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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 31/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
– Sezione Lavoro –
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 28 marzo 2025 ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3638/2024 r.g. e vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmen Borgese per procura in atti, ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
resistente contumace
oggetto: assegno di invalidità civile – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1
presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 della L. l. n. 118/71 (proc. n. 1486/2024 r.g.). Nella resistenza dell' , CP_1 veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta.
La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 19 dicembre 2024 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento della prestazione richiesta.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente nella diversa considerazione della gravità di determinate patologie, debitamente analizzate dallo stesso consulente sulla base dell'intera documentazione sanitaria in atti.
L'accertamento effettuato dal dott. persuasivo perché Persona_1
basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Nella specie il consulente ha rilevato che l'istante è affetta dalle seguenti patologie “spondilo artrosi, sindrome dispeptica e colon irritabile, sindrome ansioso-depressiva, pregressa fibromiomectomia”.
Il consulente ha precisato che “Da quanto agli atti risulta una spondiloartrosi. Come da consulenza ortopedica del 12/12/2022,
[...] (diagnosi di spondilo artrosi, Controparte_3
esibisce solo referto del 29/01/2019); referto esame Rx colonna vertebrale del
29/1/2019 (Cv in asse. Non si repertano lesioni ossee a focolaio a carico dei singoli metameri cervicali e lombari. Quadro di spondiloartrosi con osteofitosi marginale a carico dei singoli metameri dorsali. Accentuazione della cifosi fisiologica dorsale. Lieve asimmetria del bacino). Si manifesta con la sintomatologia riferita, una obiettiva limitazione funzionale;
quadro valutato nel suo complesso per analogia prendendo a riferimento il codice 7008 nella percentuale del 12% (spondilolistesi - 12%), il codice 7007 nella percentuale del 7% (spondilolisi - 7%) della tabella delle percentuali di invalidità civile
(DM 5/2/92) e calcolata in concorso nella misura del 19% valore intermedio tra i valori ottenuti con il calcolo riduzionistico e la somma delle minorazioni;
sono funzionalmente in concorso, tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato.
Sono presenti una marcata sindrome dispeptica e colon irritabile come da certificazione del 9/02/2023, Ambulatorio di Gastroenterologia,
Poliambulatorio Taurianova, ASP RC. La dispepsia è una sindrome estremamente comune, caratterizzata da sintomi quali pesantezza, gonfiore, eccessiva eruttazione, in particolar modo dopo aver mangiato. Il colon irritabile, chiamato in modo più generico colite spastica o colite nervosa, è caratterizzato da dolore o fastidio addominale e alterazioni dell'alvo; è molto frequente, più diffuso tra il genere femminile e spesso peggiora la qualità della vita di chi ne soffre. Tale condizione patologica viene valutata nel suo complesso per analogia con il codice 6458 nella percentuale del 15% (morbo di Crohn - I classe – 15%), della tabella delle percentuali di invalidità civile
(DM 5/2/92). Risulta una sindrome ansioso-depressiva, cefalea, vertigini come da consulenza neurologica del 30/08/2023, Poliambulatorio Taurianova, ASP RC.
Tale condizione patologica verosimilmente quale manifestazione di un disagio correlato al quadro patologico in diagnosi, viene valutata per analogia con il codice 2205 nella percentuale del 25% (sindrome depressiva endoreattiva media – 25%) della tabella delle percentuali di invalidità civile (DM 5/2/92).
Risulta un pregresso intervento per fibromioma (2014). La miomectomia, intervento chirurgico di rimozione dei fibromi uterini, viene eseguita quando il fibroma è sintomatico, ossia quando il tumore benigno manifesta la sua presenza sotto forma di sintomi. Dopo la miomectomia, l'utero diventa più fragile e, in caso di gravidanza, potrebbe rompersi al momento del travaglio. Non essendo prevista sua codificazione in tabella, tale condizione viene valutata nel suo complesso per analogia prendendo a riferimento il codice
9322 (neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale
– 11%) della tabella delle percentuali di invalidità civile (DM 5/2/92)”.
Ha concluso, quindi, ritenendo che l'istante l'invalidità complessiva si individua nella percentuale del 54%.
Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass n. 5277/2006 e n. 23413/2011).
La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di CP_2
c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e compensa le spese del giudizio. Palmi, 31/03/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos