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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 702/2024
Udienza del 23/01/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 702/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Guido
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: assegno sociale (art. 3, comma 6, legge n. 335/1995).
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 702/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 20/03/2024, Pt_1 ha convenuto in giudizio l' chiedendo che venga
[...] CP_1 accertato e dichiarato il suo diritto soggettivo alla prestazione dell'assegno sociale (con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori) e che l' venga CP_1 conseguentemente condannato al pagamento dei ratei arretrati della prestazione.
1.1. Il ricorrente ha in particolare dedotto:
- di essere coniugato sin dal 27/12/2014 con , nata Per_1 in Marocco il 18/02/1988;
- che entrambi non percepiscono reddito da lavoro autonomo o da lavoro dipendente;
- che in data 18/05/2023 presentava all' di Catanzaro la CP_1 domanda di pensione (prot. n. .2200.18/05/2023.0128136) CP_1 per il conseguimento dell'assegno sociale, avendone - a suo dire -
i requisiti di legge (doc. n. 1 allegato al ricorso);
- che, con nota del 22/05/2023, l' rigettava la sua CP_1 domanda con la seguente motivazione: “da un controllo effettuato nei nostri archivi risulta che ha lavorato all'estero e non ha indicato eventuali redditi da pensione” (doc. n. 2 allegato al ricorso);
- che la motivazione dell' non era condivisibile, sicché in CP_1 data 11/08/2023 inoltrava ricorso al Comitato Provinciale di
Catanzaro avverso detto provvedimento di rigetto, allegando all'uopo una dichiarazione sostitutiva di certificazione, laddove dichiarava di non essere titolare di reddito, anche da pensione, né in Italia e né all'estero (doc. n. 3 allegato al ricorso);
- che il Comitato Provinciale di Catanzaro, con Delibera CP_1
n. 2310421 del 19/10/2023, così provvedeva: “Considerato che il
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 702/2024
ricorrente risulta lavoratore migrante in Germania deve produrre attestazione dell'ente estero di titolarità o meno di pensione
DELIBERA rigetto del ricorso” (doc. n. 4).
1.2. Il ricorrente, invocando il Decreto interministeriale del
12/05/2003, sostiene invece che allorquando aveva inoltrato la domanda di assegno sociale ed il successivo ricorso avverso il diniego, egli aveva ben adempiuto al proprio dovere di informare l'ente previdenziale dell'assenza, in capo allo stesso, di redditi da pensione italiana o estera;
pertanto, nel caso in cui l' ritenga CP_1 necessario acquisire una certificazione/dichiarazione da parte dell'ente germanico, esso avrebbe dovuto indicare al ricorrente l'Organismo a cui rivolgersi qualora abbia considerato l'autocertificazione dell'11/08/2023 insufficiente e/o non adeguata.
2. Si è costituito l' che ha concluso per il rigetto del ricorso, CP_1 contestando la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti di legge necessari per la concessione dell'assegno sociale e, in particolare, dello stato di bisogno (ovvero del requisito reddituale).
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. Come è noto, l'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 ha istituito l'assegno sociale prevedendo che esso spetti, in caso di possesso di redditi da parte del richiedente, fino alla concorrenza dell'importo massimo ivi stabilito (pari, nel 2024, a € 6.947,33 ovvero € 534,41 per 13 mensilità.).
Se il beneficiario è coniugato, il limite suddetto è pari al doppio del predetto importo (oggi, quindi, € 13.894,66) e, a tal fine, si tiene conto anche del reddito percepito dal coniuge.
5. Orbene, dalla documentazione prodotta dall' si evince CP_1 che il coniuge del ricorrente percepisce, invero, redditi, di gran lunga superiori al limite di legge.
Risulta infatti che Parte_2
- nell'anno d'imposta 2021 ha dichiarato di essere proprietaria
Pagina 3 di 5 R.G. LAV. N. 702/2024
di n. 4 immobili (fabbricati) e di aver percepito, tra l'altro, redditi da plusvalenze di natura finanziaria per un importo di oltre
60.000,00 euro (si veda il quadro RT rigo 23 del Modello Unico PF
2022 - doc. n. 2 allegato alla memoria difensiva);
- nell'anno d'imposta 2022 ha percepito plusvalenze di natura finanziaria per un importo di oltre 102.000,00 euro (si veda il quadro RT rigo 23 del Modello Unico PF 2023 - doc. n. 3 allegato alla memoria difensiva);
- è proprietaria al 50% delle quote della “DS Project” Società
a responsabilità limitata semplificata, avente ad oggetto l'attività di ristorazione con somministrazione (bar, ristorante, pizzeria); tale attività è stata avviata nel luglio del 2023 e risulta avere avuto una media di 3 dipendenti nell'anno 2023 e un dipendente nel I e nel II semestre del 2024 (si veda la visura camerale - doc. n. 6 allegato alla memoria difensiva dell' ); CP_1
- in data 10/01/2024, a seguito della intervenuta cessione delle quote sociali della (di sua proprietà) alla Parte_3
Società “ al prezzo di € 1.560.000,00, Parte_4 dichiarava di aver integralmente ricevuto il saldo del prezzo pari ad € 1.490.000,00 (oltre all'acconto di € 70.000,00 già incassato prima dell'atto di cessione avvenuto nel 2019), rilasciando alla parte acquirente la quietanza liberatoria (si veda il doc. n. 8 “atto di quietanza” redatto in Montevarchi dal Notaio e Persona_2 il doc. n. 4 attestante la registrazione dell'atto di quietanza predetto con il “Modello 69” per un valore dichiarato di €
1.490.000,00, allegati alla memoria difensiva).
5.1. Alla luce di quanto esposto è di tutta evidenza l'insussistenza dello stato di bisogno del ricorrente atteso che i soli redditi del coniuge (rilevanti ai fini del riconoscimento del beneficio) sono ampiamente superiori al limite di legge stabilito per la concessione della provvidenza richiesta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate
Pagina 4 di 5 R.G. LAV. N. 702/2024
come in dispositivo sulla base del valore computato ai sensi dell'art. 13, comma 1, cod. proc. civ. (ovvero all'ammontare dell'assegno sociale per due anni) stante la natura assistenziale dell'assegno sociale (in tal senso, si veda Cass. 19020/2018).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dell' che si liquidano nella CP_1 somma di € 3.800,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 23 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo RR
(firmato digitalmente)
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Udienza del 23/01/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 702/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Guido
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: assegno sociale (art. 3, comma 6, legge n. 335/1995).
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 702/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 20/03/2024, Pt_1 ha convenuto in giudizio l' chiedendo che venga
[...] CP_1 accertato e dichiarato il suo diritto soggettivo alla prestazione dell'assegno sociale (con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori) e che l' venga CP_1 conseguentemente condannato al pagamento dei ratei arretrati della prestazione.
1.1. Il ricorrente ha in particolare dedotto:
- di essere coniugato sin dal 27/12/2014 con , nata Per_1 in Marocco il 18/02/1988;
- che entrambi non percepiscono reddito da lavoro autonomo o da lavoro dipendente;
- che in data 18/05/2023 presentava all' di Catanzaro la CP_1 domanda di pensione (prot. n. .2200.18/05/2023.0128136) CP_1 per il conseguimento dell'assegno sociale, avendone - a suo dire -
i requisiti di legge (doc. n. 1 allegato al ricorso);
- che, con nota del 22/05/2023, l' rigettava la sua CP_1 domanda con la seguente motivazione: “da un controllo effettuato nei nostri archivi risulta che ha lavorato all'estero e non ha indicato eventuali redditi da pensione” (doc. n. 2 allegato al ricorso);
- che la motivazione dell' non era condivisibile, sicché in CP_1 data 11/08/2023 inoltrava ricorso al Comitato Provinciale di
Catanzaro avverso detto provvedimento di rigetto, allegando all'uopo una dichiarazione sostitutiva di certificazione, laddove dichiarava di non essere titolare di reddito, anche da pensione, né in Italia e né all'estero (doc. n. 3 allegato al ricorso);
- che il Comitato Provinciale di Catanzaro, con Delibera CP_1
n. 2310421 del 19/10/2023, così provvedeva: “Considerato che il
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 702/2024
ricorrente risulta lavoratore migrante in Germania deve produrre attestazione dell'ente estero di titolarità o meno di pensione
DELIBERA rigetto del ricorso” (doc. n. 4).
1.2. Il ricorrente, invocando il Decreto interministeriale del
12/05/2003, sostiene invece che allorquando aveva inoltrato la domanda di assegno sociale ed il successivo ricorso avverso il diniego, egli aveva ben adempiuto al proprio dovere di informare l'ente previdenziale dell'assenza, in capo allo stesso, di redditi da pensione italiana o estera;
pertanto, nel caso in cui l' ritenga CP_1 necessario acquisire una certificazione/dichiarazione da parte dell'ente germanico, esso avrebbe dovuto indicare al ricorrente l'Organismo a cui rivolgersi qualora abbia considerato l'autocertificazione dell'11/08/2023 insufficiente e/o non adeguata.
2. Si è costituito l' che ha concluso per il rigetto del ricorso, CP_1 contestando la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti di legge necessari per la concessione dell'assegno sociale e, in particolare, dello stato di bisogno (ovvero del requisito reddituale).
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. Come è noto, l'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 ha istituito l'assegno sociale prevedendo che esso spetti, in caso di possesso di redditi da parte del richiedente, fino alla concorrenza dell'importo massimo ivi stabilito (pari, nel 2024, a € 6.947,33 ovvero € 534,41 per 13 mensilità.).
Se il beneficiario è coniugato, il limite suddetto è pari al doppio del predetto importo (oggi, quindi, € 13.894,66) e, a tal fine, si tiene conto anche del reddito percepito dal coniuge.
5. Orbene, dalla documentazione prodotta dall' si evince CP_1 che il coniuge del ricorrente percepisce, invero, redditi, di gran lunga superiori al limite di legge.
Risulta infatti che Parte_2
- nell'anno d'imposta 2021 ha dichiarato di essere proprietaria
Pagina 3 di 5 R.G. LAV. N. 702/2024
di n. 4 immobili (fabbricati) e di aver percepito, tra l'altro, redditi da plusvalenze di natura finanziaria per un importo di oltre
60.000,00 euro (si veda il quadro RT rigo 23 del Modello Unico PF
2022 - doc. n. 2 allegato alla memoria difensiva);
- nell'anno d'imposta 2022 ha percepito plusvalenze di natura finanziaria per un importo di oltre 102.000,00 euro (si veda il quadro RT rigo 23 del Modello Unico PF 2023 - doc. n. 3 allegato alla memoria difensiva);
- è proprietaria al 50% delle quote della “DS Project” Società
a responsabilità limitata semplificata, avente ad oggetto l'attività di ristorazione con somministrazione (bar, ristorante, pizzeria); tale attività è stata avviata nel luglio del 2023 e risulta avere avuto una media di 3 dipendenti nell'anno 2023 e un dipendente nel I e nel II semestre del 2024 (si veda la visura camerale - doc. n. 6 allegato alla memoria difensiva dell' ); CP_1
- in data 10/01/2024, a seguito della intervenuta cessione delle quote sociali della (di sua proprietà) alla Parte_3
Società “ al prezzo di € 1.560.000,00, Parte_4 dichiarava di aver integralmente ricevuto il saldo del prezzo pari ad € 1.490.000,00 (oltre all'acconto di € 70.000,00 già incassato prima dell'atto di cessione avvenuto nel 2019), rilasciando alla parte acquirente la quietanza liberatoria (si veda il doc. n. 8 “atto di quietanza” redatto in Montevarchi dal Notaio e Persona_2 il doc. n. 4 attestante la registrazione dell'atto di quietanza predetto con il “Modello 69” per un valore dichiarato di €
1.490.000,00, allegati alla memoria difensiva).
5.1. Alla luce di quanto esposto è di tutta evidenza l'insussistenza dello stato di bisogno del ricorrente atteso che i soli redditi del coniuge (rilevanti ai fini del riconoscimento del beneficio) sono ampiamente superiori al limite di legge stabilito per la concessione della provvidenza richiesta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate
Pagina 4 di 5 R.G. LAV. N. 702/2024
come in dispositivo sulla base del valore computato ai sensi dell'art. 13, comma 1, cod. proc. civ. (ovvero all'ammontare dell'assegno sociale per due anni) stante la natura assistenziale dell'assegno sociale (in tal senso, si veda Cass. 19020/2018).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dell' che si liquidano nella CP_1 somma di € 3.800,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 23 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo RR
(firmato digitalmente)
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