Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2024 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Monselice (PD), via Umbria n. 19, in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. GRANDESE SANDRO, CP_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Venezia, San Marco 1993; contro
(C.F. ), con sede in Rovigo, Viale Tre Martiri n. Controparte_3 P.IVA_2
89, dottor con il patrocinio dell'avv. BERARDI ALBERTO, elettivamente domiciliata CP_4 presso lo studio del difensore, sito in Padova, Piazzetta Amleto Sartori n. 18;
e contro
(C.F. ), contumace;
CP_5 C.F._1
In punto a: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Nel merito: Previa ogni necessaria declaratoria annullarsi, per i motivi di cui al presente ricorso, il provvedimento del collegio medico dell' -Polesana CP_3 Pt_1 [...] avente ad oggetto il giudizio di idoneità del Controparte_6 dipendente provvedimento portante il numero 105761 di protocollo, notificato via pec CP_5 alla società ricorrente in data 10 novembre 2023 e, conseguentemente, dichiarare che nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in CP_3 Parte_2
Rovigo Viale Tre Martiri n.89 .C.F. in relazione alla PartitaIVA_3 Email_1 posizione del dipendente rimane attuale ed efficace la prescrizione limitativa CP_5 dell'attività lavorativa del dipendente resa dal medico competente in data 21 giugno 2023. Il presente ricorso ai soli effetti di litis denuntiatio verrà notificato, unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, al signor nato il [...] a [...], residente a [...]
Viro (RO), Corso Risorgimento n.31/D interno 4, C.F. . C.F._1 Spese del grado rifuse.”
***
pagina 1 di 8
“In rito:
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e pertanto respingere le domande avversarie siccome inammissibili;
- in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e/o il Parte_3 difetto di interesse ad agire di e pertanto respingere le domande avversarie siccome CP_1 inammissibili;
Nel merito:
- rigettare le domande avversarie in quanto totalmente infondate.
In via istruttoria:
- nell'ipotesi che la ricorrente vi insistesse, ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione in quanto esplorativa, generica e comunque inammissibile in ragione della giurisdizione esclusiva ex art. 133
c.p.a.;
- senza alcuna inversione dell'onere probatorio, nella denegata e non creduta ipotesi che fosse ritenuto indispensabile ai fini della decisione, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle circostanze capitolate ai paragrafi da n. 1 a n. 20 di cui alle pagine 1-5 della memoria di costituzione in atti, circostanze da intendersi qui ritrascritte precedute dalla locuzione “vero che”. Si indicano a testi il Direttore dott. il Dirigente Medico dott. e l'Assistente Testimone_1 Persona_1
Sanitario , tutti in servizio e domiciliati per la carica presso la u.o.c. Persona_2 CP_6
e la Dott.ssa Direttore di Parte_4 Testimone_2 Parte_5
(Cittadella Socio-Sanitaria di Rovigo, Viale Tre Martiri 89, Blocco C, 3° Piano), anche a prova contraria su eventuali capitoli avversari e con riserva di indicare ulteriori testi.” Con vittoria di spese e compensi. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2024 la società , come sopra rappresentata, conveniva in CP_1 giudizio l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal Controparte_7
fine esponendo di avere come oggetto sociale la produzione e il commercio di articoli meccanici, componenti e semilavorati, di disporre di uno stabilimento in Ceregnano (RO) in via Trieste n. 906, al quale era addetto nato il [...] ad [...], inquadrato con la qualifica di CP_5 operaio, ed impiegato con mansioni di “operatore macchine automatiche” per lavorazioni su macchina automatica identificata con il codice TCT004.
Precisava la ricorrente che nel reparto del l'attività lavorativa si svolgeva secondo i seguenti CP_5
turni 06:00/13:00 - 13:00/20:00 - 20:00/02:00, con le pause previste di 10 minuti e le pause fisiologiche, e che il predetto fino all'aprile 2023 aveva svolto l'orario giornaliero dalle 08.00 alle
17.00 con pausa pranzo dalle 12.30 alle 13.30 e la pausa di dieci minuti, ma il sopravvenire di nuove esigenze produttive aveva fatto sì che dal maggio 2023 lo stesso fosse assegnato alla turnazione sopra indicata invece che all'orario giornaliero.
Proseguiva esponendo che il 21 giugno 2023 il su sua richiesta, era stato sottoposto CP_1 CP_5
a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica ed il medico competente aveva pagina 2 di 8 dichiarato l'idoneità lavorativa del predetto, con la seguente prescrizione: “non turno notte;
non
Movimentazione Manuale dei Carichi indice Niosh>1 “; precisava l'attrice che il turno notte /notturno doveva intendersi dalle ore 22.00 alle 06.00, che le prescrizioni erano state rispettate dall'azienda ed ancora che il 30 agosto 2023 il medico competente, su richiesta del aveva confermato la CP_5
prescrizione già resa in occasione della visita del 21 giugno 2023; avverso tale giudizio il CP_5 aveva proposto ricorso ex art 41 d.lgs. n.81/2008 alla Commissione Medica e l'azienda ricorrente ne aveva avuto notizia il 15 settembre 2023 dall' , che aveva richiesto a Controparte_3 CP_1
di produrre documentazione sanitaria riferita al che era stata trasmessa direttamente dal CP_5
medico competente.
In data 10 novembre 2023 la società riceveva il provvedimento reso dall' nei termini Parte_6
seguenti:
“non idoneo in permanenza allo svolgimento dell'attività lavorativa nella fascia oraria 22.00- 06.00, anche per frazioni di turno quali ad esempio l'intervallo orario 22.00-02.00 del turno serale avanzato
(ore 20.00-02.00)”.
Il medico competente, a seguito del provvedimento della convenuta, il 13.12.2023 sottoponeva a nuova visita il dipendente dichiarandolo “idoneo con prescrizioni: non turno di notte e serale (ai sensi del giudizio spisal di novembre 2023); aveva proposto il 5.12.2023 istanza di accesso agli CP_1
CP_ atti, alla quale l'azienda il 18 dicembre 2023 replicava come segue:
“lo scrivente desidera anticipare la risposta alla Vostra domanda di accesso agli atti pervenuta al
Servizio in data 05-12-2023 (Ns. protocollo n. 0114057) relativa al Ricorso al Collegio CP_6
Medico ex art. 41 c. 9 del D.Lgs. 81/08 formulata dal sig. . È stata visionata la CP_5 documentazione in nostro possesso contenuta nel fascicolo relativa al caso ma non è emersa la presenza di documenti sanitari e non da trasmettere in quanto oltre alla documentazione ricevuta dalla vostra Azienda, è presente solo documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del lavoratore già in possesso del Medico competente.
In data odierna è stato contattato il lavoratore che ha riferito che anche l'ultimo accertamento medico periodico effettuato recentemente e già da lui da tempo programmato, è stato consegnato in copia al
Medico competente.
La Commissione medica non ha richiesto ulteriori indagini in quanto lo stesso è stato ritenuto sufficiente.”
A questa comunicazione informale non seguiva alcuna nota ufficiale.
Preliminarmente, la ricorrente affermava sussistere la giurisdizione del Giudice del Lavoro, sebbene nel provvedimento impugnato fosse indicata la necessità del ricorso al TAR, e nel merito affermava la pagina 3 di 8 nullità del provvedimento impugnato, a motivo dell'estensione dell'ambito delle prescrizioni e della carenza di motivazione dello stesso, unitamente alla mancata consegna della documentazione richiesta.
Nel merito, la ricorrente evidenziava l'erroneità dell'estensione delle limitazioni orarie adottate nel provvedimento impugnato, in particolare dolendosi che il divieto di adibire il dipendente al lavoro notturno (22.00-06.00) dovesse valere “anche per frazioni di turno quali ad esempio l'intervallo orario
22.00-02.00 del turno serale avanzato (ore 20.00- 02.00) “ e ciò sul presupposto che comunque lavorando alcune ore dopo le 22.00 detto lavoro interferisse con il divieto di lavoro notturno.
Esponeva al riguardo la ricorrente che il D. Lgs n. 66/2003, all'art. 1, precisava che per “periodo notturno" si doveva intendere il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota del 26.11.2020 aveva stabilito che ai fini della individuazione delle sette ore consecutive di lavoro si doveva fare riferimento all'orario di lavoro osservato secondo le indicazioni del contratto collettivo e del contratto individuale, atteso che il periodo notturno poteva iniziare a decorrere dalle ore 22 (con conclusione alle ore 5) oppure dalle ore 23 (con conclusione alle ore 6) o, infine, dalla mezzanotte (con conclusione alle ore 7).
Era possibile che una eventuale e grave ipersuscettibilità del lavoratore potesse aver determinato una deroga eccezionale alla stretta impostazione normativa, con modifica delle prescrizioni del medico competente, ma nel caso di specie non era giunta dalla alcuna indicazione che si fosse CP_8
verificata tale evenienza.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' come sopra rappresentata, che Controparte_7
eccepiva il difetto di giurisdizione della domanda attorea e resisteva nel merito al ricorso, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe;
la causa veniva istruita mediante CTU medico legale, affidata al dottor e veniva discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte ai sensi Persona_3 dell'art. 127 ter c.p.c., ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Va preliminarmente osservato, quanto all'eccepito difetto di giurisdizione, che l'art. 133 lett. a) n. 6 del codice del processo amministrativo attribuisce alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie sul diritto di accesso agli atti, sicché se si dolesse soltanto del mancato CP_1
accesso alla documentazione utilizzata dalla Commissione Medica in sede di ricorso ex art. 41 e seguenti del D. Lgs n. 81/2008 avrebbe dovuto certamente rivolgersi al Giudice Amministrativo, ma invero la domanda proposta presenta un quid pluris, ovvero la richiesta di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato non solo per mancata ostensione de documenti fondanti, ma per asserita erroneità del merito del provvedimento di prescrizione di limitazioni al lavoratore CP_5
pagina 4 di 8 Sul punto va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte, a Sezioni Unite
(Ordinanza n. 618 del 15/01/2021) che ha stabilito che la domanda di un dirigente medico, dipendente
Parte
di esonero dal servizio di guardia notturna, festiva e di reperibilità per motivi di salute attiene all'accertamento di un diritto soggettivo e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, cui sono devolute le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, senza che ai fini della giurisdizione rilevi la sussistenza di un parere di idoneità, con prescrizioni, emesso dalla Commissione medica competente, il cui giudizio, quale mero atto di verifica sanitaria, è sempre sindacabile dal giudice ordinario, il quale ha il potere-dovere di controllarne l'attendibilità.
Nel caso di specie, anche considerando che gli artt. 41 del D. Lgs n. 81/2008 e 5 della L. 300/60 prevedono il sindacato avanti il Giudice Ordinario dei giudizi di idoneità alle mansioni ed evidenziandosi la natura di sindacato su una decisione relativa alla salute e dunque su una verifica sanitaria della pronuncia richiesta al Giudice, va circoscritto l'ambito della giurisdizione a quella ordinaria, e alla competenza del Giudice del lavoro, sicché la proposta eccezione va rigettata.
Venendo al merito della domanda, non può condividersi il primo motivo di asserita nullità del provvedimento impugnato allegato da parte ricorrente, fondato sull'omessa trasmissione a CP_1
della totalità dei documenti valutati dalla Commissione Medica, che determinerebbe ex se la nullità del provvedimento, non rinvenendosi nella legge nessuna previsione di nullità collegata alla mancata o parziale risposta all'istanza ex art. 10 L. 241/90 da parte dell'amministrazione, né potendosi far derivare la sussistenza di tale vizio aliunde.
Quanto all'asserita nullità del provvedimento impugnato per aver erroneamente esteso le limitazioni dall'attività lavorativa del oltre l'orario strettamente notturno, ovvero non solo dalle 22 alle 6, CP_5 ma anche a frazioni di turno, quali l'intervallo orario 22-2 o il turno serale avanzato (20-2), è stata disposta nel presente giudizio CTU medico legale per accertare la correttezza del giudizio di idoneità espresso dalla Commissione Medica dello il 10.11.2023, anche con riferimento all'estensione CP_6 dell'ambito de divieto di adibire il al lavoro notturno, e sul punto il dottor ha CP_5 Persona_3
svolto le seguenti considerazioni (pag. 12 e seguenti elaborato peritale).
“CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI E RISPOSTA AI QUESITI La copiosa documentazione a disposizione indica che il Sig. (…) risulta affetto da CP_5 ipertensione arteriosa (sisto – diastolica) e da Sindrome di GA (BrS d'ora in avanti) tipo I. L'ipertensione arteriosa risulta indubitabilmente documentata dal 2003 al 2019 (…) e dal 2022 ad oggi (…) potendosi affermare con sostanziale certezza di un non efficace controllo farmacologico della stessa [in trattamento con Blopresid 16/12.5 (associazione tra antagonista dell'angiotensina II e diuretico) + ML 5 (calcio antagonista)]. La BrS tipo I fu occasionalmente documentata (ECG
pagina 5 di 8 espletato in previsione di gesto chirurgico per nefrolitiasi) verso la fine del 2021 e il fu poi CP_5 seguito c/o l'Aritmologia di Padova (…). L'ipertensione arteriosa (nel caso di specie non efficacemente controllata dal trattamento farmacologico in essere) è condizione alquanto frequente nella popolazione generale e può notoriamente condurre a molteplici complicazioni e danni d'organo (ad es., ipertrofia ventricolare sn con eventuale angor da discrepanza, accidenti ischemici cardiaci/ cerebrali, insufficienza renale, retinopatia, etc.). La BrS è una malattia cardiaca caratterizzata da peculiari alterazioni ECGrafiche e da incremento dell'instabilità elettrica del cuore: ciò espone al rischio di sviluppare aritmie potenzialmente letifere. (…) I sintomi della BrS sono legati allo sviluppo di aritmie ventricolari (tachicardia ventricolare – TV – e fibrillazione ventricolare – FV o delirium cordis –) che determinano interruzione della regolare attività di pompa cardiaca. Nei casi più lievi (aritmie di breve durata e ad interruzione spontanea) possono accusarsi palpitazioni (talora con sensazione di vertigine o con oscuramento della vista); nei casi di aritmie di durata maggiore può verificarsi una sincope (transitoria perdita di coscienza) generalmente senza segni premonitori;
nei casi più severi (aritmia che non si interrompe) possono verificarsi arresto cardiaco con morte improvvisa. Gli eventi aritmici si verificano soprattutto durante il sonno (prevalenza del tono parasimpatico vagale) o dopo abbondanti pasti, più spesso comunque a riposo. Il rischio più elevato di aritmie riguarda pazienti di sesso maschile tra i 30 e i 50 anni;
psicofarmaci, alcuni anestetici, cocaina, consumo di alcool etilico e febbre sono potenziali fattori scatenanti per esacerbare il pattern di tipo I (diagnosticato nel caso di specie) e innescare la FV. I pazienti asintomatici rappresentano la maggioranza dei pazienti con BrS di nuova diagnosi con un'incidenza di eventi aritmici dello 0,5 % all'anno. La stratificazione del rischio di questi pazienti rimane difficile, anche se un pattern ECG spontaneo (non indotto, cioè) di tipo I (come nel caso di specie) è stato associato ad un rischio più elevato (2022 European Society of Cardiology Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death – Par.
7.2.4 GA syndrome).
Non vi sono allo stato trattamenti farmacologici di sicura efficacia per prevenire le aritmie nella BrS;
particolarmente importante risulta lo stile di vita attraverso l'abolizione dell'alcool etilico, l'evitamento di assunzione di stupefacenti, l'evitamento di eccessiva ripienezza gastrica e il trattamento tempestivo/aggressivo di eventuali iperpiressie.
Tornando decisamente al caso di specie bisogna fare riferimento al provvedimento dello SPISAL Co dell' dell'10.11.23 (Prot. 105761) che recitava: “… Controparte_7 Non idoneo in permanenza allo svolgimento dell'attività lavorativa nella fascia oraria 22:00 – 06:00, anche per frazioni di turno quali ad esempio l'intervallo orario 22:00 – 02:00 del turno serale avanzato (ore 20:00 – 02:00)…”.
Lo scrivente (in accordo con i Chiar. mi CC. TT. PP. nominati e intervenuti) ritiene il predetto provvedimento assolutamente corretto considerate le condizioni di salute del Sig. CP_5 E' noto (cfr sub-46, cfr anche Linee – Guida SIMLII – Società Italiana di Medicina del Lavoro e di Igiene Industriale per il lavoro a turni e notturno) che l'adibizione a turni lavorativi notturni (anche parziali) è condizione idonea ad alterare il fisiologico ritmo circadiano con incremento di secrezione di catecolamine e cortisolo (incremento di pressione arteriosa e frequenza cardiaca). La stessa
Aritmologa che segue il a fine ottobre 2023 consigliò (sub-43) “astensione dall'attività CP_5 lavorativa notturna per mantenere il più possibile inalterato il ritmo circadiano”. La letteratura specialistica di settore è sufficientemente ricca di lavori che evidenziano la correlazione tra alterazione del ritmo circadiano e patologie cardiovascolari (…). Alla luce di quanto sopra, adibire un lavoratore come il [affetto da ipertensione arteriosa CP_5 inveterata (e mal controllata da triplice – in sostanza – terapia farmacologica) nonchè da BrS tipo I] al lavoro notturno sembra un controsenso: l'alterazione forzata del ritmo circadiano non può che peggiorare una condizione di base già minata dalle patologie in argomento con facilitazione di pagina 6 di 8 aggravamento dell'ipertensione stessa (con le sue pur sempre possibili complicanze) e più facile sviluppo di alterazioni del ritmo cardiaco. Chi scrive, infatti, ritiene che non sia un caso che il (proprio nell'arco temporale in cui CP_5 dovette espletare anche i turni serali/notturni: da giugno '23 a novembre '23) abbia accusato facile affaticabilità, palpitazioni e sensazioni di disequilibrio posturale (a segnalare, più probabilmente che non, alterazioni della frequenza cardiaca e/o pressorie), come non pare essere casuale il riferito benessere soggettivo con il ripristino (da dicembre '23 in poi) dei turni diurni (dalle 13:00 alle 20:00 e dalle 6:00 alle h 13:00). In definitiva, per concludere, il giudizio espresso dallo il 10.11.23 CP_6
(prot. n.° 105761, sub-44) risulta corretto in quanto del tutto coerente con le patologie sofferte/ diagnosticate dal/al Sig. nonché teso a tutelarne nel modo più estensivo/ protettivo CP_5 possibile la salute. (…)”
In risposta alla osservazioni critiche svolte dal Consulente della parte ricorrente, IL CTU evidenziava quanto segue (pag. 16 elaborato peritale):
“(…) Ma veniamo alle critiche mosse dal Collega. In primis, Egli scrive che “Negli E CG in visione un pattern tipo 1 non si è più documentato”: il CTU ignora a quali ECG
“in visione” faccia riferimento il Collega, posto che di tracciati ECG ne esaminammo collegialmente (il 21.5.24) uno solamente, quello del novembre 2021 che lo stesso Collega ebbe a definire come chiaramente diagnostico. Si osserva che c/o l'Aritmologia dell'Università di Padova (sub-35 e sub-43) si refertò di “alcuni ECG con aspetto ECG tipo GA tipo 1”, per cui non corrisponde al vero quanto sostenuto dal Collega relativamente all'asserito non più documentato pattern ECGrafico di specie. Circa “la totale assenza di familiarità per morte cardiaca improvvisa, la assenza di sincopi e lipotimie e Holter 48 ore con assenza di aritmie rilevanti” lo scrivente ritiene nulla doversi commentare trattandosi di elementi documentalmente noti e riportati in bozza. Circa il rifiuto del Sig. ad eseguire studio elettrofisiologico per la stratificazione del rischio aritmico, ricordo a me CP_5 stesso (ben s'intenda) e segnalo al Giudice che il ruolo dello studio elettrofisiologico rimane controverso secondo le Linee Guida ESC 2022 (ricordate a pag. 14) correndo l'obbligo di sottolineare che uno studio multicentrico ha dimostrato che l'induzione di una aritmia ventricolare sostenuta durante lo studio elettrofisiologico è associata ad un rischio futuro più elevato di aritmia ventricolare (ben si comprende, pertanto, come il paziente abbia rifiutato l'accertamento, peraltro improponibile a fini medico – legali). Circa l'assenza di articoli nella letteratura scientifica sul punto (BrS e lavoro notturno) il CTU non può che dichiararsi pienamente d'accordo, infatti nessun articolo è stato citato da chi scrive essendo noto (anche al CTU) che la maggior parte degli eventi aritmici (compresi quelli fatali) si verifica, nei casi di BrS, durante il riposo (anche questo era stato scritto in bozza), quando prevale il tono parasimpatico/vagale. Circa il problema 'ipertensione arteriosa' è di tutta evidenza (dati documentali alla mano) che il soffre di ipertensione sisto – diastolica mal controllata CP_5 da triplice trattamento farmacologico. E' pacifico che nel caso di specie (secondo le normative vigenti e la letteratura di settore) non si stia parlando (in senso stretto) di 'lavoro notturno', ma si deve comunque considerare che in un arco di tempo tra giugno e novembre '23 (stando a quanto riferito dal fu espletato lavoro a turni serali/notturni e il lavoratore (in quel tempo) manifestò CP_5 sintomi (facile affaticabilità, palpitazioni e sensazioni di disequilibrio posturale) poi dileguatisi con il ritorno (dal dicembre '23) ai consueti turni diurni. Ciò a significare che, in tutta evidenza, appare più probabile che non che in un soggetto (come il con una P. A. in così precario equilibrio CP_5
(nonostante le 3 – tre – molecole impiegate) sono sufficienti anche 3 – 4 h di lavoro serale/notturno (e non per forza dopo la mezzanotte) per produrre eventi aritmici (sicuramente minori) e sbalzi pressori. L'osservazione che sarebbe stato necessario controllare l'andamento dei valori pressori durante il periodo giugno – novembre '23 (e dopo adeguati aggiustamenti farmacologici terapeutici) non può
pagina 7 di 8 ovviamente rientrare nella sfera di disponibilità di chi scrive e pertanto non pare il caso di discuterne oltre. In estrema sintesi, si conferma (a parere dello scrivente) la correttezza del giudizio espresso da il 10.11.23 (prot. n.° 105761, sub-44) poiché coerente con le patologie cardiovascolari del CP_6
MOLENA: tale giudizio risulta infatti teso a tutelare la salute del lavoratore nel modo più estensivo/protettivo possibile evitando pericolosi sbalzi pressori (e comunque cercando di contenere la malattia ipertensiva) e alterazioni del ritmo cardiaco. In altri termini, chi scrive ritiene senz'altro di condividere quanto raccomandato c/o l'Ambulatorio delle Cardiomiopatie Aritmiche dell'Università di Padova in data 25.10.23 (sub-43), e cioè “astensione dall'attività lavorativa notturna per mantenere il più possibile inalterato il ritmo circadiano”.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni medico-legali, che appaiono condivisibili sia per il metodo logico utilizzato che per i dati di base utilizzati dal CTU, sicché questo Giudice fa proprie le conclusioni del dottor , deve ritenersi che il provvedimento limitativo adottato dallo il Per_3 CP_6
10.11.2023 sia rivolto alla maggior tutela della salute del considerando le particolari patologie CP_5
(malattia ipertensiva, sindrome di dalle quali il predetto è affetto, e che nello svolgimento di Per_4 attività lavorativa in orario notturno, da intendersi anche nella versione “estesa”, il predetto sarebbe esposto a pericolosi sbalzi pressori, le cui cause e conseguenze sono bene descritte nelle conclusioni del
CTU, sicché il provvedimento impugnato appare corretto ed il ricorso va rigettato.
In ordine all'attribuzione delle spese di lite, deve osservarsi come solo nella presente sede la convenuta abbia prodotto (come documento 17) la relazione dalla quale emerge la sussistenza in capo al CP_5 della sindrome di GA e la rilevanza della stessa ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato, stante la connessione di tale sindrome con i rischi lavorativi connessi al lavoro notturno, sicché deve ritenersi equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Le spese per CTU vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 35/2024 RG CL promossa da
contro
CP_1 [...]
e contro , ogni diversa domanda, eccezione, difesa o Controparte_7 CP_5
istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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