TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile R.G. n. 927/2020, promossa con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 07/02/2020 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti versata in atti su supporto analogico separato al ricorso introduttivo, dall'avv. Laura Spinetta (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Treviso;
– RICORRENTE – contro
(C.F. ), CP C.F._3
rappresentato e difeso, giusta mandato versato in atti su supporto analogico separato alla memoria difensiva, dall'avv. Riccardo Meneghin (C.F. ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso;
– RESISTENTE –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così disporre:
▪ ai sensi dell'art. 3, n. 2, della L. n. 898 del 1970, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la IG.ra ed il IG. , trascritto nel Parte_1 CP
Registro di Stato Civile del Comune di Villorba (TV) al n. 12, Parte II, Serie C ordinando ai
____________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020 competenti Uffici le annotazioni di rito;
▪ disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, , con collocazione prevalente ER
presso la madre, e diritto per il padre di tenerla figlia con sé, nel rispetto degli impegni extrascolastici della minore, secondo i seguenti turni di responsabilità:
− i fine settimana, alternati con la madre, dal sabato ore 9.30 quando il padre andrà a prendere a casa della madre, fino al lunedì mattina ore 8.00 quando il padre ER
accompagnerà a scuola;
ER
− nella settimana seguente il week end trascorso con il padre, starà con il padre ER anche il martedì dalle ore 13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola, e così fino alle ore 8.00 del giovedì quando la riaccompagnerà a scuola;
− al contrario, nella settimana seguente il week end trascorso con la madre starà con ER il padre il martedì dalle ore 13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola, e così fino alle ore 8.00 del mercoledì quando la riaccompagnerà a scuola, nonché il venerdì dalle ore 13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola fino alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
− una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno l'inclusione di natale o capodanno;
− due giorni consecutivi durante le festività Pasquali;
− n. 15 giorni durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno, settimane anche non continue;
▪ Statuire che il IG. corrisponda a titolo di concorso nel mantenimento della figlia CP
la somma mensile di € 500,00, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta adeguata ER
e proporzionata alle attuali capacità reddituali del IG. , oltre al riparto delle spese CP
straordinarie nella misura del 50 % ciascuno in aderenza al protocollo del Tribunale di
Treviso da intendersi ivi integralmente ritrascritto;
▪ confermare l'assegnazione dell'immobile attualmente adibito a casa coniugale in favore della IG.ra nell'interesse della figlia minore;
Parte_1 ER
▪ ordinare all'attuale datore di lavoro, Automarca S.p.A., con sede legale in Silea (TV), via E.
Calzavara, n. 1, (qualora sia ancora in Corso il rapport di lavoro) di trattenere e versare direttamente in favore della IG.ra a mezzo bonifico bancario sul conto Parte_1 corrente che verrà indicato al terzo, la somma mensile di € 500,00 e/o la diversa maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche alla luce del fatto che il IG. non ha CP
documentato la propria situazione reddituale;
▪ Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio in favore dell'Avv. Laura Spinetta che si
____________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020 dichiara antistatario.
Per parte resistente:
A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 CP
, atto iscritto al n. 12 parte II serie C del Registro di Stato Civile del Comune di Villorba
[...] dell'anno 2012, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alla relativa annotazione;
B) Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra nell'interesse della Parte_1
figlia che ivi manterrà la propria residenza anagrafica;
ER
C) Disporre l'affido condiviso della figlia , con collocazione paritaria fra i genitori, ER
secondo le seguenti modalità di frequentazione:
1. trascorrerà i fine settimana, intesi dal Sabato mattina sino al riaccompagnamento ER
a scuola del lunedì mattina, in modo alternato presso ciascun genitore.
2. starà con il padre nei giorni di martedì, giovedì e venerdì durante la settimana in ER
cui non trascorrerà con egli il week end.
Dimorerà presso di lui il martedì e mercoledì nelle settimane in cui trascorrerà con lui anche il fine settimana.
3. OR durante i periodi di interruzione dell'attività didattica trascorrerà con ciascun genitore:
almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
una settimana durante quelle natalizie, alternando l'inclusione del Natale e del capodanno;
due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, assicurando comunque l'alternanza fra
i giorni di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
secondo l'accordo preso di volta in volta dai genitori quanto alle altre festività, anche infrasettimanali (ad es. Carnevale, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre, etc.);
4. Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia nei ER
periodi di rispettiva permanenza presso di essi, con suddivisione nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie che verranno sostenute nell'interesse di , da ER intendersi individuate secondo l'allegato n. 3 del protocollo del Tribunale di Treviso dd
01.12.2016. Alla fine di ogni mese sulla base della documentazione giustificativa del genitore che le abbia integralmente sostenute, le spese dovranno essere a questi corrisposte o rimborsate dall'altro, secondo la ripartizione pro quota di cui sopra.
Spese di lite e compenso professionale interamente rifusi.
____________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 17/03/2012 Parte_1
contraeva matrimonio civile con;
che dalla loro unione nasceva in data CP
14/11/2008 la figlia minore;
che, venuta meno l'affectio coniugalis, in data 29/05/2013, ER
i coniugi proponevano congiuntamente ricorso per separazione consensuale innanzi il Tribunale
Ordinario di Treviso, omologata con decreto del 29/07/2013.
Illustrate le rispettive situazioni personali e reddituali, sottolineando in particolare che sin dall'omologa della separazione il resistente non osservava puntualmente l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia , corrispondendo mere somme parziali, ER chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva con memoria difensiva depositata il 01/06/2020, tramite la quale CP
non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio richiesta dalla ricorrente.
Esponeva tuttavia la propria versione dei fatti, riconoscendo che tra la fine dell'anno 2013 e l'inizio del 2015, a causa del dimezzamento del proprio stipendio, non rispettava il versamento integrale del mantenimento per la figlia e concludeva chiedendo l'accoglimento delle ER
conclusioni sopra riportate.
All'udienza presidenziale del 11/06/2020 comparivano personalmente le parti che venivano sentite, congiuntamente e quindi separatamente. Il Presidente, dato atto che il tentativo di conciliazione non aveva avuto esito favorevole, si riservava.
Con ordinanza del 15/06/2020 a scioglimento della riserva assunta, emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, il Presidente fissava l'udienza davanti al Giudice Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase si costituiva la sola ricorrente, mentre il procuratore del resistente in data
22/02/2021 depositava istanza di differimento udienza a seguito di rinuncia al mandato.
Alla successiva udienza del 13/05/2021, svoltasi in modalità figurata, il Giudice assegnava i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. e rinviava all'udienza del 24/02/2022 all'esito della quale, dato atto che le parti non avevano depositato le memorie istruttorie, rinviava la causa per un'eventuale definizione bonaria alle condizioni provvisorie e urgenti emesse in sede presidenziale.
Rilevato tuttavia che nessuna delle parti aveva preso posizione sulla proposta ex art. 185 bis cod. proc. civ., all'udienza del 13/10/2022 il Giudice fissava successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
____________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020 Atteso il trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo ad altra sezione, la causa veniva riassegnata e, con ordinanza del 19/09/2024, veniva trattenuta in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda avanzata dalla ricorrente – alla quale il resistente non si è opposto – e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
La separazione personale dura, infatti, per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in data 18/07/2013 e appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
2. Sull'affidamento della figlia minore , sulla sua collocazione e sul diritto di visita ER
del padre
2.1 Entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso di , con residenza ER
anagrafica presso la madre.
Ne consegue quindi che non ci sono elementi tali da giustificare una deroga all'affidamento congiunto e pertanto la figlia minore deve essere collocata presso la madre, come ER
previsto dalla legge n. 54/2006 che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, quale modalità ordinaria e preferibile.
Conseguentemente, deve essere confermata l'assegnazione dell'immobile attualmente adibito a casa coniugale in favore della ricorrente nell'interesse della figlia minore Parte_1
. ER
2.2 Quanto al diritto di visita del padre, si stabilisce che debba esercitarsi, tenendo conto delle esigenze e degli impegni di , secondo quanto richiesto dalla ricorrente e quindi secondo ER
le seguenti modalità:
- i fine settimana, alternati con la madre, dal sabato ore 9.30 quando il padre andrà a prendere a casa della madre, fino al lunedì mattina ore 8.00 quando il padre accompagnerà ER
a scuola;
ER
- nella settimana seguente il week end trascorso con il padre, starà con il padre anche il ER
martedì dalle ore 13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola, e così fino alle ore 8.00 del giovedì quando la riaccompagnerà a scuola;
- al contrario, nella settimana seguente il week end trascorso con la madre starà con il ER
padre il martedì dalle ore 13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola, e così
____________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020 fino alle ore 8.00 del mercoledì quando la riaccompagnerà a scuola, nonché il venerdì dalle ore
13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola fino alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno l'inclusione di natale o capodanno;
- due giorni consecutivi durante le festività Pasquali;
- n. 15 giorni durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno, settimane anche non continue.
3. Sull'assegno di mantenimento per la figlia richiesto dalla ricorrente ER
3.1 L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30
Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, pur successivamente al raggiungimento della maggiore età, ove la non autosufficienza economica non dipenda da colpa dei figli, come nel caso di specie.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
3.2 Nel caso di specie, la figlia della coppia è nata in data [...] e nel corso ER dell'anno compirà quindi 17 anni.
La ricorrente ha avanzato richiesta di un assegno a titolo di concorso al mantenimento di pari ad € 500,00, mentre il resistente ha concluso chiedendo di disporre il ER
mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza presso i genitori.
Posto che i tempi di visita di con i rispettivi genitori, come sopra disciplinati, risultano ER non del tutto paritetici, si impone l'accoglimento della richiesta avanzata dalla ricorrente, al fine di bilanciare la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre.
A tal proposito, con riferimento al quantum, è necessario analizzare le capacità economiche delle parti al fine appunto di quantificare l'assegno di mantenimento per la figlia ER
spettante alla ricorrente.
La sig.ra risulta essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso Rotas Parte_1
____________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020 Italia Srl con una retribuzione mensile di € 1.200,00 e, all'epoca del ricorso, collaborava anche occasionalmente con KA IG percependo un contributo irrisorio pari ad € 200,00.
Quanto alle spese, la medesima nella comparsa conclusionale ha rappresentato di aver dovuto reperire una nuova abitazione in locazione stante il pignoramento della casa coniugale nelle more del presente giudizio.
Quanto al resistente, nella memoria difensiva, relativamente ai redditi percepiti nel corso dell'anno 2020, il medesimo ha rappresentato di lavorare alle dipendenze della società
Automarca Spa e di percepire una retribuzione lorda mensile pari ad € 1.829,64 (cfr. doc. 3 del resistente).
Con riferimento alle spese dallo stesso sostenute – a pag. 9 della memoria difensiva – si legge che “… si attestano in 60 euro di spese autostradali e non meno di € 300 euro per il carburante, a ciò debbono sommarsi i costi per il vitto in pausa pranzo per circa un centinaio di euro. A tali poste debbono sommarsi ulteriori esborsi fissi, quali il canone mensile, pari ad €
420 che il sig. corrisponde per l'immobile che conduce da solo in locazione dall'ottobre CP
2015 e i costi delle relative utenze, mediamente € 200 al mese. Ricapitolando siamo a circa
1.500 euro di spese fisse al mese, compreso il 50% della rata mensile del mutuo, pari ad euro
380 …”.
Ne consegue pertanto che, sulla scorta di quanto emerso, il sig. , a fronte di una retributiva CP lorda di € 1.829,64, sostiene spese mensili pari a circa € 1.460,00.
3.3 Tanto premesso, si osserva in conclusione che, per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli si deve tenere conto delle attuali e concrete esigenze degli stessi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, nonché della valenza dei compiti domestici e di cura dei figli svolti da ciascuno di essi.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio stima equo porre a carico del sig.
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore , l'obbligo CP ER di corrispondere mensilmente alla sig.ra la somma di € 350,00, rivalutabile in Parte_1
base agli indici Istat.
Tale onere è stato determinato in considerazione del reddito percepito dal resistente, dei tempi di permanenza di con i genitori, delle attuali esigenze della minore, nonché ER dell'assegno unico e universale integralmente percepito dalla ricorrente.
Con riferimento, poi, alle spese straordinarie necessarie per la minore, individuate e disciplinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, esse saranno ripartite al 50% tra i genitori.
3.4 Quanto alla richiesta della ricorrente di pagamento diretto del datore di lavoro del
____________________________________________________________________________________________
7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020 resistente, il Collegio ritiene che la stessa vada rigettata.
L'istituto dell'ordine di pagamento diretto del datore di lavoro prevede che, in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Ebbene presupposto fondamentale è l'inadempimento del coniuge tenuto al versamento e solo al verificarsi quindi di tale circostanza la parte creditrice potrà adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere il pagamento diretto da parte di un terzo, solitamente, del datore di lavoro.
Il procedimento è volto ad assicurare la corretta attuazione dei preesistenti provvedimenti emessi e per tale ragione si presenta come un procedimento sussidiario, con funzione esecutiva rispetto a quelli in cui il provvedimento presupposto è stato emanato, riferendosi pertanto a comportamenti inadempienti passati e non già, come richiesto dalla ricorrente, a comportamenti eventualmente futuri.
Sulla base di quanto osservato, pertanto, la domanda dell'ordine di pagamento avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata, in quanto l'eventuale inadempimento del dovere di contribuzione al mantenimento della figlia – disposto con il presente provvedimento – dovrà esser fatto valere in un momento successivo alla definizione del presente giudizio.
3. Spese di lite
Attesi gli esiti del presente giudizio le spese processuali seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate nel dispositivo come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi previsti nello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa), senza considerare la fase istruttoria e con riduzione della fase decisionale, consistita nel deposito della sola comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 17/03/2012 da nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 CP
VENEZIA (VE) il 19/03/1976 e trascritto al n. 12, Parte II, Serie C, Anno 2012, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLORBA alle seguenti condizioni:
1) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione prevalente ER
presso la madre e diritto per il padre di tenerla con sé, nel rispetto degli impegni extrascolastici della minore, secondo i seguenti turni di responsabilità:
- i fine settimana, alternati con la madre, dal sabato ore 9.30 quando il padre andrà a prendere a casa della madre, fino al lunedì mattina ore 8.00 quando il padre accompagnerà ER
a scuola;
ER
____________________________________________________________________________________________
8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020 - nella settimana seguente il week end trascorso con il padre, starà con il padre anche il ER martedì dalle ore 13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola, e così fino alle ore 8.00 del giovedì quando la riaccompagnerà a scuola;
- al contrario, nella settimana seguente il week end trascorso con la madre starà con il ER padre il martedì dalle ore 13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola, e così fino alle ore 8.00 del mercoledì quando la riaccompagnerà a scuola, nonché il venerdì dalle ore
13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola fino alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno l'inclusione di natale o capodanno;
- due giorni consecutivi durante le festività Pasquali;
- n. 15 giorni durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno, settimane anche non continue;
2) pone in capo al padre , a titolo di contributo al mantenimento ordinario della CP figlia minore , l'assegno mensile di euro 350,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da ER
corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
3) pone le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, a carico di entrambi i genitori, ripartite nella percentuale del 50% ciascuno;
4) conferma l'assegnazione dell'immobile attualmente adibito a casa coniugale in favore della sig.ra nell'interesse della figlia minore;
Parte_1 ER
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della CP ricorrente che liquida nella somma di € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e Parte_1
Cpa se dovuti per legge, con distrazione in favore dell'avv. Spinetta Laura degli onorari, ex art. 93 cod. proc. civ., in considerazione della dichiarazione di procuratore antistatario dalla medesima effettuata.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso, 28/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
____________________________________________________________________________________________
9 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile R.G. n. 927/2020, promossa con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 07/02/2020 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti versata in atti su supporto analogico separato al ricorso introduttivo, dall'avv. Laura Spinetta (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Treviso;
– RICORRENTE – contro
(C.F. ), CP C.F._3
rappresentato e difeso, giusta mandato versato in atti su supporto analogico separato alla memoria difensiva, dall'avv. Riccardo Meneghin (C.F. ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso;
– RESISTENTE –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così disporre:
▪ ai sensi dell'art. 3, n. 2, della L. n. 898 del 1970, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la IG.ra ed il IG. , trascritto nel Parte_1 CP
Registro di Stato Civile del Comune di Villorba (TV) al n. 12, Parte II, Serie C ordinando ai
____________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020 competenti Uffici le annotazioni di rito;
▪ disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, , con collocazione prevalente ER
presso la madre, e diritto per il padre di tenerla figlia con sé, nel rispetto degli impegni extrascolastici della minore, secondo i seguenti turni di responsabilità:
− i fine settimana, alternati con la madre, dal sabato ore 9.30 quando il padre andrà a prendere a casa della madre, fino al lunedì mattina ore 8.00 quando il padre ER
accompagnerà a scuola;
ER
− nella settimana seguente il week end trascorso con il padre, starà con il padre ER anche il martedì dalle ore 13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola, e così fino alle ore 8.00 del giovedì quando la riaccompagnerà a scuola;
− al contrario, nella settimana seguente il week end trascorso con la madre starà con ER il padre il martedì dalle ore 13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola, e così fino alle ore 8.00 del mercoledì quando la riaccompagnerà a scuola, nonché il venerdì dalle ore 13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola fino alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
− una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno l'inclusione di natale o capodanno;
− due giorni consecutivi durante le festività Pasquali;
− n. 15 giorni durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno, settimane anche non continue;
▪ Statuire che il IG. corrisponda a titolo di concorso nel mantenimento della figlia CP
la somma mensile di € 500,00, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta adeguata ER
e proporzionata alle attuali capacità reddituali del IG. , oltre al riparto delle spese CP
straordinarie nella misura del 50 % ciascuno in aderenza al protocollo del Tribunale di
Treviso da intendersi ivi integralmente ritrascritto;
▪ confermare l'assegnazione dell'immobile attualmente adibito a casa coniugale in favore della IG.ra nell'interesse della figlia minore;
Parte_1 ER
▪ ordinare all'attuale datore di lavoro, Automarca S.p.A., con sede legale in Silea (TV), via E.
Calzavara, n. 1, (qualora sia ancora in Corso il rapport di lavoro) di trattenere e versare direttamente in favore della IG.ra a mezzo bonifico bancario sul conto Parte_1 corrente che verrà indicato al terzo, la somma mensile di € 500,00 e/o la diversa maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche alla luce del fatto che il IG. non ha CP
documentato la propria situazione reddituale;
▪ Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio in favore dell'Avv. Laura Spinetta che si
____________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020 dichiara antistatario.
Per parte resistente:
A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 CP
, atto iscritto al n. 12 parte II serie C del Registro di Stato Civile del Comune di Villorba
[...] dell'anno 2012, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alla relativa annotazione;
B) Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra nell'interesse della Parte_1
figlia che ivi manterrà la propria residenza anagrafica;
ER
C) Disporre l'affido condiviso della figlia , con collocazione paritaria fra i genitori, ER
secondo le seguenti modalità di frequentazione:
1. trascorrerà i fine settimana, intesi dal Sabato mattina sino al riaccompagnamento ER
a scuola del lunedì mattina, in modo alternato presso ciascun genitore.
2. starà con il padre nei giorni di martedì, giovedì e venerdì durante la settimana in ER
cui non trascorrerà con egli il week end.
Dimorerà presso di lui il martedì e mercoledì nelle settimane in cui trascorrerà con lui anche il fine settimana.
3. OR durante i periodi di interruzione dell'attività didattica trascorrerà con ciascun genitore:
almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
una settimana durante quelle natalizie, alternando l'inclusione del Natale e del capodanno;
due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, assicurando comunque l'alternanza fra
i giorni di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
secondo l'accordo preso di volta in volta dai genitori quanto alle altre festività, anche infrasettimanali (ad es. Carnevale, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre, etc.);
4. Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia nei ER
periodi di rispettiva permanenza presso di essi, con suddivisione nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie che verranno sostenute nell'interesse di , da ER intendersi individuate secondo l'allegato n. 3 del protocollo del Tribunale di Treviso dd
01.12.2016. Alla fine di ogni mese sulla base della documentazione giustificativa del genitore che le abbia integralmente sostenute, le spese dovranno essere a questi corrisposte o rimborsate dall'altro, secondo la ripartizione pro quota di cui sopra.
Spese di lite e compenso professionale interamente rifusi.
____________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 17/03/2012 Parte_1
contraeva matrimonio civile con;
che dalla loro unione nasceva in data CP
14/11/2008 la figlia minore;
che, venuta meno l'affectio coniugalis, in data 29/05/2013, ER
i coniugi proponevano congiuntamente ricorso per separazione consensuale innanzi il Tribunale
Ordinario di Treviso, omologata con decreto del 29/07/2013.
Illustrate le rispettive situazioni personali e reddituali, sottolineando in particolare che sin dall'omologa della separazione il resistente non osservava puntualmente l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia , corrispondendo mere somme parziali, ER chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva con memoria difensiva depositata il 01/06/2020, tramite la quale CP
non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio richiesta dalla ricorrente.
Esponeva tuttavia la propria versione dei fatti, riconoscendo che tra la fine dell'anno 2013 e l'inizio del 2015, a causa del dimezzamento del proprio stipendio, non rispettava il versamento integrale del mantenimento per la figlia e concludeva chiedendo l'accoglimento delle ER
conclusioni sopra riportate.
All'udienza presidenziale del 11/06/2020 comparivano personalmente le parti che venivano sentite, congiuntamente e quindi separatamente. Il Presidente, dato atto che il tentativo di conciliazione non aveva avuto esito favorevole, si riservava.
Con ordinanza del 15/06/2020 a scioglimento della riserva assunta, emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, il Presidente fissava l'udienza davanti al Giudice Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase si costituiva la sola ricorrente, mentre il procuratore del resistente in data
22/02/2021 depositava istanza di differimento udienza a seguito di rinuncia al mandato.
Alla successiva udienza del 13/05/2021, svoltasi in modalità figurata, il Giudice assegnava i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. e rinviava all'udienza del 24/02/2022 all'esito della quale, dato atto che le parti non avevano depositato le memorie istruttorie, rinviava la causa per un'eventuale definizione bonaria alle condizioni provvisorie e urgenti emesse in sede presidenziale.
Rilevato tuttavia che nessuna delle parti aveva preso posizione sulla proposta ex art. 185 bis cod. proc. civ., all'udienza del 13/10/2022 il Giudice fissava successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
____________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020 Atteso il trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo ad altra sezione, la causa veniva riassegnata e, con ordinanza del 19/09/2024, veniva trattenuta in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda avanzata dalla ricorrente – alla quale il resistente non si è opposto – e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
La separazione personale dura, infatti, per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in data 18/07/2013 e appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
2. Sull'affidamento della figlia minore , sulla sua collocazione e sul diritto di visita ER
del padre
2.1 Entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso di , con residenza ER
anagrafica presso la madre.
Ne consegue quindi che non ci sono elementi tali da giustificare una deroga all'affidamento congiunto e pertanto la figlia minore deve essere collocata presso la madre, come ER
previsto dalla legge n. 54/2006 che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, quale modalità ordinaria e preferibile.
Conseguentemente, deve essere confermata l'assegnazione dell'immobile attualmente adibito a casa coniugale in favore della ricorrente nell'interesse della figlia minore Parte_1
. ER
2.2 Quanto al diritto di visita del padre, si stabilisce che debba esercitarsi, tenendo conto delle esigenze e degli impegni di , secondo quanto richiesto dalla ricorrente e quindi secondo ER
le seguenti modalità:
- i fine settimana, alternati con la madre, dal sabato ore 9.30 quando il padre andrà a prendere a casa della madre, fino al lunedì mattina ore 8.00 quando il padre accompagnerà ER
a scuola;
ER
- nella settimana seguente il week end trascorso con il padre, starà con il padre anche il ER
martedì dalle ore 13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola, e così fino alle ore 8.00 del giovedì quando la riaccompagnerà a scuola;
- al contrario, nella settimana seguente il week end trascorso con la madre starà con il ER
padre il martedì dalle ore 13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola, e così
____________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020 fino alle ore 8.00 del mercoledì quando la riaccompagnerà a scuola, nonché il venerdì dalle ore
13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola fino alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno l'inclusione di natale o capodanno;
- due giorni consecutivi durante le festività Pasquali;
- n. 15 giorni durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno, settimane anche non continue.
3. Sull'assegno di mantenimento per la figlia richiesto dalla ricorrente ER
3.1 L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30
Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, pur successivamente al raggiungimento della maggiore età, ove la non autosufficienza economica non dipenda da colpa dei figli, come nel caso di specie.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
3.2 Nel caso di specie, la figlia della coppia è nata in data [...] e nel corso ER dell'anno compirà quindi 17 anni.
La ricorrente ha avanzato richiesta di un assegno a titolo di concorso al mantenimento di pari ad € 500,00, mentre il resistente ha concluso chiedendo di disporre il ER
mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza presso i genitori.
Posto che i tempi di visita di con i rispettivi genitori, come sopra disciplinati, risultano ER non del tutto paritetici, si impone l'accoglimento della richiesta avanzata dalla ricorrente, al fine di bilanciare la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre.
A tal proposito, con riferimento al quantum, è necessario analizzare le capacità economiche delle parti al fine appunto di quantificare l'assegno di mantenimento per la figlia ER
spettante alla ricorrente.
La sig.ra risulta essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso Rotas Parte_1
____________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020 Italia Srl con una retribuzione mensile di € 1.200,00 e, all'epoca del ricorso, collaborava anche occasionalmente con KA IG percependo un contributo irrisorio pari ad € 200,00.
Quanto alle spese, la medesima nella comparsa conclusionale ha rappresentato di aver dovuto reperire una nuova abitazione in locazione stante il pignoramento della casa coniugale nelle more del presente giudizio.
Quanto al resistente, nella memoria difensiva, relativamente ai redditi percepiti nel corso dell'anno 2020, il medesimo ha rappresentato di lavorare alle dipendenze della società
Automarca Spa e di percepire una retribuzione lorda mensile pari ad € 1.829,64 (cfr. doc. 3 del resistente).
Con riferimento alle spese dallo stesso sostenute – a pag. 9 della memoria difensiva – si legge che “… si attestano in 60 euro di spese autostradali e non meno di € 300 euro per il carburante, a ciò debbono sommarsi i costi per il vitto in pausa pranzo per circa un centinaio di euro. A tali poste debbono sommarsi ulteriori esborsi fissi, quali il canone mensile, pari ad €
420 che il sig. corrisponde per l'immobile che conduce da solo in locazione dall'ottobre CP
2015 e i costi delle relative utenze, mediamente € 200 al mese. Ricapitolando siamo a circa
1.500 euro di spese fisse al mese, compreso il 50% della rata mensile del mutuo, pari ad euro
380 …”.
Ne consegue pertanto che, sulla scorta di quanto emerso, il sig. , a fronte di una retributiva CP lorda di € 1.829,64, sostiene spese mensili pari a circa € 1.460,00.
3.3 Tanto premesso, si osserva in conclusione che, per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli si deve tenere conto delle attuali e concrete esigenze degli stessi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, nonché della valenza dei compiti domestici e di cura dei figli svolti da ciascuno di essi.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio stima equo porre a carico del sig.
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore , l'obbligo CP ER di corrispondere mensilmente alla sig.ra la somma di € 350,00, rivalutabile in Parte_1
base agli indici Istat.
Tale onere è stato determinato in considerazione del reddito percepito dal resistente, dei tempi di permanenza di con i genitori, delle attuali esigenze della minore, nonché ER dell'assegno unico e universale integralmente percepito dalla ricorrente.
Con riferimento, poi, alle spese straordinarie necessarie per la minore, individuate e disciplinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, esse saranno ripartite al 50% tra i genitori.
3.4 Quanto alla richiesta della ricorrente di pagamento diretto del datore di lavoro del
____________________________________________________________________________________________
7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020 resistente, il Collegio ritiene che la stessa vada rigettata.
L'istituto dell'ordine di pagamento diretto del datore di lavoro prevede che, in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Ebbene presupposto fondamentale è l'inadempimento del coniuge tenuto al versamento e solo al verificarsi quindi di tale circostanza la parte creditrice potrà adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere il pagamento diretto da parte di un terzo, solitamente, del datore di lavoro.
Il procedimento è volto ad assicurare la corretta attuazione dei preesistenti provvedimenti emessi e per tale ragione si presenta come un procedimento sussidiario, con funzione esecutiva rispetto a quelli in cui il provvedimento presupposto è stato emanato, riferendosi pertanto a comportamenti inadempienti passati e non già, come richiesto dalla ricorrente, a comportamenti eventualmente futuri.
Sulla base di quanto osservato, pertanto, la domanda dell'ordine di pagamento avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata, in quanto l'eventuale inadempimento del dovere di contribuzione al mantenimento della figlia – disposto con il presente provvedimento – dovrà esser fatto valere in un momento successivo alla definizione del presente giudizio.
3. Spese di lite
Attesi gli esiti del presente giudizio le spese processuali seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate nel dispositivo come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi previsti nello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa), senza considerare la fase istruttoria e con riduzione della fase decisionale, consistita nel deposito della sola comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 17/03/2012 da nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 CP
VENEZIA (VE) il 19/03/1976 e trascritto al n. 12, Parte II, Serie C, Anno 2012, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLORBA alle seguenti condizioni:
1) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione prevalente ER
presso la madre e diritto per il padre di tenerla con sé, nel rispetto degli impegni extrascolastici della minore, secondo i seguenti turni di responsabilità:
- i fine settimana, alternati con la madre, dal sabato ore 9.30 quando il padre andrà a prendere a casa della madre, fino al lunedì mattina ore 8.00 quando il padre accompagnerà ER
a scuola;
ER
____________________________________________________________________________________________
8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020 - nella settimana seguente il week end trascorso con il padre, starà con il padre anche il ER martedì dalle ore 13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola, e così fino alle ore 8.00 del giovedì quando la riaccompagnerà a scuola;
- al contrario, nella settimana seguente il week end trascorso con la madre starà con il ER padre il martedì dalle ore 13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola, e così fino alle ore 8.00 del mercoledì quando la riaccompagnerà a scuola, nonché il venerdì dalle ore
13.30 quando il padre la andrà a prendere all'uscita di scuola fino alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno l'inclusione di natale o capodanno;
- due giorni consecutivi durante le festività Pasquali;
- n. 15 giorni durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno, settimane anche non continue;
2) pone in capo al padre , a titolo di contributo al mantenimento ordinario della CP figlia minore , l'assegno mensile di euro 350,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da ER
corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
3) pone le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, a carico di entrambi i genitori, ripartite nella percentuale del 50% ciascuno;
4) conferma l'assegnazione dell'immobile attualmente adibito a casa coniugale in favore della sig.ra nell'interesse della figlia minore;
Parte_1 ER
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della CP ricorrente che liquida nella somma di € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e Parte_1
Cpa se dovuti per legge, con distrazione in favore dell'avv. Spinetta Laura degli onorari, ex art. 93 cod. proc. civ., in considerazione della dichiarazione di procuratore antistatario dalla medesima effettuata.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso, 28/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
____________________________________________________________________________________________
9 Tribunale di Treviso – R.G. n. 927/2020