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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3004/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3004/2024 promossa da:
(c.f. ), nato ad [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SOMMAVILLA ROBERTA ed elettivamente domiciliato in VIA L. ZUEGG/L.
40 MERANO presso il difensore;
- parte attrice - contro
Controparte_1
- parte convenuta -
in punto: Usucapione ex art. 1158 c.c.
causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 17/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà̀̀̀̀ ̀̀̀̀̀̀ delle particelle fondiarie 1890 e 1900 in P.T. 230/II, C.C. San Nicolò, in favore dell'attore, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di dette particelle fondiarie in modo continuato, pacifico ed ininterrotto da oltre 20 anni e, conseguentemente, ordinare al competente
Ufficio Tavolare di provvedere alla consequenziale trascrizione delle suddette particelle in favore del medesimo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.”
RAGIONI pagina 1 di 4 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza il signor fa valere l'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.p.c. Parte_1 del diritto di proprietà sull'area tavolarmente identificata come segue: pp.ff. 1890 e 1900 in P.T. 230/II,
C.C. San Nicolò.
2. Occorre preliminarmente dare atto che il contraddittorio è stato correttamente instaurato mediante notifica per pubblici proclami nei confronti degli eredi del signor tuttora indicato Controparte_1
come proprietario tavolare delle particelle oggetto di causa (v. doc.ti i e j, estratti tavolari delle pp.ff. .
1890 e 1900 in P.T. 230/II, C.C. San Nicolò). Sussistono invero i presupposti per il ricorso all'art. 150
c.p.c., tenuto conto del fatto che dalla documentazione reperita neppure risulta la data di nascita dell'intestatario tavolare, utile alla precisa identificazione del soggetto, e considerato altresì che, avendo il acquistato il bene con atto del 1911, lo stesso sarà frattanto presumibilmente CP_1
deceduto (v. oltre agli estratti tavolari, il contratto datato 1911 con il quale il convenuto si è reso acquirente dell'area oggetto di causa, doc. 3 e cfr. Cassazione civile sez. II - 12/09/2019, n. 22782,
“Come è affermato in dottrina e nella stessa giurisprudenza di questa Corte la normativa di cui all'art.
150 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento processuale italiano la possibilità di promuovere giudizi ordinari di cognizione contro intere categorie o ceti di persone non tutte identificate nominativamente ed anzi identificate solo in base a certe qualificazioni o a certe situazioni in cui si possono trovare.
Con la conseguenza che /dovendosi ritenere che la notificazione produce la conoscenza legale sostenuta da un notevole grado di probabilità dell'acquisizione di conoscenza effettiva da parte del destinatario, il giudizio di primo grado che si è introdotto con la citazione notificata per pubblici proclami presentava un contraddittorio pienamente e legalmente integro nonostante gli effettivi destinatari della notifica, per qualche ragione, pur sempre addebitabile agli stessi, non fossero venuti
a conoscenza dell'atto così notificato.”).
3. Il signor allega di aver esercitato sin dal 4 ottobre 1995, successivamente all'acquisto Parte_1
del proprio maso in Comune di San Nicolò con atto del Notaio , repertorio n. Persona_1
23.600, il possesso pacifico, non violento, non clandestino ed ininterrotto sulle particelle fondiarie 1890
e 1900 in P.T. 230/II, C.C. San Nicolò, utilizzandole e godendole in modo esclusivo, continuativo e pubblico, senza dovere rendere conto a nessuno e senza contestazione alcuna, curandone la manutenzione e concedendole in uso all'Interessenschaft Kirchberg.
3.1. Tali circostanze risultano confermate dalle dichiarazioni scritte in atti, costituenti prova atipica, rese dai signori e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
(documenti da a ad e allegati alla memoria nr. 2 ex art. 171 ter c.p.c.). Risulta quindi Parte_6
comprovata la sussistenza tanto del c.d. corpus possessionis, quanto del c.d. animus possidendi. In pagina 2 di 4 particolare, le dichiarazioni di quale rappresentante dell'Interessenza Parte_6
Kirchberg, confermano come l'odierno attore abbia agito negli ultimi trent'anni uti dominus in relazione alle pp.ff. oggetto di causa, concedendole in utilizzo all'Interessenza.
4. Poiché dunque ricorrono i presupposti indicati dall'art. 1158 c.c. (“La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni”), va accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà da parte di Pt_1
nato ad [...] il [...], sull'area tavolarmente identificata come segue: : pp.ff.
[...]
1890 e 1900 in P.T. 230/II, C.C. San Nicolò.
5. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che ̀̀[…] ̀̀consente ̀̀di ̀̀sostituire ̀̀il ̀̀profilo ̀̀di ̀̀evidenza ̀̀a ̀̀ quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
6. In considerazione della mancata opposizione della parte convenuta alla richiesta di parte attrice ed anche considerato che gli eredi di - alla luce delle circostanze del tutto peculiari Controparte_1
descritte al par. 2. - ben potrebbero avere conoscenza meramente legale e non effettiva dello svolgimento del presente procedimento, sì che non appare da parte degli stessi esigibile il riconoscimento stragiudiziale ovvero giudiziale del diritto qui riconosciuto, sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c. - Corte Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà da parte di nato ad Parte_1
Ultimo (Bolzano) il 12/5/1950, sull'area tavolarmente identificata come segue: : pp.ff. 1890 e 1900 in
P.T. 230/II, C.C. San Nicolò;
- ordina al conservatore dell'Ufficio del Libro fondiario competente di procedere all'intavolazione del diritto al passaggio in giudicato della presente sentenza;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bolzano, il 18/4/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3004/2024 promossa da:
(c.f. ), nato ad [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SOMMAVILLA ROBERTA ed elettivamente domiciliato in VIA L. ZUEGG/L.
40 MERANO presso il difensore;
- parte attrice - contro
Controparte_1
- parte convenuta -
in punto: Usucapione ex art. 1158 c.c.
causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 17/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà̀̀̀̀ ̀̀̀̀̀̀ delle particelle fondiarie 1890 e 1900 in P.T. 230/II, C.C. San Nicolò, in favore dell'attore, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di dette particelle fondiarie in modo continuato, pacifico ed ininterrotto da oltre 20 anni e, conseguentemente, ordinare al competente
Ufficio Tavolare di provvedere alla consequenziale trascrizione delle suddette particelle in favore del medesimo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.”
RAGIONI pagina 1 di 4 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza il signor fa valere l'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.p.c. Parte_1 del diritto di proprietà sull'area tavolarmente identificata come segue: pp.ff. 1890 e 1900 in P.T. 230/II,
C.C. San Nicolò.
2. Occorre preliminarmente dare atto che il contraddittorio è stato correttamente instaurato mediante notifica per pubblici proclami nei confronti degli eredi del signor tuttora indicato Controparte_1
come proprietario tavolare delle particelle oggetto di causa (v. doc.ti i e j, estratti tavolari delle pp.ff. .
1890 e 1900 in P.T. 230/II, C.C. San Nicolò). Sussistono invero i presupposti per il ricorso all'art. 150
c.p.c., tenuto conto del fatto che dalla documentazione reperita neppure risulta la data di nascita dell'intestatario tavolare, utile alla precisa identificazione del soggetto, e considerato altresì che, avendo il acquistato il bene con atto del 1911, lo stesso sarà frattanto presumibilmente CP_1
deceduto (v. oltre agli estratti tavolari, il contratto datato 1911 con il quale il convenuto si è reso acquirente dell'area oggetto di causa, doc. 3 e cfr. Cassazione civile sez. II - 12/09/2019, n. 22782,
“Come è affermato in dottrina e nella stessa giurisprudenza di questa Corte la normativa di cui all'art.
150 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento processuale italiano la possibilità di promuovere giudizi ordinari di cognizione contro intere categorie o ceti di persone non tutte identificate nominativamente ed anzi identificate solo in base a certe qualificazioni o a certe situazioni in cui si possono trovare.
Con la conseguenza che /dovendosi ritenere che la notificazione produce la conoscenza legale sostenuta da un notevole grado di probabilità dell'acquisizione di conoscenza effettiva da parte del destinatario, il giudizio di primo grado che si è introdotto con la citazione notificata per pubblici proclami presentava un contraddittorio pienamente e legalmente integro nonostante gli effettivi destinatari della notifica, per qualche ragione, pur sempre addebitabile agli stessi, non fossero venuti
a conoscenza dell'atto così notificato.”).
3. Il signor allega di aver esercitato sin dal 4 ottobre 1995, successivamente all'acquisto Parte_1
del proprio maso in Comune di San Nicolò con atto del Notaio , repertorio n. Persona_1
23.600, il possesso pacifico, non violento, non clandestino ed ininterrotto sulle particelle fondiarie 1890
e 1900 in P.T. 230/II, C.C. San Nicolò, utilizzandole e godendole in modo esclusivo, continuativo e pubblico, senza dovere rendere conto a nessuno e senza contestazione alcuna, curandone la manutenzione e concedendole in uso all'Interessenschaft Kirchberg.
3.1. Tali circostanze risultano confermate dalle dichiarazioni scritte in atti, costituenti prova atipica, rese dai signori e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
(documenti da a ad e allegati alla memoria nr. 2 ex art. 171 ter c.p.c.). Risulta quindi Parte_6
comprovata la sussistenza tanto del c.d. corpus possessionis, quanto del c.d. animus possidendi. In pagina 2 di 4 particolare, le dichiarazioni di quale rappresentante dell'Interessenza Parte_6
Kirchberg, confermano come l'odierno attore abbia agito negli ultimi trent'anni uti dominus in relazione alle pp.ff. oggetto di causa, concedendole in utilizzo all'Interessenza.
4. Poiché dunque ricorrono i presupposti indicati dall'art. 1158 c.c. (“La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni”), va accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà da parte di Pt_1
nato ad [...] il [...], sull'area tavolarmente identificata come segue: : pp.ff.
[...]
1890 e 1900 in P.T. 230/II, C.C. San Nicolò.
5. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che ̀̀[…] ̀̀consente ̀̀di ̀̀sostituire ̀̀il ̀̀profilo ̀̀di ̀̀evidenza ̀̀a ̀̀ quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
6. In considerazione della mancata opposizione della parte convenuta alla richiesta di parte attrice ed anche considerato che gli eredi di - alla luce delle circostanze del tutto peculiari Controparte_1
descritte al par. 2. - ben potrebbero avere conoscenza meramente legale e non effettiva dello svolgimento del presente procedimento, sì che non appare da parte degli stessi esigibile il riconoscimento stragiudiziale ovvero giudiziale del diritto qui riconosciuto, sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c. - Corte Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà da parte di nato ad Parte_1
Ultimo (Bolzano) il 12/5/1950, sull'area tavolarmente identificata come segue: : pp.ff. 1890 e 1900 in
P.T. 230/II, C.C. San Nicolò;
- ordina al conservatore dell'Ufficio del Libro fondiario competente di procedere all'intavolazione del diritto al passaggio in giudicato della presente sentenza;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bolzano, il 18/4/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice
dott. Francesco Laus
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