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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 424/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siderno, alla Via Nazionale 119 C, presso lo studio dell'Avv. ROCCO ADRIANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. VASAPOLLO
VALERIA, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vibo Valentia, alla Via Matteotti n. 74;
resistente
nonché contro ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_2 P.IVA_2
e difeso dagli Avv.ti TRIOLO ETTORE e GRANDIZIO VALERIA, ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura di Reggio Calabria, al Viale Calabria n. 82, CP_2
giusta procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che l' in data 16.1.2023, gli notificava l'intimazione di pagamento n. CP_3
0942022900640951000, mediante la quale veniva chiesto, limitatamente ai seguenti due avvisi di addebito, unici oggetto di opposizione, aventi ad oggetto crediti previdenziali per gli anni 2011 e 2015, il pagamento di una somma pari a € 5.147,76
e precisamente: 1) avviso di addebito n. 39420160000026223000, asseritamente notificato in data 17.3.2016; 2) avviso di addebito n. 39420170003205384000, asseritamente notificato in data 22.11.2017; dedotto che tra la notifica degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento è decorso il termine quinquennale, con conseguente prescrizione dei crediti portati;
concludeva chiedendo “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: – in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli e degli avvisi di addebito opposti;
– in via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa. Dichiarare nulla la notifica dell'intimazione di pagamento per i motivi indicati in premessa;
in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_4
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. Si costituiva altresì in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_2
inosservanza dei termini ex art. 617 c.p.c. e art. 24, c. 5, d. lgs. 46/99 e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall In particolare, come si esporrà meglio in seguito, il presente CP_3
giudizio è stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, circostanza da cui consegue la sola legittimazione dell'ente impositore, in quanto titolare di dette pretese.
Sul punto, si intende difatti aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente non ha contestato alcun atto esecutivo, né
l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo all'asserita notifica degli avvisi di addebito coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé “assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Né tantomeno, le conclusioni raggiunte mutano in considerazione dell'asserita mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi, che ove ricorrente, avrebbe quale unica conseguenza la necessità di appurare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva recuperatoria proposta avverso l'intimazione di pagamento, che diverrebbe il primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza della pretesa creditoria.
Al riguardo giova richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui senz'altro si intende aderire, per il quale “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
È stato ancora chiarito che “premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n.
12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019). 18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta
l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito,
l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, appare dunque evidente come debba essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l per difetto di CP_3
legittimazione passiva in capo all'ente concessionario.
2. Venendo al merito della controversia, occorre preliminarmente qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000,
n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata
(anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che successivamente alla notifica degli avvisi di addebito sarebbe maturata la prescrizione delle pretese creditorie dagli stessi portate, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica degli atti presupposti e la notifica dell'intimazione di pagamento.
3. Orbene, in primo luogo, è necessario appurare l'effettiva notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento contestata nel presente giudizio.
Tutti gli avvisi di addebito risultano ritualmente notificati, essendo stati prodotti in giudizio i relativi avvisi di ricevimento.
Detti atti sono stati notificati presso l'indirizzo del ricorrente, circostanza mai contestata, mediante la procedura di “invio diretto” di raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73.
Tale procedura, per costante giurisprudenza, è pienamente legittima.
È espressamente previsto dall'art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73 che in tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n.
890 del 1982, poiché si è ritenuto che tale forma “semplificata” di notificazione è pienamente giustificata, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza
175/18, dalla considerazione della funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (si vedano sul punto Cass.
12470/2020; Cass. 28872/2018).
La notifica in tal caso si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, né tantomeno essendo necessario l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario (cfr. Cass.
12470/2020; Cass. 4160/22).
Con orientamento cui si intende aderire, difatti, la Suprema Corte ha chiarito: “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n.
602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché´ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)” (Cass.
4556/2020).
In ragione dei principi esposti, deve ritenersi dunque che tutti gli avvisi di addebito oggetto di giudizio sono stati ritualmente notificati mediante consegna a mani di persona convivente con il ricorrente. L'AVA n. 39420160000026223000 risulta notificato in data 17.3.2016; l'AVA n. 39420170003205384000 risulta notificato in data 22.11.2017. è inoltre incontestato tra le parti che l'intimazione di pagamento n.
0942022900640951000 è stata notificata in data 16.1.2023.
A fronte di tali notifiche, l ha dedotto di aver notificato al ricorrente due atti CP_3
interruttivi, consistenti in preavviso di Fermo n. 09480201600015966000 e intimazione di pagamento n. 09420209002357117000.
Tuttavia, non vi è prova in atti che gli atti interruttivi richiamati siano mai stati ricevuti dal ricorrente, non essendo stato prodotto alcun avviso di ricevimento.
Nel caso in esame, il termine prescrizionale è quinquennale, come chiarito dalla
Corte di Cassazione con orientamento cui si intende aderire: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr. Cass. SS. UU.
23397/16).
Ai fini della prescrizione è necessario, tuttavia, considerare i periodi di sospensione che sono stati previsti dalla normativa emergenziale nel periodo della pandemia da
COVID-19.
In particolare, si osserva che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma
2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al
30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati dunque previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Per tali motivi, in accoglimento parziale del ricorso, devono dichiararsi senz'altro prescritte le pretese creditorie portate dall'avviso di addebito n.
39420160000026223000, in quanto prescritte in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio
Al contrario il ricorso deve essere rigettato, non essendo maturata alcuna prescrizione, con riferimento all'avviso di addebito n. 39420170003205384000, notificato in data 22.11.2017, rispetto al quale, in considerazione della sospensione
COVID, le pretese creditorie sarebbero risultate prescritte solo in data 29.9.2023, ossia in data successiva alla notifica dell'intimazione di pagamento che ha debitamente interrotto i termini di prescrizione.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra la parte ricorrente e l' , in considerazione della pronuncia solo in rito. CP_3
Con riferimento all' le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza CP_2
sono compensate per la metà e, per la restante parte, sono poste a carico della parte resistente e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, secondo il valore della controversia da determinarsi nei limiti della parte di domanda oggetto di accoglimento (€ 815,31).
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell , in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti;
- in accoglimento parziale del ricorso dichiara prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito n. 39420160000026223000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, CP_2
del concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- compensa per la metà le spese di lite tra la parte ricorrente e l , in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore;
- condanna, per la restante parte, l' , in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, alla refusione in favore di parte ricorrente dei compensi di lite liquidati in €
170,50, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 03/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 424/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siderno, alla Via Nazionale 119 C, presso lo studio dell'Avv. ROCCO ADRIANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. VASAPOLLO
VALERIA, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vibo Valentia, alla Via Matteotti n. 74;
resistente
nonché contro ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_2 P.IVA_2
e difeso dagli Avv.ti TRIOLO ETTORE e GRANDIZIO VALERIA, ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura di Reggio Calabria, al Viale Calabria n. 82, CP_2
giusta procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che l' in data 16.1.2023, gli notificava l'intimazione di pagamento n. CP_3
0942022900640951000, mediante la quale veniva chiesto, limitatamente ai seguenti due avvisi di addebito, unici oggetto di opposizione, aventi ad oggetto crediti previdenziali per gli anni 2011 e 2015, il pagamento di una somma pari a € 5.147,76
e precisamente: 1) avviso di addebito n. 39420160000026223000, asseritamente notificato in data 17.3.2016; 2) avviso di addebito n. 39420170003205384000, asseritamente notificato in data 22.11.2017; dedotto che tra la notifica degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento è decorso il termine quinquennale, con conseguente prescrizione dei crediti portati;
concludeva chiedendo “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: – in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli e degli avvisi di addebito opposti;
– in via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa. Dichiarare nulla la notifica dell'intimazione di pagamento per i motivi indicati in premessa;
in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_4
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. Si costituiva altresì in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_2
inosservanza dei termini ex art. 617 c.p.c. e art. 24, c. 5, d. lgs. 46/99 e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall In particolare, come si esporrà meglio in seguito, il presente CP_3
giudizio è stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, circostanza da cui consegue la sola legittimazione dell'ente impositore, in quanto titolare di dette pretese.
Sul punto, si intende difatti aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente non ha contestato alcun atto esecutivo, né
l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo all'asserita notifica degli avvisi di addebito coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé “assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Né tantomeno, le conclusioni raggiunte mutano in considerazione dell'asserita mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi, che ove ricorrente, avrebbe quale unica conseguenza la necessità di appurare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva recuperatoria proposta avverso l'intimazione di pagamento, che diverrebbe il primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza della pretesa creditoria.
Al riguardo giova richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui senz'altro si intende aderire, per il quale “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
È stato ancora chiarito che “premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n.
12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019). 18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta
l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito,
l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, appare dunque evidente come debba essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l per difetto di CP_3
legittimazione passiva in capo all'ente concessionario.
2. Venendo al merito della controversia, occorre preliminarmente qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000,
n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata
(anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che successivamente alla notifica degli avvisi di addebito sarebbe maturata la prescrizione delle pretese creditorie dagli stessi portate, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica degli atti presupposti e la notifica dell'intimazione di pagamento.
3. Orbene, in primo luogo, è necessario appurare l'effettiva notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento contestata nel presente giudizio.
Tutti gli avvisi di addebito risultano ritualmente notificati, essendo stati prodotti in giudizio i relativi avvisi di ricevimento.
Detti atti sono stati notificati presso l'indirizzo del ricorrente, circostanza mai contestata, mediante la procedura di “invio diretto” di raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73.
Tale procedura, per costante giurisprudenza, è pienamente legittima.
È espressamente previsto dall'art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73 che in tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n.
890 del 1982, poiché si è ritenuto che tale forma “semplificata” di notificazione è pienamente giustificata, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza
175/18, dalla considerazione della funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (si vedano sul punto Cass.
12470/2020; Cass. 28872/2018).
La notifica in tal caso si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, né tantomeno essendo necessario l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario (cfr. Cass.
12470/2020; Cass. 4160/22).
Con orientamento cui si intende aderire, difatti, la Suprema Corte ha chiarito: “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n.
602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché´ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)” (Cass.
4556/2020).
In ragione dei principi esposti, deve ritenersi dunque che tutti gli avvisi di addebito oggetto di giudizio sono stati ritualmente notificati mediante consegna a mani di persona convivente con il ricorrente. L'AVA n. 39420160000026223000 risulta notificato in data 17.3.2016; l'AVA n. 39420170003205384000 risulta notificato in data 22.11.2017. è inoltre incontestato tra le parti che l'intimazione di pagamento n.
0942022900640951000 è stata notificata in data 16.1.2023.
A fronte di tali notifiche, l ha dedotto di aver notificato al ricorrente due atti CP_3
interruttivi, consistenti in preavviso di Fermo n. 09480201600015966000 e intimazione di pagamento n. 09420209002357117000.
Tuttavia, non vi è prova in atti che gli atti interruttivi richiamati siano mai stati ricevuti dal ricorrente, non essendo stato prodotto alcun avviso di ricevimento.
Nel caso in esame, il termine prescrizionale è quinquennale, come chiarito dalla
Corte di Cassazione con orientamento cui si intende aderire: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr. Cass. SS. UU.
23397/16).
Ai fini della prescrizione è necessario, tuttavia, considerare i periodi di sospensione che sono stati previsti dalla normativa emergenziale nel periodo della pandemia da
COVID-19.
In particolare, si osserva che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma
2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al
30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati dunque previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Per tali motivi, in accoglimento parziale del ricorso, devono dichiararsi senz'altro prescritte le pretese creditorie portate dall'avviso di addebito n.
39420160000026223000, in quanto prescritte in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio
Al contrario il ricorso deve essere rigettato, non essendo maturata alcuna prescrizione, con riferimento all'avviso di addebito n. 39420170003205384000, notificato in data 22.11.2017, rispetto al quale, in considerazione della sospensione
COVID, le pretese creditorie sarebbero risultate prescritte solo in data 29.9.2023, ossia in data successiva alla notifica dell'intimazione di pagamento che ha debitamente interrotto i termini di prescrizione.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra la parte ricorrente e l' , in considerazione della pronuncia solo in rito. CP_3
Con riferimento all' le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza CP_2
sono compensate per la metà e, per la restante parte, sono poste a carico della parte resistente e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, secondo il valore della controversia da determinarsi nei limiti della parte di domanda oggetto di accoglimento (€ 815,31).
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell , in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti;
- in accoglimento parziale del ricorso dichiara prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito n. 39420160000026223000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, CP_2
del concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- compensa per la metà le spese di lite tra la parte ricorrente e l , in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore;
- condanna, per la restante parte, l' , in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, alla refusione in favore di parte ricorrente dei compensi di lite liquidati in €
170,50, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 03/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi