opponente - mail inoltrata alla in data 13.11.2020 e PEC pure Controparte_1
inoltrate alla società opposta nelle date del 27 gennaio e del 30 marzo 2021) emerge che le offerte formulate dalla erano due, una avente ad oggetto l'utilizzo della piattaforma TS Controparte_1
Digital per la gestione e conservazione delle fatture elettroniche (offerta n. 24771-20), con un canone annuale pari ad € 300,00, e una avente ad oggetto la concessione di licenze del pacchetto Business
Base (offerta n. 24770-20).
Parte opponente ha eccepito, in citazione, il proprio difetto di legittimazione passiva limitatamente alla prima delle offerte proposte, nulla allegando, sotto tale profilo, in ordine alla seconda.
Così ricostruita la vicenda contrattuale per cui è causa, deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla , quale titolare della ditta individuale Parte_1
“L'Outlet del Mobile di Caminzuli Brigida Concetta”, atteso che l'offerta avente ad oggetto l'utilizzo della piattaforma TS Digital per la gestione e conservazione delle fatture elettroniche (offerta n.
24771-20) risulta sottoscritto dalla quale amministratrice della “Outlet del Mobile” s.r.l., Parte_1 società, quest'ultima, che è soggetto giuridico distinto dalla ditta individuale, della quale la Parte_1
pure è titolare, e al quale devono imputarsi gli effetti giuridici del concluso negozio (v. documento n.
2 allegato all'atto di citazione).
A conclusioni diverse non consente di pervenire la prospettazione di parte convenuta, secondo la quale l'offerta di cui si discute sarebbe stata proposta alla impresa individuale della Parte_1
identificata nel contratto come destinataria del servizio anche mediante il richiamo al suo numero di
P. IVA, tenuto conto, da un lato, che costituisce circostanza di natura documentale che la Parte_1 dopo l'accettazione dell'offerta e, nello specifico, in data 07.10.2020 (v. mail del 07.10.2020, allegata all'atto di citazione), lamentava l'erronea indicazione nel modulo della P. IVA della ditta individuale in luogo di quello della s.r.l., fornendo quella corretta – mail alla quale la società opposta rispondeva chiedendo la comunicazione della “ragione sociale completa” – e, dall'altro, che la CP_1 non ha provato né chiesto di provare di avere formulato l'offerta alla odierna pate opponente,
[...] nella qualità di titolare della ditta individuale, né di avere fornito a quest'ultima il servizio oggetto del contratto.
La fondatezza della svolta eccezione comporta l'assorbimento dell'esame dell'ulteriore motivo di opposizione proposto in relazione al detto contratto.
Quanto all'offerta n. 24770-20, parte opponente non ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva né contestato nella prima delle memorie depositate ex art. 183, comma VI, c.p.c., a fronte delle deduzioni svolte dalla in comparsa di costituzione e risposta, di avere concluso il CP_1 detto contratto nella qualità di titolare della relativa impresa individuale e l'ammontare della somma richiesta.
Sicché incontestata può ritenersi l'esistenza tra le parti del rapporto contrattuale da cui è nato il diritto di credito portato dalle fatture n. 7681 del 05.11.2020 e n. 2172 del 14.01.2021 poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine a tale contratto, nondimeno, l'opponente ha sollevato eccezione di inadempimento – per l'ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva –, allegando l'inoperatività dei servizi offerti dalla controparte.
Deve osservarsi, in primo luogo, che l'eccezione in esame è, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opposta, ammissibile sia perché svolta dalla ditta individuale in citazione – con la precisazione che non rilevano, ai fini che qui interessano, le contestazioni svolte prima della pendenza del giudizio dalla diversa società a responsabilità limitata, in quanto soggetto giuridico distinto dalla ditta – sia perché le condizioni generali di contratto versate in atti a prova contraria dalla Controparte_1 concernono la diversa offerta (per stessa ammissione della opposta) avente ad oggetto l'utilizzo della piattaforma TS Digital.
La detta eccezione è stata, in ogni caso, formulata in termini generici, non avendo la parte opponente specificato in cosa consistesse il difetto di operatività lamentato e ciò anche dopo che la CP_1 ha provato l'intervenuta attivazione dei servizi cloud (v. documento allegato alla memoria ex
[...]
art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.) in favore della ditta individuale.
Irrilevante appare poi l'indicazione dell'indirizzo mail della società s.r.l. nel documento attestante l'intervenuta attivazione del servizio, atteso che esso non corrisponde a quelli riportati nelle visure camerali della ditta individuale e della s.r.l. e in considerazione della mancata contestazione della intervenuta accettazione da parte della odierna opponente della seconda offerta oggetto di esame.
Sulla scorta delle pregresse considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la
, quale titolare della ditta individuale “L'Outlet del Mobile di Caminzuli Parte_1
Brigida Concetta, condannata al pagamento in favore della società opposta della minor somma di € 4.395,71 (somma comprensiva di capitale e interessi come da ricorso monitorio), oltre interessi dalla data della domanda e sino al soddisfo.
3) Le spese di lite
In ragione dell'esito del giudizio pare equo compensare tra le parti le spese di lite nella misura di 1/4, ponendo a carico della odierna parte opponente la rimanente parte delle stesse, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri compresi tra i minimi e i medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, e in virtù del valore della controversia.
Non sussistono i presupposti per la condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna , quale titolare della ditta individuale “L'Outlet del Mobile di Parte_1
, al pagamento in favore della società opposta della complessiva somma Parte_1 di € 4.395,71, oltre interessi dalla data della domanda e sino al soddisfo;
2) compensa le spese di lite nella misura di ¼, condannando parte attrice alla rifusione in favore della società opposta della rimanente parte delle stesse, che si liquidano in complessivo € 1.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Marsala, 18.03.2025
Il Giudice
Mariaserena Barcellona