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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/06/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8312/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Michele Gigante
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dell'ulteriore malattia professionale denunciata da cumularsi con i postumi derivanti da un precedente infortunio già denunciato e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo cumulativo, secondo la percentuale accertata in corso di causa. Deduceva infatti di aver svolto attività lavorativa di stivatore di manufatti in cemento, precisando che l'espletamento delle sue mansioni comportava movimentazione manuale di carichi di notevole peso e ingombro, tanto ad aver determinato l'insorgenza di spondilopatie multiple cervicali e lombari, e periartrite scapolo omerale.
In ragione di ciò, veniva inoltrata domanda amministrativa all' al fine di ottenere CP_1 il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata. Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, senza ottenere alcun riscontro.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale e prova testimoniale, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Sebbene dalla consulenza medica del ctu dott. , è emerso che il Persona_1 ricorrente risulta affetto da “spondilo-unco-artrosi osteofitosica e discopatie C5-C7, addensamento del trochite omerale”, lo stesso ha ritenuto che le suddette debbano essere considerate di origine comune, non essendo emersi, nè dall'indagine peritale, né dall'anamnesi lavorativa, elementi sufficienti per poter riconoscere l'eziologia professionale delle patologie denunciate. In altre parole, specifica il CTU, “le indagini strumentali agli atti ed esibite non hanno dimostrato la presenza delle infermità lamentate, ma segni caratteristici di malattia comune, correlata all'età del ricorrente”, evidenziando altresì che non vi sono segni radiografici di sovraccarico biomeccanico dei segmenti ossei interessati.
In sostanza, alla valutazione medico legale, la patologia denunciata, anche sulla base delle documentazioni in atti, non è ascrivibile, in termini di elevato grado di probabilità, all'evento lavorativo e, quindi, ai fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di patologie non ricollegabili eziologicamente all'attività lavorativa svolta, il ricorso non può che essere rigettato, anche alla stregua del D.Lgs. 23/2/2000 n° 38 (essendo la domanda amministrativa successiva al
9/8/2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr.
CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022).
****
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese, ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti. Taranto, 14 giugno 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8312/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Michele Gigante
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dell'ulteriore malattia professionale denunciata da cumularsi con i postumi derivanti da un precedente infortunio già denunciato e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo cumulativo, secondo la percentuale accertata in corso di causa. Deduceva infatti di aver svolto attività lavorativa di stivatore di manufatti in cemento, precisando che l'espletamento delle sue mansioni comportava movimentazione manuale di carichi di notevole peso e ingombro, tanto ad aver determinato l'insorgenza di spondilopatie multiple cervicali e lombari, e periartrite scapolo omerale.
In ragione di ciò, veniva inoltrata domanda amministrativa all' al fine di ottenere CP_1 il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata. Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, senza ottenere alcun riscontro.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale e prova testimoniale, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Sebbene dalla consulenza medica del ctu dott. , è emerso che il Persona_1 ricorrente risulta affetto da “spondilo-unco-artrosi osteofitosica e discopatie C5-C7, addensamento del trochite omerale”, lo stesso ha ritenuto che le suddette debbano essere considerate di origine comune, non essendo emersi, nè dall'indagine peritale, né dall'anamnesi lavorativa, elementi sufficienti per poter riconoscere l'eziologia professionale delle patologie denunciate. In altre parole, specifica il CTU, “le indagini strumentali agli atti ed esibite non hanno dimostrato la presenza delle infermità lamentate, ma segni caratteristici di malattia comune, correlata all'età del ricorrente”, evidenziando altresì che non vi sono segni radiografici di sovraccarico biomeccanico dei segmenti ossei interessati.
In sostanza, alla valutazione medico legale, la patologia denunciata, anche sulla base delle documentazioni in atti, non è ascrivibile, in termini di elevato grado di probabilità, all'evento lavorativo e, quindi, ai fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di patologie non ricollegabili eziologicamente all'attività lavorativa svolta, il ricorso non può che essere rigettato, anche alla stregua del D.Lgs. 23/2/2000 n° 38 (essendo la domanda amministrativa successiva al
9/8/2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr.
CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022).
****
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese, ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti. Taranto, 14 giugno 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)