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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2798/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2798/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 15 aprile 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. ELEFANTE LUIGI per parte ricorrente presente di persona. Parte_1
Nonché, per parte resistente , l'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI BOLOGNA.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2798/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. ELEFANTE LUIGI
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: vittime del dovere
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente rileva di essere rimasto coinvolto in due infortuni in data 9 febbraio 1990 e in data 9 luglio 1990, entrambi conseguenti a sinistri stradali durante il servizio, la cui invalidità permanente è stata giudicata come dipendente da causa di servizio, senza riconoscimento anche dello status di vittima del dovere, agiva in pagina 2 di 9 giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «
1. Accogliere integralmente il ricorso, accertando e dichiarando lo Status di Vittima del Dovere ai sensi della normativa vigente (Legge 466/80-L.266/2005- -DPR243/2006).
2. Accertare e
Dichiarare che l'infermità: “Distorsione rachide cervicale con rettilineizzazione” è in rapporto causale diretto con le lesioni subite in data 9 febbraio 1990 e 9 luglio 1990 nel corso di attività comandata di contrasto alla criminalità 3. Accertare e Dichiarare che l'invalidità complessiva, riportata per l'infermità contratta per i fatti di causa, corrisponde al grado del 25% ovvero quello risultante dall'applicazione della formula di legge di cui all'art.4 del D.P.R.181/2009, in seguito all'espletata istruttoria in corso di causa.
4. Dichiarare tenuto il resistente al riconoscimento a favore del CP_1
ricorrente, di tutti i benefici assistenziali di legge previsti per la categoria delle vittime del dovere, e per quelli economici, nei limiti della intervenuta prescrizione estintiva decennale, interrotta con la domanda inoltrata il 5.04.2018 5. Condannare
l'Amministrazione resistente ad erogare al ricorrente tutti i benefici previsti dalla normativa vigente a favore delle Vittime del Dovere, nei limiti della prescrizione decennale».
II. Sostiene il ricorrente, in particolare, la riconducibilità del caso di specie tra le ipotesi previste dall'art. 1 c. 563 del e l'infondatezza della prescrizione eccepita dall'Amministrazione resistente in via amministrativa.
III. Si costituiva il contestando in via di fatto e diritto la Controparte_1
domanda, rilevando preliminarmente la prescrizione decennale del diritto, o in subordine delle relative poste economiche e, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici.
Ammessa ed espletata consulenza medico legale, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
1. Preliminarmente, deve essere rilevato come nella valutazione dell'invalidità utile ai fini della quantificazione della speciale elargizione, nonché per l'accertamento dei presupposti per la concessione delle ulteriori provvidenze economiche, sia condivisibile la ricostruzione della parte ricorrente, nel senso di ritenere vincolante per pagina 3 di 9 l'amministrazione l'utilizzazione dei criteri previsti dal D.P.R. n. 181/2009, in aderenza alle ricostruzioni della giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr., Cassazione civile, sez. un., 24/02/2022, n. 6217: «In tema di benefici per le vittime del dovere, il trattamento di coloro che abbiano subito il danno o ottenuto la liquidazione prima dell'entrata in vigore del Dpr 181/2009 deve essere identico a quello di chi abbia subito o ottenuto la liquidazione dopo tale momento. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono, inoltre, essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli articoli 3 e 4 del suddetto decreto») e di merito (cfr., Tribunale Chieti, sez. lav., 28/09/2023, n. 337: «All' art. 6, co. 1, della L. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non semplicemente rivalutativa. bensì selettivo-regolativa; ne discende che il criterio ivi stabilito si applica altresì alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge. I benefici spettanti alle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere valutati alla percentuale d'invalidità globale, da quantificarsi con i criteri medico-legali contemplati agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n.
181/2009»).
Sempre in via preliminare, l'art. 8 co. 2 della L. 302/1990 dispone che «Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF».
Ne consegue che l'attuale importo deve essere soggetto «ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT», fino alla data della corresponsione.
2. Con riferimento al merito della questione, l'art. 3 della L. n. 466 del 1980 (in materia di "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche") ha previsto che «Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di
pagina 4 di 9 polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione».
L'art. 1 della L. 266/2005 al comma 563, al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, dispone che «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità».
La norma tipizza una serie di eventi, in presenza dei quali la valutazione in termini di vittima del dovere è automatica.
Al successivo comma 564 vi è una equiparazione che prescinde dalla rigida tipicità degli eventi, ma ricollega la sussumibilità della categoria a particolari condizioni operative, prevedendo che «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».
Al riconoscimento dello status di "vittima del dovere" conseguono determinati benefici ("misure di sostegno") previsti dalla leggi vigenti in materia (cfr. L. n.
466/1980 e ss, L. n. 302/1990 e ss, L. n. 407/1998 e ss, L. n. 206/2004 e ss), erogati pagina 5 di 9 secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 243 del 2006 (recante "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell' articolo
1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266").
3. Nel caso di specie, risulta che i due infortuni che hanno visto protagonista il ricorrente siano avvenuti nel 1990 durante il servizio, trattandosi di interventi a seguito di rapina e di violenza su una donna e, dunque, si ricade all'interno della previsione di cui al citato art. 1 co. 563, con specifico riferimento al contrasto ad ogni tipo di criminalità.
Infatti, non c'è dubbio che anche semplici incidenti stradali avvenuti a causa dell'alta velocità necessaria per aggiungere i luoghi di commissione di reati siano idonei a trasmodare nel concetto rilevante ai fini del beneficio richiesto, rappresentando un aumento dei fattori di rischi connessi alla circolazione delle auto, proprio in conseguenza dell'urgenza di provvedere a contrastare la criminalità.
I fatti risultano accertati dalle relazioni di servizio (cfr., doc. 4, fasc. ricorrente).
Come anticipato, le ipotesi previste dal citato comma 563 integrano un'automatica riconducibilità all'interno dei fattori idonei per il riconoscimento dello status, con la conseguenza che non è necessario indagare sulla concreta situazione di rischio nel quale il dipendente si è trovato ad operare.
La consulenza tecnica espletata in corso di causa ha permesso di accertare che il «Esaminati gli atti, visitato il ricorrente, esaminati i certificati medici già in atti e acquisita la documentazione ulteriormente necessaria, il CTU ritiene che l'invalidità complessiva riportata dal ricorrente in conseguenza degli eventi occorsi in data 9 febbraio 1990 e 9 luglio 1990, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta
(riconoscimento status Vittima del Dovere) sia quantificabile in misura del 6% (sei per cento)».
pagina 6 di 9 Il risultato peritale è stato raggiunto attraverso argomentazioni adeguate, metodologie corrette e serio approfondimento anche nel contraddittorio delle parti.
Dunque, può essere preso a base della presente decisione.
4. Ne deriva, dunque, il parziale accoglimento della domanda, nei limiti di cui a successivi passaggi, con riferimento ai benefici di legge, mentre non possono essere concesse le ulteriori provvidenze che richiedono un grado invalidante di almeno il
25%.
Circa l'eccezione di prescrizione, dopo aver richiamato la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr., Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022,
n.17440., «La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale
"status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge»), che ha chiarito, con un approfondito percorso argomentativo, che in questa sede si ritiene di richiamare in quanto condivisibile, come possa riconoscersi alla condizione soggettiva di vittima del dovere la qualifica di Status, con riferimento agli aspetti economici occorre operare una distinzione tra le prestazioni una tantum e quelle periodiche.
Le prime si prescrivono nel termine ordinario decennale, mentre le seconde sono invece sottoposte al termine prescrizionale decorrente dalla data di maturazione dei singoli ratei.
Sul punto, non può essere condivisa la ricostruzione del resistente, CP_1
secondo la quale vi sarebbe un diritto unitario al beneficio periodico che, una volta prescritto, precluderebbe l'ottenimento dei singoli ratei;
dovendosi invece riconoscere, in base ai principi generali, la sussistenza di singoli diritti di credito alla prestazione periodica la cui insorgenza in capo al loro titolare si identifica nella data di maturazione del rateo.
pagina 7 di 9 Nel caso di specie, essendo pacificamente stata presentata la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere in data 4/5 aprile 2018 (cfr., doc. 2 ricorrente), risultano sicuramente prescritti i diritti alle prestazioni una tantum derivanti da entrambi gli eventi.
Nello specifico, per tali benefici la prescrizione non decorre dal giorno dell'evento, ma da quello in cui tale diritto può essere fatto valere.
In particolare, per la speciale elargizione (erogata in misura proporzionale alla percentuale di invalidità da cui è affetto il richiedente), la decorrenza della prescrizione può essere individuata nel momento in cui i postumi dell'evento infortunistico non risultano più in evoluzione, avendo invece raggiunto la stabilizzazione.
Nel caso di specie, come emerge dalla consulenza tecnica richiamata, i postumi degli eventi infortunistici hanno raggiunto una relativa stabilizzazione dal gennaio
1991 (cfr., relazione peritale: «Per quanto riguarda la data della stabilizzazione, si sottolinea che ai traumi patiti dal Sig. seguirono periodi di Parte_1
convalescenza che, con criterio clinico, hanno avuto durata fino al termine dell'anno
1990. Pertanto si ritiene che la stabilizzazione del quadro lesivo conseguente ai fatti traumatici accertati sia identificabile al 1.01.1991»), con la conseguenza che la speciale elargizione deve ritenersi prescritta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con compensazione del 50% alla luce del solo parziale accoglimento.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso, dichiara lo Status di Vittima del Dovere in capo al ricorrente con un grado di effettiva invalidità complessiva del 6% e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente, a riconoscere al ricorrente, i benefici assistenziali non dipendenti dal grado di invalidità;
B) respinge le domande aventi ad oggetto benefici economici;
pagina 8 di 9 C) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
4.100,00 per onorari, euro 118,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, che dichiara da compensarsi (i soli onorari) in ragione del 50% e con distrazione in favore del procuratore antistatario se richiesto in atti. CTU liquidata a parte.
Bologna il 15/04/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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