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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 8159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8159 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 06.11.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 25349/2024
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...] Longo n. 91, (avente c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla C.F._1 Via Guglielmo Sanfelice,38 presso lo studio dell'avv. l'avv. Edoardo Abate (avente c.f..
), il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
C.F._2 Ricorrente CONTRO
C.F. Controparte_1
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di C.F._3 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 con domicilio digitale e p.e.c. t Email_1 Convenuto
E
con sede legale in Roma alla Controparte_2 Via Giuseppe Grezar n. 14, p.iva , - quale successore a titolo universale dei P.IVA_3 rapporti di , incorporante di Controparte_3 Controparte_4
, in persona del Responsabile pro tempore sig. Controparte_5 Controparte_6
, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Controparte_7
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Mattia D'Alterio ( ), presso il cui studio in Giugliano in Campania (NA) C.F._4 alla via S. Francesco D'Assisi n. 52, elettivamente domicilia;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
1
1 Con ricorso depositato il 21.11.2024, la parte ricorrente adiva l'Autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria di illegittimità della intimazione di pagamento n. 07120249046985520000 e del relativo avviso di addebito (ava) n. 37120180021831652000. L'istante fondava il ricorso sul presupposto del difetto di notifica dell'avviso di addebito, della decadenza e della prescrizione. L' e l' si costituivano, eccependo la CP_1 Controparte_2 inammissibilità e la infondatezza dell'opposizione. Il Giudice decideva la lite, all'esito del deposito delle note concesse alle parti ex art 127 ter cpc. 2 Quanto all'avviso impugnato, va preliminarmente rilevato che risulta documentata la notifica in data 29.1.2019. Le censure attoree relative alla mancata indicazione dell'atto sono infondate: il numero della raccomandata (63031320555-1) coincide con quello riportato nell'avviso di addebito 371 2018 00218316 52 000 e, in assenza di prova contraria, non può essere posto in discussione il collegamento. L'opposizione contro il ruolo è, dunque, inammissibile, essendo stata proposta oltre il termine di giorni 40 per il merito. Conseguentemente, le censure relative alla decadenza e alla prescrizione non possono essere esaminate.
3 Quanto alla prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, l'opposizione è ammissibile, in quanto l'istante ha ricevuto una intimazione di pagamento relativa anche alle somme indicate nell'avviso impugnato;
nella specie, quindi, vi è in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
4 Va poi precisato che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata da in CP_8 data 15.10.2024 a mezzo pec, come da documentazione allegata. Quanto alle censure relative alla notificazione di un atto di riscossione trasmesso da un indirizzo non iscritto in pubblici registri, deve ritenersi che il contribuente deve provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, a pena di violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché 2 Cost.. Sul punto, la suprema Corte di Cassazione, sez. 6, nell'ordinanza 982 / 2023 del 16.1.2023, ha precisato, in relazione alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata, che la «notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente». Ad ogni modo, la notifica ha raggiunto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c..
5 Resta da esaminare la questione della sopravvenuta prescrizione quinquennale, dedotta quale motivo di opposizione all'esecuzione, tenendo conto della sospensione. L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. In tal caso la sospensione è pari a 129 giorni. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. La sospensione massima relativa alle disposizioni da ultimo richiamate è dunque pari a 311 giorni. 6 Ebbene, dalla notifica dell'avviso avvenuta il 29.1.2019 risultano notificati il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900047100000 in data 06.08.2019 mediante consegna pec (allegato da nonché l'impugnata intimazione di pagamento, avvenuta il CP_8 15.10.2024; tenuto conto della sospensione, non è trascorso il termine di prescrizione di 5 anni. L'opposizione va, dunque, rigettata. 7 Le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/2 per la qualità delle parti, con condanna della parte ricorrente al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione contro il ruolo impugnato;
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l'opponente al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti costituiti, del residuo, che liquida in complessivi
€ 1.400,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. NAPOLI, 10.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 06.11.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 25349/2024
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...] Longo n. 91, (avente c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla C.F._1 Via Guglielmo Sanfelice,38 presso lo studio dell'avv. l'avv. Edoardo Abate (avente c.f..
), il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
C.F._2 Ricorrente CONTRO
C.F. Controparte_1
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di C.F._3 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 con domicilio digitale e p.e.c. t Email_1 Convenuto
E
con sede legale in Roma alla Controparte_2 Via Giuseppe Grezar n. 14, p.iva , - quale successore a titolo universale dei P.IVA_3 rapporti di , incorporante di Controparte_3 Controparte_4
, in persona del Responsabile pro tempore sig. Controparte_5 Controparte_6
, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Controparte_7
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Mattia D'Alterio ( ), presso il cui studio in Giugliano in Campania (NA) C.F._4 alla via S. Francesco D'Assisi n. 52, elettivamente domicilia;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
1
1 Con ricorso depositato il 21.11.2024, la parte ricorrente adiva l'Autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria di illegittimità della intimazione di pagamento n. 07120249046985520000 e del relativo avviso di addebito (ava) n. 37120180021831652000. L'istante fondava il ricorso sul presupposto del difetto di notifica dell'avviso di addebito, della decadenza e della prescrizione. L' e l' si costituivano, eccependo la CP_1 Controparte_2 inammissibilità e la infondatezza dell'opposizione. Il Giudice decideva la lite, all'esito del deposito delle note concesse alle parti ex art 127 ter cpc. 2 Quanto all'avviso impugnato, va preliminarmente rilevato che risulta documentata la notifica in data 29.1.2019. Le censure attoree relative alla mancata indicazione dell'atto sono infondate: il numero della raccomandata (63031320555-1) coincide con quello riportato nell'avviso di addebito 371 2018 00218316 52 000 e, in assenza di prova contraria, non può essere posto in discussione il collegamento. L'opposizione contro il ruolo è, dunque, inammissibile, essendo stata proposta oltre il termine di giorni 40 per il merito. Conseguentemente, le censure relative alla decadenza e alla prescrizione non possono essere esaminate.
3 Quanto alla prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, l'opposizione è ammissibile, in quanto l'istante ha ricevuto una intimazione di pagamento relativa anche alle somme indicate nell'avviso impugnato;
nella specie, quindi, vi è in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
4 Va poi precisato che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata da in CP_8 data 15.10.2024 a mezzo pec, come da documentazione allegata. Quanto alle censure relative alla notificazione di un atto di riscossione trasmesso da un indirizzo non iscritto in pubblici registri, deve ritenersi che il contribuente deve provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, a pena di violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché 2 Cost.. Sul punto, la suprema Corte di Cassazione, sez. 6, nell'ordinanza 982 / 2023 del 16.1.2023, ha precisato, in relazione alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata, che la «notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente». Ad ogni modo, la notifica ha raggiunto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c..
5 Resta da esaminare la questione della sopravvenuta prescrizione quinquennale, dedotta quale motivo di opposizione all'esecuzione, tenendo conto della sospensione. L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. In tal caso la sospensione è pari a 129 giorni. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. La sospensione massima relativa alle disposizioni da ultimo richiamate è dunque pari a 311 giorni. 6 Ebbene, dalla notifica dell'avviso avvenuta il 29.1.2019 risultano notificati il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900047100000 in data 06.08.2019 mediante consegna pec (allegato da nonché l'impugnata intimazione di pagamento, avvenuta il CP_8 15.10.2024; tenuto conto della sospensione, non è trascorso il termine di prescrizione di 5 anni. L'opposizione va, dunque, rigettata. 7 Le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/2 per la qualità delle parti, con condanna della parte ricorrente al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione contro il ruolo impugnato;
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l'opponente al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti costituiti, del residuo, che liquida in complessivi
€ 1.400,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. NAPOLI, 10.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante