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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/05/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 463/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 463/2025 promossa congiuntamente da:
(cf ) rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Parte_1 C.F._1
Bolognini presso il quale ha eletto domicilio e
(cf. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Parte_2 C.F._2
Lamboglia
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parti Ricorrenti: Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 09.04.2025, come modificate e precisate, in relazione al punto 11, con note depositate in data 02-05.05.2025, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Pubblico Ministero: «Visto» del 5.4.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.03.2025, e hanno proposto domanda Parte_1 Parte_2
congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Montaione (FI) in data 15.06.1991.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Collegio con provvedimento del 23.04.2025bha rilevato la non recepibilità della condizione stabilita al n. 11, riguardo il fondo patrimoniale ed ha ha quindi invitato i ricorrenti a riformulare il ricorso sul punto.
Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025, le parti hanno quindi riformulato il punto 11, insistendo nella pronuncia di divorzio e confermando nel resto le condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di 6 mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione RG 78/2020 che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti n. cron 6690/2020 del 17.09.2020, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
pagina 2 di 7 Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto al mantenimento del figlio , in sede di separazione era stato stabilito che il Per_1
padre dovesse contribuire al suo mantenimento fino al raggiungimento del trentesimo anno di età; ormai raggiunta tale età, i genitori si dichiarano concordi affinché nulla sia più dovuto.
Quanto all'assegno divorzile una tantum concordato dalle parti a carico del in Pt_1 favore della il Collegio dichiara l'equità della misura e delle modalità di Pt_2
versamento.
Tale accordo può essere pertanto omologato.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e sposati a Montaione (FI) il 15.06.1991 con atto trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6 parte II, Serie A, anno
1991 e ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di provvedere alle annotazioni di legge;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) Il OR , a tacitazione del mantenimento da esso dovuto alla Parte_1
ORa in forza dell'accordo di separazione consensuale omologato con Parte_2 decreto del 17.09.2020, nonché' a tacitazione di ogni ulteriore diversa pretesa economica vantata da quest'ultima, corrisponderà alla ORa , a titolo di Parte_2 pagamento una tantum dell'assegno divorzile la somma omnicomprensiva di euro
280.000,00 (duecentottantamila/00) da versarsi con le seguenti modalità: a) quanto ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) contestualmente alla sottoscrizione del presente atto che ne costituisce ricevuta. A tal fine il sig. versa alla ORa la Parte_1 Pt_2
suddetta somma di euro 50.000,00 (cinquantamila//00) a mezzo due assegni circolari il pagina 3 di 7 primo n. 7300355932-12 Banca Intesa San Paolo dell'importo di euro 47.000,00
(quarantasettemila//00) e il secondo n. 7600165001-00 banca Intesa San Paolo dell'importo di euro 3.000,00 (tremila//00): La sig.ra con la sottoscrizione del Pt_2
presente atto riconosce che il signor con la consegna dei suddetti due assegni, ha Pt_1 adempiuto il pagamento dell'acconto di euro 50.000,00 a titolo di una tantum e rilascia quietanza della somma stessa;
b) quanto al saldo pari ad euro 230.000,00
(duecentotrentamila/00) entro e non oltre il termine di otto mesi dalla data odierna e subordinatamente alla condizione della emissione della sentenza di divorzio contenente il giudizio di equita' da parte del Tribunale adito della somma prevista e concordata tra le parti a titolo di una tantum;
2) Le parti precisano, altresi', che la somma di euro 230.000,00
(duecentotrentamila//00) costituente il saldo di cui al punto n. 1, potra' essere corrisposta anche a mezzo del ricavato della vendita della casa posta in Poggio a Caiano
(PO) via Becagli n. 17, e pertanto il sig. potra' delegare direttamente il Parte_1
terzo acquirente mediante delegazione di pagamento a corrispondere tale somma alla
; in tal caso, questa ultima e' resa edotta che il pagamento del saldo del Parte_2
prezzo potrebbe avvenire mediante retratto di mutuo e conseguentemente con le modalita' che saranno stabilite dalla banca mutuante, e dunque la accetta fin Pt_2
d'ora anche tale modalita'. Il OR si assume le eventuali imposte per tale Pt_1
eventuale delegazione di pagamento.
3) La corresponsione della complessiva somma di euro 280.000,00
(duecentottantamila//00) a favore della sig.ra viene effettuata dal sig. Parte_2
a titolo di pagamento una tantum dell'assegno divorzile ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art.5 L.898/70, a definizione di ogni questione patrimoniale derivante dalla pregressa vita matrimoniale e pertanto la sig.ra , beneficiaria di detta Parte_2 somma, con l'effettiva percezione della stessa, rinuncia fin d'ora ad avanzare rivendicazioni o richieste aventi contenuto patrimoniale nei confronti del sig. Pt_1
[...]
5) Resta in facoltà delle parti, concordare tra le stesse una proroga per il pagamento del saldo di euro 230.000,00 (duecentotrentamila//00), nel quale caso, il OR Pt_1
sarà tenuto a corrispondere la somma di euro 600,00 (seicento//00) mensili fino al pagina 4 di 7 momento in cui il medesimo provvederà a corrispondere l'effettivo pagamento del saldo. In caso di mancato accordo, decorso il termine pattuito di cui all'art. 1, lett. b) la signora potrà esigere il pagamento del detto saldo. Pt_2
8) Le parti stabiliscono che, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, il sig. non è più tenuto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore della Pt_1
moglie concordato in sede di separazione nell'importo di euro 1.000,00 (mille/00).
10)Le parti dichiarano che nulla e' piu' dovuto a titolo di mantenimento del figlio il quale allo stato continuerà ad abitare con la madre ORa Per_1 Pt_2
C) Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
4) Al fine di consentire alla ORa il rilascio in data odierna della casa posta Pt_2 in Poggio a Caiano (PO) via Becagli n. 17 e trovare un'altra abitazione ove trasferirsi, il
OR salvo quanto previsto al successivo punto n.6, corrisponderà alla ORa Pt_1
la somma di euro 600,00 mensili (seicento/00) - per i predetti otto mesi dal Pt_2 rilascio dell'immobile – a titolo di contributo del canone di locazione di un immobile che verrà sostenuto dalla ORa in attesa di poter ricevere il saldo della somma Pt_2
di euro 230.000,00 (duecentotrentamila//00) sopra convenuta. Le parti stabiliscono che il primo pagamento del contributo al canone di locazione decorrera' dal mese di marzo
2025;
6) Al momento del pagamento della sopra menzionata somma di euro 230.000,00
(duecentotrentamila/00) costituente il saldo di cui al punto n. 1, cesserà ogni obbligo da parte del signor di corrispondere il contributo per la spesa di locazione di euro Pt_1
600,00 (seicento//00) e di cui al precedente punto 4).
7) Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di risolvere consensualmente il contratto di comodato sottoscritto in data 13.07.2020 e registrato in data 03.08.2020. La sig.ra , pertanto, con la sottoscrizione del presente Parte_2 atto, riconsegna al sig. l'immobile oggetto del contratto di comodato di cui Parte_1
sopra posto in Poggio a Caiano Via Becagli 17 libero da persone e/o cose, rimettendolo nel possesso di guisa che il proprietario torna nell'esclusivo godimento dell'immobile con tutte le facolta' di legge. La sig.ra riconsegna, altresi', al sig. n 2 (due) Pt_2 Pt_1 mazzi di chiavi dell'immobile stesso. Il sig. accetta la riconsegna dell'immobile e Pt_1
pagina 5 di 7 dei mazzi di chiavi di cui sopra. Le parti danno atto che l'immobile viene riconsegnato vuoto senza la presenza alcuna di beni mobili;
tutto cio' che viene rinvenuto all'interno dell'appartamento deve considerarsi res nullius. L'immobile viene accettato dal OR nelle condizioni in cui si trova, rinunciando sin da ora a qualsiasi eccezione in Pt_1
merito allo stato del medesimo nei confronti della ORa Pt_2
9) Con l'effettivo incasso della complessiva somma di euro 280.000,00
(duecentoottantamila/00) a titolo di una tantum divorzile, la sig.ra Parte_2 dichiara di non aver piu' nulla a pretendere ed avere a nessun titolo e/o ragione dal sig.
intendendosi definitivamente rinunciato da parte della stessa ogni diritto al Parte_1
mantenimento, ogni eventuale somma maturata a titolo di arretrati Istat del mantenimento versato, nonché ogni ed ulteriore diritto nascente dal matrimonio tra gli stessi contratto e conseguente separazione dei coniugi di cui in premessa, ivi comprese le domande relative allo scioglimento della comunione legale. Pertanto ed a fronte di quanto sopra e della integrale corresponsione della complessiva somma di euro
280.000,00 la Sig.ra dichiara compensato e, comunque, rinuncia Pt_2
irrevocabilmente per sé, propri eredi o aventi causa ad ogni preteso credito nei confronti del OR nessuno escluso e/o eccettuato, dichiarando di nulla più avere a Parte_1
pretendere dal medesimo ad alcun titolo e/o causa.
11) In considerazione della assenza di figli minori, delle condizioni economiche delle parti e della non necessità di mantenere l'esistenza del fondo patrimoniale costituito con atto del 2.5.2005 Notaio di Poggio a Caiano, in esito al Persona_2
passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 15.06.1991, la sig.ra presta fin d'ora il consenso alla Parte_2
cancellazione della trascrizione a suo favore sui beni immobili oggetto del medesimo fondo patrimoniale e/o alla annotazione presso la conservatoria, della sentenza di divorzio quale fatto estintivo della costituzione e trascrizione del fondo patrimoniale, nonché' alla cancellazione della annotazione a margine dell'atto di matrimonio e, dunque, all'espletamento di tutte le formalità che si renderanno necessarie eventualmente alla detta cancellazione sia davanti all'autorità giudiziaria sia a mezzo di atto notarile. Le spese della cancellazione del fondo patrimoniale e annotamento della cancellazione stessa rimarranno carico esclusivo del sig. che espressamente Parte_1
pagina 6 di 7 dichiara di assumersele;
conseguentemente le parti chiedono che il Tribunale adito voglia prendere quindi atto dell'accordo delle parti alla successiva cancellazione della trascrizione del fondo patrimoniale come quivi stabilito;
12)Le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, sin d'ora dichiarando di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso.
13)Le parti con la sottoscrizione del presente accordo e con il puntuale adempimento delle clausole contenute in esso dichiarano di aver regolato ogni e qualunque altra pendenza economica e/o patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa;
D) dichiara l'equità dell'assegno divorzile una tantum concordato dalle parti.
E) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025, su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 463/2025 promossa congiuntamente da:
(cf ) rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Parte_1 C.F._1
Bolognini presso il quale ha eletto domicilio e
(cf. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Parte_2 C.F._2
Lamboglia
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parti Ricorrenti: Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 09.04.2025, come modificate e precisate, in relazione al punto 11, con note depositate in data 02-05.05.2025, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Pubblico Ministero: «Visto» del 5.4.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.03.2025, e hanno proposto domanda Parte_1 Parte_2
congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Montaione (FI) in data 15.06.1991.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Collegio con provvedimento del 23.04.2025bha rilevato la non recepibilità della condizione stabilita al n. 11, riguardo il fondo patrimoniale ed ha ha quindi invitato i ricorrenti a riformulare il ricorso sul punto.
Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025, le parti hanno quindi riformulato il punto 11, insistendo nella pronuncia di divorzio e confermando nel resto le condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di 6 mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione RG 78/2020 che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti n. cron 6690/2020 del 17.09.2020, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
pagina 2 di 7 Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto al mantenimento del figlio , in sede di separazione era stato stabilito che il Per_1
padre dovesse contribuire al suo mantenimento fino al raggiungimento del trentesimo anno di età; ormai raggiunta tale età, i genitori si dichiarano concordi affinché nulla sia più dovuto.
Quanto all'assegno divorzile una tantum concordato dalle parti a carico del in Pt_1 favore della il Collegio dichiara l'equità della misura e delle modalità di Pt_2
versamento.
Tale accordo può essere pertanto omologato.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e sposati a Montaione (FI) il 15.06.1991 con atto trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6 parte II, Serie A, anno
1991 e ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di provvedere alle annotazioni di legge;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) Il OR , a tacitazione del mantenimento da esso dovuto alla Parte_1
ORa in forza dell'accordo di separazione consensuale omologato con Parte_2 decreto del 17.09.2020, nonché' a tacitazione di ogni ulteriore diversa pretesa economica vantata da quest'ultima, corrisponderà alla ORa , a titolo di Parte_2 pagamento una tantum dell'assegno divorzile la somma omnicomprensiva di euro
280.000,00 (duecentottantamila/00) da versarsi con le seguenti modalità: a) quanto ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) contestualmente alla sottoscrizione del presente atto che ne costituisce ricevuta. A tal fine il sig. versa alla ORa la Parte_1 Pt_2
suddetta somma di euro 50.000,00 (cinquantamila//00) a mezzo due assegni circolari il pagina 3 di 7 primo n. 7300355932-12 Banca Intesa San Paolo dell'importo di euro 47.000,00
(quarantasettemila//00) e il secondo n. 7600165001-00 banca Intesa San Paolo dell'importo di euro 3.000,00 (tremila//00): La sig.ra con la sottoscrizione del Pt_2
presente atto riconosce che il signor con la consegna dei suddetti due assegni, ha Pt_1 adempiuto il pagamento dell'acconto di euro 50.000,00 a titolo di una tantum e rilascia quietanza della somma stessa;
b) quanto al saldo pari ad euro 230.000,00
(duecentotrentamila/00) entro e non oltre il termine di otto mesi dalla data odierna e subordinatamente alla condizione della emissione della sentenza di divorzio contenente il giudizio di equita' da parte del Tribunale adito della somma prevista e concordata tra le parti a titolo di una tantum;
2) Le parti precisano, altresi', che la somma di euro 230.000,00
(duecentotrentamila//00) costituente il saldo di cui al punto n. 1, potra' essere corrisposta anche a mezzo del ricavato della vendita della casa posta in Poggio a Caiano
(PO) via Becagli n. 17, e pertanto il sig. potra' delegare direttamente il Parte_1
terzo acquirente mediante delegazione di pagamento a corrispondere tale somma alla
; in tal caso, questa ultima e' resa edotta che il pagamento del saldo del Parte_2
prezzo potrebbe avvenire mediante retratto di mutuo e conseguentemente con le modalita' che saranno stabilite dalla banca mutuante, e dunque la accetta fin Pt_2
d'ora anche tale modalita'. Il OR si assume le eventuali imposte per tale Pt_1
eventuale delegazione di pagamento.
3) La corresponsione della complessiva somma di euro 280.000,00
(duecentottantamila//00) a favore della sig.ra viene effettuata dal sig. Parte_2
a titolo di pagamento una tantum dell'assegno divorzile ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art.5 L.898/70, a definizione di ogni questione patrimoniale derivante dalla pregressa vita matrimoniale e pertanto la sig.ra , beneficiaria di detta Parte_2 somma, con l'effettiva percezione della stessa, rinuncia fin d'ora ad avanzare rivendicazioni o richieste aventi contenuto patrimoniale nei confronti del sig. Pt_1
[...]
5) Resta in facoltà delle parti, concordare tra le stesse una proroga per il pagamento del saldo di euro 230.000,00 (duecentotrentamila//00), nel quale caso, il OR Pt_1
sarà tenuto a corrispondere la somma di euro 600,00 (seicento//00) mensili fino al pagina 4 di 7 momento in cui il medesimo provvederà a corrispondere l'effettivo pagamento del saldo. In caso di mancato accordo, decorso il termine pattuito di cui all'art. 1, lett. b) la signora potrà esigere il pagamento del detto saldo. Pt_2
8) Le parti stabiliscono che, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, il sig. non è più tenuto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore della Pt_1
moglie concordato in sede di separazione nell'importo di euro 1.000,00 (mille/00).
10)Le parti dichiarano che nulla e' piu' dovuto a titolo di mantenimento del figlio il quale allo stato continuerà ad abitare con la madre ORa Per_1 Pt_2
C) Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
4) Al fine di consentire alla ORa il rilascio in data odierna della casa posta Pt_2 in Poggio a Caiano (PO) via Becagli n. 17 e trovare un'altra abitazione ove trasferirsi, il
OR salvo quanto previsto al successivo punto n.6, corrisponderà alla ORa Pt_1
la somma di euro 600,00 mensili (seicento/00) - per i predetti otto mesi dal Pt_2 rilascio dell'immobile – a titolo di contributo del canone di locazione di un immobile che verrà sostenuto dalla ORa in attesa di poter ricevere il saldo della somma Pt_2
di euro 230.000,00 (duecentotrentamila//00) sopra convenuta. Le parti stabiliscono che il primo pagamento del contributo al canone di locazione decorrera' dal mese di marzo
2025;
6) Al momento del pagamento della sopra menzionata somma di euro 230.000,00
(duecentotrentamila/00) costituente il saldo di cui al punto n. 1, cesserà ogni obbligo da parte del signor di corrispondere il contributo per la spesa di locazione di euro Pt_1
600,00 (seicento//00) e di cui al precedente punto 4).
7) Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di risolvere consensualmente il contratto di comodato sottoscritto in data 13.07.2020 e registrato in data 03.08.2020. La sig.ra , pertanto, con la sottoscrizione del presente Parte_2 atto, riconsegna al sig. l'immobile oggetto del contratto di comodato di cui Parte_1
sopra posto in Poggio a Caiano Via Becagli 17 libero da persone e/o cose, rimettendolo nel possesso di guisa che il proprietario torna nell'esclusivo godimento dell'immobile con tutte le facolta' di legge. La sig.ra riconsegna, altresi', al sig. n 2 (due) Pt_2 Pt_1 mazzi di chiavi dell'immobile stesso. Il sig. accetta la riconsegna dell'immobile e Pt_1
pagina 5 di 7 dei mazzi di chiavi di cui sopra. Le parti danno atto che l'immobile viene riconsegnato vuoto senza la presenza alcuna di beni mobili;
tutto cio' che viene rinvenuto all'interno dell'appartamento deve considerarsi res nullius. L'immobile viene accettato dal OR nelle condizioni in cui si trova, rinunciando sin da ora a qualsiasi eccezione in Pt_1
merito allo stato del medesimo nei confronti della ORa Pt_2
9) Con l'effettivo incasso della complessiva somma di euro 280.000,00
(duecentoottantamila/00) a titolo di una tantum divorzile, la sig.ra Parte_2 dichiara di non aver piu' nulla a pretendere ed avere a nessun titolo e/o ragione dal sig.
intendendosi definitivamente rinunciato da parte della stessa ogni diritto al Parte_1
mantenimento, ogni eventuale somma maturata a titolo di arretrati Istat del mantenimento versato, nonché ogni ed ulteriore diritto nascente dal matrimonio tra gli stessi contratto e conseguente separazione dei coniugi di cui in premessa, ivi comprese le domande relative allo scioglimento della comunione legale. Pertanto ed a fronte di quanto sopra e della integrale corresponsione della complessiva somma di euro
280.000,00 la Sig.ra dichiara compensato e, comunque, rinuncia Pt_2
irrevocabilmente per sé, propri eredi o aventi causa ad ogni preteso credito nei confronti del OR nessuno escluso e/o eccettuato, dichiarando di nulla più avere a Parte_1
pretendere dal medesimo ad alcun titolo e/o causa.
11) In considerazione della assenza di figli minori, delle condizioni economiche delle parti e della non necessità di mantenere l'esistenza del fondo patrimoniale costituito con atto del 2.5.2005 Notaio di Poggio a Caiano, in esito al Persona_2
passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 15.06.1991, la sig.ra presta fin d'ora il consenso alla Parte_2
cancellazione della trascrizione a suo favore sui beni immobili oggetto del medesimo fondo patrimoniale e/o alla annotazione presso la conservatoria, della sentenza di divorzio quale fatto estintivo della costituzione e trascrizione del fondo patrimoniale, nonché' alla cancellazione della annotazione a margine dell'atto di matrimonio e, dunque, all'espletamento di tutte le formalità che si renderanno necessarie eventualmente alla detta cancellazione sia davanti all'autorità giudiziaria sia a mezzo di atto notarile. Le spese della cancellazione del fondo patrimoniale e annotamento della cancellazione stessa rimarranno carico esclusivo del sig. che espressamente Parte_1
pagina 6 di 7 dichiara di assumersele;
conseguentemente le parti chiedono che il Tribunale adito voglia prendere quindi atto dell'accordo delle parti alla successiva cancellazione della trascrizione del fondo patrimoniale come quivi stabilito;
12)Le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, sin d'ora dichiarando di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso.
13)Le parti con la sottoscrizione del presente accordo e con il puntuale adempimento delle clausole contenute in esso dichiarano di aver regolato ogni e qualunque altra pendenza economica e/o patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa;
D) dichiara l'equità dell'assegno divorzile una tantum concordato dalle parti.
E) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025, su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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