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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
___________________
R.G.A.C. 235/2024
___________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( rappresentati e difesi dall'avv. GESUALDO DAVIDE GULINO, C.F._4
elettivamente domiciliati come da procura alle liti agli atti del processo contro
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA in via VECCHIA
OGNINA 149, CATANIA Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 4 aprile 2025 in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno proposta da e Parte_1
nei confronti del (nel prosieguo, il ) per le Parte_2 Controparte_2 CP_2
motivazioni di seguito esposte.
A
Devono preliminarmente rigettarsi le eccezioni preliminari formulate dal . CP_2
1
In primo luogo, è destituita di fondamento l'eccepita inammissibilità del giudizio per violazione del principio del ne bis in idem – eccezione con la quale parte convenuta ha rilevato l'efficacia preclusiva del giudicato sostanziale formatosi con la sentenza n. 86/2012 (cfr. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Osserva il tribunale che, con il presente giudizio, parte attrice ha agito iure proprio per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale a seguito della morte del proprio congiunto, ritenendo il responsabile della patologia contratta in vita da CP_2 Per_1
(nata a [...] in data [...] ed ivi deceduta in data 23 gennaio 2023 – cfr.
[...]
doc. 1 di parte attrice), per inosservanza del dovere di vigilare sulla conservazione del sangue e relativi derivati.
La sentenza n. 86/2012 è invece intervenuta all'esito di un procedimento introdotto dalla stessa de cuius mentre era in vita, al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale correlato alla lesione della propria integrità psico-fisica in dipendenza della patologia epatica contratta a seguito delle emotrasfusioni praticatele durante il periodo di ricovero ospedaliero dall'8 febbraio al 15 marzo 1988, presso l'Ospedale Gravina e Santo Pietro di Caltagirone.
È pertanto evidente come l'azione proposta nel presente giudizio non possa intendersi come stessa azione proposta - e già decisa - da altro giudice, sia sotto il profilo soggettivo (essendo diversi i soggetti coinvolti), sia sotto il profilo oggettivo (essendo diverso il petitum e la causa petendi). 2
Deve inoltre rigettarsi l'eccezione di prescrizione formulata dal nelle proprie difese. CP_2
Osserva il tribunale che, in materia di risarcimento danni da trasfusioni di sangue infetto, la
Corte di Cassazione è intervenuta più volte a dirimere diverse questioni interpretative rilevanti anche nella controversia in esame.
In particolare, con le sentenze n. 581 e n. 583 del 2008, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che, “[…] la prescrizione da considerare, ai fini civilistici di cui all'art. 2947 co. III, è quella prevista alla data del fatto, mentre i principi di cui all'art. 2 c.p. attengono solo agli aspetti penali, per effetto di successioni di leggi penali nel tempo […]”. La stessa Suprema Corte ha poi chiarito che “[…] nella fattispecie è da escludere il reato di epidemia colposa (artt. 438, 452), in quanto quest'ultima fattispecie, presuppone la volontaria diffusione di germi patogeni, sia pure per negligenza, imprudenza o imperizia, con conseguente incontrollabilità dell'eventuale patologia in un dato territorio e su un numero indeterminabile di soggetti, non appare conciliarsi con l'addebito di responsabilità al , prospettato in termini di omessa sorveglianza sulla distribuzione del CP_2
sangue e dei suoi derivati: in ogni caso, la posizione del Ministero è quella di un soggetto non a diretto contatto con la fonte del rischio […]”; del pari, è stata esclusa “[…] anche la configurabilità del reato di lesioni colpose plurime, stante l'impossibilità di individuare in capo al una CP_2
condanna omissiva unica dalla quale scaturirebbero le lesioni sofferte dai vari danneggiati, tanto più se si tiene conto che le singole attività di omissioni di controllo e vigilanza fanno capo a diversi soggetti (persone fisiche) succedutisi nel tempo con diversi e successivi atti di autorizzazione alla commercializzazione ed al consumo di partite di sangue […]”. La Corte di Cassazione ha quindi proseguito affermando che “[…] rimane solo la configurabilità dei reati di lesioni colpose, anche gravissime, o del reato di omicidio colposo, non potendosi negare che il comportamento colposamente omissivo da parte degli organi del Ministero preposti alla farmacosorveglianza sia stata una causa, quanto meno concorrente, nella produzione dell'evento dannoso […]”.
Sulle basi di tali premesse, l'eccezione di prescrizione come dedotta dal convenuto CP_2
è infondata.
Il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto iure proprio, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive infatti nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (Cass. 19568/2023): ne consegue che il dies a quo va individuato alla data della morte della vittima – nella specie, risalente al 23 gennaio
2023 - rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento: l'azione, promossa con citazione notificata in data 1° gennaio 2024, è pertanto tempestiva.
B
Ciò premesso, nel merito le risultanze processuali appaiono idonee a comprovare l'effettiva sussistenza del danno lamentato iure proprio da e per la Parte_1 Parte_2
definitiva perdita del rapporto parentale con la defunta madre . Persona_1
In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche CP_2
per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sull'ente convenuto obblighi specifici di vigilanza e controllo del sangue utilizzato per effettuare le trasfusioni posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958 (Cass. 21145/2021).
Nel caso in esame, quindi, all'epoca dei fatti (1988), incombeva sul il dovere di CP_2
vigilare e di attivarsi per evitare, o quantomeno ridurre, il rischio di infezioni virali insito nella pratica terapeutica della trasfusione di sangue e dell'uso degli emoderivati.
Del resto, ciò è stato accertato anche dalla menzionata sentenza n. 86/2012 dell'intestato ufficio: “[…] il , quale soggetto obbligato al controllo e alla vigilanza in Controparte_2
materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, va ritenuto responsabile dei danni patiti da a seguito del contagio da virus HCV […]” (cfr. pag. 6 del Persona_1
doc. 1 allegato alla memoria ex art. 171ter, n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Ciò detto, la documentazione prodotta da parte attrice in atti, nonché la consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa hanno contribuito a comprovare l'effettiva sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva del - come poc'anzi descritta -, la successiva patologia CP_2
epatica contratta dalla defunta per effetto delle emotrasfusioni praticatele nel 1988, e la Per_1
morte di quest'ultima (evento, quest'ultimo, a cagione del quale gli attori hanno agito in questa sede per il risarcimento del danno).
In primo luogo, l'esistenza del nesso causale tra l'emotrasfusione e l'epatopatia sofferta venne accertata in sede di giudizio medico della Commissione Medica Ospedalieria di Messina con verbale n. 1044 del 22 settembre 1999 in seno al procedimento per il riconoscimento dell'indennizzo promosso ai sensi della l. 25 febbraio 1992, n. 210 (cfr. docc.
8-9 allegati alla citazione). Peraltro, la sussistenza del nesso eziologico tra le emotrasfusioni ed il contagio è stata già accertata anche dalla menzionata sentenza n. 86/2012, nella quale l'intestato ufficio ha affermato come “[…] le emotrasfusioni praticate alla nel 1988 siano state concretamente la causa Per_1
efficiente di contagio del virus epatite C, cui conseguiva la malattia epatica […]” (cfr. pag. 3 del doc.
1 allegato alla memoria ex art. 171ter, n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Tutto ciò trova ulteriore conferma nelle conclusioni cui è pervenuto anche il perito nominato dal tribunale, il quale, con considerazioni dettagliate ed analitiche - premesso il nesso di causalità tra le emotrasfusioni e l'infezione da HCV patita dalla de cuius - ha accertato che la cirrosi epatica secondaria da HCV è stata la causa del decesso di quest'ultima, avvenuto in data 23 gennaio 2023.
Sul punto, in particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha concluso quanto segue: “[…] è stabilito con assoluta certezza che le emotrasfusioni siano state la causa della patologia sofferta dalla e che infine la cirrosi epatica e le sue complicanze siano state la causa di morte Per_1
[…]” (cfr. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio).
Deve ora procedersi alla liquidazione del risarcimento del danno preteso da Parte_1
e . Parte_2
Per quanto concerne il risarcimento del danno iure proprio per la morte di un congiunto, vanno tenuti distinti, all'interno della categoria generale del danno non patrimoniale, il danno biologico eventualmente patito dai familiari superstiti, inteso come lesione della loro integrità psico-fisica, dal danno per la definitiva perdita del rapporto parentale, e ciò in quanto, mentre nel primo caso l'interesse da tutelare è il bene salute (art. 32 Cost.), nel secondo caso è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia ed all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30
Cost. (Cass. 8828/2003).
Nella fattispecie, gli attori hanno chiesto il risarcimento del c.d. danno non patrimoniale da definitiva perdita del rapporto parentale, nel cui ambito va ricompreso il danno morale soggettivo, non essendo consentita una frammentazione delle voci di danno.
Come le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di affermare nel 2008, il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento del pregiudizio patitolo, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così Cass. Sez. Un. 26972/2008; Cass. Sez. Un. 26973/2008; Cass. Sez. Un.
26974/2008; Cass. Sez. Un. 26975/2008): esso va pertanto allegato e provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (Cass. 23865/2006). La prova del danno non patrimoniale da uccisione (o anche solo da lesione: Cass. 7844/2011) dello stretto congiunto può essere data anche a mezzo di presunzioni (Cass. 13546/2006; Cass.
8827/2003; Cass. 8828/2003), che in argomento assumono anzi "precipuo rilievo" (Cass. Sez. Un.
6572/2006), atteso che preoccupazioni, tensioni e disagi, e, come nel caso di specie, il dolore della persona non sono suscettibili di una dimostrazione diretta (Cass. 4/2003); anzi, va anche osservato, in merito, che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ai sensi dell'art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o germani della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero (Cass. civ. 18284/2021), né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere al più valutate ai fini del quantum debeatur), gravando in tal caso sul convenuto l'onere di provare che la vittima ed il superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. civ. 22397/2022).
Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è pertanto necessaria la dimostrazione, anche in via presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a prova di un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che
- al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento (Cass. 26140/2023).
Le presunzioni valgono in realtà ad agevolare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria (Cass. 13546/2006).
Il fatto illecito, costituito dall'uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché - come nel caso in esame - colpisca soggetti legati da uno stretto vincolo familiare (madre-figli), la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cass. 4253/2012).
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale per la morte di un congiunto, si ritiene senz'altro adeguata la tabella elaborata dal Tribunale di Milano e recentemente aggiornata nel 2024, in quanto ampiamente diffusa sul territorio nazionale ed ormai indicata come criterio “guida” per tutti i giudici di merito, oltre che in uso presso questo stesso tribunale.
Le citate tabelle prevedono, per la perdita di un genitore, il riconoscimento, a titolo di danno non patrimoniale, di una somma di denaro che va da un minimo di € 195.551,59 ad un massimo di €
391.103,18, con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti (e relativi parametri di riferimento), al fine di “[…] aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto […]” (cfr. Osservatorio della
Giustizia civile di Milano - allegato n. 2 alle Tabelle di Milano 2024).
Ciò premesso deve ritenersi, con riguardo agli attori e Parte_1 Parte_2
(figli della defunta ), che questi abbiano certamente sofferto (e continuino a Persona_1
soffrire) un profondo dolore per la perdita della madre morta a causa della contratta malattia epatica, determinata da un comportamento illecito - pur se colposo - del convenuto.
Ai fini di tale valutazione, dunque, l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del menzionato danno non patrimoniale, in assenza di elementi contrari (Cass. 1203/2007).
Si procede ora a determinare, in concreto, il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie in esame (per poi procedere a moltiplicare il totale dei punti per il menzionato "valore punto" pari a 3.911,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile a favore degli attori e . Parte_1 Parte_2
Con riguardo a , figlia non convivente della defunta, avuto riguardo all'età Parte_1
della vittima al momento del decesso (82 anni), all'età del congiunto (62 anni) ed alla presenza di altro familiare superstite appartenente al medesimo nucleo familiare (figlio della defunta e fratello dell'attrice - cfr. docc.
2-3 allegati alla citazione), si ritiene equo liquidare la somma di € 207.283,00.
Con riguardo a , figlio non convivente della defunta, avuto riguardo all'età Parte_2
della vittima al momento del decesso (82 anni), all'età del congiunto (55 anni) ed alla presenza di altro familiare superstite appartenente al medesimo nucleo familiare (figlia della defunta e sorella dell'attore – cfr. docc.
2-3 allegati alla citazione), si ritiene equo liquidare la somma di € 215.105,00.
Non si possono liquidare somme maggiori, non essendo stati forniti ulteriori elementi atti a dimostrare l'effettiva intensità del legame tra i richiedenti e la vittima primaria nel caso concreto.
Ora, va detto che parte convenuta ha eccepito che, nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di Controparte_2 emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo una tantum, previsto dall'art. 2, co. III della l. 25 febbraio 1992, n. 210 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio iure proprio e non iure haereditario, e, dunque, anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge
(Cass. 8773/2022). In applicazione dei superiori principi di diritto, deve in questa sede accertarsi se debba essere scomputato dagli importi riconosciuti a titolo risarcitorio, l'indennità una tantum pari ad € 77.468,53
– da suddividersi tra gli aventi diritto - eventualmente percepita dai congiunti della vittima primaria in forza del co. III dell'art. 2 della l. n. 210 del 1992.
Nella specie, non solo il convenuto ha dichiarato in comparsa di costituzione e CP_2 risposta che “[…] agli atti non risulta ad oggi alcuna istanza per la corresponsione dell'assegno di una tantum da parte degli eredi attori nel presente giudizio […]” (cfr. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta), ma non ha nemmeno adeguatamente dimostrato l'effettiva spettanza e la successiva liquidazione dell'assegno una tantum in favore dei congiunti odierni attori, nella misura della somma sopra specificata (né ciò è altrimenti evincibile dalle complessive risultanze istruttorie)
– non trascurandosi sul punto che ogni eventuale indennizzo di siffatta natura può di fatto essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato (Cass. 8866/2021).
Per tali ragioni, quindi, l'eccezione relativa alla compensatio lucri cum damno dev'essere rigettata, con conseguente condanna del al risarcimento, a favore di Controparte_2 [...]
, della somma di € 207.283,00, ed al risarcimento, a favore di , della Parte_1 Parte_2 somma di € 215.105,00 – il tutto, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo.
Le suddette somme sono state quantificate tenendo già conto della de-valutazione alla data dell'evento morte (23 gennaio 2023) e della conseguente rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del decesso della de cuius a quella di pubblicazione della presente sentenza – il tutto, senza riconoscimento, però, dei pur richiesti interessi c.d. compensativi a decorrere dalla data della suddetta morte, difettando agli atti qualsivoglia prova, da parte degli attori, del danno asseritamente derivante dal ritardato pagamento dei superiori emolumenti (Cass. 36878/2021).
III
È invece infondata la domanda di risarcimento del danno proposta iure proprio da
[...]
e (nipoti della defunta ). Parte_3 Parte_4 Persona_1
Orbene, se la presunzione in forza della quale l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del famigliare superstite, è applicabile ai parenti più stetti della vittima
(come, ad esempio, il coniuge o i figli), non altrettanto può dirsi per i nipoti: in questo caso, infatti, il diritto al risarcimento del danno è subordinato alla dimostrazione dell'esistenza di un rapporto affettivo con la vittima. Per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. 7743/2020, Cass. 9696/2020; Cass.
21230/2016).
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha infatti chiarito che è necessario che i congiunti dell'ucciso, non appartenenti alla sua c.d. famiglia nucleare, dimostrino l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno).
Nel caso all'attenzione del tribunale, in assenza di specifica prova della convivenza, nonché della sussistenza di un rapporto stabile con la vittima, caratterizzato da reciproco affetto e solidarietà, non può ritenersi sufficientemente dimostrato, da parte degli attori e Parte_3 Parte_4
(nipoti della de cuius) il lamentato danno patito per la definitiva perdita del rapporto parentale con la defunta . Persona_1
La domanda di risarcimento del danno proposta da quest'ultimi dev'essere pertanto rigettata.
IV
Le spese di lite tra gli attori e , ed il seguono Pt_1 Parte_2 Controparte_2
la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 55/2014.
Anche le spese legali tra i restanti attori e l'ente convenuto seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri di cui al precedente capoverso.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono però definitivamente poste a carico della sola parte convenuta, in quanto trattasi d'incombente processuale che ha consentito di appurare la fondatezza della domanda di risarcimento del danno formulata da e . Pt_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna il al risarcimento, in favore di , del danno Controparte_2 Parte_1 da quest'ultima sofferto e meglio descritto in parte motiva, che si liquida in € 207.283,00, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna il al risarcimento, in favore di , del danno Controparte_2 Parte_2 da quest'ultimo sofferto e meglio descritto in parte motiva, che si liquida in € 215.105,00, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3. rigetta ogni domanda proposta da e;
Parte_4 Parte_3
4. condanna il a rimborsare a e le CP_2 CP_2 Parte_1 Parte_2 spese di lite che si liquidano in € 1.241,00 per anticipazioni, € 22.457,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a. e disponendosi la distrazione delle suddette spese a favore del procuratore antistatario;
5. condanna e in solido tra loro, a rimborsare al Parte_3 Parte_4 Controparte_2
le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.;
[...]
6. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Controparte_2
.
[...]
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 11 giugno 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo