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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4236 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2929/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ. CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.c. 2929/2020 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca De Lorenzo.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Cino Benelli.
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 10 I.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, la società unipersonale, Controparte_1
chiedendo che fosse accertata la responsabilità e l'inadempimento contrattuale della stessa, ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c., e che, per l'effetto, fosse disposta la riapertura del conto di gioco a lui intestato, chiuso in data 12 settembre 2018.
Nello specifico il ricorrente esponeva che, in data 11 settembre 2018, alle ore
20:43, aveva effettuato una scommessa online tramite il proprio conto CP_1
puntando l'importo di € 190,00 sull'esito “Parziale/Finale 2-2” dell'incontro di calcio Under 21 tra Spagna e Irlanda del Nord. La giocata veniva registrata con il ticket n. DF07E2090B0870B45202.
A seguito del verificarsi dell'evento pronosticato, al ricorrente veniva accreditata sul proprio conto gioco, a titolo di vincita, la somma di € 9.880,00. Tuttavia, il giorno successivo, 12 settembre 2018, la resistente gli avrebbe CP_1
impedito l'accesso al proprio conto di gioco e comunicato l'annullamento dell'accredito con il relativo storno dell'importo della vincita.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, accertarsi l'illegittimità della mancata corresponsione della vincita maturata, nonché della mancata restituzione della posta di gioco versata, Per l'effetto chiedeva la condanna della resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 9.980,00 a titolo di vincita non corrisposta, oltre al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c., ed alla violazione dei principi di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ex artt. 1175,
1176 e 1375 c.c., con aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di insorgenza del diritto di credito (11 settembre 2018) e sino all'integrale soddisfo.
I.
2. Si costituiva in giudizio , la quale contestava Controparte_1
le avverse deduzioni e deduceva l'infondatezza delle domande proposte dal pagina 2 di 10 ricorrente, eccependo che l'evento sportivo oggetto della scommessa risultava essersi concluso alle ore 20:42:08, dunque in un momento antecedente alla giocata effettuata alle ore 20:43:02. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, ritenuto infondato sia in fatto che in diritto.
I.
3. Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., pubblicata il 4 luglio 2020, il Tribunale di Nola – I Sezione Civile - ha ritenuto provato che, al momento della giocata effettuata dal ricorrente (ore 20:43:02 dell'11 settembre 2018), l'incontro di calcio oggetto della scommessa era già stato disputato ed il relativo risultato noto, per cui mancava la giustificazione causale del negozio ovvero l'alea costituente elemento essenziale del contratto di scommessa. Dunque, veniva accertata la nullità del contratto per difetto di causa, con conseguente rigetto della domanda del ricorrente volta all'adempimento del contratto ed al pagamento della presunta vincita di € 9.980,00, oltre al risarcimento del danno contrattuale.
Il Tribunale rigettava anche la domanda di restituzione della posta giocata (€
190,00) ritenendo essere stata fornita la prova dell'avvenuto rimborso della giocata medesima, nonché la domanda di riapertura del conto di gioco per mancanza di prova circa l'esistenza di un obbligo in tal senso da parte di
CP_1
II.
1. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Nola proponeva gravame Pt_1
con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla controparte.
[...]
Con esso l'appellante ha censurato l'ordinanza di prime cure sulla base essenzialmente di tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante censurava l'ordinanza di primo grado nella parte in cui il giudice, a suo dire, non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione prodotta dalle parti, ritenendo i documenti depositati dall'appellata idonei a giustificare lo storno della vincita dal conto gioco, sulla pagina 3 di 10 base dell'assunto secondo cui la scommessa sarebbe stata piazzata dall'appellante ad evento già concluso.
Con il secondo motivo, deduceva che il giudice di prime cure, sempre a suo dire, non avrebbe rispettato le regole in materia di ripartizione dell'onere della prova, in relazione alla dimostrazione della restituzione dell'indebito trattenuto a titolo di posta della scommessa, pari ad euro 190,00.
Con il terzo motivo chiedeva, in sostanza, la riforma integrale del capo della sentenza relativo alle spese processuali, con le quali erano state compensate le spese tra le parti, e la conseguente condanna dell'appellata.
Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza Parte_1
impugnata e l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado e ribadite nell'atto di appello, con il riconoscimento dell'illegittimità del comportamento tenuto dalla parte appellata per non aver corrisposto la vincita relativa al ticket oggetto di giudizio e per aver trattenuto indebitamente la somma di euro 190,00 versata a titolo di posta di gioco. Conseguentemente,
l'appellante chiedeva la condanna della controparte al pagamento dell'importo di euro 9.980,00, corrispondente alla vincita, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale. In via gradata, chiedeva la condanna della alla restituzione, sempre previo ordine di Controparte_1
riapertura del conto, della posta di gioco pari ad € 190,00, oltre al risarcimento per inadempimento contrattuale da liquidarsi equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. In ogni caso, chiedeva la condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze professionali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
II.
2. Si costituiva unipersonale, contestando integralmente le Controparte_1
deduzioni di controparte e replicando specificamente ai singoli motivi di appello, reiterando e argomentando la propria ricostruzione dei fatti anche alla luce della documentazione acquisita nel giudizio di primo grado. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza di primo grado, con condanna pagina 4 di 10 dell'appellante alla refusione delle spese di lite. Con appello incidentale CP_1
deduceva che il giudice di primo grado, a suo dire, avrebbe errato nel compensare le spese processuali in quanto per il principio di soccombenza avrebbe dovuto condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi del relativo giudizio. Con appello incidentale condizionato, chiedeva altresì che fosse dichiarata la nullità ovvero riformata l'ordinanza impugnata, dichiarando l'improcedibilità delle domande proposte dall'appellante per mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita. Infine, chiedeva la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
II.
3. All'udienza del 22 maggio 2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione di termini di 60 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato e, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti, merita di essere accolto.
Il primo motivo di appello è infondato e, pertanto, va respinto.
Preliminarmente va osservato che il giudice di primo grado ha correttamente e puntualmente ricondotto la fattispecie prospettata dall'odierno appellante nell'ambito del contratto di scommessa, figura contrattuale nella quale lo scommettitore versa una somma su un determinato risultato relativo ad un evento futuro e incerto, mentre l'agenzia di scommesse (concessionaria del servizio di gioco) si obbliga, in caso di esito favorevole della scommessa, a restituire al giocatore l'importo versato maggiorato di una percentuale predeterminata a titolo di vincita.
Tale contratto rientra, pacificamente, tra quelli cd. aleatori, in quanto fondato sull'incertezza obiettiva in ordine al vantaggio o svantaggio economico derivante dalla esecuzione del contratto ovvero dall'esito dell'evento oggetto della scommessa effettuata. La causa del contratto di scommessa è, infatti, costituita dall'alea che grava su entrambe le parti: il concessionario incamera la posta pagina 5 di 10 scommessa in caso di esito sfavorevole allo scommettitore, oppure, viceversa, è tenuto a corrispondergli l'importo vinto nel caso la previsione dello scommettitore si avveri.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'aleatorietà di un contratto deve essere valutata ex ante, ossia con riferimento alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto, e ricorre allorché vi sia una ragionevole incertezza sul valore della prestazione, che non risulti predeterminabile: “Il contratto è aleatorio qualora, già al momento della sua conclusione, l'alea sia, per legge o per volontà delle parti, elemento essenziale del sinallagma” (così Cass., sez. II, 28.02.2013 n. 5050), dunque, nel contratto aleatorio è incerto – al momento della stipulazione – il rapporto fra il sacrificio e il vantaggio derivante dal negozio.
Nel caso di specie, la domanda dell'appellante non può essere accolta per difetto di causa, poiché è mancato l'elemento funzionale essenziale dell'alea al momento della giocata. L'evento sportivo sul cui risultato finale l'appellante ha scommesso risultava infatti già concluso all'atto della scommessa, rendendo in tal modo il contratto privo di causa e, dunque, nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c.
In particolare, è emerso dagli atti e dalla documentazione depositata dalla parte appellata – correttamente ritenuta dal giudice di prime cure pienamente idonea sul piano probatorio (vedasi copia della schermata della giocata e del tabulato della cronologia di tutte le fasi dell'evento di gioco oggetto di scommessa compresa la sua data di chiusura, prodotte da e non confutate da CP_1
alcuna documentazione o prova di segno contrario) – che l'odierno appellante, ha effettuato la scommessa online in oggetto in data 11 Parte_1
settembre 2018, alle ore 20:43 servendosi del proprio conto gioco CP_1
puntando l'importo di € 190,00 sull'evento sportivo “Spagna - Irlanda del Nord
Under 21”, selezionando l'opzione “parziale/finale 2-2”.
pagina 6 di 10 Sebbene l'importo di € 9.880,00 previsto in caso di vincita gli sia stato inizialmente accreditato sul conto di gioco, la società ha CP_1
successivamente provveduto allo storno della somma, avendo verificato e dimostrato in base alla predetta documentazione versata in atti che l'evento si era concluso alle ore 20:42:08, ovvero prima del momento in cui la scommessa
è stata registrata, come comprovato dalla predetta documentazione prodotta dalla concessionaria.
A fronte di tale ricostruzione, documentalmente suffragata dai predetti documenti prodotti da neppure specificamente contestati con riguardo CP_1
ai tempi e date ivi riportate, sarebbe spettato all'appellante dimostrare il contrario, ovvero che l'evento sportivo fosse invece terminato dopo la giocata ovvero dopo le 20:43 e che dunque la scommessa effettuata fosse valida.
Tuttavia, tale prova non è stata fornita, né sono stati allegati o provati elementi oggettivi idonei a contrastare efficacemente tale documentazione prodotta dalla parte appellata. Le deduzioni dell'appellante si sono risolte, pertanto, in generiche allegazioni sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio.
Il secondo motivo di appello è invece fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Con esso l'appellante contesta il mancato riconoscimento del proprio diritto alla restituzione dell'importo di € 190,00, fatto valere in via subordinata per la ipotesi di accertamento della invalidità/nullità del contratto di scommessa, somma corrispondente all'ammontare della giocata effettuata che avrebbe CP_1
dovuto evidentemente rimborsare a seguito dell'annullamento del ticket di gioco.
Sul punto, la società appellata si è limitata a produrre una visura di verifica della giocata tratta dal sito dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli che, con riferimento a quanto comunicato a fini fiscali dalla stessa Controparte_1
riporta che il biglietto della giocata è stato rimborsato.
Trattasi quindi di attestazione di rimborso non solo generica, non indicando le relative modalità di restituzione della somma allo scommettitore, ma che si pagina 7 di 10 fonda su quanto unilateralmente comunicato all'Agenzia delle Dogane dalla stessa concessionaria ovvero dalla stessa parte che intende CP_1
avvalersi delle risultanze di tale visura, per cui essa non può di certo costituire prova a favore di dell'avvenuta restituzione allo scommettitore della CP_1
somma versata per la giocata.
È difatti principio consolidato, anche alla luce dell'art. 2697 c.c., che chi afferma di avere adempiuto un'obbligazione ha l'onere di fornire prova rigorosa del relativo adempimento, specie quando, come nel caso di specie, l'importo da restituire è determinato e non contestato nella sua esistenza.
Detto documento prodotto da per le predette ragioni, e stante anche la CP_1
genericità della causale, non consente di accertare l'effettiva esecuzione del rimborso in favore dell'appellante e le modalità attraverso cui sarebbe avvenuto.
Tanto più se si considera che il conto gioco dell'appellante risulta essere stato chiuso da a seguito della scommessa in questione, circostanza che CP_1
rende ancor più necessario un riscontro documentale tracciabile in merito all'effettivo riaccredito in favore del cliente/scommettitore della somma oggetto della giocata e delle modalità attraverso cui sarebbe avvenuto detto rimborso
(ad esempio bonifico bancario, vaglia postale, ricevuta di pagamento in altro modo tracciato, etc.).
In assenza di tali riscontri, permane pertanto un'obiettiva incertezza sull'effettiva restituzione della somma in favore dell'appellante, per cui deve ritenersi CP_1
inadempiente all'obbligo restitutorio nei confronti dell'appellante.
Alla luce di quanto sopra, il motivo di appello deve essere accolto e, per l'effetto, la società va condannata alla restituzione dell'importo di € 190,00 in CP_1
favore dell'appellante oltre interessi legali dalla domanda di Parte_1
restituzione al soddisfo.
pagina 8 di 10 Il terzo motivo di appello risulta assorbito in quanto, essendo stata la sentenza di primo grado parzialmente riformata, si impone a questa Corte una rideterminazione delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito globale della lite e che sarà di seguito esposta nell'ultimo capo della sentenza dedicata per l'appunto alla liquidazione delle spese processuali.
Per le medesime ragioni innanzi esposte, risulta assorbito anche il motivo dell'appello incidentale proposto da anch'esso avente ad oggetto la CP_1
statuizione sulle spese processuali resa dal primo giudice.
Quanto, infine, alle spese processuali del primo e secondo grado di giudizio che, si ripete, vanno liquidate da questa Corte di Appello sulla base dell'esito globale della causa considerata la riforma della sentenza di primo grado, si ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti in relazione alle domande proposte ed al conseguente accoglimento solo parziale dell'appello principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale proposti avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. in oggetto emessa dal Tribunale di Nola – prima sezione civile - pubblicata il 4 luglio 2020, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della ordinanza gravata, condanna alla restituzione, in Controparte_1
favore di della somma di € 190,00 oltre interessi legali codicistici Parte_1
dalla data della domanda di rimborso di detta somma fino al soddisfo;
2) Rigetta per il resto l'appello principale e le ulteriori domande avanzate da onfermando, per tale parte, la ordinanza impugnata;
Parte_1
pagina 9 di 10 3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del primo e secondo grado di giudizio;
4) Dichiara assorbito l'appello incidentale di Controparte_1
Così deciso in Napoli il 12.09.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ. CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.c. 2929/2020 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca De Lorenzo.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Cino Benelli.
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 10 I.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, la società unipersonale, Controparte_1
chiedendo che fosse accertata la responsabilità e l'inadempimento contrattuale della stessa, ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c., e che, per l'effetto, fosse disposta la riapertura del conto di gioco a lui intestato, chiuso in data 12 settembre 2018.
Nello specifico il ricorrente esponeva che, in data 11 settembre 2018, alle ore
20:43, aveva effettuato una scommessa online tramite il proprio conto CP_1
puntando l'importo di € 190,00 sull'esito “Parziale/Finale 2-2” dell'incontro di calcio Under 21 tra Spagna e Irlanda del Nord. La giocata veniva registrata con il ticket n. DF07E2090B0870B45202.
A seguito del verificarsi dell'evento pronosticato, al ricorrente veniva accreditata sul proprio conto gioco, a titolo di vincita, la somma di € 9.880,00. Tuttavia, il giorno successivo, 12 settembre 2018, la resistente gli avrebbe CP_1
impedito l'accesso al proprio conto di gioco e comunicato l'annullamento dell'accredito con il relativo storno dell'importo della vincita.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, accertarsi l'illegittimità della mancata corresponsione della vincita maturata, nonché della mancata restituzione della posta di gioco versata, Per l'effetto chiedeva la condanna della resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 9.980,00 a titolo di vincita non corrisposta, oltre al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c., ed alla violazione dei principi di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ex artt. 1175,
1176 e 1375 c.c., con aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di insorgenza del diritto di credito (11 settembre 2018) e sino all'integrale soddisfo.
I.
2. Si costituiva in giudizio , la quale contestava Controparte_1
le avverse deduzioni e deduceva l'infondatezza delle domande proposte dal pagina 2 di 10 ricorrente, eccependo che l'evento sportivo oggetto della scommessa risultava essersi concluso alle ore 20:42:08, dunque in un momento antecedente alla giocata effettuata alle ore 20:43:02. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, ritenuto infondato sia in fatto che in diritto.
I.
3. Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., pubblicata il 4 luglio 2020, il Tribunale di Nola – I Sezione Civile - ha ritenuto provato che, al momento della giocata effettuata dal ricorrente (ore 20:43:02 dell'11 settembre 2018), l'incontro di calcio oggetto della scommessa era già stato disputato ed il relativo risultato noto, per cui mancava la giustificazione causale del negozio ovvero l'alea costituente elemento essenziale del contratto di scommessa. Dunque, veniva accertata la nullità del contratto per difetto di causa, con conseguente rigetto della domanda del ricorrente volta all'adempimento del contratto ed al pagamento della presunta vincita di € 9.980,00, oltre al risarcimento del danno contrattuale.
Il Tribunale rigettava anche la domanda di restituzione della posta giocata (€
190,00) ritenendo essere stata fornita la prova dell'avvenuto rimborso della giocata medesima, nonché la domanda di riapertura del conto di gioco per mancanza di prova circa l'esistenza di un obbligo in tal senso da parte di
CP_1
II.
1. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Nola proponeva gravame Pt_1
con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla controparte.
[...]
Con esso l'appellante ha censurato l'ordinanza di prime cure sulla base essenzialmente di tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante censurava l'ordinanza di primo grado nella parte in cui il giudice, a suo dire, non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione prodotta dalle parti, ritenendo i documenti depositati dall'appellata idonei a giustificare lo storno della vincita dal conto gioco, sulla pagina 3 di 10 base dell'assunto secondo cui la scommessa sarebbe stata piazzata dall'appellante ad evento già concluso.
Con il secondo motivo, deduceva che il giudice di prime cure, sempre a suo dire, non avrebbe rispettato le regole in materia di ripartizione dell'onere della prova, in relazione alla dimostrazione della restituzione dell'indebito trattenuto a titolo di posta della scommessa, pari ad euro 190,00.
Con il terzo motivo chiedeva, in sostanza, la riforma integrale del capo della sentenza relativo alle spese processuali, con le quali erano state compensate le spese tra le parti, e la conseguente condanna dell'appellata.
Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza Parte_1
impugnata e l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado e ribadite nell'atto di appello, con il riconoscimento dell'illegittimità del comportamento tenuto dalla parte appellata per non aver corrisposto la vincita relativa al ticket oggetto di giudizio e per aver trattenuto indebitamente la somma di euro 190,00 versata a titolo di posta di gioco. Conseguentemente,
l'appellante chiedeva la condanna della controparte al pagamento dell'importo di euro 9.980,00, corrispondente alla vincita, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale. In via gradata, chiedeva la condanna della alla restituzione, sempre previo ordine di Controparte_1
riapertura del conto, della posta di gioco pari ad € 190,00, oltre al risarcimento per inadempimento contrattuale da liquidarsi equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. In ogni caso, chiedeva la condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze professionali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
II.
2. Si costituiva unipersonale, contestando integralmente le Controparte_1
deduzioni di controparte e replicando specificamente ai singoli motivi di appello, reiterando e argomentando la propria ricostruzione dei fatti anche alla luce della documentazione acquisita nel giudizio di primo grado. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza di primo grado, con condanna pagina 4 di 10 dell'appellante alla refusione delle spese di lite. Con appello incidentale CP_1
deduceva che il giudice di primo grado, a suo dire, avrebbe errato nel compensare le spese processuali in quanto per il principio di soccombenza avrebbe dovuto condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi del relativo giudizio. Con appello incidentale condizionato, chiedeva altresì che fosse dichiarata la nullità ovvero riformata l'ordinanza impugnata, dichiarando l'improcedibilità delle domande proposte dall'appellante per mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita. Infine, chiedeva la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
II.
3. All'udienza del 22 maggio 2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione di termini di 60 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato e, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti, merita di essere accolto.
Il primo motivo di appello è infondato e, pertanto, va respinto.
Preliminarmente va osservato che il giudice di primo grado ha correttamente e puntualmente ricondotto la fattispecie prospettata dall'odierno appellante nell'ambito del contratto di scommessa, figura contrattuale nella quale lo scommettitore versa una somma su un determinato risultato relativo ad un evento futuro e incerto, mentre l'agenzia di scommesse (concessionaria del servizio di gioco) si obbliga, in caso di esito favorevole della scommessa, a restituire al giocatore l'importo versato maggiorato di una percentuale predeterminata a titolo di vincita.
Tale contratto rientra, pacificamente, tra quelli cd. aleatori, in quanto fondato sull'incertezza obiettiva in ordine al vantaggio o svantaggio economico derivante dalla esecuzione del contratto ovvero dall'esito dell'evento oggetto della scommessa effettuata. La causa del contratto di scommessa è, infatti, costituita dall'alea che grava su entrambe le parti: il concessionario incamera la posta pagina 5 di 10 scommessa in caso di esito sfavorevole allo scommettitore, oppure, viceversa, è tenuto a corrispondergli l'importo vinto nel caso la previsione dello scommettitore si avveri.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'aleatorietà di un contratto deve essere valutata ex ante, ossia con riferimento alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto, e ricorre allorché vi sia una ragionevole incertezza sul valore della prestazione, che non risulti predeterminabile: “Il contratto è aleatorio qualora, già al momento della sua conclusione, l'alea sia, per legge o per volontà delle parti, elemento essenziale del sinallagma” (così Cass., sez. II, 28.02.2013 n. 5050), dunque, nel contratto aleatorio è incerto – al momento della stipulazione – il rapporto fra il sacrificio e il vantaggio derivante dal negozio.
Nel caso di specie, la domanda dell'appellante non può essere accolta per difetto di causa, poiché è mancato l'elemento funzionale essenziale dell'alea al momento della giocata. L'evento sportivo sul cui risultato finale l'appellante ha scommesso risultava infatti già concluso all'atto della scommessa, rendendo in tal modo il contratto privo di causa e, dunque, nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c.
In particolare, è emerso dagli atti e dalla documentazione depositata dalla parte appellata – correttamente ritenuta dal giudice di prime cure pienamente idonea sul piano probatorio (vedasi copia della schermata della giocata e del tabulato della cronologia di tutte le fasi dell'evento di gioco oggetto di scommessa compresa la sua data di chiusura, prodotte da e non confutate da CP_1
alcuna documentazione o prova di segno contrario) – che l'odierno appellante, ha effettuato la scommessa online in oggetto in data 11 Parte_1
settembre 2018, alle ore 20:43 servendosi del proprio conto gioco CP_1
puntando l'importo di € 190,00 sull'evento sportivo “Spagna - Irlanda del Nord
Under 21”, selezionando l'opzione “parziale/finale 2-2”.
pagina 6 di 10 Sebbene l'importo di € 9.880,00 previsto in caso di vincita gli sia stato inizialmente accreditato sul conto di gioco, la società ha CP_1
successivamente provveduto allo storno della somma, avendo verificato e dimostrato in base alla predetta documentazione versata in atti che l'evento si era concluso alle ore 20:42:08, ovvero prima del momento in cui la scommessa
è stata registrata, come comprovato dalla predetta documentazione prodotta dalla concessionaria.
A fronte di tale ricostruzione, documentalmente suffragata dai predetti documenti prodotti da neppure specificamente contestati con riguardo CP_1
ai tempi e date ivi riportate, sarebbe spettato all'appellante dimostrare il contrario, ovvero che l'evento sportivo fosse invece terminato dopo la giocata ovvero dopo le 20:43 e che dunque la scommessa effettuata fosse valida.
Tuttavia, tale prova non è stata fornita, né sono stati allegati o provati elementi oggettivi idonei a contrastare efficacemente tale documentazione prodotta dalla parte appellata. Le deduzioni dell'appellante si sono risolte, pertanto, in generiche allegazioni sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio.
Il secondo motivo di appello è invece fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Con esso l'appellante contesta il mancato riconoscimento del proprio diritto alla restituzione dell'importo di € 190,00, fatto valere in via subordinata per la ipotesi di accertamento della invalidità/nullità del contratto di scommessa, somma corrispondente all'ammontare della giocata effettuata che avrebbe CP_1
dovuto evidentemente rimborsare a seguito dell'annullamento del ticket di gioco.
Sul punto, la società appellata si è limitata a produrre una visura di verifica della giocata tratta dal sito dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli che, con riferimento a quanto comunicato a fini fiscali dalla stessa Controparte_1
riporta che il biglietto della giocata è stato rimborsato.
Trattasi quindi di attestazione di rimborso non solo generica, non indicando le relative modalità di restituzione della somma allo scommettitore, ma che si pagina 7 di 10 fonda su quanto unilateralmente comunicato all'Agenzia delle Dogane dalla stessa concessionaria ovvero dalla stessa parte che intende CP_1
avvalersi delle risultanze di tale visura, per cui essa non può di certo costituire prova a favore di dell'avvenuta restituzione allo scommettitore della CP_1
somma versata per la giocata.
È difatti principio consolidato, anche alla luce dell'art. 2697 c.c., che chi afferma di avere adempiuto un'obbligazione ha l'onere di fornire prova rigorosa del relativo adempimento, specie quando, come nel caso di specie, l'importo da restituire è determinato e non contestato nella sua esistenza.
Detto documento prodotto da per le predette ragioni, e stante anche la CP_1
genericità della causale, non consente di accertare l'effettiva esecuzione del rimborso in favore dell'appellante e le modalità attraverso cui sarebbe avvenuto.
Tanto più se si considera che il conto gioco dell'appellante risulta essere stato chiuso da a seguito della scommessa in questione, circostanza che CP_1
rende ancor più necessario un riscontro documentale tracciabile in merito all'effettivo riaccredito in favore del cliente/scommettitore della somma oggetto della giocata e delle modalità attraverso cui sarebbe avvenuto detto rimborso
(ad esempio bonifico bancario, vaglia postale, ricevuta di pagamento in altro modo tracciato, etc.).
In assenza di tali riscontri, permane pertanto un'obiettiva incertezza sull'effettiva restituzione della somma in favore dell'appellante, per cui deve ritenersi CP_1
inadempiente all'obbligo restitutorio nei confronti dell'appellante.
Alla luce di quanto sopra, il motivo di appello deve essere accolto e, per l'effetto, la società va condannata alla restituzione dell'importo di € 190,00 in CP_1
favore dell'appellante oltre interessi legali dalla domanda di Parte_1
restituzione al soddisfo.
pagina 8 di 10 Il terzo motivo di appello risulta assorbito in quanto, essendo stata la sentenza di primo grado parzialmente riformata, si impone a questa Corte una rideterminazione delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito globale della lite e che sarà di seguito esposta nell'ultimo capo della sentenza dedicata per l'appunto alla liquidazione delle spese processuali.
Per le medesime ragioni innanzi esposte, risulta assorbito anche il motivo dell'appello incidentale proposto da anch'esso avente ad oggetto la CP_1
statuizione sulle spese processuali resa dal primo giudice.
Quanto, infine, alle spese processuali del primo e secondo grado di giudizio che, si ripete, vanno liquidate da questa Corte di Appello sulla base dell'esito globale della causa considerata la riforma della sentenza di primo grado, si ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti in relazione alle domande proposte ed al conseguente accoglimento solo parziale dell'appello principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale proposti avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. in oggetto emessa dal Tribunale di Nola – prima sezione civile - pubblicata il 4 luglio 2020, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della ordinanza gravata, condanna alla restituzione, in Controparte_1
favore di della somma di € 190,00 oltre interessi legali codicistici Parte_1
dalla data della domanda di rimborso di detta somma fino al soddisfo;
2) Rigetta per il resto l'appello principale e le ulteriori domande avanzate da onfermando, per tale parte, la ordinanza impugnata;
Parte_1
pagina 9 di 10 3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del primo e secondo grado di giudizio;
4) Dichiara assorbito l'appello incidentale di Controparte_1
Così deciso in Napoli il 12.09.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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