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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.P.U. 17-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
Dott.ssa Francesca Rinaldi - Giudice
Dott.ssa Chiara Di Credico - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza r.g.p.u. n. 17-1/2025 da: (C.F. ), quale mandataria di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo Mannocchi, Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata, presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10;
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in CATANZARO (CZ), VIA CAMPANIA 3. C.F. e P.I. CP_1
P.IVA_3
- resistente non costituita
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 17.2.2025 è stata proposta da Parte_1
quale mandataria di istanza di apertura della liquidazione
[...] Parte_2 giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII) nei confronti di (già lamentando il CP_1 Controparte_2 mancato pagamento della somma complessiva di Euro 1.107.244,54, alla data del 20.12.2017, quale importo derivante da: € 1.091.652,44 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 1497.00, acceso in data 3.7.2006 , presso la AN Monte DE SC di
Pag. 1 di 5 ; € 15.384,88, quale residuo avere di due effetti cambiari accreditati “salvo buon CP_3 fine” ed € 207,22 per spese e commissioni insoluti. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo. All'udienza del 2.4.2025, tenutasi dinnanzi al giudice designato, il difensore della ricorrente ha chiesto in via principale il rinvio della trattazione del procedimento unitario essendo pendenti trattative, in subordine, ha insistito per l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Sul punto osserva preliminarmente il Collegio che il procedimento unitario, incardinato con istanza di apertura della liquidazione giudiziale, si caratterizza per l'attribuzione al Tribunale di ampi poteri officiosi, e ciò si spiega in considerazione del fatto che in tale procedimento vengono in gioco interessi superindividuali che travalicano quelli DE litiganti. Sulla base di tale rilievo si spiega anche per quale ragione il Tribunale non sia affatto tenuto a concedere un differimento d'udienza per la trattazione del procedimento al fine di consentire alle parti di trattare (oltre a non essere tale ipotesi contemplata da alcuna previsione del CCII). Di conseguenza, in mancanza di una rinuncia al ricorso da parte del creditore istante e, considerato, anzi, che il medesimo ha comunque instato in udienza per l'apertura della liquidazione giudiziale, si impone come doveroso il vaglio del Tribunale circa la sussistenza di tutti i presupposti per addivenire all'apertura della liquidazione giudiziale. Tanto chiarito, si osserva che: sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale DE propri interessi, in Catanzaro;
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito vantato può ritenersi sufficientemente provato avendo la ricorrente depositato il contratto di conto corrente acceso presso AN Monte DE SC di NA (cedente il credito oggi nella titolarità della ricorrente) nonché l'ulteriore documentazione attenente il rapporto giuridico ceduto, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta cessione;
- la debitrice, non essendosi costituita, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. all'art. 2, I comma, lett. d) CCII, e dunque, non ha fornito prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali. Sul punto, preme ricordare che la giurisprudenza sviluppatasi nell'ambito dell'analoga previsione dell'art. 1 della l.fall, ha evidenziato
Pag. 2 di 5 che “l'onere della prova del mancato superamento DE limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento DE ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016);
- nonostante la mancata costituzione della debitrice, sulla base dell'istruttoria espletata d'ufficio, può comunque ritenersi provato il positivo superamento DE limiti dimensionali;
tanto emerge dal bilancio di esercizio del 2023, che espone debiti per € 2.267.499, dal bilancio del 2022 nel quale figurano debiti per € 1.824.505 e anche dal bilancio del 2021, che espone debiti per € 1.824.051;
- la documentazione versata in atti consente di affermare che l'ammontare DE debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCII). Oltre al credito di parte ricorrente, risultano cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 762.224,79;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b CCII come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) non avendo liquidità sufficiente per onorare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria espletata e si basano sulle seguenti circostanze: l'ingentissima esposizione debitoria maturata non sono nei confronti della ricorrente ma anche dell'erario e degli enti previdenziali;
la totale assenza di immobili;
la mancanza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, oltre che di ricavi inidonei a fronteggiare i debiti. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, tra i professionisti iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCII;
Pag. 3 di 5 P . Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII,
d i c h i a r a
l'apertura della (già Controparte_4 CP_1 [...]
, con sede legale in Catanzaro (CZ), Via Campania Controparte_2
3, C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, l'attività di noleggio di macchine per il P.IVA_3 movimento terra e macchine industriali;
dal 27.01.09 vendita all'ingrosso senza deposito di macchine per movimento terra, macchine industriali, macchine agricole, autobus, carrelli elevatori, autoveicoli industriali, autovetture, scuolabus, minibus, autocompattatori, lavacassonetti, autoinnaffiatrici, autocisterne, pulispiagge e spargisale, nuovi ed usati;
n o m i n a Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Di Credico;
n o m i n a Curatore l'Avv. , dando atto che entro due giorni dovrà Parte_3 accettare la nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale, da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), DE libri sociali, delle dichiarazioni DE redditi, IRAP e IVA DE tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco DE creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
Pag. 4 di 5 s t a b i l i s c e la data del 15/07/2025 ad ore 11:30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio DE rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco DE clienti e l'elenco DE fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili DE fornitori e DE clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 02/04/2025. Il Giudice Relatore Il Presidente
Chiara Di Credico Francesca Garofalo
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
Dott.ssa Francesca Rinaldi - Giudice
Dott.ssa Chiara Di Credico - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza r.g.p.u. n. 17-1/2025 da: (C.F. ), quale mandataria di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo Mannocchi, Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata, presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10;
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in CATANZARO (CZ), VIA CAMPANIA 3. C.F. e P.I. CP_1
P.IVA_3
- resistente non costituita
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 17.2.2025 è stata proposta da Parte_1
quale mandataria di istanza di apertura della liquidazione
[...] Parte_2 giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII) nei confronti di (già lamentando il CP_1 Controparte_2 mancato pagamento della somma complessiva di Euro 1.107.244,54, alla data del 20.12.2017, quale importo derivante da: € 1.091.652,44 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 1497.00, acceso in data 3.7.2006 , presso la AN Monte DE SC di
Pag. 1 di 5 ; € 15.384,88, quale residuo avere di due effetti cambiari accreditati “salvo buon CP_3 fine” ed € 207,22 per spese e commissioni insoluti. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo. All'udienza del 2.4.2025, tenutasi dinnanzi al giudice designato, il difensore della ricorrente ha chiesto in via principale il rinvio della trattazione del procedimento unitario essendo pendenti trattative, in subordine, ha insistito per l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Sul punto osserva preliminarmente il Collegio che il procedimento unitario, incardinato con istanza di apertura della liquidazione giudiziale, si caratterizza per l'attribuzione al Tribunale di ampi poteri officiosi, e ciò si spiega in considerazione del fatto che in tale procedimento vengono in gioco interessi superindividuali che travalicano quelli DE litiganti. Sulla base di tale rilievo si spiega anche per quale ragione il Tribunale non sia affatto tenuto a concedere un differimento d'udienza per la trattazione del procedimento al fine di consentire alle parti di trattare (oltre a non essere tale ipotesi contemplata da alcuna previsione del CCII). Di conseguenza, in mancanza di una rinuncia al ricorso da parte del creditore istante e, considerato, anzi, che il medesimo ha comunque instato in udienza per l'apertura della liquidazione giudiziale, si impone come doveroso il vaglio del Tribunale circa la sussistenza di tutti i presupposti per addivenire all'apertura della liquidazione giudiziale. Tanto chiarito, si osserva che: sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale DE propri interessi, in Catanzaro;
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito vantato può ritenersi sufficientemente provato avendo la ricorrente depositato il contratto di conto corrente acceso presso AN Monte DE SC di NA (cedente il credito oggi nella titolarità della ricorrente) nonché l'ulteriore documentazione attenente il rapporto giuridico ceduto, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta cessione;
- la debitrice, non essendosi costituita, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. all'art. 2, I comma, lett. d) CCII, e dunque, non ha fornito prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali. Sul punto, preme ricordare che la giurisprudenza sviluppatasi nell'ambito dell'analoga previsione dell'art. 1 della l.fall, ha evidenziato
Pag. 2 di 5 che “l'onere della prova del mancato superamento DE limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento DE ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016);
- nonostante la mancata costituzione della debitrice, sulla base dell'istruttoria espletata d'ufficio, può comunque ritenersi provato il positivo superamento DE limiti dimensionali;
tanto emerge dal bilancio di esercizio del 2023, che espone debiti per € 2.267.499, dal bilancio del 2022 nel quale figurano debiti per € 1.824.505 e anche dal bilancio del 2021, che espone debiti per € 1.824.051;
- la documentazione versata in atti consente di affermare che l'ammontare DE debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCII). Oltre al credito di parte ricorrente, risultano cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 762.224,79;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b CCII come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) non avendo liquidità sufficiente per onorare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria espletata e si basano sulle seguenti circostanze: l'ingentissima esposizione debitoria maturata non sono nei confronti della ricorrente ma anche dell'erario e degli enti previdenziali;
la totale assenza di immobili;
la mancanza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, oltre che di ricavi inidonei a fronteggiare i debiti. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, tra i professionisti iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCII;
Pag. 3 di 5 P . Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII,
d i c h i a r a
l'apertura della (già Controparte_4 CP_1 [...]
, con sede legale in Catanzaro (CZ), Via Campania Controparte_2
3, C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, l'attività di noleggio di macchine per il P.IVA_3 movimento terra e macchine industriali;
dal 27.01.09 vendita all'ingrosso senza deposito di macchine per movimento terra, macchine industriali, macchine agricole, autobus, carrelli elevatori, autoveicoli industriali, autovetture, scuolabus, minibus, autocompattatori, lavacassonetti, autoinnaffiatrici, autocisterne, pulispiagge e spargisale, nuovi ed usati;
n o m i n a Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Di Credico;
n o m i n a Curatore l'Avv. , dando atto che entro due giorni dovrà Parte_3 accettare la nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale, da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), DE libri sociali, delle dichiarazioni DE redditi, IRAP e IVA DE tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco DE creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
Pag. 4 di 5 s t a b i l i s c e la data del 15/07/2025 ad ore 11:30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio DE rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco DE clienti e l'elenco DE fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili DE fornitori e DE clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 02/04/2025. Il Giudice Relatore Il Presidente
Chiara Di Credico Francesca Garofalo
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