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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4390 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11491/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Francesco Coco e Luca Brugnone;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Di Salvo;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente –
e
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace –
e
(c.f. ), parte rappresentata Controparte_4 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Giacomo Falcone;
- interveniente volontario –
1
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 26 luglio 2024 ha chiesto che venga Parte_1
accertata l'inesistenza dei crediti vantati dall' con gli avvisi di addebito n. CP_2
59620130000236812000, n. 59620130000237014000, n. 59620140003129188000, n.
59620160004715515000, n. 59620160008505564000 e n. 59620190008544026000, dall' con CP_1
le cartelle di pagamento n. 29620140005483519000, n. 29620140030909214000,
29620150035943830000, n. 29620160056657236000, n. 29620170027364441000 e n.
29620170039266522000 e dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di con le cartelle CP_3
di pagamento n. 29620190041311874000 e n. 29620220060448286000. A sostegno della superiore domanda il ricorrente, premettendo che il 21 maggio 2024 riceveva da
[...]
l'intimazione di pagamento n. 296 2024 90232880 72/000, ha Controparte_5
dedotto di non aver mai ricevuto le notifiche degli atti impositivi, nonché eccepito la prescrizione quinquennale maturata anche eventualmente dopo dette notifiche (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 4 marzo 2025 l' in via preliminare, CP_1 ha eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto d'interesse ad agire;
in subordine, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, visto che il ricorrente ha contestato attività di competenza del concessionario;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, visto che tutte le cartelle venivano ritualmente notificate ed i termini prescrizionali successivamente interrotti (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 17 marzo 2025 l' in via CP_2
preliminare, ha chiesto che venga disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_4 Controparte_6 evidenziando, da un lato, di aver regolarmente notificato gli avvisi di addebito e, dall'altro
2 lato, la propria estraneità rispetto all'attività di competenza del concessionario della riscossione (cfr. memoria).
L' , ritualmente evocato in giudizio Controparte_7
a mezzo pec, è rimasto contumace.
All'udienza del 28 marzo 2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda proposta nei confronti di tutte le cartelle ed avvisi di addebito impugnati, ad eccezione della cartella di pagamento n. 29620220060448286000 e degli avvisi di addebito n. 59620130000236812000, n. 59620130000237014000, e n. 59620140003129188000 (cfr. verbale del 28 marzo 2025).
Con memoria di costituzione depositata il 30 maggio 2025 Controparte_8
, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
in
[...] subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
L'interesse ad agire del ricorrente.
L'eccezione dell' secondo cui il ricorrente non avrebbe interesse CP_1
all'accertamento dell'inesistenza dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito è certamente infondata per l'intervenuta notifica da parte del concessionario dell'intimazione di pagamento del 21 maggio 2024: tale richiesta conferma l'attualità dell'interesse dei creditori alle somme dovute dal e depone a favore Parte_1
della sussistenza dell'interesse di quest'ultimo all'accertamento negativo dei crediti.
Eccezione di difetto di legittimazione passiva e litisconsorzio: la posizione del concessionario.
Sia l' che l' hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione rispetto alle CP_2 CP_1 doglianze formulate dal ricorrente, visto che per buona parte riguarderebbero l'attività di competenza del concessionario.
L' inoltre, ha sostenuto la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti CP_2 del concessionario, sul presupposto che “l'atto impugnato sarebbe stato formato e notificato dall'agente della riscossione” (cfr. pagina 2 della memoria di costituzione).
Entrambe le due eccezioni vanno rigettate.
3 Innanzitutto, va chiarito che il ricorrente non ha impugnato alcun atto del concessionario, ma semmai ha negato di aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e di successivi atti interruttivi.
Ciò detto, s'è vero che l'attività di cui sopra è normalmente di competenza del concessionario, va senz'altro condiviso il consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c. in tema di contributi previdenziali, la legittimazione passiva spetti esclusivamente all'ente titolare del credito, il quale, dunque, deve essere evocato in giudizio per l'accertamento della controversa estinzione dell'obbligazione per prescrizione;
allo stesso tempo, poi, va escluso che tra il concessionario e l'ente impositore sussista un litisconsorzio necessario (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”).
La posizione processuale di . Controparte_8
Con la memoria di costituzione depositata il 30 maggio 2025 il concessionario, sull'errato presupposto di essere stato evocato in giudizio da parte ricorrente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso
(cfr. memoria).
Ma, appunto, il presupposto della memoria di costituzione è del tutto errato perché il ricorrente non ha evocato in giudizio il concessionario (cfr. intestazione e corpo del ricorso, nonché allegati alla nota di deposito del 7 agosto 2024), rimanendo irrilevante l'eventuale notifica dell'atto introduttivo per rendere edotto il soggetto deputato alla riscossione dei crediti della pendenza del giudizio.
4 Per tale ragione la memoria di costituzione di cui si discute va intesa quale intervento volontario, con la conseguenza che il concessionario, costituitosi tardivamente rispetto alla prima udienza, va dichiarato decaduto dall'eventuale prova.
Risolte le questioni preliminari, va affrontato il merito della lite.
Il credito dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di di cui alla cartella n. CP_3
29620190041311874000.
All'esito della rinuncia alla domanda di accertamento negativo del credito formulata dalla ricorrente all'udienza del 28 marzo 2025, la materia del contendere va dichiarata cessata.
Il credito dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di di cui alla cartella n. CP_3
29620220060448286000.
Il credito dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro si riferisce ad un illecito del 2018.
L'ispettorato convenuto, rimanendo contumace, non ha dimostrato, né allegato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento.
Il concessionario, costituendosi tardivamente, ha prodotto la ricevuta di consegna della pec datata 26 ottobre 2022 (cfr. allegati alla memoria di costituzione).
E' evidente, dunque, che la soluzione della lite sul punto dipenda dall'utilizzabilità di tale documento, decisivo per la prova dell'interruzione della prescrizione.
Ora, è noto che nel rito del lavoro l'acquisizione d'ufficio di prove decisive è consentita soltanto nei limiti dei fatti allegati dalle parti o emersi a seguito del contraddittorio (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 23652 del 21 novembre 2016; nello stesso senso Cass., sez. VI-lav., ordinanza n. 14755 del 7 giugno 2018).
Nel caso di specie è certo che il titolare del credito, unico soggetto correttamente evocato in giudizio, rimanendo contumace abbia omesso di allegare (ancor prima che di dimostrare) l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale, mentre il concessionario, intervenendo volontariamente nella causa, debba accettarne lo stato in cui si trova il processo, soggiacendo alle decadenze e preclusioni eventualmente verificatesi (cfr. Cass., sez. V, ordinanza n. 14445 del 29 maggio 2025).
Alla luce dei principi appena esposti l'utilizzabilità dei documenti prodotti tardivamente dal concessionario va esclusa e, per l'effetto, il credito di cui alla cartella di pagamento n. 29620220060448286000 va dichiarato prescritto perché, indimostrata la
5 notifica della cartella, tra la data di maturazione del credito e l'intimazione di pagamento del 21 maggio 2024 è trascorso un tempo superiore a cinque anni.
I crediti dell' di cui alle cartelle di pagamento n. 29620140005483519000, n. CP_1
29620140030909214000, 29620150035943830000, n. 29620160056657236000, n.
29620170027364441000 e n. 29620170039266522000.
All'esito della rinuncia alla domanda di accertamento negativo del credito formulata dalla ricorrente all'udienza del 28 marzo 2025, la materia del contendere va dichiarata cessata.
I crediti dell' di cui agli avvisi di addebito n. 59620160004715515000, n. CP_2
59620160008505564000 e n. 59620190008544026000.
All'esito della rinuncia alla domanda di accertamento negativo del credito formulata dalla ricorrente all'udienza del 28 marzo 2025, la materia del contendere va dichiarata cessata.
I crediti dell' di cui agli avvisi di addebito n. 59620130000236812000, n. CP_2
59620130000237014000, n. 59620140003129188000.
Parte ricorrente ha negato di aver ricevuto le notifiche degli avvisi di addebito e, in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale maturata successivamente alle eventuali notifiche.
L' ha dimostrato di aver regolarmente notificato i tre atti impositivi in data 22 CP_2
marzo 2013.
Per quanto concerne la prescrizione maturata successivamente a tali notifiche, la relativa eccezione va ritenuta fondata a prescindere da ogni questione relativa all'utilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti dal concessionario, perché
[...]
se in relazione agli avvisi di addebito n. 9620130000236812000 e Controparte_8
n. 59620130000237014000 22 non ha segnalato alcun atto interruttivo (cfr. memoria di costituzione), con riferimento all'avviso di addebito n. 59620140003129188000 ha dedotto di aver interrotto il decorso della prescrizione soltanto il 9 settembre 2019 (cfr. tabella contenuta a pagina 6 della memoria di costituzione), cioè oltre cinque anni dopo la notifica dell'atto impositivo avvenuta il 22 marzo 2013.
Alla luce delle considerazioni che precedono i crediti portati dai tre avvisi di addebito di cui si discute vanno dichiarati prescritti.
6 Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito complessivo della lite, le spese giudiziali meritano senz'altro di essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
nella contumacia dell' , Controparte_3
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n.
29620190041311874000 (credito dell' ); Controparte_3 dichiara prescritto il credito dell di di Controparte_3 CP_3
cui alla cartella di pagamento n. 29620220060448286000; dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n.
29620140005483519000, n. 29620140030909214000, 29620150035943830000, n.
29620160056657236000, n. 29620170027364441000 e n. 29620170039266522000 (crediti dell' ; CP_1 dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n.
59620160004715515000, n. 59620160008505564000 e n. 59620190008544026000 (crediti dell' ; CP_2
dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 59620130000236812000, n.
59620130000237014000, n. 59620140003129188000 (crediti dell' ; CP_2 dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 20/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA TA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11491/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Francesco Coco e Luca Brugnone;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Di Salvo;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente –
e
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace –
e
(c.f. ), parte rappresentata Controparte_4 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Giacomo Falcone;
- interveniente volontario –
1
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 26 luglio 2024 ha chiesto che venga Parte_1
accertata l'inesistenza dei crediti vantati dall' con gli avvisi di addebito n. CP_2
59620130000236812000, n. 59620130000237014000, n. 59620140003129188000, n.
59620160004715515000, n. 59620160008505564000 e n. 59620190008544026000, dall' con CP_1
le cartelle di pagamento n. 29620140005483519000, n. 29620140030909214000,
29620150035943830000, n. 29620160056657236000, n. 29620170027364441000 e n.
29620170039266522000 e dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di con le cartelle CP_3
di pagamento n. 29620190041311874000 e n. 29620220060448286000. A sostegno della superiore domanda il ricorrente, premettendo che il 21 maggio 2024 riceveva da
[...]
l'intimazione di pagamento n. 296 2024 90232880 72/000, ha Controparte_5
dedotto di non aver mai ricevuto le notifiche degli atti impositivi, nonché eccepito la prescrizione quinquennale maturata anche eventualmente dopo dette notifiche (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 4 marzo 2025 l' in via preliminare, CP_1 ha eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto d'interesse ad agire;
in subordine, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, visto che il ricorrente ha contestato attività di competenza del concessionario;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, visto che tutte le cartelle venivano ritualmente notificate ed i termini prescrizionali successivamente interrotti (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 17 marzo 2025 l' in via CP_2
preliminare, ha chiesto che venga disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_4 Controparte_6 evidenziando, da un lato, di aver regolarmente notificato gli avvisi di addebito e, dall'altro
2 lato, la propria estraneità rispetto all'attività di competenza del concessionario della riscossione (cfr. memoria).
L' , ritualmente evocato in giudizio Controparte_7
a mezzo pec, è rimasto contumace.
All'udienza del 28 marzo 2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda proposta nei confronti di tutte le cartelle ed avvisi di addebito impugnati, ad eccezione della cartella di pagamento n. 29620220060448286000 e degli avvisi di addebito n. 59620130000236812000, n. 59620130000237014000, e n. 59620140003129188000 (cfr. verbale del 28 marzo 2025).
Con memoria di costituzione depositata il 30 maggio 2025 Controparte_8
, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
in
[...] subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
L'interesse ad agire del ricorrente.
L'eccezione dell' secondo cui il ricorrente non avrebbe interesse CP_1
all'accertamento dell'inesistenza dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito è certamente infondata per l'intervenuta notifica da parte del concessionario dell'intimazione di pagamento del 21 maggio 2024: tale richiesta conferma l'attualità dell'interesse dei creditori alle somme dovute dal e depone a favore Parte_1
della sussistenza dell'interesse di quest'ultimo all'accertamento negativo dei crediti.
Eccezione di difetto di legittimazione passiva e litisconsorzio: la posizione del concessionario.
Sia l' che l' hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione rispetto alle CP_2 CP_1 doglianze formulate dal ricorrente, visto che per buona parte riguarderebbero l'attività di competenza del concessionario.
L' inoltre, ha sostenuto la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti CP_2 del concessionario, sul presupposto che “l'atto impugnato sarebbe stato formato e notificato dall'agente della riscossione” (cfr. pagina 2 della memoria di costituzione).
Entrambe le due eccezioni vanno rigettate.
3 Innanzitutto, va chiarito che il ricorrente non ha impugnato alcun atto del concessionario, ma semmai ha negato di aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e di successivi atti interruttivi.
Ciò detto, s'è vero che l'attività di cui sopra è normalmente di competenza del concessionario, va senz'altro condiviso il consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c. in tema di contributi previdenziali, la legittimazione passiva spetti esclusivamente all'ente titolare del credito, il quale, dunque, deve essere evocato in giudizio per l'accertamento della controversa estinzione dell'obbligazione per prescrizione;
allo stesso tempo, poi, va escluso che tra il concessionario e l'ente impositore sussista un litisconsorzio necessario (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”).
La posizione processuale di . Controparte_8
Con la memoria di costituzione depositata il 30 maggio 2025 il concessionario, sull'errato presupposto di essere stato evocato in giudizio da parte ricorrente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso
(cfr. memoria).
Ma, appunto, il presupposto della memoria di costituzione è del tutto errato perché il ricorrente non ha evocato in giudizio il concessionario (cfr. intestazione e corpo del ricorso, nonché allegati alla nota di deposito del 7 agosto 2024), rimanendo irrilevante l'eventuale notifica dell'atto introduttivo per rendere edotto il soggetto deputato alla riscossione dei crediti della pendenza del giudizio.
4 Per tale ragione la memoria di costituzione di cui si discute va intesa quale intervento volontario, con la conseguenza che il concessionario, costituitosi tardivamente rispetto alla prima udienza, va dichiarato decaduto dall'eventuale prova.
Risolte le questioni preliminari, va affrontato il merito della lite.
Il credito dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di di cui alla cartella n. CP_3
29620190041311874000.
All'esito della rinuncia alla domanda di accertamento negativo del credito formulata dalla ricorrente all'udienza del 28 marzo 2025, la materia del contendere va dichiarata cessata.
Il credito dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di di cui alla cartella n. CP_3
29620220060448286000.
Il credito dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro si riferisce ad un illecito del 2018.
L'ispettorato convenuto, rimanendo contumace, non ha dimostrato, né allegato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento.
Il concessionario, costituendosi tardivamente, ha prodotto la ricevuta di consegna della pec datata 26 ottobre 2022 (cfr. allegati alla memoria di costituzione).
E' evidente, dunque, che la soluzione della lite sul punto dipenda dall'utilizzabilità di tale documento, decisivo per la prova dell'interruzione della prescrizione.
Ora, è noto che nel rito del lavoro l'acquisizione d'ufficio di prove decisive è consentita soltanto nei limiti dei fatti allegati dalle parti o emersi a seguito del contraddittorio (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 23652 del 21 novembre 2016; nello stesso senso Cass., sez. VI-lav., ordinanza n. 14755 del 7 giugno 2018).
Nel caso di specie è certo che il titolare del credito, unico soggetto correttamente evocato in giudizio, rimanendo contumace abbia omesso di allegare (ancor prima che di dimostrare) l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale, mentre il concessionario, intervenendo volontariamente nella causa, debba accettarne lo stato in cui si trova il processo, soggiacendo alle decadenze e preclusioni eventualmente verificatesi (cfr. Cass., sez. V, ordinanza n. 14445 del 29 maggio 2025).
Alla luce dei principi appena esposti l'utilizzabilità dei documenti prodotti tardivamente dal concessionario va esclusa e, per l'effetto, il credito di cui alla cartella di pagamento n. 29620220060448286000 va dichiarato prescritto perché, indimostrata la
5 notifica della cartella, tra la data di maturazione del credito e l'intimazione di pagamento del 21 maggio 2024 è trascorso un tempo superiore a cinque anni.
I crediti dell' di cui alle cartelle di pagamento n. 29620140005483519000, n. CP_1
29620140030909214000, 29620150035943830000, n. 29620160056657236000, n.
29620170027364441000 e n. 29620170039266522000.
All'esito della rinuncia alla domanda di accertamento negativo del credito formulata dalla ricorrente all'udienza del 28 marzo 2025, la materia del contendere va dichiarata cessata.
I crediti dell' di cui agli avvisi di addebito n. 59620160004715515000, n. CP_2
59620160008505564000 e n. 59620190008544026000.
All'esito della rinuncia alla domanda di accertamento negativo del credito formulata dalla ricorrente all'udienza del 28 marzo 2025, la materia del contendere va dichiarata cessata.
I crediti dell' di cui agli avvisi di addebito n. 59620130000236812000, n. CP_2
59620130000237014000, n. 59620140003129188000.
Parte ricorrente ha negato di aver ricevuto le notifiche degli avvisi di addebito e, in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale maturata successivamente alle eventuali notifiche.
L' ha dimostrato di aver regolarmente notificato i tre atti impositivi in data 22 CP_2
marzo 2013.
Per quanto concerne la prescrizione maturata successivamente a tali notifiche, la relativa eccezione va ritenuta fondata a prescindere da ogni questione relativa all'utilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti dal concessionario, perché
[...]
se in relazione agli avvisi di addebito n. 9620130000236812000 e Controparte_8
n. 59620130000237014000 22 non ha segnalato alcun atto interruttivo (cfr. memoria di costituzione), con riferimento all'avviso di addebito n. 59620140003129188000 ha dedotto di aver interrotto il decorso della prescrizione soltanto il 9 settembre 2019 (cfr. tabella contenuta a pagina 6 della memoria di costituzione), cioè oltre cinque anni dopo la notifica dell'atto impositivo avvenuta il 22 marzo 2013.
Alla luce delle considerazioni che precedono i crediti portati dai tre avvisi di addebito di cui si discute vanno dichiarati prescritti.
6 Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito complessivo della lite, le spese giudiziali meritano senz'altro di essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
nella contumacia dell' , Controparte_3
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n.
29620190041311874000 (credito dell' ); Controparte_3 dichiara prescritto il credito dell di di Controparte_3 CP_3
cui alla cartella di pagamento n. 29620220060448286000; dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n.
29620140005483519000, n. 29620140030909214000, 29620150035943830000, n.
29620160056657236000, n. 29620170027364441000 e n. 29620170039266522000 (crediti dell' ; CP_1 dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n.
59620160004715515000, n. 59620160008505564000 e n. 59620190008544026000 (crediti dell' ; CP_2
dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 59620130000236812000, n.
59620130000237014000, n. 59620140003129188000 (crediti dell' ; CP_2 dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 20/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA TA
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