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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/10/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3509/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3509/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VASCO Parte_1 C.F._1 EP
ATTRICE contro partita iva , quale cessionaria della Controparte_1 P.IVA_1
(partita iva ) ed in qualità di rappresentante per la gestione dei sinistri in CP_2 P.IVA_2 Italia della , della e della Controparte_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. DE GAETANIS SALVATORE Controparte_5
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata nei termini di seguito esposti. ha convenuto in giudizio la it. c/o Parte_1 CP_6 Controparte_7 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertata e verificata la sussistenza di copertura del rischio ai danni derivabili da incendio, in forza della pattuizione contenuta nella polizza di assicurazioni n. CON0100002576409, dichiarare la Società assicuratrice convenuta a risarcire l'istante dei danni tutti dalla stessa subiti dall'autovettura AN SI tg. FE 147 BA.
Per l'effetto, accertato e dichiarato il responsabile inadempimento della convenuta in ordine all'obbligazione risarcitoria contratta, condannare la it. c/o CP_6 Controparte_7 al risarcimento dei danni tutti in favore della istante determinati in € 10.000,00, salvo maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal dì dell'evento al soddisfo, oltre alla somma di € 1.540,56 relativa al noleggio auto”.
A sostegno della domanda l'attrice, proprietaria dell'autovettura AN SI tg. FE 147 BA, ha pagina 1 di 3 dedotto in fatto di aver sottoscritto con la compagnia la polizza assicurativa N. CP_8 CON0100002576409 (con decorrenza dal 02.08.2017 al 02.08.2018) a copertura dei rischi RCA, furto e incendio del proprio veicolo;
che il 18.05.2018, alle ore 01:00 circa, detta autovettura, mentre era regolarmente parcheggiata a motore spento in viale Cristoforo Colombo a Foggia, nei pressi del civico 179, aveva “improvvisamente preso fuoco dal vano motore”; che sul luogo era intervenuta dapprima una volante della Polizia di Stato e successivamente una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Foggia che aveva spento l'incendio; che a causa dell'incendio il veicolo era rimasto seriamente danneggiato su tutta la parte anteriore, compreso il motore, con lesione del parabrezza anteriore;
che la mattina dello stesso giorno essa attrice si era recata presso la Questura di Foggia per sporgere una denuncia per danneggiamento;
che con lettera di messa in mora del 06.06.2018 aveva invitato la compagnia di assicurazione a risarcire i danni subiti dall'autovettura in conseguenza dell'incendio, inviando tutta la documentazione occorrente per la istruttoria della pratica;
che la compagnia assicuratrice, dopo aver regolarmente aperto il sinistro ed espletato la perizia tecnica, non aveva formulato alcuna offerta risarcitoria;
che la stessa compagnia assicuratrice non aveva riscontrato l'invito di essa attrice alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, né aveva inteso aderire alla procedura di mediazione promossa prima dell'introduzione del presente giudizio;
che a causa della prolungata indisponibilità del veicolo distrutto dall'incendio essa attrice aveva noleggiato un'autovettura sostitutiva sostenendo i relativi costi.
La compagnia assicuratrice, costituendosi in giudizio, ha dedotto che dagli accertamenti sul luogo dell'incendio erano emersi elementi indiziari della natura dolosa dell'incendio, con la conseguente esclusione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 36 delle condizioni generali di assicurazione;
che in ogni caso il valore di mercato del veicolo al momento dell'incendio non era superiore ad euro 5.300,00, come desumibile dalla quotazione riportata dalla rivista “Al Volante”; che la copertura assicurativa non comprende i costi sostenuti dall'attrice per il noleggio di un veicolo sostitutivo.
Orbene l'attrice ha allegato il titolo costitutivo del credito indennitario, vale a dire il contratto assicurativo n. CON0100002576409 stipulato con la compagnia convenuta a copertura dei rischi RCA, furto ed incendio relativi al veicolo AN SI tg. FE 147 BA, con efficacia dal 02.08.2017 al 02.08.2018.
L'evento dannoso indennizzabile a termini di polizza, vale a dire l'incendio di detto veicolo verificatosi il 18.05.2018 in viale Cristoforo Colombo a Foggia, mentre l'auto era regolarmente parcheggiata a motore spento, risulta documentato dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza del fatto e dai rilievi fotografici allegati. I Vigili del Fuoco non hanno potuto accertare le cause dell'incendio, ma hanno individuato il vano motore come punto di innesco dell'incendio, constatandone la totale distruzione.
Il nominato c.t.u., in sede di ispezione del veicolo danneggiato, ne ha constatato e documentato “la totale distruzione per sviluppo di fiamme dal vano motore”, con “fusione delle parti meccaniche della motopropulsione e scioglimento delle parti plastiche della carrozzeria”, ed ha conseguentemente osservato che “la natura dei danni rilevati trova indubbia e ragionevole derivazione dalla propagazione di fiamme provenienti prevalentemente dal vano motore, la cui causa di innesco non può essere accertata”. Il c.t.u. ha inoltre analiticamente individuato e quantificato i costi degli interventi riparativi necessari, stimandoli in complessivi euro 20.883,70 oltre iva, nettamente superiori al valore di mercato del veicolo al momento dell'incendio, pari ad euro 9.100,00 come da quotazione media della rivista specializzata “Quattroruote”.
Le generiche deduzioni di parte convenuta in ordine alla natura dolosa dell'incendio sono rimaste del tutto indimostrate.
La relazione peritale è analiticamente motivata ed il c.t.u. ha anche esaustivamente risposto alle osservazioni tecniche del consulente di parte convenuta. pagina 2 di 3 Pertanto, considerata l'evidente antieconomicità delle riparazioni, l'indennizzo assicurativo deve essere liquidato nella misura del valore di mercato del veicolo al momento dell'incendio, detratto il valore del relitto stimato dal c.t.u. in euro 1500,00 e con applicazione dello scoperto di polizza del 10%. Si ottiene così l'importo finale di euro 6840,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali dal giorno dell'incendio, computando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Non è invece indennizzabile il costo di noleggio del veicolo sostitutivo, trattandosi di una voce di danno non compresa nella copertura assicurativa, che è limitata ai soli “danni materiali diretti subiti dal veicolo” (art. 33 condizioni generali di assicurazione).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 6840,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna la convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 2540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Foggia, 15.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3509/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VASCO Parte_1 C.F._1 EP
ATTRICE contro partita iva , quale cessionaria della Controparte_1 P.IVA_1
(partita iva ) ed in qualità di rappresentante per la gestione dei sinistri in CP_2 P.IVA_2 Italia della , della e della Controparte_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. DE GAETANIS SALVATORE Controparte_5
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata nei termini di seguito esposti. ha convenuto in giudizio la it. c/o Parte_1 CP_6 Controparte_7 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertata e verificata la sussistenza di copertura del rischio ai danni derivabili da incendio, in forza della pattuizione contenuta nella polizza di assicurazioni n. CON0100002576409, dichiarare la Società assicuratrice convenuta a risarcire l'istante dei danni tutti dalla stessa subiti dall'autovettura AN SI tg. FE 147 BA.
Per l'effetto, accertato e dichiarato il responsabile inadempimento della convenuta in ordine all'obbligazione risarcitoria contratta, condannare la it. c/o CP_6 Controparte_7 al risarcimento dei danni tutti in favore della istante determinati in € 10.000,00, salvo maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal dì dell'evento al soddisfo, oltre alla somma di € 1.540,56 relativa al noleggio auto”.
A sostegno della domanda l'attrice, proprietaria dell'autovettura AN SI tg. FE 147 BA, ha pagina 1 di 3 dedotto in fatto di aver sottoscritto con la compagnia la polizza assicurativa N. CP_8 CON0100002576409 (con decorrenza dal 02.08.2017 al 02.08.2018) a copertura dei rischi RCA, furto e incendio del proprio veicolo;
che il 18.05.2018, alle ore 01:00 circa, detta autovettura, mentre era regolarmente parcheggiata a motore spento in viale Cristoforo Colombo a Foggia, nei pressi del civico 179, aveva “improvvisamente preso fuoco dal vano motore”; che sul luogo era intervenuta dapprima una volante della Polizia di Stato e successivamente una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Foggia che aveva spento l'incendio; che a causa dell'incendio il veicolo era rimasto seriamente danneggiato su tutta la parte anteriore, compreso il motore, con lesione del parabrezza anteriore;
che la mattina dello stesso giorno essa attrice si era recata presso la Questura di Foggia per sporgere una denuncia per danneggiamento;
che con lettera di messa in mora del 06.06.2018 aveva invitato la compagnia di assicurazione a risarcire i danni subiti dall'autovettura in conseguenza dell'incendio, inviando tutta la documentazione occorrente per la istruttoria della pratica;
che la compagnia assicuratrice, dopo aver regolarmente aperto il sinistro ed espletato la perizia tecnica, non aveva formulato alcuna offerta risarcitoria;
che la stessa compagnia assicuratrice non aveva riscontrato l'invito di essa attrice alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, né aveva inteso aderire alla procedura di mediazione promossa prima dell'introduzione del presente giudizio;
che a causa della prolungata indisponibilità del veicolo distrutto dall'incendio essa attrice aveva noleggiato un'autovettura sostitutiva sostenendo i relativi costi.
La compagnia assicuratrice, costituendosi in giudizio, ha dedotto che dagli accertamenti sul luogo dell'incendio erano emersi elementi indiziari della natura dolosa dell'incendio, con la conseguente esclusione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 36 delle condizioni generali di assicurazione;
che in ogni caso il valore di mercato del veicolo al momento dell'incendio non era superiore ad euro 5.300,00, come desumibile dalla quotazione riportata dalla rivista “Al Volante”; che la copertura assicurativa non comprende i costi sostenuti dall'attrice per il noleggio di un veicolo sostitutivo.
Orbene l'attrice ha allegato il titolo costitutivo del credito indennitario, vale a dire il contratto assicurativo n. CON0100002576409 stipulato con la compagnia convenuta a copertura dei rischi RCA, furto ed incendio relativi al veicolo AN SI tg. FE 147 BA, con efficacia dal 02.08.2017 al 02.08.2018.
L'evento dannoso indennizzabile a termini di polizza, vale a dire l'incendio di detto veicolo verificatosi il 18.05.2018 in viale Cristoforo Colombo a Foggia, mentre l'auto era regolarmente parcheggiata a motore spento, risulta documentato dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza del fatto e dai rilievi fotografici allegati. I Vigili del Fuoco non hanno potuto accertare le cause dell'incendio, ma hanno individuato il vano motore come punto di innesco dell'incendio, constatandone la totale distruzione.
Il nominato c.t.u., in sede di ispezione del veicolo danneggiato, ne ha constatato e documentato “la totale distruzione per sviluppo di fiamme dal vano motore”, con “fusione delle parti meccaniche della motopropulsione e scioglimento delle parti plastiche della carrozzeria”, ed ha conseguentemente osservato che “la natura dei danni rilevati trova indubbia e ragionevole derivazione dalla propagazione di fiamme provenienti prevalentemente dal vano motore, la cui causa di innesco non può essere accertata”. Il c.t.u. ha inoltre analiticamente individuato e quantificato i costi degli interventi riparativi necessari, stimandoli in complessivi euro 20.883,70 oltre iva, nettamente superiori al valore di mercato del veicolo al momento dell'incendio, pari ad euro 9.100,00 come da quotazione media della rivista specializzata “Quattroruote”.
Le generiche deduzioni di parte convenuta in ordine alla natura dolosa dell'incendio sono rimaste del tutto indimostrate.
La relazione peritale è analiticamente motivata ed il c.t.u. ha anche esaustivamente risposto alle osservazioni tecniche del consulente di parte convenuta. pagina 2 di 3 Pertanto, considerata l'evidente antieconomicità delle riparazioni, l'indennizzo assicurativo deve essere liquidato nella misura del valore di mercato del veicolo al momento dell'incendio, detratto il valore del relitto stimato dal c.t.u. in euro 1500,00 e con applicazione dello scoperto di polizza del 10%. Si ottiene così l'importo finale di euro 6840,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali dal giorno dell'incendio, computando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Non è invece indennizzabile il costo di noleggio del veicolo sostitutivo, trattandosi di una voce di danno non compresa nella copertura assicurativa, che è limitata ai soli “danni materiali diretti subiti dal veicolo” (art. 33 condizioni generali di assicurazione).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 6840,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna la convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 2540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Foggia, 15.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3